MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 25 febbraio 2000, n. 124
Regolamento  recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti  le  caratteristiche  e  le condizioni di esercizio degli impianti   di   incenerimento   e   di  coincenerimento  dei  rifiuti pericolosi,  in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16  dicembre  1994,  e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del   Presidente   della   Repubblica  24  maggio  1988,  n.  203,  e dell'articolo  18,  comma  2,  lettera  a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 6;

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 11;

  Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Visto  l'articolo  2,  comma  3,  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

  Vista   la   direttiva   94/67/CE  sull'incenerimento  dei  rifiuti pericolosi;

  Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, recante "Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di imballaggio",  come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  12  luglio  1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni  inquinanti  degli impianti industriali e la fissazione dei valori   minimi  di  emissione  ed  in  particolare  l'articolo  2  e l'allegato 2, paragrafo 5, relativo agli inceneritori di rifiuti;

  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 di attuazione delle  direttive  75/439/CEE  e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  21 dicembre 1995, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

  Visto  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, pubblicato nel  supplemento  ordinario n. 48/L alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997, sull'attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia ambientale;

  Visto  il  decreto del Ministro dell'ambiente del 19 novembre 1997, n.  503,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1998,  recante  norme  per  l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE  concernenti  la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato  dagli  impianti  di  incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina  delle  emissioni  e delle condizioni di combustione degli impianti  di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi nonche' di taluni rifiuti sanitari;

  Vista  la  direttiva  91/692/CEE concernente la standardizzazione e razionalizzazione  delle  relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;

  Visto  il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della  direttiva  91/271/CEE  concernente  il trattamento delle acque reflue  urbane  e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle  acque  dall'inquinamento  provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

  Vista  la  direttiva  96/61/CE,  concernente  la  prevenzione  e la riduzione integrate dell'inquinamento;

  Sentita  la commissione di cui all'articolo 2, comma 10, del citato decreto del Ministero dell'ambiente del 12 luglio 1990;

  Visti  gli  atti di concerto espressi dal Ministero della sanita' e dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, rispettivamente  con  note  prot.  n.  100.1/1827-G/7095  in  data  2 dicembre 1999 e prot. n. 13310 F3C-23 in data 24 gennaio 2000;

  Previa  intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 21 ottobre 1999;

  Considerato  che  per  assicurare  un elevato livello di protezione ambientale,  i  valori  limite  di  emissione  previsti  nel presente decreto  devono  essere  considerati una condizione necessaria ma non sufficiente  a  garantire  il  rispetto  dei  requisiti fissati dalla direttiva 96/61/CE circa l'uso delle migliori tecniche disponibili, e puo'  essere, pertanto, necessario stabilire limiti di emissione piu' severi,  valori  limite  di  emissione  relativi  ad altre componenti ambientali   e   altre  condizioni  opportune,  tenendo  conto  della specificita' delle singole categorie di impianti;

  Udito  il  parere  del  consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 novembre 1999 e del 7 febbraio 2000;

  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. UL/2000/4004 del 25 febbraio 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1. Finalita' e campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  misure  e  le  procedure finalizzate  a  prevenire  e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi  dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare   l'inquinamento  atmosferico,  del  suolo,  delle  acque superficiali  e sotterranee, nonche' i rischi per la salute umana che ne  risultino,  in  attuazione  della  direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio  1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  5  febbraio 1997,  n.  22,  come  modificato ed integrato  dal  decreto  legislativo  8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina:

    a) i  valori  limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi;

    b) i  metodi  di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti  derivanti  dagli  impianti  di  incenerimento dei rifiuti pericolosi;

    c) i   criteri  e  le  norme  tecniche  generali  riguardanti  le caratteristiche  costruttive  e  funzionali, nonche' le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare  riferimento  alle  esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento  derivante  dai  rifiuti pericolosi, di diminuire la quantita'  ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono  essere  recuperati  o  eliminati  in  maniera  sicura  e  di assicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi;

    d) i   criteri   temporali   di  adeguamento  degli  impianti  di incenerimento  di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto.

  2.  Sono  fatte  salve  le  altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente  e della salute, in particolare le norme sulla gestione dei  rifiuti  e  sulla  sicurezza  dei  lavoratori  degli impianti di incenerimento.

 

Art. 2. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) rifiuto  pericoloso:  i  rifiuti  solidi o liquidi individuati nell'allegato  D  al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato  ed  integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;

    b) impianto   di   incenerimento:   qualsiasi   apparato  tecnico utilizzato   per   l'incenerimento  di  rifiuti  pericolosi  mediante ossidazione  termica,  compreso  il pretrattamento tramite pirolisi o altri processi di trattamento termico, quali il processo al plasma, a condizione  che  i  prodotti  che  si  generano siano successivamente inceneriti,  con o senza recupero del calore di combustione prodotto. In  questa  definizione  sono  inclusi  gli  impianti  che effettuano coincenerimento,  cioe'  gli  impianti  non  destinati principalmente all'incenerimento  di  rifiuti  pericolosi  che bruciano tali rifiuti come  combustibile  normale  o addizionale per qualsiasi procedimento industriale,  nonche'  tutte  le installazioni e il luogo dove queste sono  ubicate,  compresi:  la  ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento,  lo  stoccaggio,  le apparecchiature di pretrattamento, l'inceneritore,   i   sistemi   di  alimentazione  dei  rifiuti,  del combustibile  ausiliario  e dell'aria di combustione, i generatori di calore,   le   apparecchiature   di   trattamento,  movimentazione  e stoccaggio  dei  rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature  di  trattamento  dei gas e delle acque di scarico, i camini, i dispositivi e sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;

    c) nuovo  impianto  di  incenerimento:  un  impianto per il quale l'autorizzazione  alla  costruzione  viene rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

    d) impianto  di  incenerimento  preesistente:  un impianto per il quale  l'autorizzazione  alla  costruzione  e' stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

    e) valori  limite  di  emissione:  la concentrazione e/o la massa delle   sostanze  inquinanti  che  non  deve  essere  superata  nelle emissioni degli impianti durante un periodo specificato;

    f) gestore:  qualsiasi  persona  fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;

    g) capacita'  nominale  dell'impianto  di incenerimento: la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che compongono l'impianto, quali  previste dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantita'  di  rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora, riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi.

