NORMATIVA AMBIENTALE

 

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.133
Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque.

SOMMARIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;.

Visto l'art. 68 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976, 82/176/CEE del Consiglio del 22 marzo 1982, 83/513/CEE del Consiglio del 26 settembre 1983, 84/156/CEE del Consiglio dell'8 marzo 1984, 84/491/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1984, 88/347/CEE del Consiglio del 16 giugno 1988, 90/415/CEE del Consiglio del 27 luglio 1990 in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque;.

Visto, altresì, l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;.

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;.

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;.

Emana il seguente decreto legislativo:.

 

Art. 1. Ambito di applicazione. -

1. Il presente decreto si applica agli scarichi delle sostanze pericolose compresi nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nell'elenco I e II dell'allegato A che sono recapitate nelle acque interne superficiali, nelle acque marine territoriali, nelle acque interne del litorale nonché, per le sole sostanze indicate nell'elenco I dell'allegato A, nelle fognature pubbliche.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a)- acque interne superficiali: tutte le acque dolci superficiali correnti o stagnanti;
- acque interne del litorale: acque situate all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque marine territoriali e che si estendono, nel caso di corsi d'acqua, fino al limite delle acque dolci inteso come il punto del corso d'acqua in cui con bassa marea e in periodo di magra, si riscontra un sensibile aumento del grado di salinità dovuto alla presenza di acqua marina;

b) scarico: l'immissione nelle acque indicate al comma 1 delle sostanze indicate nell'elenco I e II dell'allegato A ad eccezione:
- degli scarichi di fanghi di dragaggio;
- degli scarichi operativi effettuati da navi e da piattaforme per la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle acque marine territoriali;
- dell'immersione di rifiuti effettuati da navi nelle acque marine territoriali; 

c) inquinamento: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;

 d) trattamento delle sostanze: qualsiasi processo produttivo che comporta la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato A, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

 e) stabilimento industriale: qualsiasi stabilimento nel quale viene effettuato il trattamento delle sostanze di cui all'allegato A o qualsiasi altra sostanza contenente le sostanze di cui all'allegato A. Si considera altresì, esistente, qualsiasi stabilimento in funzione o posto in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il quale sia stata presentata domanda di cui all'art. 7 nei termini ivi previsti; nuovo, quello che entra in funzione, ovvero che aumenta almeno del 20% la capacità produttiva dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

 f) valore limite delle norme di emissione: i valori fissati nell'allegato B per le sostanze pericolose di cui all'elenco I dell'allegato A in funzione del tipo di stabilimento. I valori limite sono osservati secondo i metodi di misura ed i tempi previsti nello stesso allegato B;

 g) obiettivi di qualità: gli standards fissati per le sostanze di cui all'allegato A in funzione dell'utilizzazione in atto o potenziale del corpo idrico.

Art. 2. Competenze dello Stato. -

1. Sono fatte salve le competenze in materia non regolate dal presente decreto, attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'ambiente:

 a) determina gli indirizzi e attua il coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto;

 b) stabilisce entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, specifiche metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative delle acque di scarico e dei corpi specifici ricettori;

 c) fissa entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, i criteri metodologici per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati conoscitivi da parte delle regioni e cura l'acquisizione e l'elaborazione dei dati forniti dalle regioni;

 d) individua, in via generale e con riferimento alla maggiore pericolosità della sostanza trattata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i casi in cui è obbligatoria l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi contenenti le sostanze pericolose e fissa le cadenze temporali alle quali il titolare dello scarico deve inviare i risultati del controllo all'autorità competente; le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico;

 e) fornisce, agli organi delle Comunità europee tutte le informazioni e esegue tutte le comunicazioni prescritte dalla normativa comunitaria di settore;

f) presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

a) aggiorna in adempimento di disposizioni comunitarie in relazione alle conoscenze scientifiche relative alla tossicità, alle persistenze ed alla accumulazione delle sostanze negli organismi viventi e nei sedimenti gli elenchi I e II dell'allegato A integrandoli con le sostanze indicate nella tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, ovvero con le sostanze per le quali non sono ancora stabiliti limiti di emissione;

 b) fissa entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i valori limite delle norme di emissione relativi alle sostanze dell'allegato A integrando l'allegato B; determinando sulla base delle indicazioni delle direttive CEE il punto di prelievo dei campioni ai fini dell'applicazione dei valori, in modo omogeneo per l'intero territorio nazionale;

