Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Bonifica dei siti inquinati)

ALLEGATO 3
Criteri generali per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale; per le misure di sicurezza e messa in sicurezza permanente; criteri per gli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo

La bonifica di un sito inquinato è finalizzata ad eliminare l’inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, materiali inerti entro i valori di concentrazione limite accettabili indicati nell’Allegato 1 stabiliti per la destinazione d’uso prevista o ai valori di concentrazione residui accettabili definiti in base alle tecnologie scelte per il sito e stabiliti mediante una metodologia di Analisi di Rischio condotta per il sito specifico sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 4.

Le misure di sicurezza sono attuate per impedire danni, alla salute pubblica o all’ambiente influenzato dalle caratteristiche del sito, derivanti dai livelli di concentrazione residui in suolo, sottosuolo e acque sotterranee stabiliti per gli interventi di bonifica di un sito specifico in base ai risultati dell’analisi di rischio.

Gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale, le misure di sicurezza e gli interventi di messa in sicurezza permanente devono essere condotti secondo i seguenti criteri generali:

a)   privilegiare le tecniche di bonifica che riducono permanentemente e significativamente la concentrazione nelle diverse matrici ambientali, gli effetti tossici e la mobilità delle sostanze inquinanti

b)  privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel sito, trattamento in-situ ed on-site del suolo contaminato, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e messa a discarica di terreno inquinato

c)   privilegiare le tecniche di bonifica che permettono il trattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o di risulta utilizzati nel sito come materiali di riempimento

d)  prevedere il riutilizzo del suolo e dei materiali eterogenei sottoposti a trattamenti off-site sia nel sito medesimo che in altri siti che presentino le caratteristiche ambientali e sanitarie adeguate

e)   presentare una dettagliata analisi comparativa delle diverse tecnologie di bonifica applicabili al sito in esame, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'area, in termini di efficacia nel raggiungere gli obiettivi finali, concentrazioni residue, tempi di esecuzione, impatto sull’ambiente circostante degli interventi; questa analisi deve essere corredata da un’analisi dei costi delle diverse tecnologie

f)    le alternative presentate dovranno permettere di comparare l'efficacia delle tecnologie anche in considerazione della riduzione della gestione a lungo termine delle misure di sicurezza, dei relativi controlli e monitoraggi

g)   definire i valori delle concentrazioni residue accettabili per il sito in esame in modo da garantire la protezione della salute pubblica e dell’ambiente circostante, sia per le condizioni presenti che per scenari di possibile modificazione delle principali caratteristiche ambientali e territoriali

h)   per la messa in sicurezza permanente privilegiare gli interventi che permettono il trattamento dei rifiuti, per ridurne sia il volume che gli effetti di tossicità

i)    adeguare le misure di sicurezza alle caratteristiche specifiche del sito e dell’ambiente da questo influenzato

j)    provvedere all’immediata classificazione ed eliminazione dei rifiuti o sostanze pericolose presenti o accumulate sul sito che possono aggravare lo stato di contaminazione

k)  provvedere alla completa registrazione dei dati relativi a rifiuti e fonti di inquinamento rimossi, definendo ai fini della progettazione degli interventi di bonifica il volume, la tipologia e la caratteristiche chimico-fisiche, le sostanze contenute, la precisa localizzazione nel sito, le caratteristiche dello stoccaggio

l)    privilegiare negli interventi di bonifica e ripristino ambientale l'impiego di materiali organici di adeguata qualità provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani

m) sottoporre le tecnologie proposte a test di laboratorio o a verifiche con impianti pilota che permettano di valutarne l’efficacia nelle condizioni geologiche e ambientali specifiche del sito

n)   evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori

o)  evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli interventi

p)  salvaguardare le matrici ambientali presenti nel sito e nell'area interessata dagli effetti dell’inquinamento ed evitare ogni aggiuntivo degrado dell'ambiente e del paesaggio

q)  adeguare gli interventi di ripristino ambientale alla destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesistiche dell'area

 

Criteri generali per gli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo

 a) L’uso di inoculi costituiti da microrganismi geneticamente modificati (MGM) negli interventi di bonifica biologica di suolo, sottosuolo, acque sotterranee o superficiali è consentito limitatamente a sistemi di trattamento completamente chiusi, di seguito indicati come bioreattori. Per bioreattori si intendono strutture nelle quali è possibile isolare completamente dall’ambiente esterno le matrici da bonificare, una volta asportate dalla giacitura originaria. In questo caso, le reazioni biologiche avvengono all’interno di contenitori le cui vie di ingresso (per l’alimentazione) e di uscita (per il monitoraggio del processo e lo scarico) devono essere a tenuta, in modo da prevenire il rilascio di agenti biologici nell’ambiente circostante.

 b) Nei casi previsti in a) è consentito l’impiego di soli MGM appartenenti al Gruppo 1 di cui alla Direttiva 90/219/CEE, recepita con il D.Lg.vo 3/3/1993, con emendamenti introdotti dalla Direttiva 94/51 CEE.

 c) Il titolare dell’intervento di bonifica che intenda avvalersi di MGM, limitatamente a quanto specificato al capoverso a) deve inoltrare documentata richiesta al Ministero dell’Ambiente (o ad altra autorità competente da designarsi), fornendo le informazioni specificate nell’Allegato VB della succitata Direttiva. L’impiego di MGM del Gruppo 1 in sistemi chiusi può avvenire solo previo rilascio di autorizzazione da parte dell’autorità competente, la quale è obbligata a pronunciarsi entro 90 giorni dall’inoltro della richiesta da parte del titolare dell’intervento di bonifica.