Note all'art. 2:
- L'allegato D al decreto legislativo n. 22/1997, e' il seguente:
 "Allegato D  (previsto dall'art. 7, comma 4) RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE
Introduzione

1.  I  vari  tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente  definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.

2.   L'inclusione  nell'elenco  non  significa  che  il materiale  o  l'oggetto  siano  da  considerarsi rifiuti in tutti  i  casi.  L'inclusione e' pertinente soltanto quando venga  soddisfatta  la  definizione  di  rifiuti  ai  sensi dell'articolo  1,  lettera  a)  della direttiva 75/442/CEE, purche'  non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.

3.  I  rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni  della  direttiva  91/689/CEE,  purche' non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.

4.  Conformemente  all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino  della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli  elencati  in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche   indicate nell'allegato III della   direttiva   91/689/CEE sono pericolosi.  Tutti  questi  casi  saranno  notificati  alla Commissione  e  verranno  esaminati in vista della modifica dell'elenco  conformemente  all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE".

Art. 3. Esclusioni

  1. Sono  esclusi  dal  campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti di incenerimento:

    a) inceneritori per carcasse o resti di animali;

    b) inceneritori per rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che tali  rifiuti  non  siano  resi  pericolosi  dalla  presenza di altri costituenti   elencati   nell'allegato H al  decreto  legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22,  come  modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;

    c) inceneritori  per  rifiuti  urbani  che trattino anche rifiuti sanitari   contagiosi,  a  condizione  che  tali  rifiuti  non  siano mescolati  con  altri  rifiuti  resi  pericolosi a causa di una delle altre caratteristiche elencate nell'allegato I al decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22,  come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;
    d) inceneritori  per  rifiuti  urbani  e inceneritori per rifiuti speciali  non  pericolosi,  a  condizione  che i rifiuti trattati non siano mescolati con rifiuti pericolosi.

 

Art. 4. Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi

  1.   Le  autorizzazioni  alla  costruzione  e  all'esercizio  degli impianti  di  incenerimento  sono  rilasciate dalla regione ai sensi, rispettivamente,  degli  articoli  27  e 28 del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22,  come  modificato  ed  integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.

  2. Le  autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate soltanto se dalla  domanda  risulta  che  la  progettazione,  l'attrezzatura e la gestione  dell'impianto  di  incenerimento  prevedono  l'adozione  di adeguate  misure  preventive  contro  l'inquinamento ambientale e che siano quindi osservati i requisiti di cui all'allegato 1.

  3. Le  autorizzazioni  di  cui  al  comma 1 devono inoltre indicare esplicitamente  la  capacita' nominale dell'impianto di incenerimento nonche'  i  tipi  e  le  quantita'  di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto di incenerimento.

 

Art. 5. Autorizzazione  alla  costruzione  ed  all'esercizio  di  impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi

  1. Le   autorizzazioni   alla  costruzione  e  all'esercizio  degli impianti  non  destinati  principalmente all'incenerimento di rifiuti che  effettuano coincenerimento sono rilasciate dalla regione o dalla provincia  autonoma ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28 del  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato  dal  decreto  legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.

  2. Ai  sensi  dell'articolo  9, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  95,  e'  vietato  il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 25 parti per milione.

  3. Le autorizzazioni di cui al comma 1, sono rilasciate soltanto se dalla  domanda  risulta  che  la  progettazione,  l'attrezzatura e la gestione   dell'impianto  prevedono  l'adozione  di  adeguate  misure preventive  contro  l'inquinamento  ambientale  e  che  siano  quindi rispettate,  qualunque  sia  la quantita' di calore prodotta mediante combustione  di  rifiuti,  le  linee  guida per categorie di impianti industriali   diversi   dagli   impianti   destinati   principalmente all'incenerimento,   da   emanarsi   nel   rispetto  della  normativa comunitaria vigente in materia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni ed integrazioni.

  4. Le   autorizzazioni   di   cui   al   comma  1  devono  indicare esplicitamente  i  tipi  e  le  quantita'  di  rifiuti pericolosi che possono   essere   coinceneriti  nell'impianto,  la  potenza  termica nominale  della  singola  apparecchiatura  dell'impianto  in cui sono alimentati  i  rifiuti come combustibili, il flusso di massa minimo e massimo  dei  rifiuti  che  alimentano  l'impianto,  il loro minimo e massimo  potere  calorifico  inferiore e il loro contenuto massimo di agenti  inquinanti, quali, in particolare, PCB, PCT, pentaclorofenolo (PCP), composti contenenti cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti. Nel caso  di coincenerimento di oli usati, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al comma 1 deve inoltre riportare esplicitamente il divieto di cui al comma 2.

Note all'art. 5:
- L'art.  9, comma 3, del decreto legislativo n. 95 del 27 gennaio 1992 e' il seguente:

"Art.  9  (Combustione).

1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  1988,  n.  203,  utilizzano gli oli usati come combustibili previo  inoltro  alla competente autorita' regionale di una dichiarazione   attestante  i  quantitativi  degli  oli  da impiegare  ed  il  rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione  previsti  dall'allegato  A  al presente decreto, nonche'  il  possesso  dei  requisiti  previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita' regionale  puo',  entro  venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare   l'utilizzazione richiesta  nell'ambito  della potesta' prescritta di cui al citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.  203. Resta  ferma  la  competenza  del Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, nei casi di  cui  all'art. 17 del  DPR 24 maggio 1988, n. 203.

2. E'   vietata  la  combustione  degli  oli  usati  in impianti di potenzialita' termica inferiore a 6 MW.

3. E' vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB  e  PCT  in  concentrazione superiore a quanto previsto all'art.  3,  comma  4.  La dichiarazione di cui al comma 1 deve  essere  accompagnata  da  idonea  certificazione  sul contenuto  di  PCB  e  PCT  nella  partita  destinata  alla combustione".

 

Art. 6. Obblighi di comunicazione

  1. I  Ministeri  dell'ambiente,  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato   e   della   sanita'  redigono  ed  inoltrano  alla Commissione   europea   ogni   tre  anni  una  relazione  concernente l'applicazione   del  presente  decreto  con  le  modalita'  previste dall'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE.

 

Art. 7. Informazione

  1. Le  domande  di  autorizzazione  e  le  relative decisioni della regione  o  della provincia autonoma competente, nonche' il risultato dei controlli previsti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto, sono resi  accessibili  al pubblico alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

Nota all'art. 7:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca: "Attuazione  della  direttiva  90/313/CEE,  concernente  la  liberta'   di  accesso  alle  informazioni  in  materia  di ambiente".

