NORMATIVA AMBIENTALE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983
Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno.
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 145, del 28 maggio).

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri: 

Visto l'art. 4, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, relativa alle norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie;

Sentita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico; 

Sentito il Consiglio superiore di sanità;  Sentito il Consiglio sanitario nazionale; Sentito il Consiglio di Stato;

Considerata la necessità di fissare i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno; 

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto fissa i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ed i relativi metodi di prelievo e di analisi al fine della tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte.

Art. 2. 

Gli allegati I e II sono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Le regioni controllano il rispetto dei limiti di cui all'allegato I e, ove le concentrazioni superino o rischino di superare i predetti limiti, provvedono a predisporre appositi piani di risanamento per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria in modo da consentire il rispetto dei limiti stessi entro e non oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per la predisposizione dei piani di risanamento saranno attivate procedure di consultazione degli enti e dei soggetti tenuti all'esecuzione degli interventi relativi all'applicazione dei piani. 

Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi le regioni e gli enti locali si avvalgono delle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei competenti organismi tecnici statali. 

L'applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto non deve condurre ad un deterioramento della qualità dell'aria laddove il livello di inquinamento è inferiore ai limiti di cui all'allegato I.

Art. 4.

Con l'entrata in vigore dei limiti di cui all'allegato I cessano di aver vigore i corrispondenti limiti riportati nella tabella dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e nell'art. 9 della legge 2 agosto 1975, n. 393. 

 

Allegato unico.

TABELLA A
Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione
relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno (STANDARD DI QUALITA') (1)

Inquinante Descrizione Valore guida Limite
Biossido di zolfo (SO2) Per il valore guida ed il limite dell'SO2 e NO2 
fare riferimento ai valori aggiornati dall'Allegato I al dPR 203/1988
Biossido di azoto (NO2)
Ozono (O3) Concentrazioni media di 1 ora rilevate da non raggiungere più di una volta al mese  200 µg/m3
Monossido di carbonio (CO) Concentrazioni media di 8 ore 10 µg/m3
Concentrazioni media di 1 ora 40 µg/m3
Piombo Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno 2 µg/m3
Fluoro Concentrazioni media di 24 ore 20 µg/m3
Media delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno 10 µg/m3
Particelle sospese Media aritmetica di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno  150 µg/m3
95° percentile di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno 300 µg/m3

(1) tutti i valori limite riportati riguardano la concentrazione totale dell'inquinante presente nell'aria.

TABELLA B
valori per le concentrazioni massime nell'aria di precursori inquinanti contenuti della tabella A da adottarsi subordinatamente alla concorrenza di determinate condizioni

Precursore Valori limite di concentrazione Condizioni per la validità del valore limite
Idrocarburi totali
escluso il metano, espressi come C
Concentrazione media di 3 ore consecutive in periodo del giorno da specificarsi secondo le zone a cura delle autorità regionali competenti: 200 µg/m3 Da adottarsi soltanto nelle zone e nei periodi dell'anno nei quali si siano verificati superamenti significativi dello standard dell'aria per l'ozono indicato nella tabella A.

Commento al Dpcm 28.03.1983
(da un documento dell'Arpat di Prato)

Il DPCM 28.3.1983 “Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno“ prima, ed il DPR N. 203/1988 “Attuazione di Direttive CEE concernenti norme in materia di qualità dell’aria e di inquinamento prodotto da impianti industriali” in un secondo tempo, hanno fornito invece nel quadro evolutivo della normativa, un nuovo strumento di gestione con l’introduzione di standard di qualità dell’aria.

Tali decreti infatti fissano i limiti massimi di accettabilità e di esposizione relativi a inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno.

Il DPCM 28.3.1983 fissa questi limiti (standard di qualità) per un gruppo specifico di inquinanti fra i più diffusi nell’ambiente esterno, espressi per tempi di mediazione diversi a seconda dell’inquinante preso in esame.

Gli inquinanti per i quali vengono fissati gli standard di qualità sono solo otto (vedi tabelle 1.1 e 1.2 allegate al DPCM) e non sono previste indicazioni per nessuno degli altri numerosi inquinanti dell’atmosfera.

Secondo il decreto i nuovi standard vengono applicati in tutto il territorio nazionale, attraverso la verifica delle concentrazioni, qualunque sia la fonte di inquinamento, industriale o civile.