 c) adegua gli allegati A e B alle disposizioni comunitarie;

 d) attua ed integra, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni comunitarie relative alle procedure di sorveglianza e controllo d'applicare agli scarichi, ai metodi di campionamento e di analisi ed indica le cadenze temporali dei controlli stessi;

 e) individua entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la migliore tecnologia in commercio nella comunità; comprensiva anche delle tipologie di processi produttivi non inquinanti, comportante l'eliminazione o la riduzione dell'inquinamento provocata dalle sostanze nell'allegato A;

 f) definisce, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale interregionale o regionale, nonché gli altri Ministri interessati, programmi specifici volti ad evitare o eliminare l'inquinamento derivante da fonti significative, comprese le fonti multiple e diffuse delle sostanze previste nell'allegato A diverse dalle fonti di scarichi soggette a regime di valori limite comunitari e delle norme nazionali di emissione. Tali programmi individuano le misure e le tecniche per assicurare la sostituzione, la ritenzione ed il riciclo delle sostanze.

4. Al fine di ridurre l'inquinamento provocato dalle sostanze indicate negli elenchi I e II dell'allegato A, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente:

 a) fissa, di concerto con il Ministro della sanità, gli obiettivi di qualità delle varie categorie dei corpi idrici, ne determina le classi in relazione agli obiettivi medesimi, tenendo conto della loro utilizzazione attuale o potenziale;

 b) dispone, di concerto con i Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ordine alla composizione ed ai criteri d'uso di sostanze, gruppi di sostanze e prodotti per il conseguimento degli obiettivi di qualità delle varie categorie di corpi idrici;

 c) stabilisce i criteri e le direttive per la predisposizione dei piani di risanamento regionali prescritti dall'art. 3 e per le assegnazioni alle classi di qualità di cui alla lettera a), d) stabilisce i criteri di massima per l'attuazione dei piani e criteri per l'adozione delle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

5. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente si avvale dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto superiore di sanità.

6. Il Ministro dell'ambiente, in caso di inosservanza totale o parziale da parte delle regioni degli obblighi derivanti dal presente decreto può, previa diffida, sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri proposte per il compimento dei necessari ed urgenti atti sostitutivi.

7. I decreti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), sono emanati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 3. Competenze della regione. -

1. La regione entro un anno dall'emanazione dei provvedimenti previsti dal comma 4 dell'art. 2, tenendo conto dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, adegua ed integra i piani regionali di risanamento delle acque previsti dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976 n. 319, con specifici programmi volti al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

2. I piani, nell'ambito delle sue competenze, dovranno contenere.

a) l'assegnazione dei corpi idrici alle classi di qualità in conformità con quanto disposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 4 dell'art. 2;

b) le misure necessarie per ridurre il carico inquinante nelle acque al fine del conseguimento degli obiettivi di qualità, nell'ambito dei singoli bacini e sottobacini, in particolare:

1) l'indicazione della migliore tecnologia disponibile di cui gli impianti devono dotarsi in conformità con il decreto previsto all'art. 2, comma 3, lettera e);

2) la determinazione delle norme di emissione corrispondenti alla migliore tecnologia disponibile per gli scarichi nei singoli corpi idrici ricettori per il conseguimento degli obiettivi di qualità;

3) le disposizioni per l'uso di sostanze o gruppi di sostanze e di prodotti in conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lettera b);

4) l'indicazione delle fasi temporali di realizzazione dei valori previsti dagli obiettivi di qualità, e gli obiettivi intermedi anche in relazione a famiglie o gruppi di sostanze;

5) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili;

6) la modalità e la frequenza dei controlli funzionali al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

3. La regione provvede altresì:

a) al rilevamento e all'organizzazione a livello regionale dei dati necessari per l'attuazione del presente decreto relativi alla qualità e tipologie dei corpi idrici e agli usi diretti e indiretti in atto, al numero degli scarichi e alla autorizzazione rilasciate ai sensi del presente decreto;

b) ad adeguare i piani di risanamento delle acque previsti dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, alle previsioni del presente decreto, nonché ai programmi definiti dal Ministero

dell'ambiente ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f).

4. Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.