 d) Una volta terminato il ciclo di trattamento in bioreattore, le matrici, prima di una eventuale ricollocazione nella giacitura originaria, devono essere sottoposte a procedure atte a favorire una diffusa ricolonizzazione da parte di comunità microbiche naturali, in modo da ricondurre il numero dei MGM inoculati a valori <103 UFC (unità formanti colonie) per g di suolo o mL di acqua sottoposti a trattamento di bonifica.

 e) Non sono soggetti a limitazioni particolari, anche per gli interventi di bonifica condotti in sistemi non confinati, gli interventi di amplificazione (bioaugmentation) delle comunità microbiche degradatrici autoctone alle matrici da sottoporre a trattamento biologico ovvero l’inoculazione delle stesse con microrganismi o consorzi microbici naturali, fatta salva la non patogenicità di questi per l’uomo, gli animali e le piante.

 

MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA

 Gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza hanno carattere di urgenza. Sono mirati a rimuovere le fonti inquinanti, ad evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici ambientali adiacenti, ad impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione presente, ad intercettare e isolare liquidi inquinanti sversati.

 Gli interventi di messa in sicurezza d’urgenza non sono sostitutivi degli interventi di bonifica o degli interventi di messa in sicurezza permanente.

 Gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza devono essere attuati tempestivamente a seguito di incidenti o all’individuazione di una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell’ambiente o di rischio per la salute umana, per rimuovere o isolare le fonti di contaminazione e attuare azioni mitigative per prevenire ed eliminare pericoli immediati verso l’uomo e l’ambiente circostante. Tali interventi, in assenza di dati specifici, vengono definiti in base ad ipotesi cautelative.

 Di seguito vengono riportate alcune tipologie di interventi di messa in sicurezza d’emergenza:

In caso di adozione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza sono previste attività di monitoraggio e controllo finalizzate a verificare sia il raggiungimento degli obiettivi previsti che il permanere nel tempo delle condizioni che assicurano la protezione ambientale e della salute pubblica.

 

BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE; MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

 La definizione e la realizzazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente devono essere precedute da un’accurata attività di caratterizzazione del sito inquinato e dell’area soggetta agli effetti dell’inquinamento presente nel sito, sulla base di quanto richiesto nell’Allegato 4.

La definizione di un programma di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato può venire schematizzata in questo modo:

 Gli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente devono assicurare per ogni sito in esame il raggiungimento degli obiettivi previsti con il minor impatto ambientale e la maggiore efficacia, in termini di concentrazioni residue nelle matrici ambientali e protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

 Il sistema di classificazione generalmente adottato per individuare la tipologia di intervento definisce:

Il collaudo degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente dovrà valutare la rispondenza tra il progetto definitivo e la realizzazione in termini di: raggiungimento dei valori di concentrazioni limite accettabili o dei valori di concentrazione residui; efficacia di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per la bonifica/messa in sicurezza permanente, sia durante l’esecuzione che al termine delle attività di bonifica e ripristino ambientale; efficacia degli interventi di messa in sicurezza permanente nel contenere la migrazione dell’inquinamento; efficacia delle misure di sicurezza.

Le azioni di monitoraggio e controllo devono essere effettuate nel corso e al termine di tutte le fasi previste per la bonifica o la messa in sicurezza permanente e il ripristino ambientale del sito inquinato per verificare l’efficacia degli interventi nel raggiungere gli obiettivi prefissati. In particolare:

 

MISURE DI SICUREZZA

Le misure di sicurezza sono adottate per evitare rischi derivanti dall’inquinamento residuo all’ambiente influenzato dall’inquinamento e dalle attività del sito e alla salute pubblica, qualora con gli interventi di bonifica non siano stati raggiunti i valori di concentrazione limite accettabili stabiliti nell’Allegato 1 o qualora vengano realizzati interventi di messa in sicurezza permanente.

Le misure di sicurezza sono dirette ad intercettare la migrazione di contaminanti residui nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali, nei rifiuti ammassati e ad evitare la diffusione di polveri contaminate e vapori.

Questi interventi comprendono:

Le misure di sicurezza devono garantire il contenimento dell’inquinamento e la protezione dei ricettori umani e ambientali, così come previsto dal progetto; dovranno essere adottate sulla base di previsioni che contemplino scenari di variazione delle principali caratteristiche ambientali e territoriali. Pertanto, in fase di progettazione, dovranno essere considerati i problemi di stabilità nel tempo e la resistenza statica e funzionale delle opere in considerazione di modifiche delle caratteristiche del territorio. Nella progettazione di queste opere dovranno anche essere effettuate valutazioni relative alla necessità di predisporre un piano di emergenza per mitigare eventuali malfunzionamenti.

Tra le misure di sicurezza rientrano le limitazioni previste all’uso del sito, o porzioni del sito, derivanti dalla necessità di proteggere la salute pubblica dall’inquinamento residuo.

 

PROTEZIONE DEI LAVORATORI

L’applicazione di un intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato deve garantire che non si verifichino emissioni di sostanze o prodotti intermedi pericolosi per la salute degli operatori che operano sul sito, sia durante l’esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi, del monitoraggio, del campionamento e degli interventi.

Per ogni sito in cui i lavoratori sono potenzialmente esposti a sostanze pericolose sarà previsto un piano di protezione con lo scopo di indicare i pericoli per la sicurezza e la salute che possono esistere in ogni fase operativa ed identificare le procedure per la protezione dei dipendenti. Il piano di protezione sarà definito in conformità a quanto previsto dal D. Leg.vo 626/94.


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