NORMATIVA AMBIENTALE

 

Decreto Ministeriale 20 maggio 1991 (in Gazz. Uff., 31 maggio, n. 126)
Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria.

Modificato da:

DL 31.03.1994 n. 220 ART 5
DM 25.11.1994 ART 2
DM 16.05.1996 ART 3

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità:

Visto:

l'art. 3, comma 4, lettera d), del DPR 24 maggio 1988, n. 203;
il Dpcm 28 marzo 1983, n. 30;
il DPR n. 322/71, Gazzetta Ufficiale 9 giugno 1971;
la legge n. 880/73 del 18 dicembre 1973;
la legge n. 833/78;
il DPR n. 616/77;
la legge n. 142/90 dell'8 giugno 1990;

Decreta:

Art. 1. Finalità.

1. Il presente decreto ha per scopo la definizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, il riordino delle competenze per la vigilanza, il controllo, la gestione e l'esercizio dei sistemi di rilevamento pubblici, nonchè la regolamentazione delle situazioni di inquinamento atmosferico che determinano stati di allerta e/o di emergenza.

2. Gli obiettivi generali di un sistema di rilevamento della qualità dell'aria sono:

a) individuare le cause che determinano i fenomeni di inquinamento;
b) fornire, attraverso la misura di specie inquinanti e di parametri meteorologici, un insieme di dati rappresentativi relativi ai processi di inquinamento atmosferico al fine di avere un quadro conoscitivo che consenta una più efficace tutela della salute pubblica e del territorio;
c) verificare la rispondenza di modelli fisico-matematici a rappresentare la dinamica spazio-temporale dei fenomeni dispersivi degli inquinanti in situazioni specifiche;
d) fornire indicazioni sia per la valutazione sistematica dei livelli di inquinamento sia per la previsione di situazioni di emergenza;
e) documentare il rispetto ovvero il superamento degli standards di qualità dell'aria nel territorio interessato.

Art. 2. Campo di applicazione.

1. Le disposizioni di carattere tecnico contenute nel presente decreto si applicano a tutti i sistemi di rilevamento qualità aria, pubblici, a quelli privati e/o di enti consortili nonchè alle reti di rilevamento realizzate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 880 del 18 dicembre 1973.

Art. 3. Censimento dei sistemi di rilevamento.

1. É fatto obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati titolari di sistemi di rilevamento di qualità dell'aria di comunicare ai Ministeri dell'ambiente e della sanità ed alla regione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la scheda di identificazione del sistema nella quale vanno riportati almeno: 

- numero di postazioni di misure, comprese le stazioni meteorologiche;
- tipo di inquinante o parametro fisico/meteorologico monitorato;
- tipo di analizzatore e/o strumentazione installata (automatico, manuale, metodo di misura);
- data di entrata in funzione;
- planimetria con indicazione del posizionamento dei punti di misura (scala 1:25.000);
- soggetto titolare e soggetto gestore, indirizzo;
- numero delle persone addette all'esercizio del sistema;
- tipo di vettore per la trasmissione dei segnali dalle postazioni di misura al centro raccolta dati.

2. I soggetti che intendono realizzare, integrare o modificare un sistema di monitoraggio devono darne comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e della sanità ed alla regione entro sessanta giorni dall'entrata in funzione, indicandone le caratteristiche. É comunque fatto obbligo di presentare una nuova scheda di identificazione del sistema di rilevamento alla scadenza di ogni quinquennio, a partire dal 1990.

Art. 4.  Sistema informativo ai cittadini.

1. Le reti di rilevamento automatiche devono essere dotate di un idoneo sistema di informazione, di carattere divulgativo, per i cittadini tale da permettere una semplice interpretazione <<ecologica>> e da realizzare secondo modalità e contenuti indicati dal Ministero dell'ambiente con appositi atti amministrativi a regioni e province.

Art. 5. Criteri per la realizzazione di sistemi di rilevamento.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 e per la massima omogeneità e confrontabilità dei dati, i sistemi devono essere progettati a realizzati secondo i criteri riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 6. Commissione tecnico-scientifica sistemi di rilevamento dei dati di qualità dell'aria.

1. Per l'aggiornamento normativo e tecnologico delle reti e di altri sistemi di rilevamento è istituita con decreto del Ministero dell'ambiente un'apposita commissione tecnico-scientifica composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero della sanità, delle regioni, dell'Istituto superiore di sanità, dell'ENEL e dell'ISPESL.

2. La commissione è presieduta dal direttore generale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico del Ministero dell'ambiente. 

Art. 7. Gestione dei sistemi di rilevamento.

1. Ferme restando le vigenti competenze in materia di inquinamento atmosferico attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni, il sistema di monitoraggio nazionale della qualità dell'aria è strutturato su tre livelli fondamentali:

a) livello di rilevamento su territorio provinciale;
b) livello regionale;
c) livello nazionale.

2. Le funzioni associate al livello provinciale sono tese a garantire il funzionamento del sistema di rilevamento, l'attendibilità delle misure, controllo e prevenzione di inquinamento.

Il sistema di rilevamento a livello provinciale è dotato di un centro operativo di raccolta dei dati (centro operativo provinciale C.O.P.) al quale afferiscono tutte le postazioni ubicate sul territorio in applicazione dell'art. 2.

Il centro provinciale svolge le seguenti funzioni principali:

a) gestione tecnico-operativa delle reti pubbliche;
b) supervisione dei sistemi di rilevamento;
c) valutazione igienico-sanitaria dei dati provenienti da tutte le reti, anche ai fini degli adeguamenti di cui al successivo art. 9.

3. Le funzioni associate al livello regionale consistono nel coordinamento dei sistemi provinciali. Alla regione pervengono i dati anche al fine della predisposizione, verifica ed aggiornamento dei piani di risanamento regionale (secondo le modalità di cui all'allegato 1).

4. Le funzioni associate al livello nazionale sono svolte dal Ministero dell'ambiente nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA). La valutazione igienico-sanitaria dei dati di cui al precedente punto 2.b) dell'art. 1 è di competenza del Ministero della sanità.

5. I sistemi di monitoraggio delle aree metropolitane, operano nell'ambito del livello provinciale.

6. Le reti automatiche realizzate in base alla legge n. 880/73, pur mantenendo la loro specificità di controllo devono adeguarsi alle caratteristiche tecniche della rete nazionale entro il 31 dicembre 1995.

Art. 8. Qualificazione misure e strumentazione.

1. Per il controllo di qualità dei dati, per la omologazione di strumentazioni, sensori e sistemi impiegati nelle reti di rilevamento, per la certificazione degli standard di taratura, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità provvederà, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, alla individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimento di suddetti servizi, nell'ambito di un riordino delle competenze.

Art. 9. Livelli di allarme.

Il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità definisce i livelli di attenzione e di allarme. 

Le autorità regionali individueranno zone del territorio per le quali, a causa del manifestarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli persistenti ed alla presenza di sorgenti fisse o mobili con rilevante potenzialità emissiva, possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico da SO2, particelle sospese, NO, CO ed ozono.

Le province o nel caso delle aree metropolitane il sindaco, elaboreranno, per tali zone, piani di intervento operativo nell'ambito di criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanità entro centoventi giorni dalla data del presente decreto. 

Nei suddetti piani operativi saranno fornite indicazioni sui possibili provvedimenti da prendere per ridurre i livelli di inquinamento e le conseguenze sulla popolazione e sull'ambiente. Sarà anche definita l'autorità preposta alla gestione della situazione di allerta.

Nelle zone predette la rete di rilevamento dovrà permettere la trasmissione in tempo reale dei dati relativi agli inquinanti sottoposti a procedura di allarme e dei parametri meteorologici al fine di accertare il superamento dei livelli di attenzione e di allarme. 

Il superamento dei livelli di attenzione e di allarme deve essere notificato in tempo reale alle autorità designate. La rete di rilevamento dovrà anche essere dotata di un sistema di acquisizione e di elaborazione di dati relativi a specifici parametri chimico-fisici (nell'ambito delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili) legati ai processi di evoluzione temporale dell'inquinamento al fine di individuare potenziali situazioni di emergenza prima che si raggiungano le soglie di attenzione.

(Si omettono gli allegati).

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