Statuto
dell'Azione Cattolica Italiana

approvato dall'Assemblea Nazionale del 12-14 settembre 2003
in attesa di ratifica CEI

NORME FONDAMENTALI
L’Azione Cattolica Italiana (artt. 1-10)
 
PARTE PRIMA
Vita e ordinamento associativo
Titolo primo
La vita associativa (artt. 11-19)
Titolo secondo
L’associazione diocesana (artt. 20-23)
Titolo terzo
L’associazione nazionale e il collegamento regionale (artt. 24-31)
Titolo quarto
Norme di carattere amministrativo (artt. 32-35)
PARTE SECONDA
Norme finali (art. 36-40)
 

 

NORME FONDAMENTALI
L’AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Art. 1 LA NATURA ECCLESIALE DELL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA

1. L'Azione Cattolica Italiana è un’Associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa.


Art. 2 L’IMPEGNO RELIGIOSO APOSTOLICO DELL’ASSOCIAZIONE

1. L'impegno dell'ACI, essenzialmente religioso apostolico, comprende la evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti.


Art. 3 I LAICI DELL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA

1. I laici che aderiscono all'ACI:
a) si impegnano a una formazione personale e comunitaria che li aiuti a corrispondere alla universale vocazione alla santità e all'apostolato nella loro specifica condizione di vita;
b) collaborano alla missione della Chiesa secondo il modo loro proprio portando la loro esperienza ed assumendo la loro responsabilità nella vita dell’Associazione per contribuire alla elaborazione e alla esecuzione dell'azione pastorale della Chiesa, con costante attenzione alla mentalità, alle esigenze ed ai problemi delle persone, delle famiglie e degli ambienti;
c) si impegnano a testimoniare nella loro vita l'unione con Cristo e ad informare allo spirito cristiano le scelte da loro compiute con propria personale responsabilità, nell'ambito delle realtà temporali.


Art. 4 SEGNO DI UNITÀ NELLA COMUNITÀ CRISTIANA

1. L'Azione Cattolica Italiana intende realizzare nella vita associativa un segno della unità della Chiesa in Cristo. Si organizza in modo da favorire la comunione fra i soci e con tutti i membri del Popolo di Dio, e da rendere organico ed efficace il comune servizio apostolico.


Art. 5 LA COLLABORAZIONE DIRETTA CON I PASTORI

1. L'ACI, per realizzare il proprio servizio alla costruzione e missione del Popolo di Dio, collabora direttamente con la Gerarchia, posta dal Signore a reggere la Chiesa, in un rapporto di piena comunione e fiducia. Accoglie con aperta disponibilità la sua guida e le offre con responsabile iniziativa il proprio organico e sistematico contributo per l'unica pastorale della Chiesa. Collabora alla crescita della comunione tra laici, clero e Vescovi.


Art. 6 LA PRESENZA E IL SERVIZIO NELLA CHIESA LOCALE

1. L'esperienza associativa e l'attività apostolica dell'Azione Cattolica Italiana hanno come primo impegno la presenza e il servizio nella Chiesa locale e si svolgono in costante solidarietà con le sue esigenze e con le sue scelte pastorali. A tal fine l'ACI offre il suo contributo agli organismi pastorali della diocesi.

2. Presta analogamente il suo servizio agli organismi pastorali parrocchiali, regionali e nazionali. L'ACI promuove l'impegno alla corresponsabilità nella missione della Chiesa universale; collabora alla crescita dello spirito ecumenico.


Art. 7 LA COMUNIONE CON LE AGGREGAZIONI ECCLESIALI

1. L'ACI collabora in fraternità e reciproco servizio con le diverse associazioni, opere e gruppi di apostolato cattolico e partecipa insieme con essi ai comuni organismi di collegamento.


Art. 8 LA PARTECIPAZIONE ALLE AGGREGAZIONI INTERNAZIONALI CATTOLICHE

1. L'ACI, nelle sue diverse articolazioni, partecipa all'attività delle organizzazioni internazionali cattoliche.


Art. 9 L’IMPEGNO PER LA FAMIGLIA

1. L'ACI collabora al pieno sviluppo della famiglia, in cui si incontrano la naturale esperienza umana e la grazia del sacramento del matrimonio, e favorisce la promozione del suo ruolo attivo e responsabile nella pastorale, anche offrendole la possibilità di partecipare alla propria attività apostolica.


