Legge
22 febbraio 2001 n. 36 (Gazzetta Ufficiale (G.Uff. nr. 55 del 07/03/01)
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1. (Finalità della legge)
1. La presente legge ha lo scopo di dettare i princìpi fondamentali diretti a:
assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione [1];a)
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, comma 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea [2];
c) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai princìpi della presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Articolo 2. (Ambito di applicazione)
1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l’esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti fissi per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.
Articolo 3. (Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;a)
b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei termini e nei modi previsti dalla legge;
d) obiettivo di qualità sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
e) elettrodotto: è l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell’esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
Articolo 4. (Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità in quanto valori di campo come definiti dal numero 2 della lettera d) dell’articolo 3,, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’articolo 1;a)
b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell’attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c) all’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) all’individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con gli con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell’ambiente e di tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";a)
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell’ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6 e della Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione, limitatamente all’accezione di cui al numero 2), lettera d), dell’articolo 3 della presente legge e agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.
Articolo 5. (Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti)
1. Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell’avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 é definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e princìpi:
semplificazione dei procedimenti amministrativi;a)
b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell’ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi.
f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Articolo 6. (Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico)
1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato é presieduto dal Ministro dell’ambiente o dal Sottosegretario all’ambiente delegato, ed é composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell’interno.
3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f) , 12, comma 2, e 13.
4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.
7. Per l’istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Articolo 7. (Catasto nazionale)
1. Il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), é costituito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nell’ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell’interno, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.
Articolo 8. (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonchè dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:
l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5;a)
b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell’articolo 4 e dell’obbligo di segnalarle;
c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici e elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
e) l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al numero 1) della lettera d) dell’articolo 3;
f) il concorso all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica, sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Articolo 9. (Piani di risanamento)
1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i Comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni d’intesa con i comuni e gli enti interessati entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a). I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma 2, lettera a),dell’articolo 4, le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenze, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.
3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata al Ministero dell’ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.
4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 4 ed alle condizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell’adeguamento ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall’approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all’attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.
5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l’elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, é autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15, versate all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell’elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell’esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all’erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:
con provvedimento del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;a)
b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione é disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l’uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell’articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.
Articolo 10. (Educazione ambientale)
1. Il Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministero della sanità, dell’università per la ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Articolo 11. (Partecipazione al procedimento amministrativo)
1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
Articolo 12. (Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l’uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.
2. Il Comitato di cui all’articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Articolo 13. (Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)
1. Il Ministro dell’ambiente, su proposta del Comitato di cui all’articolo 6, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Articolo 14. (Controlli)
1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all’interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle forze armate e delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell’ente di appartenenza. Resta fermo, in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Articolo 15. (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall’articolo 4, comma 2 e ai decreti previsti dall'articolo 16, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all’articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell’articolo 14. Le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all’articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute, dall’autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l’installazione e l’esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l’atto autorizzatorio è revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall’autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l’atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.
6. L’inosservanza del decreto di cui all’articolo 12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Articolo 16. (Regime transitorio)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Articolo 17. (Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:
a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente;
b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
N O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note all'art. 1:
Il paragrafo 2
dell'art. 174 del trattato istitutivo dell'Unione europea e' il seguente:
"2. La politica della Comunita' in materia ambientale mira a un elevato
livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nelle
varie regioni della Comunita'. Essa e' fondata sui principi della
precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via
prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul
principio "chi inquina paga".
In tale contesto, le misure di armonizzazione
rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi
opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a
prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie
soggette ad una procedura comunitaria di controllo".
Note all'art. 4:
Note all'art. 5:
L'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari".
L'art. 29, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a)-f) (omissis);
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono
energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il trasporto con
tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla
realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio
delle attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti di
interesse nazionale di oleodotti e gasdotti".
Il decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352".
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni
tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita'
o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e'
conferito, dal Ministro dell'interno".
Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994.
Nota all'art. 7:
Note all'art. 8:
La legge 31 luglio
1997, n. 249, recante:
"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle telecomunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997.
Si riporta il testo
dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle funzioni e ai
compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata
inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti
dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un
congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via
sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma
1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma
2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata
esecuzione ed e' immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni"
e alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata ai
rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere il riesame,
nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste
dalla legislazione vigente".
L'art. 3 della
legge 24 dicembre 1976, n. 898, e' il seguente:
"Art. 3. - In ciascuna regione e' costituito un comitato misto
paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte
alternative della regione e dell'autorita' militare, dei problemi connessi
all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo
economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi
delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.
Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale e' sostituito da due comitati
provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di
Bolzano.
Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del
presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige,
riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della
giunta provinciale.
Qualora esigenze di segreto militare non consentano un approfondito esame,
il presidente della giunta regionale puo' chiedere al-l'autorita' competente
di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.
Il comitato e' altresi consultato semestralmente su tutti i programmi delle
esercitazioni a fuoco di reparto o di unita', per la definizione delle
localita', degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle
modalita' di svolgimento, nonche' sull'impiego dei poligoni della regione.
Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in
senso contrario, sui programmi di attivita' addestrative decide in via
definitiva il Ministro della difesa.
Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati,
definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a
fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando
prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.
Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco
dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative,
terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano
disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la regione interessata. In
caso di mancato accordo il progetto di disciplinare e' rimesso al Ministro
della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il
presidente del comitato misto paritetico competenti.
Il comitato e' formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa,
da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette
rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale,
su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale.
Per ogni membro e' nominato un supplente.
Il comitato si riunisce a richiesta del comandante militare territoriale di
regione o del comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del
comandante di regione aerea o del presidente della regione; presiede
l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano;
funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
Delle riunioni del comitato e' redatto verbale che conterra' le eventuali
proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su
singoli punti di essa.
Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative
limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la difesa.
La regione interessata puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della
decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte
del consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', in casi particolari, disporre
che i provvedimenti di limitazione della proprieta' siano sospesi sino alla
decisione del Consiglio dei Ministri. Il consiglio dei Ministri si pronuncia
sulle richieste di riesame entro novanta giorni.
Alla riunione del Consiglio dei Ministri e' invitato il presidente della
giunta regionale interessata".
Note all'art. 9:
L'art. 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992 e' il seguente:
"Art. 4 (Limiti di esposizione e criteri di applicazione). - Sono
definiti i seguenti limiti:
5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensita' di campo elettrico
e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente
attendere che individui della popolazione trascorrano una parte
significativa della giornata;
10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensita' di campo elettrico e
di induzione magnetica, nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente
limitata a poche ore al giorno.
I valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico imperturbato,
intendendosi per tale un campo elettrico misurabile in un punto in assenza
di persone, animali e cose non fisse".
- Il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante:
"Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'ernergia elettrica" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999.
L'art. 2, comma 12,
delle legge 14 novembre 1995, n. 481, e' il seguente:
"12. Ciascuna autorita' nel perseguire le finalita' di cui all'art. 1
svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento
sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e
sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti,
proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in
relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed
all'evoluzione delle normative comunitarie;
b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonche' per
eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione,
delle convenzioni e dei contratti di programma;
c) controlla che le condizioni e le modalita' di accesso per i soggetti
esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei
principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle
singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il
servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli
esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e
dei disabili, garantendo altresi' il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza
degli impianti e la salute degli addetti;
d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni,
ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle
autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto dall'andamento del mercato o
dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresi' le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti
dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa
base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le
tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero
dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da
assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione
del medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso
efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 1, tenendo separato
dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformita'
ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento
delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i
soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della
proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe
si intendono verificate positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e
verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la
loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri
conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla
convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in
altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso,
di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando
altresi' i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il
servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le
clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori
a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel
contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi
da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare
i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i
livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire
all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti
degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e
tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al
comma 37;
i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni dei servizi; studia
l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare
condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o
all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le
modalita' di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al
Presidente del Consiglio del Ministri una relazione sullo stato dei servizi
e sull'attivita' svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei
servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita'
dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai
consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli
qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei
confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del
regolamento di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruita' delle misure adottate dai soggetti esercenti il
servizio al fine di assicurare la parita' di trattamento tra gli utenti,
garantire la continuita' della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni all'uopo
acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione
circa le modalita' di prestazione dei servizi e i relativi livelli
qualitativi, consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso agli
uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti
agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio,
assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti
dall'ordinamento;
p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla
direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con
indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il
rispetto".
Nota all'art: 11:
Note all'art. 14:
La legge 21 gennaio
1994, n. 61, recante:
"Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994.
L'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
"2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di
protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle
attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli
archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato
delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei
e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica".
L'art. 23, comma 4,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
"4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanita'
aerea e marittima ed alle autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per
quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili
ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate e per le Forze di Polizia; i predetti servizi
sono competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le
modalita' di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.
L'amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi, istituiti per
le Forze armate e di Polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi
Ministeri, nonche' dei, servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie".
Nota all'art. 15: