NORMATIVA AMBIENTALE

 

Decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115 (in Gazz. Uff., 2 maggio, n. 100).
Decreto convertito in Legge 1° luglio 1997, n. 189 (in Gazz. Uff., 1° luglio 1997, n. 151).
Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali

Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

Preambolo 

(Omissis).

Art. 1. Attuazione della direttiva 96/2/CE.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per l'attuazione della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali, prevedendo tra gli altri disposizioni ed indirizzi a garantire l'accesso al mercato secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e l'uso di apparecchiature multistandard, la soppressione dei diritti esclusivi e speciali per la fornitura di detti servizi, l'abolizione di ogni restrizione per i gestori di
comunicazioni mobili e personali ad installare proprie infrastrutture o ad impiegare infrastrutture fornite da terzi e ad utilizzare in comune le infrastrutture, gli impianti ed i siti, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, l'adeguamento delle concessioni già assentite, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza di parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può formare oggetto di un unico testo coordinato con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed integrato con le norme occorrenti in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali e di interconnessione, sulla base degli orientamenti già definiti in sede di Unione europea. 

3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamento e l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.

Art. 2. Ulteriori provvedimenti in materia di servizi di comunicazioni mobili e personali.

1. Con provvedimenti del Ministero delle comunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 1, si provvede a:

a) riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nel rispetto del principio di non discriminazione tra gli operatori delle comunicazioni mobili e personali, le frequenze che si renderanno ulteriormente disponibili in banda 900 MHz per i servizi radiomobili, tenendo presenti le esigenze degli utenti e degli operatori; 

b) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MHz e 1850-1880 MHz al Ministero delle comunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM a partire dalla conclusione formale della gara, che dovrà comunque avvenire entro [il 1° gennaio 1998] (1), garantendo ai soggetti interessati l'eccesso, nel rispetto delle condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle comunicazioni anche sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera a) , a tutte le sperimentazioni necessarie per facilitare l'effettivo ingresso sul mercato nei tempi pi¨ brevi;

c) attribuire al Ministero della difesa, entro il 31 dicembre 2004, le bande di frequenze 2025-2040 MHz e 2200-2215 MHz e attribuire al Ministero delle comunicazioni, a partire dal 1° gennaio 2005, le bande di frequenze 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz e le
ulteriori bande di frequenze che si rendano necessarie per
l'espletamento dei servizi di comunicazioni mobili e personali. A
seguito dell'abbandono da parte della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo delle frequenze indicate nella presente
lettera il Ministero delle comunicazioni attribuirà alla suddetta
concessionaria bande di frequenze tali da consentire un adeguato
livello di qualità del servizio;
d) razionalizzare l'impiego della banda 2468-2690 MHz,
riservando al Ministero della difesa le bande 2537-2593 MHz e
2611-2667 MHz ed al Ministero delle comunicazioni le restanti gamme;
e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di
un fondo e, in relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di
comunicazioni personali via satellite.

2. La procedura di gara di cui al comma 1, lettera b) , è avviata dal Ministero delle comunicazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito un apposito Comitato di Ministri, presieduto dal medesimo Presidente del Consiglio, di cui fanno parte i Ministri per la funzione pubblica, delle comunicazioni, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di: 

a) prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di tutti gli operatori, in tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni;

b) coordinare la procedura di gara, in particolare per quanto attiene al bando e al disciplinare di gara; 

c) selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria, che viene approvata dallo stesso Comitato dei Ministri (2).

3. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quelli della difesa e del tesoro, si disciplina secondo i criteri indicati all'articolo 1, comma 1, la ripartizione tra le imprese autorizzate a gestire i servizi di comunicazione mobili e personali dei costi direttamente collegati, per il Ministero della difesa, con le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei predetti servizi, con particolare riguardo alle spese comunque connesse alla liberazione delle frequenze, comprese quelle in banda 900 MHz, nonchÚ alle ulteriori spese conseguenti alla diminuita disponibilità di spettro. Il Ministero della difesa può individuare, in alternativa anche parziale, materiali e servizi sostitutivi che i gestori dei servizi possano fornire per il raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni delle finalità istituzionali della Difesa. I gestori dei servizi versano, al netto delle risorse sostitutive eventualmente concordate con la Difesa, le somme necessarie alla integrale copertura finanziaria dei predetti oneri al capitolo 3458 dello stato di previsione dell'entrata per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con destinazione vincolata (3).

(1) Termine soppresso dall'art. 1, d.l. 23 dicembre 1997, n. 455, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 29. Il medesimo art. 1 ha stabilito che la gara avrebbe dovuto essere conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998. 

(2) Il Comitato di Ministri di cui al presente comma è stato costituito con d.p.c.m. 7 agosto 1997. Vedi, inoltre, Provv. p.c.m. 4 aprile 1998.

(3) Vedi, anche, d.m. 25 marzo 1998, n. 113.

Art. 2-bis. Norme per l'installazione e l'uso di infrastrutture.

1. Nell'installazione e nell'uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da essi generati. 

2. La installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale.

Art. 3. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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