Art. 8. Disposizioni transitorie e finali

  1. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non  destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti, nei quali si  intenda  effettuare  il  coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantita'  tale che il calore da questi prodotto sia superiore al 40% del  calore  totale  prodotto  dall'impianto  in  qualsiasi  fase  di funzionamento,  sono  autorizzati  secondo  le  disposizioni  di  cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni:

    a) siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 1;

    b) i  bruciatori  e  gli  iniettori  di  rifiuti pericolosi siano installati  ed  i  rifiuti  stessi  siano  aggiunti  in  modo tale da garantire il piu' completo livello di incenerimento possibile.

  2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi, nei  quali  si  intenda  effettuare  il  coincenerimento  di  rifiuti pericolosi  in  quantita'  tale  che il calore da questi prodotto non superi  il  40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase  di  funzionamento,  sono autorizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni:

    a) siano  osservati  almeno  i  requisiti  di cui all'allegato 2, suballegati 1 e 2;

    b) i  bruciatori  e  gli  iniettori  di  rifiuti pericolosi siano installati  ed  i  rifiuti  stessi  siano  aggiunti  in  modo tale da garantire il piu' completo livello di incenerimento possibile.

  Dal  confronto dei risultati delle misurazioni effettuate entro sei mesi  dall'inizio  dell'alimentazione  di  tali  impianti con rifiuti pericolosi,   nelle   condizioni   piu'  sfavorevoli  previste,  deve risultare che i valori limite di emissione di cui all'allegato 2 sono rispettati;  per  tale periodo l'autorita' competente puo' consentire deroghe   rispetto  alla  percentuale  40%  indicata  nel  precedente paragrafo.

  3. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 3, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio degli impianti non  destinati  principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali si  intenda effettuare il coincenerimento di oli usati, qualunque sia la  quantita' di calore prodotta mediante combustione di tali rifiuti pericolosi, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 2, sono  autorizzati  secondo  le disposizioni di cui all'articolo 5, se rispettano le seguenti condizioni:

    a) gli  oli usati e le miscele oleose siano conformi ai requisiti prescritti  nell'allegato  3,  suballegato  1,  secondo  i  metodi di analisi ivi indicati;

    b) la  potenza  termica  nominale  della  singola apparecchiatura dell'impianto  in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW;

    c) i  bruciatori e gli iniettori di oli usati siano installati ed i  rifiuti  stessi  siano  aggiunti in modo tale da garantire il piu' completo livello di incenerimento possibile;

    d) siano  osservati  almeno  i  requisiti  di cui all'allegato 3, suballegato 2.

  4.    Gli    impianti    preesistenti    destinati   principalmente all'incenerimento  di  rifiuti  si  adeguano alle norme tecniche e ai
valori  limite  di emissione di cui all'allegato 1 entro il 1o luglio 2000.

  5. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5,  comma  3,  gli impianti preesistenti non destinati principalmente all'incenerimento   di   rifiuti   nei  quali  gia'  si  effettua  il coincenerimento  di rifiuti pericolosi si adeguano entro il 1o luglio 2000  alle  disposizioni  di cui al comma 1 o al comma 2, in funzione del valore della percentuale di calore prodotta dalla combustione dei rifiuti, rispetto al 40% ivi indicato.

  6. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 5,  comma  3,  gli impianti preesistenti non destinati principalmente all'incenerimento   di   rifiuti   nei  quali  gia'  si  effettua  il coincenerimento  di  oli  usati,  fermo  restando  il  divieto di cui all'articolo  5,  comma  2,  si  adeguano alle disposizioni di cui al comma 3 entro il 1o luglio 2000.

  7. L'obbligo di adeguamento di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applica agli impianti preesistenti a condizione che, entro il 1o luglio 2000, il  gestore  comunichi,  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 241/1990, alla regione o provincia autonoma competente al  rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che l'impianto sara' definitivamente    chiuso    oppure cesserà di effettuare il coincenerimento  entro  il  30 giugno 2002 e che fino a tale data non funzionerà per piu' di 20.000 ore.

  8. Per gli impianti di cui ai commi 4 e 5, fermo restando l'obbligo a  carico  del gestore di adeguamento previsto dagli stessi commi, la regione    o   la   provincia   autonoma   competente   al   rilascio dell'autorizzazione  all'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione  successivo  all'entrata  in  vigore del presente decreto,  provvede  all'aggiornamento  della  stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto.

  9. I gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di oli usati  per  effetto  di  sola autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  24 maggio  1988, n. 203, come disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, fermo restando  l'obbligo  di  adeguamento di cui al comma 6, presentano la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  entro  e  non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  10.  I  gestori  degli impianti che effettuavano coincenerimento di rifiuti pericolosi ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, fermo restando l'obbligo di adeguamento di cui al comma 5,  presentano  la  domanda  di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo  28  del  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  11. Fino  all'adeguamento  e  comunque  non  oltre  il  termine del 1o luglio  2000,  previsto  nei  commi  4,  5  e  6, oppure fino alla definitiva  chiusura  o  cessazione  di  coincenerimento prevista nel comma  7  entro  e  non  oltre  il  30 giugno 2002, si applicano agli impianti  preesistenti  le  norme  tecniche previgenti all'entrata in vigore del presente decreto.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 25 febbraio 2000

 


ALLEGATO 1
Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi, nonché per il coincenerimento di rifìuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto superi il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento.

A. Valori limite di emissione in atmosfera

Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo che durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni ed esclusi i periodi di arresti o guasti di cui alla successiva lettera E, non vengano superati i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso;

1) Monossido di carbonio:

50 mg/m3 come valore medio giornaliero e 100 mg/m3 come valore medio semiorario

2) Polveri totali

10 mg/m3 come valore medio giornaliero e 30 mg/m3 come valore medio semiorario

3) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale:

10 mg/m3 come valore medio giornaliero e 20 mg/m3 come valore medio semiorario

4) Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl):

10 mg/m3 come valore medio giornaliero e 60 mg/m3 come valore medio semiorario

5) Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF):

1 mg/m3 come valore medio giornaliero e 4 mg/m3 come valore medio semiorario

6) Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2 ):

50 mg/m3 come valore medio giornaliero e 200 mg/m3 come valore medio semiorario

7) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2):

200 mg/m3 come valore medio giornaliero e 400 mg/m3 come valore medio semiorario

8) Cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd)*

Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)*: 0,05 mg/m3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei due inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora.