Art. 4. Competenze della provincia. -

1. La provincia, ferme restando le competenze stabilite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, ed in conformità con l'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142:

a) rilascia l'autorizzazione agli scarichi contenenti le sostanze indicate nell'allegato A;

b) attua e organizza la vigilanza ed il controllo degli scarichi disciplinati dal presente decreto;

c) provvede alla raccolta dei dati relativi al numero degli scarichi ed alle tipologie degli impianti industriali interessati alle autorizzazioni rilasciate o rinnovate, ai risultati del controllo dell'ambiente interessato dagli scarichi e trasmette i dati raccolti alla regione.

Art. 5. Domanda di autorizzazione per le sostanze dell'elenco dell'allegato A. -

1. Lo scarico di uno stabilimento industriale effettuato nelle acque indicate dall'art. 1, comma 2, e nelle fognature pubbliche deve essere autorizzato se contiene una o più sostanze pericolose indicate nell'elenco I dell'allegato A.

2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla provincia o, nel caso di scarico in pubblica fognatura, all'ente titolare dal servizio di fognatura e depurazione, e deve indicare:

a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;

c) l'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto;

d) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;

e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.

3. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità, della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Art. 6. Autorizzazione per le sostanze dell'elenco I dell'allegato A: impianti nuovi. -

1. La provincia o l'ente titolare del servizio nel caso di scarico in pubblica fognatura rilascia l'autorizzazione allo scarico prescrivendo norme di emissione conformi ai valori limite stabiliti nell'allegato B.

2. In particolare, le norme di emissione per ciascuna sostanza dell'allegato B devono indicare:

a) la concentrazione massima di una sostanza ammissibile nello scarico; in caso di diluizione, il valore limite di emissione riferito alla concentrazione massima di una sostanza ammissibile nello scarico va diviso per il fattore di diluizione, anche se la diluizione è effettuata con scarichi contenenti sostanze inquinanti diverse, sempre che la diluizione non produca una modifica sulla sostanza che comporti una riduzione o un annullamento dell'inquinamento;

b) la massima quantità in peso ammissibile della sostanza inquinante per unità di peso di elemento caratteristico dell'attività inquinante (unità di peso di materia, di materia prodotta o comunque utilizzata nel processo produttivo);

c) il punto di applicazione delle norme di emissione in conformità con l'art. 11;

d) la frequenza dei controlli e dei campionamenti.

3. Per le sostanze comprese nell'elenco I dell'allegato A, per le quali non risultano ancora stabiliti i valori limite nell'allegato B, la provincia rilascia l'autorizzazione in conformità ai limiti di accettabilità stabiliti dalla data del 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni.

4. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere norme di emissione più restrittive, rispetto ai valori limite stabiliti nell'allegato B, al fine di salvaguardare gli usi in atto del corpo idrico ricettore in considerazione delle tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione delle sostanze nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico tenuto conto dei corpi idrici da sottoporre a particolare tutela come previsto dal piano regionale di risanamento delle acque e dal piano di bacino di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 .

Art. 7. Disciplina degli scarichi degli impianti esistenti. -

1. Per gli scarichi degli impianti esistenti, contenenti le sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B, la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 deve essere presentata alla provincia o all'ente titolare del servizio in caso di scarichi in pubbliche fognature, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel caso in cui siano superati i valori limite previsti dall'allegato B, fermo l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, ed in particolare dei limiti di accettabilità della tabella A, deve essere trasmesso contestualmente alla domanda un progetto di adeguamento che definisca le modificazioni che si intendono realizzare nei processi produttivi e negli impianti di abbattimento degli inquinanti ed il tempo necessario, per ricondurre lo scarico entro i valori limite.

3. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione entro otto mesi dalla presentazione della domanda, in ogni caso, decorsi gli otto mesi senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione, il titolare dello scarico è obbligato a porre in essere le modificazioni indicate nel progetto di adeguamento per il raggiungimento dei valori limite indicati nell'allegato B, con i tempi e i modi ivi previsti, e ne dà comunicazione alla provincia.

4. L'autorità competente, in conformità con i decreti previsti all'art. 2, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera e), prescrive l'uso della migliore tecnologia in commercio nella Comunità, nonché i tempi per l'adeguamento dell'impianto e l'eventuale installazione degli strumenti per il controllo automatico degli scarichi.

