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Associazione Difesa Diritti Handicappati

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Fondazione di Partecipazione

Fondazione di partecipazione: Proposta Statuto
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FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE:

PROPOSTA DI STATUTO

Omissis….

Art. 3) Scopi.

La Fondazione persegue finalità di assistenza , educazione , istruzione e ricreazione delle persone disabili  in  situazione  di   handicap,  fisiche  e/o  mentali  come  definite   dalla  Legge  104/92   e successive  integrazioni  o   modifiche,   con  ridotte  o  nulle  capacità   di  autodeterminazione e di svolgimento delle attività quotidiane della vita .

La Fondazione intende acquisire,  detenere  a  qualsiasi   titolo,  realizzare  e  gestire  direttamente o indirettamente :

  1. una struttura residenziale destinata ad ospitare le persone suddette , stabilmente e/o per lunghi periodi , sulla base di progetti individualizzati e verificabili periodicamente almeno ogni sei mesi ;

  2. una struttura semiresidenziale  destinata ad ospitare a rotazione le persone suddette , per periodi da uno a più giorni , sulla base  di progetti individualizzati e verificabili almeno ogni sei mesi ;

  3. un servizio di assistenza domiciliare , aggiuntivo ai servizi esistenti sul territorio di cui le persone suddette già usufruiscono,  che permetta la copertura assistenziale per tutto l’arco delle ventiquattro ore di ogni giorno,   feriale e festivo,  dell’anno .

La Fondazione persegue inoltre finalità di attività socio-sanitarie, didattiche, formative, occupazionali , lavorative , culturali , sportive e sociali di ogni genere , idonee alla maggiore soddisfazione e felicità , al costante miglioramento della qualità della vita , al migliore inserimento nel tessuto sociale e nel contesto territoriale di vita , delle persone suddette .

La Fondazione intende raccordarsi , sviluppare sinergie ed ogni altra forma di collaborazione con altri organismi pubblici o privati , italiani od esteri , che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità .

L’apporto di ulteriori contributi in denaro , beni o servizi , successivi alla costituzione della Fondazione e regolamentati dal presente Statuto e da eventuali regolamenti emanati dagli organi statutari, saranno utilizzati per incrementare i servizi e le strutture residenziali e semiresidenziali, di cui ai precedenti punti 1) – 2) – 3) del presente articolo e per attivare nuovi servizi anche in forma innovativa e sperimentale e temporanea , fatti salvi gli scopi espressamente indicati dal donatore .

 

Omissis….

Art. 9) Membri della fondazione.

I membri della fondazione si dividono in :

  • Fondatori Promotori;

  • Fondatori;

  • Partecipanti.

Per divenire membri và inoltrata richiesta scritta alla Fondazione stessa e si è ammessi su decisione insindacabile , senza necessità di giustificazione , del "Consiglio di Indirizzo".

 

Art. 10) Fondatori Promotori e Fondatori.

  1. Sono "Fondatori Promotori" le persone fisiche , esse stesse disabili o che siano legate da vincoli di parentela ai sensi del Codice Civile ovvero in ragione del loro ufficio a persone disabili , che hanno sottoscritto l’atto costitutivo .

Possono divenire "Fondatori Promotori" le persone fisiche che aderiscono alla Fondazione in tempi successivi , trascorsi cinque anni dalla loro sottoscrizione del presente Statuto e nominati "Fondatori" dal "Consiglio di Indirizzo" ai sensi dell’articolo 15 dello stesso Statuto , siano essi stessi disabili o che siano legate da vincoli di parentela ai sensi del Codice Civile ovvero in ragione del loro ufficio a persone disabili e contribuiscono al "Fondo di Dotazione" ed al "Fondo di Gestione" mediante contributo in denaro , beni o servizi , nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal "Consiglio di Indirizzo" stesso .

  1. Sono "Fondatori" le persone fisiche non disabili e non legate da vincoli di parentela ai sensi del Codice Civile ovvero in ragione del loro ufficio a persone disabili , le persone giuridiche pubbliche o private , gli enti pubblici o privati , che hanno sottoscritto l’atto costitutivo .

Possono divenire "Fondatori" le persone fisiche o giuridiche che aderiscono alla Fondazione in tempi successivi , (sottoscrivono il presente Statuto ?)e vengono nominati tali dal "Consiglio di Indirizzo" ai sensi dell’art. 15 del presente statuto e contribuiscono al "Fondo di Dotazione" ed al "Fondo di Gestione", mediante contributo in denaro , beni o servizi , nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal "Consiglio di Indirizzo" stesso .

 

Art.11) Partecipanti.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche , pubbliche o private, e gli enti, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro,  annuali  o  pluriennali,  con   le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal "Consiglio di Indirizzo" ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il "Consiglio di Indirizzo" potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei "Partecipanti" per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione . I "Partecipanti" potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione . La qualifica di partecipante dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

 

Omissis….

Art.14) Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione :

  • il Consiglio di Indirizzo ;

  • il Consiglio di Gestione ;

  • il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente Vicario ;

  • il Collegio de Partecipanti ;

  • il Collegio tecnico-contabile.

 

Art.15) Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di indirizzo è composto da un numero variabile da tre a dodici membri.

La composizione sarà la seguente:

  • fino a sei membri nominati dai "Fondatori Promotori";

  • fino a tre membri nominati dai "Fondatori" ;

  • fino a tre membri nominati dai "Partecipanti".

Omissis…

 

Art 16) Convocazione e quorum.

Omissis….

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del "Voto Ponderato" sulla base di punti/voto in disponibilità del "Consiglio di Indirizzo" , con le seguenti regole:

  1. il numero di punti/voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del "Consiglio di Indirizzo" stesso;

  2. Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito, con suddivisione in parti uguali, ai membri "Fondatori Promotori";

  3. il rimanente quaranta per cento dei punti/voto è suddiviso tra gli altri membri, in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione. Il numero dei punti/voto, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dai "Fondatori Promotori" ..

In caso di parità di voti inerenti le deliberazioni , il voto del presidente ha valore doppio.

 

 

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