NORMATIVA AMBIENTALE

 

Decreto Ministeriale 15 febbraio 1992
Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici.
(in Gazz. Uff., 9 maggio, n. 107)

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze:

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali; 

Visto in particolare l'art. 29 di detta legge che prevede agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici demandando ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, la determinazione dei tipi di opere e dei relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici, nonchè delle caratteristiche e delle modalità di rilascio della documentazione occorrente; 

Tenuto conto della copertura finanziaria complessivamente prevista dall'art. 33 della predetta legge n. 9/1991 per le agevolazioni fiscali dalla stessa introdotte e dei meccanismi di conguaglio ivi previsti in relazione all'effettivo importo delle minori entrate conseguenti; 

Decreta:

Articolo 1. Tipi di opere ammesse ad agevolazioni fiscali.

1. Sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, gli interventi, intrapresi da persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c ) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e destinati ad edifici o unità immobiliari esistenti adibiti ad uso di civile abitazione, e comunque diversi da quelli di cui all'art. 40 dello stesso testo unico, rientranti nel seguente elenco:

a ) opere di coibentazione dell'involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purchè realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;

b ) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;

c ) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;

d ) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria; 

e ) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

f ) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90;

g ) generatori di calore che utilizzano come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70;

h ) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70;

i ) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell'aria all'interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purchè, in quest'ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l'unità immobiliare; 

l ) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell'energia termica fornita alle singole unità immobiliari; 

m ) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purchè da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purchè gli impianti unifamilari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90% sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;

n ) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;

o ) sorgenti luminose aventi un'efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell'unità immobiliare.

2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi che abbiano ottenuto contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, nonchè gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

 

Articolo 2. Spese deducibili.

1. Sono deducibili, nei limiti previsti dall'art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le spese, documentate come previsto dall'art. 3, relative all'acquisto di apparecchiature, materiali e componenti.

2. Fermi restando i limiti complessivi di deducibilità richiamati al comma 1, sono altresì deducibili le spese relative all'installazione, documentate come previsto dall'art. 3, entro i limiti specifici di seguito indicati:

3. Non sono deducibili gli eventuali costi relativi all'installazione per opere di cui all'art. 1, comma 1, lettere e ), f ), g ), h ), o ).

4. Le spese relative alla dichiarazione del professionista richiesta dal comma 2 dell'art. 3 sono deducibili entro il limite di importo pari al 10% delle spese di acquisto di apparecchiature, materiali e impianti; inoltre entro l'identico limite di importo possono esser dotate le spese per l'eventuale diagnosi energetica che ha determinato interventi previsti nel presente decreto.

5. Tutte le spese di cui al presente articolo devono essere dedotte nel loro importo al netto dell'IVA.

 

Articolo 3. Documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.

1. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera o ) del medesimo comma, la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta a cui si applica la riduzione è la seguente:

a ) copia delle fatture, o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate, relative all'acquisto delle apparecchiature, dei componenti e del materiale; 

b ) copia delle fatture o delle ricevute fiscali, debitamente quietanzate, relative alle eventuali opere di installazione; 

c ) dichiarazione dell'installatore attestante che gli interventi descritti nella dichiarazione stessa sono stati eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici e sono rispondenti ai requisiti tecnici eventualmente richiesti dal presente decreto; 

d ) dichiarazione, debitamente firmata dal soggetto interessato, attestante che gli interventi sono stati effettivamente realizzati nell'unità immobiliare cui è riferita l'agevolazione fiscale prevista dal presente decreto e che detti interventi non sono stati assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico;

e ) eventuale diagnosi energetica che ha determinato gli interventi previsti nel presente decreto.

2. Per le opere di cui alla lettera a ) ed alla lettera m ) dell'art. 1, comma 1, è richiesta, oltre a quanto prescritto al comma 1 del presente articolo, una dichiarazione di un professionista iscritto ad albo professionale che attesti la rispondenza delle opere stesse agli specifici criteri tecnici previsti. 

3. Per l'acquisto delle sorgenti luminose di cui all'art. 1, comma 1, lettera o ), la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta a chi si applica la riduzione è costituita da copia della fattura o della ricevuta fiscale di acquisto delle sorgenti luminose, debitamente quietanzata e dalla quale risulti il produttore, il modello ed il valore di efficienza delle sorgenti luminose stesse.

Allegato unico.

Tabella A ( Art. 8 )
REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 8 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI

Strutture da coibentare L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a 
  R = a · Delta t (m2 C h/kcal)
dove Delta t e' il salto termico di progetto definito dall'art. 21 del d.P.R. n. 1052 del 28 giugno 1977;
e a è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi:
Sottotetti a = 0,1
Terrazzi e porticati a = 0,04
Pareti d'ambito isolate dall'esterno a = 0,04
Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine   Senza limitazione
Pareti d'ambito isolate dall'interno a = 0,04
Doppi vetri Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F, del territorio nazionale come defini te dal decreto del Ministro del l'industria, del commercio e del l'artigianato 10 marzo 1977 e purchè sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corri spondenti almeno ad una permeabi lità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal 
Tubazione di adduzione dell'acqua calda  Ammessa all'incentivo solo la spe sa di fornitura e posa del mate riale isolante (non le eventuali opere murarie)

 

Relazione illustrativa.

Il decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 29 della legge n. 9/1991, ai fini delle agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici, individua:

Il decreto precisa inoltre i casi di applicazione delle agevolazioni fiscali, nell'ambito della legge.