5. L'autorità competente se rilascia l'autorizzazione oltre il termine previsto dal comma 3 è tenuta a far salve le opere e i lavori già eseguiti dal titolare dello scarico in esecuzione del progetto di adeguamento.

6. L'autorità competente ordina la sospensione dello scarico se non sono rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nell'autorizzazione, ovvero nel progetto predisposto dal titolare dello scarico, e constatatane l'esecuzione, revoca la sospensione ovvero, in difetto di adeguamento, vieta lo scarico.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli scarichi contenenti le sostanze pericolose indicate nell'elenco I dell'allegato A per i quali non sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato B, con decorrenza dalla data del decreto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera b).

Art. 8. Autorizzazione in conformità ai piani di risanamento. -

1. Per le sostanze dell'elenco II dell'allegato A l'autorità competente rilascia l'autorizzazione per i nuovi stabilimenti in conformità con i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni. Successivamente all'adozione dei piani di risanamento previsti all'art. 3, comma 1, lettera a), la provincia rilascia l'autorizzazione in conformità con le prescrizioni previste nei piani stessi per tutte le sostanze dell'allegato A.

Art. 9. Durata dell'autorizzazione. -

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 6 e 7 è valida per un periodo di quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo secondo le modalità previste dall'art. 5. Lo scarico può essere mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione fino all'adozione di un nuovo provvedimento se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

2. Per le sostanze dell'elenco II dell'allegato A la durata dell'autorizzazione è stabilita dai programmi regionali.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto non possono essere attuate in modo che ne risulti una violazione delle leggi vigenti contro l'inquinamento di altri ambienti.

Art. 10. Autorizzazioni ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319. -

1. L'autorizzazione ai sensi del presente decreto, limitatamente alle sostanze pericolose per le quali è stata rilasciata e al singolo scarico, sostituisce l'autorizzazione prevista dall'art. 9 legge 10 maggio 1976, n. 319, ultimo comma, la quale resta efficace nei confronti dello scarico relativo all'intero insediamento produttivo, ove diverso, e per le sostanze diverse da quelle indicate nell'allegato A.

2. In ogni caso lo scarico dell'insediamento produttivo, nel cui ambito è ubicato il singolo stabilimento industriale deve essere conforme ai limiti e alle prescrizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e decreti di applicazione.

3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto non può consentire un aumento anche temporaneo dell'inquinamento delle acque.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 11. Applicazione delle norme di emissione. -

1. Per gli scarichi disciplinati dal presente decreto i valori limite di emissione si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti le sostanze di cui all'allegato B fuoriescono dal singolo impianto industriale se non diversamente stabilito dalle prescrizioni contenute negli allegati.

2. L'autorizzazione può prevedere punti di determinazione dei valori limite diversi da quello in cui le acque, fuoriescono dall'impianto. Se le acque di scarico contenenti tali sostanze sono canalizzate e trattate fuori dell'impianto industriale in un impianto di trattamento destinato alla depurazione delle stesse e/o di altre analoghe, i valori limite sono applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall'impianto di trattamento. Se le acque di scarico si mescolano con altre che fuoriescono da altro impianto e modificano la sostanza inquinante, i valori limite sono applicati al punto in cui le acque fuoriescono dallo scarico comune.

3. Per il trasporto non canalizzato delle acque di scarico di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

4. Qualsiasi impianto di trattamento, esterno agli stabilimenti industriali di cui all'art. 1, per depurare acque di scarico contenenti sostanze pericolose, non può accettare acque da trattare né effettuare a sua volta scarichi prima di aver conseguito l'autorizzazione ai sensi del presente decreto.

Art. 12. Divieto di scarico. -

1. È vietato riversare gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'elenco I dell'allegato A nelle acque sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, ivi comprese le unità geologiche profonde.

Art. 13. Pericolo di danno. -

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nei casi di grave pericolo di danno irreversibile per le acque, il suolo, il sottosuolo, l'aria e le altre risorse ambientali, prodotto dagli scarichi contenenti le sostanze dell'allegato A, la provincia competente, su segnalazione delle unità sanitarie locali, o degli organi tecnici ed ispettivi, deve ordinare la sospensione dell'attività produttiva dello stabilimento industriale o di singoli reparti produttivi, per tutto il tempo strettamente necessario alla messa in opera dei migliori mezzi tecnici disponibili per evitare la situazione di pericolo o di danno.

