NORMATIVA AMBIENTALE

 

DELIBERAZIONE CIPE 19 novembre 1998, n. 137 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999)
Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra.

1. Sono approvati i seguenti obiettivi di riduzione delle emissioni, che includono anche quelli conseguibili con i meccanismi di flessibilità istituiti dal Protocollo di Kyoto e le relative azioni nazionali contenute nelle "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra" citate in premessa:

(Omissis)

1.1. Per la promozione e lo sviluppo delle azioni nazionali, in attesa dell'eventuale costituzione di un apposito fondo per la protezione del clima, si farà fronte oltre che con le linee di bilancio ordinarie di ciascuna Amministrazione interessata, con le risorse finanziarie finalizzate, secondo quanto previsto dal d.d.l. collegato alla finanziaria '99 (atto Camera 5267, art. 8, lettera e), a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

1.2. La Commissione per lo sviluppo sostenibile, predispone i provvedimenti attuativi di cui alla presente delibera, e svolge in via generale l'attività di monitoraggio sulla attuazione delle politiche e misure nazionali individuate dalle linee guida, valutando altresì la coerenza dei programmi e degli investimenti pubblici con gli obiettivi di riduzione delle emissioni individuati dalla presente delibera tenendo anche conto del livello realizzativo delle azioni predisposte in ottemperanza alle decisioni comunitarie dagli altri Paesi dell'UE.

1.3. Il supporto tecnico all'attività della Commissione sviluppo sostenibile è assicurato dal gruppo di lavoro interministeriale richiamato in premessa - integrato dai rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, delle finanze e del commercio con l'estero - e coadiuvato dall'ENEA, nell'ambito degli accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dell'industria. I criteri e le modalità di funzionamento del gruppo di lavoro, nonchè le eventuali modifiche nella composizione, saranno stabiliti con provvedimento della Commissione.

1.4. La Commissione promuoverà l'organizzazione di un osservatorio per il monitoraggio dell'attuazione dei programmi e delle misure previsti dalla presente delibera in collaborazione con ENEA, ANPA, le Amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome.

2. Sulla base dei lavori della commissione sviluppo sostenibile e tenuto conto delle conclusioni della Conferenza nazionale energia ambiente, richiamata in premessa:

2.1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavori pubblici, dell'industria, per le politiche agricole, sentita la Conferenza unificata, sottopone all'approvazione del CIPE il "Programma nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici", con riferimento prioritario a:
a) sviluppo di programmi di informazione al pubblico a cura delle amministrazioni pubbliche;
b) promozione di campagne di informazione da parte di imprese pubbliche e private, associazioni, mediante accordi con le amministrazioni pubbliche.

2.2. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, dei lavori pubblici e per le politiche agricole, sentita la Conferenza unificata, sottopone all'approvazione del CIPE il "Programma nazionale per la ricerca sul clima", sulla base dei seguenti criteri:
a) censimento delle attività di ricerca in Italia sulla protezione del clima;
b) sviluppo dei programmi di ricerca, in collegamento con la comunità scientifica internazionale, ed i programmi internazionali, con priorità alle attività organizzate nell'ambito WMO e IPCC.

2.3. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, dei trasporti, delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata, sottopone all'approvazione del CIPE il "Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali" per ilraggiungimento degli obiettivi indicati dalle linee guida, che individua i criteri e gli indirizzi finalizzati:

a) coltivazioni destinate totalmente o parzialmente alla produzione di energia;
b) recupero di residui e sottoprodotti agricoli, forestali, zootecnici ed agroindustriali per la produzione di energia;
c) produzione di biocombustibili e biocarburanti;
d) produzione di energia termica e/o elettrica da biomasse;
e) impiego di energia da biomasse nei settori dei trasporti e del riscaldamento;
f) applicazione di misure di compensazione, di agevolazioni e incentivi per le produzioni agricole non alimentari, e per la produzione di biocarburanti e biocombustibili;
g) assorbimento di carbonio dalle biomasse forestali;
h) accordi volontari tra le amministrazioni e gli operatori economici del settore agricolo ed agroindustriale per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalle linee guida.

2.4. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dell'industria, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, per le politiche agricole, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata, al fine di conseguire gli obiettivi individuati dalle linee guida, sottopone all'approvazione del CIPE il "Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili", predisposto sulla base del "Libro verde" richiamato in premessa.

2.5. Entro il 31 dicembre 1999, sulla base dei lavori della Commissione sviluppo sostenibile, il Ministro dei trasporti, nell'ambito del piano generale dei trasporti, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria e dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, ai fini del conseguimento degli obiettivi individuati dalle linee guida, elabora e sottopone all'approvazione del CIPE il "Libro bianco per la mobilità sostenibile".

3. Entro il 30 giugno 1999, sulla base dei lavori della Commissione sviluppo sostenibile il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, dell'industria, per le politiche agricole, sentita la Conferenza unificata, al fine di conseguire obiettivi individuati dalle linee guida, adotta i provvedimenti relativi a:
a) definizione dei criteri per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, di cui alla direttiva 96/61/CE, ai fini della migliore efficienza energetica, degli impianti di produzione di energia elettrica e industriali;
b) regolamentazione della combustione delle biomasse a fini energetici;
c) regolamentazione degli usi dei biocarburanti e dei biocombustibili ai sensi dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Entro il 31 dicembre 1999, sulla base dei lavori della Commissione sviluppo sostenibile, il Ministro dell'industria, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli standards e le linee guida per l'uso di dispositivi energetici più efficienti e per la riduzione dei consumi per il riscaldamento ed il condizionamento, nel settore dell'edilizia civile, sia pubblica che privata al fine di conseguire gli obiettivi individuati dalle linee guida.