Art. 10 I SACERDOTI ASSISTENTI

1. Nell'Azione Cattolica Italiana i Sacerdoti Assistenti partecipano alla vita dell’Associazione e delle sue articolazioni, per contribuire ad alimentarne la vita spirituale ed il senso apostolico ed a promuoverne la unità.

2. Il Sacerdote Assistente esercita il suo servizio ministeriale quale partecipe della missione del Vescovo, segno della sua presenza e membro del presbiterio, in modo che la collaborazione nell'apostolato di sacerdoti e laici renda più piena la comunione ecclesiale dell’Associazione.

3. Il Sacerdote Assistente è nominato per ciascuna Associazione, diocesana, parrocchiale e nazionale, dall'Autorità ecclesiastica competente; partecipa alle riunioni dell’Associazione e dei rispettivi Consigli e Presidenze.

4. Per assicurare la presenza sacerdotale in ciascuna articolazione associativa, il Sacerdote Assistente può chiedere che l'autorità ecclesiastica nomini altri sacerdoti che possano coadiuvarlo e siano scelti in conformità alla natura e alle esigenze di ciascuna articolazione (Settore, ACR, Movimento o Gruppo)

PARTE PRIMA
VITA E ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

TITOLO PRIMO
La vita associativa


Art. 11 LA VITA ASSOCIATIVA

1. L’Azione Cattolica Italiana, riconosciuta dalla Chiesa come singolare forma di ministerialità laicale, attraverso la propria vita associativa, intende realizzare, nella comunità cristiana e nella società civile, una specifica esperienza, ecclesiale e laicale, comunitaria e organica, popolare e democratica, in piena rispondenza alla propria natura e alle proprie finalità, delineate dalle norme fondamentali del presente Statuto.

2. La vita associativa dell’Azione Cattolica Italiana pone al centro la persona, che vuole servire nel suo concreto itinerario di formazione cristiana; è rivolta alla crescita della comunità cristiana nella comunione e nella testimonianza evangelica; è animata dalla tensione all’unità da costruire attraverso la valorizzazione dei doni che le provengono dalle diverse condizioni ed esperienze di quanti partecipano alla sua vita.

3. L’Azione Cattolica Italiana, condividendo il quotidiano impegno della evangelizzazione a cui tutta la Chiesa è chiamata, intende operare affinché la comunità cristiana, attraverso la condivisione e il dialogo, sia sempre più aperta alla missione, all’annuncio, all’incontro. Quale associazione ecclesiale di laici, assicura il proprio apporto affinché nella concretezza delle condizioni storiche venga ricercato e proposto il senso vero dell’uomo e della sua dignità, i valori della vita e della famiglia, della pace e della solidarietà, della giustizia e della misericordia.

4. L’Azione Cattolica Italiana realizza con la Diocesi in cui è presente una relazione organica che si esprime nella dedicazione dei singoli associati e dell’Associazione alla propria Chiesa particolare. A tal fine essa intende offrire, con la propria soggettività associativa, un contributo originale e significativo alla crescita della comunità diocesana.


Art. 12 L’ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

1. L’Azione Cattolica Italiana è costituita come associazione ecclesiale di laici a livello nazionale e a livello diocesano.

2. Ciascuna Associazione diocesana è organicamente suddivisa in associazioni, in primo luogo con riferimento alle comunità parrocchiali, e in gruppi.

3. L’Associazione nazionale mantiene un costante e articolato rapporto sia con gli aderenti sia con le Associazioni diocesane, in particolare attraverso il Collegamento Regionale.

4. L’Azione Cattolica Italiana, per corrispondere a specifiche esigenze formative e pastorali, propone itinerari differenziati secondo le età e le condizioni di vita. Riunisce i bambini ed i ragazzi nell’Azione Cattolica dei Ragazzi e i giovani e gli adulti in due Settori.


Art. 13 IL PROGETTO FORMATIVO

1. L’Azione Cattolica Italiana persegue le proprie finalità attraverso un progetto formativo unitario e organico che offre ad ogni persona, con la partecipazione alla vita associativa, un accompagnamento finalizzato alla crescita di una matura coscienza umana e cristiana, grazie a percorsi permanenti, organici e graduali, attenti alle diverse età, alle condizioni e agli ambienti di vita, ai diversi livelli di accoglienza della fede.

2. Il progetto formativo dell’Azione Cattolica fa proprio il cammino della comunità cristiana e si inserisce in esso, approfondendolo e aprendolo alle esigenze della testimonianza laicale. Suo obiettivo è quello di far scoprire e vivere la grazia del battesimo, attraverso la messa a frutto della vocazione e dei doni naturali e spirituali che ogni credente ha ricevuto; aprire alla sapienza cristiana con cui leggere la vita e orientarne le scelte; preparare alla testimonianza evangelica e al servizio ecclesiale proprio dell’Azione Cattolica.


Art. 14 LA PROGRAMMAZIONE

1. L’Azione Cattolica Italiana attua il proprio servizio attraverso una specifica programmazione, che intende esprimere la partecipazione e la corresponsabilità dell’Associazione, ad ogni livello, nel complessivo cammino della comunità ecclesiale e offrire il suo impegno di animazione cristiana nella società civile.


Art. 15 L’ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA

1. L’appartenenza all’Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l’Associazione propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l’animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana.

2. Possono aderire all’Azione Cattolica Italiana quei laici che, accettandone la natura e i fini, intendono partecipare alla sua vita associativa.

3. L’adesione all’Azione Cattolica Italiana si effettua aderendo all’Associazione costituita nella propria Diocesi e, attraverso di essa, all’Associazione nazionale.

4. L’adesione è personale: si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale.


Art. 16 L’AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI

1. L’Azione Cattolica Italiana, ad ogni livello, è aperta ai bambini ed ai ragazzi.

2. L’Azione Cattolica Italiana attraverso l’Azione Cattolica dei Ragazzi:
a) offre ad essi una organica esperienza di vita ecclesiale e di impegno missionario realizzata a misura delle varie età;
b) attua il suo compito formativo e missionario attraverso la vita di gruppi differenziati secondo le esigenze;
c) condivide con le famiglie e con la comunità ecclesiale l’impegno alla formazione umana e cristiana dei bambini e dei ragazzi, attraverso educatori, giovani e adulti di Azione Cattolica, specificamente preparati.


Art. 17 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Ciascun socio con l’adesione alla Azione Cattolica Italiana assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire – con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con l’azione – alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

2. L’adesione all’Azione Cattolica Italiana attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla elezione degli organi collegiali dell’Associazione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali.

3. Le condizioni, le forme e i modi per l’esercizio dei diritti di partecipazione attribuiti statutariamente al socio sono definiti con specifica normativa regolamentare.

4. La partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita associativa viene curata attraverso le forme e i modi più appropriati per realizzare il loro pieno coinvolgimento.

5. Gli educatori e i responsabili della Azione Cattolica dei Ragazzi rappresentano i bambini e i ragazzi aderenti alla Azione Cattolica Italiana negli organi dell’Associazione secondo le modalità stabilite nelle norme statutarie e regolamentari.


Art. 18 LA STRUTTURA ASSOCIATIVA

1. Gli organi dell’Associazione nazionale e delle associazioni diocesane della Azione Cattolica Italiana sono:
a) l’Assemblea, che esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell’Associazione;
b) il Consiglio, al quale spettano: la funzione elettiva per la formazione della Presidenza; la definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall’Assemblea; le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo; la determinazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto, delle quote associative; la approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;
c) la Presidenza, che provvede alla gestione dell’Associazione nel quadro di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio, secondo le rispettive competenze;
d) il Presidente, al quale spetta di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l’unitarietà e la collegialità nell’Associazione e di assicurare il pieno funzionamento dei suoi organi.

2. Oltre alle funzioni generali sopra indicate, agli organi dell’Associazione nazionale e a quelli delle Associazioni diocesane spettano le specifiche competenze loro rispettivamente attribuite dalla normativa statutaria.


Art. 19 L’ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITÀ ASSOCIATIVE

1. Gli organi dell’Associazione nazionale e delle associazioni diocesane sono costituiti nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa statutaria e regolamentare, secondo criteri di rappresentatività, tenendo conto delle componenti proprie della realtà associativa.