* Devono essere considerate le quantità di inquinante presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.

9) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)*:

0,05 mg/m3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora.

* Devono essere considerate le quantità di inquinante presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.

10) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)*
Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)*
Piombo e suoi composti, espressi, come piombo (Pb)*
Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)*
Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)*
Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)*
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)*
Nichel e suoi composti espressi come nichel (Ni)*
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)*
Stagno e suoi composti espressi come stagno (Sn)*:

0,5 mg/m3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei dieci inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora.

* Devono essere considerate le quantità di inquinante presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.

11) Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF)*:

0,1 ng/m3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore

*  Per la determinazione del valore medio, espresso come somma di PCDD+PCDF, si deve effettuare la somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE):

   FTE  
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01
                        - Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001
2, 3, 7, 8 – Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,1
2, 3, 4, 7, 8- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5
1, 2, 3, 7, 8- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 -Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano(HxCDF) 0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 –Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01
                          - Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001

 12) Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di:
- Benz[a]antracene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene
- Indeno [1,2,3 - cd] pirene

0,01 mg/m3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore.

B. Normalizzazione

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l’osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni:

-temperatura 273 K
- pressione 101,3 kPa
- gas secco.
- tenore di ossigeno nell’effluente gassoso secco pari all'11% in volume in caso di incenerimento di oli usati, il riferimento diventa 3% in volume nell'effluente gassoso secco.

Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.

C. Metodi di campionamento analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera

1. Metodi di campionamento e analisi

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati e aggiornati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del DPR 24 maggio 1988 n. 203 in accordo alle norme CEN ove esistenti.

2. Misurazioni in continuo

Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), nonché il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.

La misurazione in continuo di HF (vedi lettera A punto 5) può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta, sistemi di trattamento dell’HCl nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla lettera A punto 4).

I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati a intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

Misurazioni periodiche
Devono essere misurate almeno semestralmente le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A punti 8), 9), 10), 11) e 12) nonché degli altri inquinanti per i quali l'autorità competente all'autorizzazione prescriva misurazioni periodiche. Per i primi 12 mesi di funzionamento le misurazioni devono essere bimestrali.

4. Valutazione dei risultati delle misurazioni
Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal D.M. 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

- tutti i valori medi giornalieri non superano pertinenti valori limite e
- tutti i valori medi semiorari non superano i pertinenti valori limite.

La media semioraria si riferisce alla media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso della semiora trascorsa.

II valore medio giornaliero è inteso come la media aritmetica dei valori semiorari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00.

Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera b) del DPR 24 maggio 1988 n. 203.

5. Parametri di funzionamento

Devono essere misurati e registrati in continuo la temperatura dei gas nella camera di combustione ed il tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera (vedi lettera G).

Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri individuati alla successiva lettera G:

- tempo di permanenza
- temperatura minima
- tenore di ossigeno.

D. Emissioni diffuse in atmosfera

Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio, della migliore tecnologia disponibile.

E. Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti

Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno ed essere informata l'autorità competente secondo eventuali procedure concordate ed indicate nell'autorizzazione.

Una volta ripristinata la completa funzionalità dell'impianto, questa deve essere comunicata all'autorità di controllo.

F. Altezza del camino

Gli effluenti gassosi devono essere evacuati in modo controllato attraverso una ciminiera di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

G. Camera di combustione

Gli inceneritori di rifiuti debbono essere progettati, attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C, raggiunta anche in prossimità, della parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.

Se vengono inceneriti rifiuti contenenti oltre l' 1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura deve essere portata almeno a 1100°C.

Quando la camera di combustione è alimentata soltanto con rifiuti liquidi o con una miscela di sostanze gassose e solide polverizzate, ottenute con un pretrattamento termico dei rifiuti in carenza di ossigeno, e quando la componente gassosa produce più del 50% del calore totale emesso, il tenore di ossigeno dopo l'ultima immissione di aria di combustione deve raggiungere almeno il 3%.

L'autorità competente può consentire l'applicazione di prescrizioni diverse dalle precedenti, specificandole nell'autorizzazione, purché siano adottate tecniche appropriate nell'inceneritore o nei dispositivi di trattamento dell'effluente gassoso tali da assicurare che vengano rispettati i valori limite di emissione fissati alla precedente lettera A.

H. Bruciatori ausiliari

L'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scende al di sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera G.

Tali bruciatori devono inoltre venire utilizzati nelle fasi di avviamento ed arresto dell'impianto per garantire in permanenza la temperatura minima stabilita durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione e non debbono essere alimentati con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

I. Controllo dell'alimentazione dei rifiuti

L'impianto deve essere dotato di un sistema che impedisca l'alimentazione con rifiuti nei seguenti casi:

- all'avviamento finché non sia raggiunta la temperatura minima prescritta per l'incenerimento,
- ogni volta che la temperatura nella camera di combustione sia al di sotto di quella minima prescritta per l'incenerimento,
- ogni volta che le misurazioni continue degli inquinanti nell'effluente gassoso indicano il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, fissati alla precedente lettera A, punti 1, 2, 3, 4, 6, 7 nonchè 5 ove applicabile.

L. Efficienza di incenerimento

Gli impianti devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.

II contenuto di incombusti totali nelle scorie non deve essere superiore al 3% in peso.

M. Recupero energetico

Il calore generato dal processo di incenerimento deve essere sfruttato nella maggior misura possibile.

N. Consegna e ricezione dei rifiuti

1. Condizioni di accettazione dei rifiuti.

Prima di accettare i rifiuti nell'impianto di incenerimento, il gestore deve disporre di una descrizione dei rifiuti in cui siano specificati i seguenti elementi:

- composizione fisica e, se possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneità del processo previsto per l'incenerimento di tali rifiuti;
- le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella gestione dei rifiuti.

2. Procedura di ricezione dei rifiuti

Prima dell'ammissione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento, il gestore deve applicare almeno le seguenti procedure di ricezione:

- deve essere determinata la massa dei rifiuti;
- devono essere controllati i documenti prescritti dal decreto legislativo n°22 del 5 febbraio 1997 e, se del caso, quelli prescritti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio e dai regolamenti sul trasporto di merci pericolose;
- ove non risulti inappropriato, campioni rappresentativi devono essere prelevati, per quanto possibile prima del conferimento, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al punto 1, e per consentire alle autorità competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni devono essere conservati per almeno 1 mese dopo l'incenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.