5. Entro il 31 dicembre 1999, laddove non siano stati stipulati accordi volontari tra gli operatori e le aministrazioni che soddisfino agli obiettivi indicati dalle linee guida, sulla base dei lavori della Commissione sviluppo sostenibile:

5.1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, dell'industria, per le politiche agricole e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, anche in considerazione della direttiva 96/62/CE per la tutela della qualità dell'aria, delle direttive europee "auto oil" in materia di emissioni dagli autoveicoli, delle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri dell'UE in materia di riduzione dei consumi di carburanti fossili, della legge n. 413/1997 in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene e da idrocarburi policiclici aromatici, al fine di conseguire gli obiettivi individuati dalle linee guida, adotta i provvedimenti relativi a:
a) impiego obbligatorio del biodiesel, negli autoveicoli destinati al trasporto pubblico, a partire dai comuni con oltre 100.000 abitanti;
b) impiego obbligatorio del biodiesel, in miscela con il gasolio distribuito nella rete;
c) impiego del bioetanolo, ai fini della produzione di ETBE da miscelare nelle benzine distribuite nella rete;
d) impiego obbligatorio del biodiesel, in miscela con gasolio destinato alla nautica da diporto.

5.2. Il Ministro dell'industria, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la Conferenza unificata, - anche in considerazione della direttiva 96/61/CE per la prevenzione e il controllo integrato dell'inquinamento e della direttiva 96/92/CE per la liberalizzazione del mercato e l'uso efficiente dell'energia elettrica - individua i criteri e le misure per aumentare l'efficienza del parco termoelettrico, a partire dagli impianti di produzione di energia che comportano alti consumi e basse rese e che sono destinati ad un ruolo marginale, per effetto della stessa liberalizzazione del mercato elettrico.

5.3. Il Ministro dell'industria, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli standards e le linee guida per la riduzione dei consumi energetici nei settori industriali e terziario, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dalle linee guida.

5.4. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, e dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, adotta i provvedimenti relativi alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel settore dei trasporti, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dalle linee guida, considerando il seguente ordine di priorità:
a) sostituzione progressiva della flotta autoveicoli pubblici con autoveicoli a basse emissioni;
b) sviluppo del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, con la contestuale limitazione del traffico autoveicolare privato, e la promozione dei percorsi ciclabili urbani;
c) trasferimento di una quota progressiva del trasporto merci da strada a ferrovia/cabotaggio.

5.5. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dell'industria e per le politiche agricole, sentita la Conferenza unificata adotta i provvedimenti relativi alla riduzione delle emissioni nei settori non energetici, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dalle linee guida, considerando il seguente ordine di priorità:
a) riduzione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
b) promozione del riciclaggio dei rifiuti;
c) riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni di metano dagli allevamenti agricoli;
e) limitazioni dell'impiego di idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro di zolfo, nei processi industriali e negli usi delle apparecchiature contenenti tali sostanze.
I suddetti provvedimenti e misure possono essere emanati anche con riferimento a specifici settori per i quali non siano stati definiti gli accordi volontari, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati dalle linee guida, ovvero in caso di mancato rispetto degli accordi volontari stessi.

6. Entro il 30 giugno 1999, sulla base dei lavori della Commissione sviluppo sostenibile:

6.1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri, dell'industria, per le politiche agricole, dei lavori pubblici, della ricerca scientifica, delle finanze, del tesoro, e del commercio con l'estero e degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata, individua i criteri e le misure per favorire le iniziative da sviluppare nell'ambito dei meccanismi di "Joint Implementation" e "Clean Development Mechanism", e in particolare stabilisce:

a) le modalità attraverso le quali le rappresentanze italiane nei Paesi firmatari del Protocollo di Kyoto, presso le Nazioni Unite, e presso le istituzioni finanziarie multilaterali, dovranno promuovere e assistere i programmi italiani di cooperazione nell'ambito dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, in particolare valorizzando gli effetti dei programmi di cooperazione economica e industriale sulla riduzione delle emissioni tendenziali dei gas serra. A tal fine il Ministero degli affari esteri impartisce le opportune direttive alle rappresentanze italiane nei Paesi firmatari del Protocollo di Kyoto, presso le Nazioni Unite e presso le istituzioni finanziarie multilaterali;

b) le misure a favore delle imprese che partecipano ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, sulla base di accordi volontari con le amministrazioni pubbliche;

c) l'istituzione di una segreteria "dei meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto" con la partecipazione del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del tesoro e degli affari esteri per la promozione di progetti che dovranno comunque essere attuati nell'ambito di accordi volontari tra l'amministrazione e le imprese.

6.2. Il Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri delle finanze, dell'ambiente, dell'industria, del commercio con l'estero, sentita la Conferenza unificata, stabilisce le procedure per il commercio dei permessi di emissione nell'ambito del meccanismo di "Emissions Trading" adottato dal Protocollo di Kyoto, e definisce le modalità attraverso le quali la segreteria di cui al precedente punto 5.1. c) certifica le transazioni dei permessi di emissione.

7. Entro il 31 dicembre 1999, il Ministro dell'ambiente, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione sviluppo sostenibile, presenterà un rapporto al CIPE ed alla Conferenza unificata sull'attuazione della presente delibera. Il rapporto, oltre a documentare lo stato di attuazione dei programmi e delle misure previste, dovrà indicare, per quanto possibile, l'articolazione e la dimensione su scala regionale delle misure di riduzione.

 

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