Adottando un'interpretazione restrittiva della norma, anche in considerazione della limitatezza della copertura finanziaria prevista, vengono ammessi alle agevolazioni fiscali gli interventi per il contenimento dei consumi energetici effettuati su edifici esistenti, eseguiti dai soggetti individuati dalla legge (persone fisiche ed enti di cui alla lettera c ) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi).

Risultano esclusi dalle agevolazioni gli interventi sugli edifici nuovi e su parti comuni di edifici (come nel caso di condomini). In particolare l'art. 1 definisce i tipi di opere ammessi alle agevolazioni fiscali, che sono essenzialmente gli stessi per i quali è prevista la possibilità di incentivazione in conto capitale come stabilito dall'art. 8 della legge n. 10/1991, fermo restando che il ricorso ad un delle due forme agevolative esclude l'altra. 

L'art. 2 precisa le voci di costo da prendere in considerazione, individuandole come segue:

La deducibilità delle spese di installazione è limitata o esclusa in relazione ai diversi tipi di opere; tenendo conto dell'incidenza media di tali spese sulle singole tipologie di investimento. In particolare tale deducibilità è riconosciuta in misura doppia dell'importo delle spese di acquisto di apparecchiature, materiali e componenti per le opere di coibentazione, sulle quali l'installazione incide in misura maggiore. Per le altre tipologie di investimento l'ammissibilità delle spese di installazione è limitata in misura pari al 50% delle spese di acquisto di apparecchiature, materiali e componenti, mentre è del tutto esclusa per le tipologie di intervento che non presuppongono spese di installazione o per cui dette spese siano irrilevanti.

E' parimenti limitata la deducibilità delle voci relative a relazioni tecniche e diagnosi energetiche che in ogni caso non possono superare, ciascuna, il 10% del costo di realizzazione degli interventi.

All'art. 3 viene definita la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, da cui devono risultare le tipologie e le caratteristiche degli interventi di risparmio energetico messi in atto.

In particolare è stato previsto che le spese siano documentate con fatture o ricevute fiscali da cui risultino le apparecchiature, i componenti ed il materiale acquistato, nonchè i lavori per la loro messa in opera.

La documentazione comprende anche la dichiarazione dell'installatore di conformità della messa in opera di apparecchiature, materiali e componenti alle norme in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, da produrre nei casi in cui la messa in opera stessa è portata in detrazione fiscale. 

Infine è stata prevista la dichiarazione, da parte del soggetto interessato, attestante che gli interventi sono stati effettivamente realizzati e che non sono stati assistiti da contribuzione diretta o indiretta a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico. 

Ove sono stati previsti specifici requisiti tecnici delle opere, questi devono essere attestati da un professionista iscritto ad un idoneo albo professionale. 

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere finanziario derivante dall'attuazione del decreto, si è fatto riferimento al numero di unità immobiliari esistenti, di cui circa un terzo dotate di un impianto fisso centralizzato di riscaldamento, un terzo dotate di un impianto fisso autonomo ed un terzo non dotate di alcun impianto fisso di riscaldamento (assenza completa, stufe, caminetti, od altro).

L'importo medio dell'investimento ammissibile è stimato tenendo conto del complesso delle spese per gli acquisti di impianti, componenti e materiali, per l'installazione, nonchè per le relazioni tecniche e le diagnosi energetiche, con le relative limitazioni di ammissibilità.

Considerando le caratteristiche tecniche delle diverse tipologie di opere (tasso di rinnovo, strutture produttive in grado di realizzarle, tempi tecnici di esecuzione delle opere, entità delle spese ammesse), sono state sviluppate le seguenti stime:

  Numero interventi all'anno Importo medio investimento ammissibile  Importo detraibile annuale (ML) (1)  Totale detrazioni (ML)
a) Coibentazione edi fici 20.000 3,0 0,75 15.000
b) Coibentazione reti distribuzione 10.000 0,4 0,1 1.000
c) Impianti e pannelli solari 500 10,0 1,5 750
d) Impianti a pompa di calore 1.000 10,0 1,5 1.500
e) Impianti fotovol taici 100 40,0 1,5 150
f) Caldaie ad altro rendimento 150.000 1,6 0,4 60.000
g) Caldaie a combusti bili alternativi 5.000 2,0  0,5 2.500
h) Cogenerazione 100 15,0 1,5 150
i) Sistemi di termoregolazione 50.000 0,4 0,1 5.000
l) Sistemi di contabi lizzazione del ca lore 10.000 0,6 0,15 1.500
m) Trasformazione di impianti centraliz zati di riscaldamen to in impianti auto nomi a gas ad alto rendimento 100.000 3,0 0,75 75.000
n) Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua ali mentati a combusti bile 100.000 0,4 0,1 10.000
o) Lampade ad alta ef ficienza 500.000 0,2 0,005 2.500
Totale detrazione       175.050

 

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(1) L'importo medio unitario delle detrazioni è pari al 25% del costo medio unitario degli interventi, poichè ai sensi dell'art. 29 della legge n. 9/1991 è possibile detrarre il 50% delle spese sostenute, di cui il 25% per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e 25% per il periodo successivo; l'importo è stato comunque limitato ad 1,5 ML, considerando che la detrazione non può superare il reddito dell'immobile che è stato stimato mediamente in 1,4 ML. 

Considerando un'aliquota d'imposta al 26 , risulta un minor gettito fiscale di circa 45 miliardi per il primo anno e di circa 90 miliardi per gli anni successivi, in relazione al cumularsi degli effetti della prima quota di detrazione per gli investimenti realizzati nell'anno con la seconda quota relativa agli investimenti effettuati nell'anno o immediatamente precedente.

 

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