Una volta fissati questi valori, l’Ente preposto al controllo (la Regione) qualora le concentrazioni siano superiori ad essi, provvede a predisporre appositi piani di risanamento, atti a garantire il miglioramento progressivo della qualità dell’aria.

Il decreto evidenzia peraltro l’importanza dell’aggiornamento dei metodi di prelievo e di analisi e, cosa molto innovativa rispetto alla norme precedenti, dedica un intero allegato ai sistemi di misura automatizzati.

Per questi sistemi viene indicato quali siano i criteri generali, le varie operazioni e procedure da attuare affinché un sistema automatico possa venire impiegato ai fini del controllo dell’inquinamento atmosferico, in alternativa ai metodi classici di analisi.

Le caratteristiche di tali sistemi devono sempre risultare in accordo alle specifiche tecniche indicate nell’appendice stessa e devono essere comunque verificabili in base ai criteri in essa contenuti.

L’introduzione dei requisiti minimi di prestazione ed i cosiddetti metodi di prova per i sistemi automatizzati sono infatti quei criteri e quelle procedure utili a verificare l’accuratezza ed la precisione dell’analizzatore in fase di collaudo.

Anche il DPR N. 203/1988 detta norme per la tutela della qualità dell’aria: gli standard di qualità introdotti, validi su tutto il territorio nazionale, sono definiti in base a criteri di tipo sanitario, per la tutela della popolazione esposta.

Per ogni inquinante sono fissati i tempi di mediazione delle misure da utilizzare per la verifica dello standard (ventiquattrore ore, otto ore etc.).

Questo decreto modifica, fra le altre cose, i valori degli standard di qualità per gli inquinanti NO2 (biossido di azoto) e SO2 (biossido di zolfo) fissati dal precedente decreto ed introduce per questi ultimi e le particelle sospese (tabella 1.3) i valori guida che costituiscono un supporto di riferimento sia per la prevenzione in materia di salute e di protezione ambientale, sia per l’istituzione di zone specifiche nelle quali sono necessarie condizioni di tutela più efficaci.

Ad integrazione di quanto già previsto nel DPCM dell’83 vengono anche specificati i metodi di campionamento, le analisi e le valutazioni da fare per verificare gli standard di qualità dell’aria e dei valori guida.

Oltre a questo, proprio per meglio tutelare le condizioni ambientali, vengono posti sotto controllo tutti gli impianti industriali ed artigianali che danno luogo ad emissioni in atmosfera contribuendo all’alterazione delle normali condizioni di salubrità dell’aria. I proprietari di impianti, sia nuovi che esistenti, devono quindi presentare all’autorità competente (la regione o la provincia, secondo quanto previsto dalle legislazioni regionali) una richiesta di autorizzazione contenente tutte le indicazioni sulle qualitative e quantitative relative alle emissioni, nonché sulle tecniche adottate per la prevenzione dell’inquinamento.

Una volta verificato il progetto presentato, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione, nella quale sono indicate le quantità massime ammesse per ciascun inquinante nelle emissioni, la periodicità degli autocontrolli, le eventuali prescrizioni sull’installazione di impianti di abbattimento. Se gli autocontrolli, o i controlli effettuati dagli organi competenti, evidenziano il superamento dei limiti fissati nell’autorizzazione, vengono prescritte tempestivamente le misure necessarie al ripristino del rispetto dei limiti.

Il DPCM dell’1983 e il DPR dell’1988 forniscono quindi le basi per il controllo della qualità dell’aria: il primo fissa i limiti massimi di esposizione e di accettabilità delle concentrazioni e il secondo prevede attività di controllo specifico alla fonte di emissione e la concentrazione massima degli inquinanti emessi, specificando i metodi di prelievo ed analisi.

In una nota al DPR N. 203/1988 si trova inoltre un primo suggerimento sulla scelta dei luoghi e sul numero di postazioni da installare per effettuare per effettuare misure di concentrazione di biossido di azoto nelle aree da sottoporre a verifica.

Questo rappresenta solo un primo approccio per i criteri generali sul monitoraggio della qualità dell’aria, in quanto in nessuno dei due citati decreti vengono dettagliati i criteri di progettazione delle reti di rilevamento, di elaborazione statistica dei dati e della loro restituzione al pubblico.

 

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