3. Esenzioni

Le autorità competenti possono concedere esenzioni a quanto previsto ai punti 1 e 2 agli impianti industriali ed alle imprese che inceneriscono unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, sempreché venga soddisfatto lo stesso livello di sicurezza.

O. Acque reflue dell'impianto di incenerimento

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di scarichi industriali l'immissione in ambiente acquatico di acque reflue provenienti da lavaggio degli effluenti gassosi deve essere limitata per quanto possibile.

Purché previsto in una specifica disposizione contenuta nell'autorizzazione, le acque reflue possono essere scaricate dopo essere state trattate separatamente, a condizione che:

- siano soddisfatti i requisiti delle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e locali espressi come valori limite di emissione e
- la massa di metalli pesanti, delle diossine e dei furani contenuti nelle acque reflue in proporzione alla quantità di rifiuti pericolosi trattata sia ridotta in modo tale che la massa di cui é consentito lo scarico in acqua sia inferiore a quella di cui é consentito lo scarico nell'aria.

L'area dell'impianto di incenerimento, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere progettata e gestita in modo da prevenire l'immissione di qualsiasi sostanza inquinante nel suolo e nelle acque sotterranee, conformemente al decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Inoltre, deve essere predisposta una capacità di deposito delle acque meteoriche provenienti dall'area dell'impianto di incenerimento o dell'acqua contaminata che si é sparsa a causa di rovesciamenti o di operazioni di estinzione di incendi. Tale capacità deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano essere analizzate e , se necessario, trattate prima dello scarico.

P. Rifiuti risultanti dall'incenerimento

I rifiuti prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento sono recuperati o smaltiti in conformità al decreto legislativo 5-febbraio 1997, n° 22. A tal fine puo' essere necessario un trattamento preventivo dei rifiuti . Tali rifiuti dovrebbero essere tenuti fra loro separati fin quando non viene valutata la   loro possibilità di recupero o smaltimento, al fine di facilitarne ancora più il recupero o lo smaltimento essi dovrebbero essere trattati con tecnologie adeguate.

Per il trasporto e lo stoccaggio intermedio di rifiuti secchi, sotto forma di polvere, come ad esempio polvere delle caldaie e rifiuti secchi prodotti dal trattamento dell'effluente gassoso, devono essere utilizzati contenitori chiusi.

Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti risultanti dall'incenerimento, devono essere effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche nonché il potenziale inquinante dei vari rifiuti di incenerimento. L'analisi deve riguardare in particolare la frazione solubile e i metalli pesanti.

Q. Dismissione degli impianti

1. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.


ALLEGATO 2
Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento in cui si effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto non superi il 40% del calore totale effettivamente prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento.

Suballegato 1

A. Valori limite di emissione in atmosfera

Gli impianti devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo tale che durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dell'apparecchiatura (forno, caldaia, essiccatore, ecc.) dello stesso ed esclusi i periodi di arresti o guasti , non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione di seguito indicati.

Per gli inquinanti:

1) monossido di carbonio,
2) polveri totali,
3) sostanze organiche sotto forma di gas e vapore espresse come carbonio organico totale,
4) composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl),
5) composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF),
6) ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2 ),
7) ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2),
8) Cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd),
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl),
9) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg),
10) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb),
Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As),
Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb),
Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr),
Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co),
Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu),
Manganese e suoi, composti espressi come manganese (Mn),
Nichel e suoi composti .espressi come nichel (Ni),
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V),
Stagno e suoi composti espressi come stagno (Sn),
11) Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF),
12) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA),
i valori limite di emissione sono calcolati applicando la seguente formula:

       V rifiuto x C rifiuto + V processo x C processo
  C = ------------------------------------------------
      
V rifiuto + V processo

dove

Nell'applicazione della formula non si deve tenere conto degli inquinanti che non derivano direttamente dall'incenerimento di rifiuti pericolosi o dalla combustione di combustibili consentiti quali ad esempio quelli derivanti dai materiali necessari per la produzione oppure dai prodotti.

Non si deve tenere conto del monossido di carbonio derivante direttamente dall'incenerimento di rifiuti pericolosi se maggiori concentrazioni di tale inquinante nel gas di combustione sono richieste da un particolare processo di produzione, purché vengano rispettati i valori limite per gli inquinanti di cui ai punti 11 e 12 precedenti.

In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti pericolosi di cui é stato autorizzato il coincenerimento, il valore limite totale delle emissioni (C) deve essere calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente.

B. Normalizzazione

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni:

temperatura 273 K,
pressione 101,3 kPa,
gas secco.

Per il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco si applica quanto previsto alla lettera A precedente.

Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.

Suballegato 2

A. Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera

1. Metodi di campionamento e analisi

I Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPR 24 maggio 1988, n. 203 in accordo alle norme CEN ove esistenti.

2. Misurazioni in continuo

Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui al Suballegato 1, lettera A punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.

La misurazione in continuo di HF (vedi Suballegato 1, lettera A punto 5) può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'HCl nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto dei valori limite di emissione di cui al Suballegato 1, lettera A punto 4.

I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati a intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

3. Misurazioni periodiche

Devono essere misurate almeno semestralmente le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui al Suballegato 1, lettera A, punti da 8 a 12, nonché degli altri inquinanti per i quali l'autorità competente all'autorizzazione prescriva misurazioni periodiche. Per i primi 12 mesi di funzionamento le misurazioni devono essere bimestrali.

4. Valutazione dei risultati delle misurazioni

Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal D.M. 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

- tutti i valori medi giornalieri non superano i pertinenti valori limite e
- tutti i valori medi semiorari non superano i pertinenti valori limite.

La media semioraria si riferisce alla media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso della semiora trascorsa.

Il valore medio giornaliero è inteso come la media aritmetica dei valori semiorari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00.

Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera b) del DPR 24 maggio 1988, n. 203.

5. Parametri di funzionamento

Devono essere misurati e registrati in continuo:

- la temperatura dei gas nella camera di combustione,
- il tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera;
- la quantità di rifiuti e di combustibile alimentato al forno.

Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri individuati alla successiva lettera E:

- tempo di permanenza
- temperatura minima
- tenore di ossigeno.