2. La provincia comunica tempestivamente i provvedimenti adottati al Ministero dell'ambiente per gli eventuali ulteriori provvedimenti.

Art. 14. Danno ambientale. -

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali è tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere prescritte dalla provincia o dal Ministro dell'ambiente in relazione alla rispettiva competenza, con provvedimento motivato per eliminare il danno e prevenire la futura insorgenza.

2. Ove il responsabile non provveda ad eseguire quanto prescrittogli entro il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 1, le opere saranno eseguite d'ufficio dalla provincia con addebito delle relative spese all'inadempiente.

3. E' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la esecuzione delle prescrizioni di cui al comma 1.

Art. 15. Controlli. -

1. L'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione dello scarico contenente le sostanze pericolose previste nell'elenco I dell'allegato A, prescrive la frequenza dei controlli e le modalità dei prelievi e delle analisi.

2. Il titolare dello scarico è tenuto ad eseguire a proprie spese i controlli, in conformità alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale competente per territorio, ovvero, nella dichiarata impossibilità di questo di provvedere, presso altri laboratori pubblici o privati debitamente abilitati dal Ministero della Sanità ai sensi del comma 4.

3. Il titolare dello scarico è tenuto a conservare in appositi registri per un periodo di tre anni i risultati delle analisi e ad esibirli a richiesta dell'autorità di controllo.

4. Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti tecnici ed organizzativi che i laboratori devono possedere per l'esecuzione dei controlli e delle analisi previste al comma 2, nonché determina le tariffe per le operazioni di prelievo, campionamento ed analisi.

5. Il laboratorio abilitato ai sensi del comma precedente è tenuto ad informare la provincia ogni volta che le analisi indicano il superamento delle norme di emissione stabilite nell'autorizzazione. La provincia, salvo l'eventuale applicazione dell'art. 6, comma 6, e dell'art. 7, comma 6, può, se del caso, prescrivere controlli più frequenti fino al raggiungimento dei valori stabiliti dalle norme di emissione.

Art. 16. Funzioni ispettive. -

1. La provincia esercita le funzioni di controllo ispettive per l'applicazione del presente decreto avvalendosi:

- dei servizi e presidi delle unità sanitarie locali;

- dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche;

- dell'Istituto superiore di sanità.

2. Gli ispettori possono accedere agli impianti e sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'autorità che li ha nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'espletamento delle connesse funzioni ispettive.

Art. 17. Accordi organizzativi al fine del controllo. -

1. Al fine di consentire un effettivo controllo del rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità, stabiliscono degli schemi di accordi organizzativi tra la provincia e le strutture del Servizio sanitario nazionale i quali prevedono: 1) le modalità di programmazione dei controlli finalizzati all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle attività di competenza delle strutture del Servizio sanitario nazionale; 2) gli strumenti di coordinamento tra la provincia e le strutture sanitarie; 3) la programmazione e l'organizzazione dei prelievi e degli accertamenti; 4) le modalità di utilizzazione dei laboratori previsti dall'art. 14 al fine di assicurare la tempestività dei controlli.

2. Le province sulla base degli schemi previsti al comma precedente concludono gli accordi programmatici con le strutture sanitarie situate nel proprio ambito territoriale.

Art. 18. Sanzioni. -

1. Chiunque effettua nuovi scarichi nelle acque o in fognature senza autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata, è punito con l'arresto sino a tre anni.

2. Alla stessa pena del comma 1 soggiace chiunque, effettuando uno scarico esistente nelle acque o in fognature, non presenta la domanda di autorizzazione nel termine previsto, ovvero continua ad effettuarlo con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata.

3. Chiunque effettua uno scarico senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione è punito con l'arresto sino a due anni.

4. Alla stessa pena del comma 3 soggiace chiunque, nell'effettuazione di uno scarico, supera i valori limite fissati nell'allegato B nei rispettivi tempi e modi di applicazione.

5. Salve le disposizioni previste dagli artt. 23-bis e 24 della legge 10 maggio 1976 n. 319, chiunque non osservi i divieti di cui all'art. 12 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni.

6. Chiunque non osserva l'ordine di sospensione dell'attività produttiva, adottato ai sensi dell'art. 13, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire due milioni.

