NORMATIVA AMBIENTALE

 

D.P.C.M. 11 maggio 2001 
Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. 
(Suppl.. ord. n. 134 alla G.U. n. 12 giugno 2001) 

(Estratto)

Art. 3. (Personale) 

1. E' trasferita alle Regioni una quota pari al 15 per cento del personale appartenente alla dotazione organica del Ministero delle politiche agricole e forestali effettivamente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1998, ed una quota pari al 70 per cento del personale appartenente alla dotazione organica del corpo Forestale dello Stato, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche. Per il contingente relativo al Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito della percentuale prevista si tiene conto delle unità di personale da assumere sulla base delle procedure concorsuali già avviate. 

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i contingenti numerici del personale di cui al comma 1, assicurando di norma la proporzione percentuale tra le singole qualifiche dirigenziali e non in cui si articola il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998. 
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla definizione dei criteri di cui al comma 2, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, stabilisce criteri e modalità per la individuazione del personale appartenente alla propria dotazione organica da assegnare alle Regioni, secondo i contin-genti indicati nel comma 2, sulla base della domanda degli interessati, e per la formulazione delle graduatone regionali. Possono altresì proporre domanda i dipendenti, anche dirigenti, in servizio a tempo indeterminato presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, ove dovessero risultare insufficienti, per la copertura dei posti, le domande del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali. 

4. Le unità dei contingenti del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali previste dal comma 2, non trasferite alle Regioni con le modalità di cui al comma 3, sono ricollocate, entro il 31 dicembre 2001, nelle altre amministrazioni ministeriali nell'ambito della programmazione delle assunzioni prevista dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n.449 con le modalità previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche e integrazioni. Al personale eventualmente non ricollocato, a decorrere dal 1° gennaio 2002 si applicano le disposizioni degli articoli 35 e35 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni in materia di eccedenza di personale, mobilità collettiva e disponibilità. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al presente comma, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono determinate e trasferite alle Regioni ai sensi dei commi 9 e 10. 

5. Il trasferimento del 70 per cento del personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio alla data del 31 dicembre 1998, ripartito tra le Regioni per effetto del comma 2, avviene nell'ambito del rispettivo contingente prioritariamente con i dipendenti in servizio nella relativa Regione. 

6. Il restante 30 per cento del personale del Corpo Forestale dello Stato che permane nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato è individuato a seguito di domanda degli interessati da presentare secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale . 

7. AI fine di assicurare l'unitarietà operativa del Corpo Forestale restano di competenza dello Stato le funzioni di formazione e addestramento anche del personale forestale regionale. Rimane ferma -la competenza dello Stato in materia di mobilitazione nei casi previsti dalla legge. 

8. Ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione, al personale del Ministero delle politiche agricole e forestali trasferito è garantito il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione) Le voci retributive o altre similari previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Regioni-Autonomie locali vigente al momento del trasferimento sono corrisposte per gli importi eventualmente superiori a quelli già goduti. Per la equiparazione tra il personale statale da trasferire e quello in servizio Presso le Regioni e gli Enti locali si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000, n.446, recante "Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001. 

9. Le risorse finanziarie relative ai contingenti di personale di cui al comma 2 sono determinate con il decreto di cui al comma 10, con riferimento alle posizioni retributive maturate da tutte le unità all'atto del trasferimento. Si tiene conto, a tal fine, anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio, per il personale non dirigenziale, e alla retribuzione di posizione e di risultato, per i dirigenti, nel rispetto del rapporto percentuale con le corrispondenti voci del trattamento fisso e continuativo vigente presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. 

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di cui ai commi 3, 4 e 6 con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è disposto il trasferimento del personale e delle relative risorse finanziarie alle Regioni interessate. 

11. Il personale del Corpo forestale trasferito alle Regioni ai sensi del comma 1 continua a concorrere all'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica secondo le modalità dettate dalle legge 1° aprile 1981, n. 121. 

12. Nell'ambito della contrattazione collettiva si tiene conto dell'espletamento di detti servizi anche ai fini dei relativi trattamenti economici accessori. 

Art. 4  (Trasferimento dei beni non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale) 

1. Sono trasferiti in proprietà alle Regioni dal 1° gennaio 2002 tutti i beni immobili statali strumentali ed oggetto delle funzioni conferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, attualmente in uso al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Corpo forestale dello Stato. Sono altresì compresi nel trasferimento i beni mobili che costituiscono pertinenze dei predetti beni immobili. 

2. Rimangono in proprietà allo Stato e assegnati in uso al Ministero delle politiche agricole e forestali i beni immobili statali necessari all'esercizio delle funzioni di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, e precisamente: gli immobili siti in Roma alla Via XX Settembre, 20, sede del Ministero stesso, alla Via Sallustiana, alla Via Carducci, 9, alla Via del Caravita, 7/a e alla Via Torino, limitatamente alla sede del Comando dei Carabinieri per la tutela delle norme Comunitarie ed agroalimentari, nonché gli immobili di cui all'allegato "C". Al fine dell'attuazione delle leggi 6 dicembre 1991, n.394 e 9 dicembre 1998. n.426, rimangono in proprietà dello Stato ì beni di cui all'allegato "E". 

3. E' attribuita alle Regioni la proprietà degli impianti di interesse pubblico di cui alla legge 27 ottobre 1996, n.910, individuati nell’allegato "B". 

4. In sede di prima applicazione del presente decreto sono trasferiti alle Regioni i beni individuati dall’allegato "D". 

5. Le Regioni subentrano nei contratti relativi alla gestione e manutenzione dei beni immobili di cui ai commi 3 e 4. 

6. In quanto relativi a beni non più necessari all'esercizio delle funzioni residuate dello Stato, saranno successivamente trasferiti alle Regioni gli stanziamenti relativi al capitolo 5070, non funzionali alle sedi e laboratori degli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi e al capitolo 4044, non utilizzati per locazione di immobili necessari alle residue funzioni del Corpo Forestale dello Stato. 

7. Con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Regione interessata, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001, si procede alla identificazione catastale, ove risultino censiti, dei beni immobili trasferiti ed individuati negli allegati "B" e "D". La consegna degli immobili alle singole Regioni è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti della Regione e del Ministero delle politiche agricole e forestali, a ciò espressamente delegati, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi. Ciascun bene è corredato da apposita scheda identificativa nella quale è descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri reali che gravano sul bene. 

8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 31 dicembre 2001, sono individuati i beni mobili di cui al comma 1. La consegna dei predetti beni mobili è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle singole Regioni e del Ministero delle politiche agricole e forestali. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni mobili registrati. 

9. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati i restanti beni mobili ed immobili statali anche eventualmente non accatastati, trasferiti alle Regioni ai sensi del comma 1 e in uso al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla successiva identificazione catastale, alla consegna, alla trascrizione e alla voltura catastale dei beni si provvede secondo le modalità e le procedure di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo. 

10. Le Regioni subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.

 

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