NORMATIVA AMBIENTALE

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1995, n. 3. (Bur 02/03/1995, n. 24).
Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85. Abrogazione delle LL.RR. n. 41/86 e n. 16/89.  
Integrato con modifiche introdotte dalla L.R. 19 APRILE 1995, N. 23.

 

Art. 1.

1. Ai Comuni sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85 per tutti gli interventi ricadenti nelle zone A, B ed E ai sensi del DM 1444/68, degli strumenti urbanistici generali vigenti.

2. Alle Province sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica per interventi ricadenti nelle altre zone [4] previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 8 successivo.

Art. 2.

1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale rilasciano l'autorizzazione paesistica previo parere scritto del proprio ufficio tecnico in ordine alla conformità, con gli strumenti urbanistici approvati, dei contenuti del progetto, della descrizione dello stato dei luoghi e delle motivazioni che giustifichino o meno l'intervento sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale.

Art. 3.

1. La documentazione da produrre al Comune ed alle Province per il rilascio dell'autorizzazione paesistica è la seguente:

Art. 4.

1. Le richieste di autorizzazione paesistica inoltrate all'Assessorato ai beni ambientali ai sensi della L.R. n. 41/86 e non ancora definite [4] alla data di entrata in vigore della presente legge, vanno riproposte al Sindaco ed al Presidente dell'Amministrazione Provinciale ai sensi del precedente art. 1 ad eccezione di quelle di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 5.

1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale nel rilasciare l'autorizzazione paesistica osservano i termini e le procedure previste dall'articolo 1 della legge n. 431/85.

2. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, entro 10 giorni dal completamento del procedimento, trasmettono n. 2 copie di progetto con relativa autorizzazione alla Soprintendenza B.A.A.A.C.. Una copia è trasmessa all'Assessorato regionale ai beni ambientali. Una copia è depositata presso i rispettivi uffici tecnici.

3. La concessione edilizia potrà essere rilasciata decorso il termine di sessanta giorni riservato dalla legge n. 431/85 al Ministero beni culturali ed ambientali per intervenire sull'autorizzazione rilasciata con provvedimento di annullamento.

4. I progetti difformi dagli strumenti urbanistici vigenti, sono restituiti dal Comune o dalla Provincia agli interessati.

Art. 6

1. Le Commissioni di cui all'articolo 2 della legge n. 1497/39 e del relativo regolamento di applicazione e successive modificazioni, continuano ad esercitare le funzioni nella composizione esistente anteriormente al DPR n. 616/7, fino a quando con legge regionale non si sia provveduto alla definitiva disciplina delle commissioni medesime.

2. I membri che sono venuti o vengono a mancare per dimissione o per qualsiasi altra causa sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

3. Nei casi previsti dall'articolo 14, primo comma, della legge n. 1497/39, I'azienda di promozione turistica, di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 competente per territorio, fa conoscere il suo avviso entro quindici giorni dall'interpello. Decorso tale termine, il parere si intende concesso favorevolmente.

4. L'approvazione dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1497/39, la revoca o la modifica dello stesso elenco, a norma del penultimo comma dell'articolo 82 del DPR n. 616/77, sono assunte con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 7. (DELEGA ALLE PROVINCE)

1. Per gli interventi di opere pubbliche di interesse comunale che ricadono fuori delle zone A, B ed E, la relativa autorizzazione paesaggistica viene rilasciata dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale come previsto dall'art. 1. [3]

2. Per gli interventi di opere pubbliche d'interesse provinciale il rilascio dell'autorizzazione paesistica è delegata alle Province.

Art. 8. (Eccezioni)

1. Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione paesistica, è rilasciata previo parere obbligatorio dell'Assessorato regionale ai beni ambientali.

2. Per gli interventi di opere pubbliche d'interesse regionale l'autorizzazione paesistica è rilasciata dall'Assessorato ai beni ambientali.

3. Nel caso in cui sul progetto siano richiesti i pareri di diverse amministrazioni, l'Assessore regionale ai beni ambientali, promuove una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 241/1990.

4. L'Assessorato regionale ai beni ambientali dà immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali - tramite la Soprintendenza territorialmente competente o con le diverse modalità che il Ministero dovesse determinare in futuro - delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione.

Art. 9.

1. La presente legge abroga le leggi regionali 2/9/1986, n. 41, e 22/12/1989, n. 16.

Art. 10.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.

 


NOTE AL TESTO:

[2]   DPR 24 luglio 1977, n. 616 -- Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382. (Decentramento di funzioni alle Regioni)  - Art. 82. -   Beni ambientali.  (Modificato e integrato dall'art. 1, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. in l. 8 agosto 1985, n. 431)

 Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate   dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione   delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

  1. l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni; 

  2. la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;

  3. l'apertura di strade e cave;

  4. la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

  5. la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;

  6. l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;

  7. le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del DPR 3 dicembre 1975, n. 805;

[3]  Articolo unico L.R. 19 APRILE 1995, N. 23

1. L'espressione "non ancora definite" riportata all'art. 4, comma 1) della legge regionale del 28.02.1995, n. 3, deve intendersi nel senso che le autorizzazioni paesistiche la cui istruzione e' stata completata dall'assessorato competente e trasmessa al Presidente della Giunta regionale per l'emissione del relativo decreto prima dell'entrata in vigore della citta L.R. n. 3/1995, sono definite ai sensi della normativa previgente.

[4] Le province rilasciano, precisamente, autorizzazioni paesaggistiche per le seguenti zone (Rif: DM 02.04.1968):

Zona C: aree destinate a nuovi complessi insediativi prevalentemente residenziali

Zona D: aree destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali e ad esse assimilati, nonchè a nuovi insediamenti di carattere commerciale

Zona F: parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale.

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