Art. 19. Norme finali. -

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, è abrogato. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto medesimo cessano di avere efficacia in conformità con la scadenza già prevista all'atto del rilascio. Per l'adeguamento degli scarichi previsti dallo stesso decreto valgono i tempi ivi previsti.

 

ALLEGATO A - ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE.

L'elenco I comprende alcune sostanze singole appartenenti alle famiglie o ai gruppi di sostanze seguenti, scelte principalmente in base alla loro tossicità', alla loro persistenza, alla loro bioaccumulazione, escluse le sostanze che sono biologicamente innocue o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocue:

1.composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico

2.composti organofosforici

3.composti organostannici

4.sostanze di cui e' provato il potere cancerogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (le sostanze dell'elenco II, qualora abbiano potere cancerogeno, sono incluse nella categoria 4 del presente elenco)

5.mercurio e composti del mercurio

6.cadmio e composti del cadmio

7.oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti

8.materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.

 

ALLEGATO A - ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE.

L'elenco II comprende:

FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE DI CUI AL SECONDO TRATTINO.

1. I seguenti metalloidi e metalli nonché i loro composti:

2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.

3. Sostanze che hanno effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonché' i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque.

4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.

5. Composti organici del fosforo e fosforo elementare.

6. Oli minerali non persistenti di origine petrolifera non persistenti.

7. Cianuri, floruri.

8. Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, in particolare: ammoniaca, nitriti.

I limiti di concentrazione previsti nella presente legge sono applicabili anche alle acque di scolo caricate in alto mare da canalizzazioni di lunga gittata.

CRITERI GENERALI.

1. Per i vari tipi di stabilimenti industriali indicati nell'allegato B, i valori limite e le date fissate per la loro osservanza sono riportati nel medesimo allegato.

2. Le quantità' di sostanze scaricate sono espresse in funzione della quantità' di sostanze prodotte, trasformate o utilizzate dallo stabilimento industriale durante lo stesso periodo o, conformemente all'art. 6, parag. 1, della direttiva 76/464/CEE, in funzione di un altro parametro caratteristico dell'attività'.

3. I valori limite che gli stabilimenti industriali interessati non devono di massima superare, espressi come concentrazione, figurano nell'allegato B - In ogni modo i valori limite espressi come concentrazioni massime, qualora non siano gli unici valori applicabili, non possono essere superiori a quelli in peso divisi per il fabbisogno d'acqua riferito all'elemento caratteristico dell'attività' inquinante. Tuttavia, poiché' la concentrazione di tali sostanze negli effluenti dipende dal volume d'acqua necessario, che varia secondo i processi e gli stabilimenti, si devono rispettare in oggi caso i valori limite indicati nell'allegato B - ed espressi in peso di sostanze scaricate rispetto ai parametri caratteristici dell'attività'.

4. Per verificare se gli scarichi delle sostanze pericolose scelte tra le famiglie e i gruppi di sostanze dell'elenco I dell'allegato SA della presente legge che figurano nell'allegato B della presente legge soddisfano alle norme di emissione, e' istituita una procedura di controllo. Tale procedura deve prevedere il prelievo e l'analisi di campioni, la misurazione del flusso degli scarichi e della quantità' di sostanze trattate o, se del caso, la misurazione dei parametri caratteristici dell'attività' inquinante di cui all'allegato B.

In particolare, quando sia impossibile determinare la quantità' di sostanze trattare, al procedura di controllo può' basarsi sulla quantità' di sostanze che può' essere utilizzata in funzione della capacita' di produzione su cui l'autorizzazione e' fondata.

5. Il prelievo deve consistere in un campione rappresentativo dello scarico durante un periodo di ventiquattro ore. Il quantitativo di sostanza scaricata nel corso di un mese deve essere calcolato in base ai quantitativi quotidiani di sostanze scaricate; per campione rappresentativo si intende un campione composito di volume adeguato e opportunamente preservato, prelevato in continuo, e proporzionato all'effettiva partita volumetrica dello scarico.

6. La misurazione della portata degli effetti deve essere effettuata con una tolleranza in linea con la migliore pratica industriale e comunque non superiore al 20 %.

 

ALLEGATO B -

(V. Suppl. ord. n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 19/2/92)

 

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