B. Emissioni diffuse in atmosfera

Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio della migliore tecnologia disponibile.

C. Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti

Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti all'impianto ed essere informata l'autorità competente secondo eventuali procedure concordate ed indicate nell'autorizzazione.

Una volta ripristinata la completa funzionalità dell'impianto, questa deve essere comunicata all'autorità di controllo.

D. Altezza del camino

Gli effluenti gassosi devono essere evacuati in modo controllato attraverso una ciminiera di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

E. Camera di combustione

Gli impianti debbono essere progettati, attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C, raggiunta anche in prossimità della parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.

Se vengono inceneriti rifiuti contenenti oltre 1'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura deve essere portata almeno a 1100°C.

L'autorità competente può consentire l'applicazione di prescrizioni diverse dalle precedenti, specificandole nell'autorizzazione, purché siano adottate tecniche appropriate nell'impianto o nei dispositivi di trattamento dell'effluente gassoso tali da assicurare che vengano rispettati i valori limite di emissione fissati al precedente Suballegato l, lettera A.

F. Controllo dell'alimentazione dei rifiuti

L'impianto deve essere dotato di un sistema che impedisca l'alimentazione con rifiuti nei seguenti casi:

- all'avviamento finché non sia raggiunta la temperatura minima prescritta per l'incenerimento,
- ogni volta che la temperatura nella camera di combustione sia al di sotto di quella minima prescritta per l'incénerimento,
- ogni volta che le misurazioni continue degli inquinanti nell'effluente gassoso indicano il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, fissati al precedente Suballegato 1, lettera A, per gli inquinanti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7 nonchè 5 ove applicabile.

G. Efficienza di incenerimento

Gli impianti devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti.

H. Recupero energetico

Il calore generato dal processo deve essere sfruttato nella maggior misura possibile.

I. Consegna e ricezione dei rifiuti

1. Condizioni di accettazione dei rifiuti

    Prima di accettare i rifiuti nell'impianto, il gestore deve disporre di una descrizione dei rifiuti in cui siano specificati i seguenti elementi:

    - composizione fisica e, se possibile, chimica, dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneità del processo previsto per l'incenerimento di tali rifiuti;

    - le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella gestione dei rifiuti.

2. Procedura di ricezione dei rifiuti

Prima dell'ammissione dei rifiuti nell'impianto, il gestore deve applicare almeno le seguenti procedure di ricezione:

-.deve essere determinata la massa dei rifiuti;

- devono essere controllati i documenti prescritti dal decreto legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e, se del caso, quelli prescritti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio e dai regolamenti sul trasporto di merci pericolose;

-.ove non risulti inappropriato, campioni rappresentativi devono essere prelevati, per quanto possibile prima del conferimento, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al punto 1, e per consentire alle autorità competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni devono essere conservati per almeno 1 mese dopo l'incenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.

3. Esenzioni

Le autorità competenti possono concedere esenzioni a quanto previsto ai punti 1 e 2 agli impianti industriali ed alle imprese che inceneriscono unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, sempreché venga soddisfatto lo stesso livello di sicurezza.

L. Acque reflue dell'impianto di incenerimento

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di scarichi industriati l'immissione in ambiente acquatico di acque reflue provenienti da lavaggio degli effluenti gassosi deve essere limitata per quanto possibile.

Purché previsto in una specifica disposizione contenuta nell'autorizzazione, le acque reflue possono essere scaricate dopo essere state trattate separatamente, a condizione che:

- siano soddisfatti i requisiti delle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e locali espressi come valori limite di emissione e

- la massa di metalli pesanti, delle diossine e dei furani contenuti nell'acque reflue in  proporzione alla quantità di rifiuti pericolosi trattata sia ridotta in modo tale che la massa di cui è consentito lo scarico in acqua sia inferiore a quella di cui é consentito lo scarico nell'aria.

L'area dell'impianto, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere progettata e gestita in modo da prevenire l'immissione di qualsiasi sostanza inquinante nel suolo e nelle acque sotterranee, conformemente al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

M. Rifiuti risultanti dall'incenerimento

I rifiuti prodotti durante il funzionamento dell'impianto sono recuperati o smaltiti in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22. A tal fine può essere necessario un trattamento preventivo dei rifiuti. Tali rifiuti dovrebbero essere tenuti fra loro separati fin quando non viene valutata la loro possibilità di recupero o smaltimento, al fine di facilitarne ancora più il recupero o lo smaltimento essi dovrebbero essere trattati con tecnologie adeguate.

Per il trasporto e lo stoccaggio intermedio di rifiuti secchi, sotto forma di polvere, come ad esempio polvere delle caldaie e rifiuti secchi prodotti dal trattamento dell'effluente gassoso, devono essere utilizzati contenitori chiusi.

Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti risultanti dall'incenerimento, devono essere effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche nonché il potenziale inquinante dei vari rifiuti di incenerimento. L'analisi deve riguardare in particolare la frazione solubile e i metalli pesanti.

N. Dismissione degli impianti

1. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.


ALLEGATO 3
Norme tecniche e valori limite di emissione per il coincenerimento di oli usati (già vigenti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 e del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392).

Suballegato 1. Caratteristiche degli oli usati per l'ammisibilità a coincenerimento.

A. Parametri da sottoporre ad analisi. Metodi di analisi e valori massimi e minimi consentiti per il coincenerimento di oli usati.

Per essere ammessi a coincenerimento, gli oli usati, campionati secondo i metodi indicati nella lettera C devono rispettare per ciascun parametro i valori massimi e minimi di seguito indicati:

PARAMETRI METODI VALORI
Densità a 15 °C
NOM 42-83
ASTM D 1298
max 0,980 kg/l
Potere calorifico inferiore
 
min 30 MJ/kg
Sedimenti totali NOM 112-71 max 3,0% in peso
ASTM D 2273
PCB/PCT
CEI 10-19
ASTM D 4059
max 25 mg/kg
Infiammabilità Cleveland
.
NOM 83-71
ASTM D 92
Min. 90 °C
Metalli:
-Cromo
-Cadmio
-Vanadio
-Nichel
Assorbimento atomico
*Metodo, IRSA 64 (N° 20) .
max 100 mg/kg
per la. somma dei quattro metalli
-Piombo
Assorbimento atomico
*Metodo IRSA 64 (N° 20)
max 2000 mg/kg
-Rame
Assorbimento atomico
*Metodo IRSA 64 (N° 20)
max 500 mg/kg
Cloro totale
NOM 98-72
ASTM D 1317
max 0,60% in peso
fluoro
NOM 98-72
ASTM D 1317
tracce
Zolfo
NOM 97-80
ASTM D 1552
max 1,50°/o in peso
Ceneri
NOM 12-88
ASTM D 482
max 1,50% in peso

* IRSA Quaderno 64 vol. 3° n. XX, pag. 10

B. Parametri da sottoporre ad analisi metodi di analisi e valori massimi e minimi consentiti per il coincenerimento di miscele oleose (comprese le emulsioni).