2. Quando per l’attribuzione di un incarico si richiede di eleggere o di designare un aderente che appartiene ad una determinata componente dell’Associazione, le relative procedure devono prevedere la partecipazione al voto di tutti i componenti dell’organo cui compete la votazione; il Regolamento stabilisce le norme per le candidature.

3. Gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio.

4. Gli incarichi direttivi degli organi collegiali sono di regola affidati tenendo conto della opportunità che siano presenti uomini e donne, giovani e adulti.

5. I Presidenti, a tutti i livelli (nazionale, diocesano e locale), sono nominati dall’Autorità ecclesiastica competente, su proposta dei rispettivi Consigli.

6. Nei Consigli (nazionale, regionali, diocesani e locali) il diritto di voto è esercitato soltanto da chi vi partecipa in virtù di carica elettiva.

TITOLO SECONDO
L’Associazione diocesana e le sue articolazioni


Art. 20 L’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. L’Associazione diocesana riunisce tutti i laici che nella Diocesi aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.

2. Essa offre alla Chiesa particolare, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.

3. Ogni Associazione diocesana è parte dell’unica Associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa. Le Associazioni diocesane sono legate tra loro da un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico.

4. L’Associazione diocesana si articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale; può dare vita, nel suo ambito, a Gruppi costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell’Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti; più Gruppi, operanti nella Diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell’Azione Cattolica Italiana.


Art. 21 L’ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. L’Associazione diocesana è retta dallo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e da un Atto normativo diocesano, adottato nei modi previsti ed in conformità a quanto disposto dal presente Statuto e specificato dal suo Regolamento di attuazione.

2. L’Atto normativo diocesano è approvato dall’Assemblea e diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio nazionale.


Art. 22 GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. L’Atto normativo dell’Associazione diocesana disciplina la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni, nel quadro di quelle indicate dal presente Statuto, e il funzionamento degli organi associativi, fermi restando i seguenti principi:
a) all’Assemblea diocesana devono essere chiamati a partecipare i componenti il Consiglio diocesano, i rappresentanti delle Associazioni, dei Gruppi e dei Movimenti dell’Azione Cattolica Italiana formalmente costituiti nella Diocesi;
b) il Consiglio diocesano deve essere composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall’Assemblea, dai Segretari dei Movimenti costituiti e inoltre dai membri di Presidenza che non siano già consiglieri;
c) della Presidenza diocesana devono far parte, oltre al Presidente diocesano, da due a quattro Vicepresidenti (giovani e adulti), per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori, il Responsabile dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, il Segretario e l’Amministratore.
d) il Presidente è nominato dall’Ordinario Diocesano su proposta del Consiglio diocesano; gli altri componenti la Presidenza sono eletti dal Consiglio.


Art. 23 LE ARTICOLAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA E LE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI IN PARTICOLARE

1. L’Atto normativo dell’Associazione diocesana disciplina inoltre le condizioni e le modalità per la costituzione delle associazioni, dei Gruppi e dei Movimenti in cui l’Associazione stessa si articola; definisce altresì le loro strutture organizzative essenziali e le regole di funzionamento e di collegamento.

2. In particolare, per quanto riguarda le Associazioni parrocchiali, la normativa adottata dalle singole Associazioni diocesane deve rispondere ai seguenti principi:
a) l’Associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della Parrocchia che aderiscono all’Azione Cattolica Italiana;
b) nell’Associazione parrocchiale possono costituirsi gruppi come prima vitale esperienza associativa;
c) la struttura organizzativa dell’Associazione parrocchiale deve essere definita garantendo: la partecipazione di tutti gli aderenti attraverso un organo assembleare; un Consiglio per la programmazione, gestione e verifica, rappresentativo della realtà associativa; un Presidente, che ne promuove e coordina l’attività, curando anche la piena collaborazione con il Parroco e la comunità parrocchiale.

3. Al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale e di consentire un efficace sviluppo associativo, l’Atto normativo diocesano può prevedere sia forme di collegamento territoriale intermedio tra Parrocchia e Diocesi per le Associazioni parrocchiali di quel territorio (unità pastorali), sia strutture dell’Associazione diocesana intermedie tra Diocesi e Parrocchie (vicarie, zone pastorali, decanati…); può essere prevista altresì la costituzione di Associazioni interparrocchiali.

TITOLO TERZO
L’Associazione nazionale e il collegamento regionale


Art. 24 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

1. L’Associazione nazionale riunisce tutti i laici che nelle Diocesi aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.

2. Essa offre alle Chiese particolari che sono in Italia il proprio specifico contributo per promuovere e sostenere la crescita dei fedeli e delle comunità ecclesiali nella fede, nella comunione e nella testimonianza del Vangelo; a tal fine assicura la propria collaborazione alla Conferenza Episcopale Italiana e agli organismi pastorali di cui essa si dota.

3. L’Associazione nazionale è al servizio delle associazioni diocesane e ne promuove la vita, la comunione e le forme più efficaci di reciproco collegamento.

4. Essa studia e delibera le linee e gli obiettivi e cura gli impegni comuni per l’attuazione dei fini dell’Azione Cattolica Italiana in ordine ai temi che hanno dimensioni nazionali e internazionali.

5. Aderisce al Forum Internazionale di Azione Cattolica.


Art. 25 GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

1. Gli organi dell’Associazione nazionale sono regolati dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione adottato dal Consiglio nazionale.


Art. 26 L’ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L’Assemblea nazionale è composta, in base a specifica normativa regolamentare:
a) dai Presidenti delle Associazioni diocesane;
b) da uno o più rappresentanti eletti dalle Assemblee diocesane a seconda della consistenza numerica di ciascuna Associazione diocesana - e, all’interno di questa, delle sue componenti - in base a criteri stabiliti in sede regolamentare;
c) dai componenti del Consiglio nazionale.

2. L’Assemblea nazionale definisce gli obiettivi e le linee programmatiche dell’Azione Cattolica Italiana ed elegge il Consiglio nazionale dell’Associazione.


Art. 27 IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio nazionale è composto da 21 membri eletti dall’Assemblea nazionale secondo criteri di rappresentatività e modalità stabiliti in sede regolamentare, dai Delegati regionali, dai membri della Presidenza nazionale che non siano già consiglieri e da un Segretario per ciascuno dei Movimenti nazionali costituiti.

2. Il Consiglio nazionale:
a) assume la responsabilità della vita e delle attività dell’Associazione nazionale, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall’Assemblea nazionale; studia, promuove e cura le iniziative dell’Associazione nazionale; delibera la partecipazione dell’Azione Cattolica Italiana ad associazioni e organismi ecclesiali internazionali;
b) nei modi e nelle forme stabiliti in sede regolamentare, formula la proposta per la nomina del Presidente nazionale da parte della Conferenza Episcopale Italiana ed elegge gli altri componenti la Presidenza nazionale;
c) delibera i Regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi e per l’attuazione del presente Statuto;
d) approva il sistema formativo dell’Associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa;
e) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
f) dispone la convocazione ordinaria dell’Assemblea nazionale a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associativa.


Art. 28 LA PRESIDENZA NAZIONALE

1. La Presidenza nazionale è composta dal Presidente nazionale, da quattro Vicepresidenti (due giovani e due adulti), per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, dal Responsabile dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario generale e dall’Amministratore. Essi partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo e, in questo quadro, curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati ai sensi della normativa statutaria e regolamentare.

2. La Presidenza nazionale:
a) promuove lo sviluppo della vita associativa, attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l’unità;
b) cura la programmazione organica e coordina l’attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall’Assemblea nazionale e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio nazionale;
c) cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i quali i Pastori ad esse preposti esercitano congiuntamente il loro ministero;
d) assicura la stabile collaborazione dell’Associazione con le strutture nazionali di coordinamento dell’apostolato dei laici.


Art. 29 IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente nazionale promuove e coordina l’attività della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio nazionale; presiede l’Assemblea nazionale; garantisce l’unitarietà e la collegialità nell’Associazione; rappresenta l’Associazione nazionale dell’Azione Cattolica Italiana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

Art. 30 I MOVIMENTI NAZIONALI

1. I Movimenti dell’Azione Cattolica Italiana tra di loro simili costituiti a livello diocesano si collegano in Movimenti nazionali.

2. La costituzione e la struttura dei Movimenti nazionali sono approvate dal Consiglio nazionale con regolamento, prevedendo, per quanto attiene agli organi e alle loro funzioni: il Congresso nazionale del Movimento, l’Equipe nazionale eletta dal Congresso, il Segretario nazionale eletto dal Congresso e ratificato dal Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica.