Per essere ammesse a coincenerimento, le miscele oleose (comprese le emulsioni), classificate come tali se presentano una percentuale massima di acqua del 15 per cento in peso determinata mediante i metodi di cui alla lettera D e campionate secondo i metodi indicati nella lettera C, devono rispettare, per ciascun parametro nella fase oleosa i valori massimi e minimi di seguito indicati:

Fase oleosa:

PARAMETRI METODI VALORI
Densità a 15 °C
NOM 42-83
ASTM D 1298
Max 0,980 kg/l.
Potere calorifico inferiore
 
Min 30 MJ/kg
PCB/PCT
CEI 10-19
ASTM D 4059
Max 25 mg/kg
Cloro totale
NOM 98-72
ASTM D 1317
Max 0,6% in peso
Diluenti
NOM 39-90
ASTM D 322
Max 5,0% in volume
Fluoruri
NOM 98-72
ASTM D 1317
Tracce
Zolfo
NOM 97-80
ASTM D 1552
Max 1,5% in peso
Ceneri
NOM 12-88
ASTM D 482
Max 1,5% in peso
Metalli:
-Cromo
-Cadmio
- Vanadio
-Nichel
Assorbimento atomico
*Metodo IRSA 64 (N° 20)
Max 100 mg/kg
Per la somma dei quattro metalli
-Piombo
Assorbimento atomico
*Metodo IRSA 64(N ° 20)
Max 2000 mg/kg
-Rame
Assorbimento atomico
*Metodo IRSA 64 (N° 20)
Max 500 mg/kg
pH
 
Min 5
Percentuale di olio
NOM 7-70
ASTM D 95
Riportare dato
Sedimenti totali
NOM 112-71
ASTM D 2273
Riportare dato

* IRSA Quaderno 64 vol. 3° n. XX, pag. 10

C. Metodi di campionamento dell'olio usato

Normativa:

- per campionamento manuale: NOM 1-86 (ISO 3170 - UNI 20015) - ASTM D 270
- per campionamento automatico in linea: NOM 2 (ISO 3171 - UNI 20057)

Numero di campioni da prelevare:

3 campioni da 1 litro riempito per 4/5 (800 grammi), dei quali uno da consegnare alla parte in contradditorio della quale il prelievo e’ eseguito.

Conservazione dei campioni:

con forti quantità di acqua i campioni devono essere conservati in frigorifero (0 °- 4°C) max per 60 giorni.

Gli altri campioni devono essere conservati a temperatura ambiente (15° - 25 °C) per max-60 giorni dalla data di prelievo prima dell'esecuzione dell’analisi.

D. Metodi di analisi del contenuto di acqua.

Normativa: NOM 7-70 - ASTM D 95

Calcolo della percentuale: in base al peso

 

Suballegato 2 Valori limite di emissione in atmosfera e requisiti impiantistici minimi per il coincenerimento degli oli usati

A. Valori limite di emissione in atmosfera per talune sostanze.

Gli impianti devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo tale che durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento ed esclusi i periodi di arresti o guasti, non vengano superati i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso

SOSTANZA INQUINANTE VALORE LIMITE ORARIO
Cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd) (*) 0,2 mg/m3
Nichel e suoi composti espressi come nichel (Ni) (*) 1 mg/m3
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr) (*) (**)
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu) (*)
Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) (*)
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb) (*)
5 mg/m3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei quattro inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico 30mg/m3
Composti inorganici del Fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico 5 mg/m3
Idrocarburi Policiclici Aromatici 0,1 mg/m3
PCDD + PCDF (come diossina equivalente) (***) 0,1 ng/m3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore
PCB/PCT 0,1 mg/m3
(*) Devono essere considerate le quantità di inquinante presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.
(**) Il Cromo nella forma esavalente non deve eccedere in ogni caso 1 mg/m3.
(***) per la determinazione del valore medio, espresso come somma di PCDD+PCDF, si deve effettuare la somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE):
  FTE
2, 3, 7, 8 – Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 1
1, 2, 3, 7, 8 – Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01
                        - Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001
2, 3, 7, 8 – Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 –Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 – Esaclorodibenzofurano(HxCDF) 0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 –Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01
                            - Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001

Per le altre sostanze non previste nella tabella, i valori limite di emissione sono quelli già autorizzati ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 203 e non possono in ogni caso essere meno restrittivi di quelli previsti nel decreto ministeriale 12 luglio 1990 e sue modificazioni ed integrazioni:

B. Normalizzazione

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A, sono normalizzati alle seguenti condizioni:
- temperatura 273 K
- pressione 101,3 kPa
- gas secco
- tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3% in volume.

C. Metodi di campionamento analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ed aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 in accordo alle norme CEN ove esistenti.

D. Requisiti tecnologici minimi

Ai fini del coincenerimento di oli usati, gli impianti devono possedere almeno i seguenti requisiti:

a) essere dotati di controllo in continuo della combustione, mediante apparati di misura in continuo almeno della percentuale di ossigeno, di monossido di carbonio e della temperatura dell'effluente gassoso;

b) essere dotati di sistemi di alimentazione automatica del combustibile, di un abbattimento significativo delle polveri e di regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

c) avere significativa capacità di fissazione e/o abbattimento degli inquinami acidi forti (acidi alogenidrici, S02).

d) per quanto attiene alle caldaie, garantire in tutte le condizioni di esercizio:

- temperatura della camera di combustione non inferiore a 950 °C, valore ridotto a 850 °C per impianti a letto fluido;
- efficienza di combustione, CO2/(CO+CO2), non inferiore al 99%;
- tempo di permanenza dei fumi in camera di combustione non inferiore a 2 secondi
- tenore di ossigeno nei fumi non inferiore al 4% in volume.


NOTE

 
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Note al titolo:
- La direttiva n. 94/67/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 365/34.
- L'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE 30/779, 82/884, 84/300 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), e' il seguente:
"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto".
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):
"2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonche' delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33".
 
Note alle premesse:
- L'art. 6 delle legge 24 aprile 1998, n. 128 [Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997)], e' il seguente:
"6 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa). - 1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
- L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte delle legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Per l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, vedasi nelle note al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 11:
"Art. 11 - 1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonche' alla evoluzione della situazione ambientale".
- L'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente:
"Art. 8 - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
- L'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente:
"3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
- Per la direttiva 94/67/CE vedasi nelle note al titolo.
- L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, e' il seguente:
"Art. 2 (Linee guida per il contenimento delle emissioni). - 1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da:
a) rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
2. L'allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Per alcuni degli inquinanti emessi da specifiche tipologie di impianti l'allegato 2 fissa valori di emissione minimi e massimi diversi e preminenti rispetto ai corrispondenti dell'allegato 1. Per gli inquinanti non espressamente indicati per le specifiche tipologie in impianti in allegato 2 restano validi i valori in allegato 1.
3. Nei casi in cui negli allegati 1 e 2 siano indicati valori di flusso di massa, i valori limite di emissione devono essere rispettati se i valori di flusso di massa stessi sono raggiunti o superati.
4. Per le raffinerie, gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e per gli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei fluidi geotermici, si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni riportati nell'allegato 3.
5. Le regioni fissano i valori limite di emissione ai sensi dell'art. 4, lettera d), del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per le sole sostanze previste dal presente decreto e da altri decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica.
6. Indicazioni su cicli tecnologici relativi a specifiche tipologie di impianti sono contenute nell'allegato 2.
7. Indicazioni su alcune delle tecnologie disponibili relative agli impianti di abbattimento sono contenute nell'allegato 5.
8. Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente decreto sono stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
9. Le prime integrazioni ed eventuali modifiche saranno stabilite entro il 31 gennaio 1991.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanita' e dell'industria, e' istituita al tal fine una commissione composta da:
due rappresentanti del Ministero dell'ambiente di cui uno con funzioni di presidente;
due rappresentanti del Ministero della sanita';
due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
due rappresentanti della Presidenza del Consiglio;
sei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni.
- La direttiva 96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 10 ottobre 1996, n. L257/26.
 
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note al titolo.
 
Note all'art. 2:
- L'allegato D al decreto legislativo n. 22/1997, e' il seguente:
"Allegato D (previsto dall'art. 7, comma 4) RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE Introduzione 1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione e' pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, purche' non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/689/CEE, purche' non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o piu' caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE".
Note all'art. 3:
- Gli allegati H ed I del citato decreto n. 22/1997 sono i seguenti:
"Allegato H COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO G-2 QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO 1 (*) Rifiuti aventi come costituenti:
C1 Berillio, composti del berillio C2 Composti del vanadio C3 Composti del cromo esavalente C4 Composti del cobalto C5 Composti del nickel C6 Composti del rame C7 Composti dello zinco C8 Arsenico, composti dell'arsenico C9 Selenio, composti del selenio C10 Composti dell'argento C11 Cadmio, composti del cadmio C12 Composti dello stagno C13 Antimonio, composti dell'antimonio C14 Tellurio, composti del tellurio C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario C16 Mercurio, composti del mercurio C17 Tallio, composti del tallio C18 Piombo, composti del piombo C19 Solfuri inorganici C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio C21 Cianuri inorganici ----- (*) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato G sono fatte intenzionalmente. C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida C25 Amianto (polvere e fibre) C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali C27 Metallocarbonili C28 Perossidi C29 Clorati C30 Perclorati C31 Azoturi C32 PCB e/o PCT C33 Composti farmaceutici o veterinari C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.) C35 Sostanze infettive C36 Oli di creosoto C37 Isocianati, tiocianati C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.) C39 Fenoli, composti fenolati C40 Solventi alogenati C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici C44 Ammine alifatiche C45 Ammine aromatiche C46 Eteri C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato C48 Composti organici dello zolfo C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegatoAllegato ICARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene;
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
liquidi il cui punto di infiammabilita e' inferiore a 21 oC (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o, che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o, solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o, gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o, che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita' pericolose;
H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' pari o superiore a 21 oC e inferiore o pari a 55 oC;
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo' provocare una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravita' limitata;
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o piu' settori dell'ambiente.

 

Nota all'art. 4:
- Gli articoli 27 e 28 del citato decreto n. 22/1997 sono i seguenti:
"Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile dei procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo' essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto".
"Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e' autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie.
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalita' fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra ai avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto deve comunicare alla regione nei cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna in attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica".
Note all'art. 5:
- Per il testo degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si vede nelle note al titolo.
- L'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 95 del 27 gennaio 1992 e' il seguente:
"Art. 9 (Combustione). - 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla competente autorita' regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al presente decreto, nonche' il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita' regionale puo', entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potesta' prescritta di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
2. E' vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialita' termica inferiore a 6 MW.
3. E' vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazione superiore a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione".
Nota all'art. 6:
- L'art. 5 della direttiva 91/692/CEE e' il seguente:
"Art. 5. - Il testo seguente delle disposizioni menzionate nell'allegato VI e' sostituito dal testo seguente:
"Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale corcernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione e' elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplano dalla relazione. La relazione e' trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.
La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso.
La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri ".
Nota all'art. 7:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca:
"Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente".
Note all'art. 8:
- L'art. 21 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e diritto di accesso a documenti amministrativi) e' il seguente:
"Art. 21. - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' al sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente".
- L'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e' il seguente:
"Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si veda nelle note al titolo".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati):
"Art. 9 (Combustione). - 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltro alla competente autorita' regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al presente decreto, nonche' il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3. L'autorita' regionale puo', entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potesta' prescrittiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
2. E' vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialita' termica inferiore a 6 MW.
3. E' vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazione superiore a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione".
 
Note all'allegato 1:
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca:
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".
- Per l'argomento del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note al titolo.
 
Note all'allegato 2:
- Per il testo dell'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, vedasi nelle note al titolo.
- Per l'argomento del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note al titolo.
 
Note all'allegato 3:
- Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, vedasi nelle note al titolo.
 
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