3. Il Segretario di ogni Movimento può far parte della Presidenza secondo forme e modi stabiliti dal Consiglio e in base a criteri di promozione della loro specifica esperienza missionaria e di condivisione della vita associativa.


Art. 31 IL COLLEGAMENTO REGIONALE

1. In ciascuna regione ecclesiastica è costituito il Consiglio regionale dell’Azione Cattolica Italiana con le seguenti funzioni:
a) favorire il collegamento fra le Associazioni diocesane della regione;
b) curare l’attuazione delle finalità associative che richiedono iniziative a livello regionale;
c) promuovere rapporti più efficaci tra i livelli diocesano e nazionale dell’Azione Cattolica Italiana;
d) collaborare all’azione pastorale della Conferenza Episcopale regionale;
e) curare i rapporti con le Istituzioni civili in ordine alle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie dell’Associazione;
f) deliberare il proprio regolamento interno.

2. Il Consiglio è formato dalle Presidenze e da un Segretario per ciascuno dei Movimenti costituiti delle associazioni diocesane della regione ecclesiastica.

3. Il Consiglio elegge il Delegato regionale che lo presiede e lo rappresenta nel Consiglio nazionale.

4. Nell’espletamento delle sue funzioni di promozione e coordinamento il Delegato è coadiuvato da una Delegazione regionale, eletta dal Consiglio.

5. Partecipa alle attività del collegamento regionale un Sacerdote Assistente nominato dalla Conferenza Episcopale regionale.

TITOLO QUARTO
Norme di carattere amministrativo


Art. 32 I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. I soci dell’Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal Regolamento e secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività dell’Associazione locale, diocesana e nazionale.

2. La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale.

3. Le quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.


Art. 33 L’ATTIVITÀ DELL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA QUALE ATTIVITÀ SENZA SCOPO DI LUCRO

1. Le Associazioni nazionale, diocesane e locali dell’Azione Cattolica Italiana sono rispettivamente distinti centri di imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro; esse non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.


Art. 34 LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. La responsabilità della amministrazione di ciascuna Associazione diocesana e dell’Associazione nazionale spetta alla rispettiva Presidenza, che ne affida la cura all’Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive definite dal Regolamento.

2. Il Comitato per gli affari economici di ciascuna Associazione diocesana è composto dall’Amministratore, che lo presiede, e almeno da due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

3. Il Comitato per gli affari economici dell’Associazione nazionale è composto dall’Amministratore, che lo presiede, e da quattro soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nazionale.

4. A livello parrocchiale, la responsabilità della amministrazione è assunta dal Consiglio ed è esercitata secondo le competenze e i modi indicati dall’Atto normativo diocesano.


Art. 35 IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

1. Per ciascuna Associazione diocesana e per la Associazione nazionale il Segretario generale assicura il funzionamento dei rispettivi uffici e servizi e ne è responsabile nei confronti della Presidenza.

2. Il Segretario generale è eletto dal Consiglio su proposta del Presidente.

PARTE SECONDA
NORME FINALI

Art. 36 LE MODIFICHE STATUTARIE

1. Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere approvata dall’Assemblea nazionale validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto; le modifiche così approvate diventano operative dopo la ratifica da parte della Conferenza Episcopale Italiana.


Art. 37 I REGOLAMENTI D’APPLICAZIONE

1. I Regolamenti relativi alle materie di cui al presente Statuto sono approvati dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.


Art. 38 RELAZIONI CON FUCI, MEIC E MIEAC


1. Le relazioni tra l’Azione Cattolica Italiana e la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), il Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC) sono regolate attraverso accordi con tali organizzazioni. Gli accordi comprendono, in particolare, le disposizioni concernenti l’inserimento di rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC negli organi dell’Azione Cattolica Italiana, nonché di rappresentanti dell’Azione Cattolica Italiana negli organi di tali organizzazioni.

2. Il Regolamento di attuazione adottato dal Consiglio nazionale recepisce gli accordi di cui al primo comma e li armonizza con le restanti disposizioni regolamentari.


Art. 39 LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell’Associazione nazionale è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

2. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli Enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio nazionale col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentita la Conferenza Episcopale Italiana.


Art. 40 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.