REGIONE CALABRIA

 

1a Commissione Consiliare

Politica Istituzionale - Assetto ed utilizzazione del territorio.

 

 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL

 

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE PER LA  
“DISCIPLINA DELLE ATTTIVITA' ESTRATTIVE DI CAVA E MINIERA“.

 

Generalità

 

Il progetto di legge regionale per la DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE nella Regione Calabria, colma un ritardo culturale, tecnico-organizzativo e di sviluppo, perciò con la sua approvazione si potrà, finalmente, disporre di uno strumento regolatore di tutte le attività estrattive (miniere, acque minerali, risorse geotermiche, cave e torbiere) in armonia con quanto previsto dal Decreto Leg.vo del 31/03/1998 n.112 e specificatamente agli art. 32, 33, 34, 35, e 36 e 86, 87, 88, 89, 90, 91, e 92.

 

Il progetto di legge innovativo nel concetti, snello nelle procedure, unico nel suo genere, si pone l'obiettivo di valorizzare le risorse‑naturali regionali disciplinando tutte le attività estrattive, da quelle di cava a quelle di miniera, e rappresenta, se approvato, lo strumento normativo regionale più avanzato in Italia, anche in considerazione che dal 1° gennaio 2001 saranno trasferite alle Regioni ulteriori competenze in nel campo delle miniere e alla geotermia.

 

Ouest’ impianto normativo inquadra la risorsa "miniera" in un sistema organico di soggetti, istituti e procedure di pianificazione e programmazione in grado di ricondurre ad unità di obiettivi e coerenza di metodologie criteri tecnici, l'operato di diversi enti  titolari di poteri d'intervento sul territorio, attraverso una pregnante ed incisiva attività centrale d'indirizzo, coordinamento e ricerca, sul piano tecnico, finanziario ed occupazionale.

 

Parallelamente all'iter approvativo delle presenti norme, la struttura dell'Assessorato all'Industria, coadiuvata da esperti nazionali del settore minerario e con il ricorso a specialisti in Sistemi Informativi Territoriali, ha in corso di redazione il PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE MINERARIE (P.R.A.E.M.).

 

Quest'ultimo elaborato (P.R.A.E.M.) è lo strumento fondamentale di pianificazione del settore, con esso sono fissate le linee  generali di sviluppo delle attività economiche, nel rispetto del territorio e dell'ambiente.

 

Successivamente, entro il termine di .30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente progetto di legge, sarà pubblicato, dopo la regolare approvazione da parte della Giunta regionale, il Regolamento Attuativo, che preciserà l'iter delle domande di permesso di ricerca, autorizzazione e concessione alla coltivazione di cave e miniere, i contenuti di dettaglio dei sottopiani di sfruttamento ed utilizzo dei giacimenti minerari che compongono il Piano Regionale delle Attività Estrattive Minerarie.

 

L'industria estrattiva si divide in due categorie:

-          miniere

-          cave

 La divisione, contrariamente all'opinione corrente, non è basata sul tipo di coltivazione adottata ‑ "a cielo aperto", o, “in sotterraneo" ‑ bensì è fissata dalla natura del materiale estratto.

 

Sono definite "miniere" quei siti da cui si estraggono minerali metallici: zolfo, grafite, carboni fossili (esclusa la torba), fluorite, barite, feldspato, talco, terre refrattarie, marna da cemento naturale, pietre preziose, petrolio, gas combustibili, anidride carbonica, vapori e forze endogene, acque minerali e termali.

 

Sono definite "cave" quei siti da cui si estraggono i materiali da costruzione: quarzo, sabbie silicee, gesso, argille per laterizi, materiali per il cemento artificiale che ha sostituito completamente l'uso del Portland naturale.

 

Sia le "miniere" sia le "cave" sono tuttora regolate dall'art. 2 del R.D. del 29/07/1927, N. 1443 che assegna le prime al patrimonio indisponibile dello Stato, e le seconde alla disponibilità del proprietario del suolo. Per lo sfruttamento delle prime è necessaria una "concessione", mentre per le seconde era sufficiente una "comunicazione di inizio lavori".

 

E' da rilevare la necessità di pensare alla formazione di specialisti minerari per incrementare un settore che riveste particolare importanza economica per la nostra bilancia dei pagamenti e che da qualche tempo richiede una maggiore attenzione da parte delle forze politiche ed istituzionali.

 

Disciplina nazionale e regionale vigente per le attività di cava e torbiera.

 

Per comprendere l'importanza di legiferare in materia di "Cave e Torbiere" è opportuno partire dalla disciplina nazionale e regionale vigente.

La disciplina nazionale è basata sulle seguenti norme:

  1. libera disponibilità delle sostanze di cava e torba da parte del proprietario del suolo (art. 826 cod. civ. ed art. 45 RD 9/7/192 n. 1443);

  2. al fini della coltivazione dei giacimenti il proprietario del suolo deve soltanto fare una comunicazione al sindaco ed al distretto minerario otto giorni prima dell'inizio lavori (art.28 DPR 28/4/1959, n.128);                                                                                                                

  3. la libertà del proprietario del suolo è condizionata: qualora, infatti, non si dia inizio alla coltivazione o non si dia alla stessa sufficiente sviluppo, l’ Amministrazione, previa diffida, può sottrarre la disponibilità del giacimento (includendolo nel patrimonio indisponibile dello Stato prima, della Regione poi), dando la concessione di coltivazione a terzi;

  4. la coltivazione di "cava" non è soggetta alla legge urbanistica, non trova ostacolo da parte delle destinazioni contenute negli strumenti urbanistici, non è assoggettata a licenza edilizia (sono soggette a tale intervento amministrativo solo le opere comportanti manufatti);
  5. solo a riguardo delle zone sottoposte a particolari vincoli (idrogeologici, bellezze naturali, interesse storico, militare ecc.) per coltivare le cave è necessario l'autorizzazione preventiva dell'organo preposto alla tutela delle zone vincolate;
  6. la coltivazione, al fini della tutela dei lavoratori e dei terzi, è assoggettata alle norme di polizia mineraria (DPR 28/4/1959, n.128);

 

In sostanza ed in linea generale l'attività di coltivazione è lasciata  all'arbitrio del l'imprenditore sotto il profilo dei metodi di coltivazione, dei criteri di sviluppo della coltivazione stessa, sino alla sopraffazione, in taluni casi, di altri interessi pubblici quali in particolare l'assetto del territorio e la tutela dell'ambiente.

La regione Calabria, in assenza di una legge quadro nazionale, non avendo ancora legiferato in materia, è in regime di disposizioni transitorie dettate dall'art. 8 e 9 della L.R. 12/4/1990, n, 23 la quale rimanda all’art.7 della L.R, 02/09/1986. n. 41, fino all'approvazione di un Piano regionale delle attività estrattive minerarie”, quindi, sostanzialmente, tutt’oggi per le attività di ricerca ed estrazione nella mostra regione bisogna fare riferimento:

 

 

Elementi di novità che saranno introdotti dal presente impianto normativo

 

Le linee innovative del presente progetto di legge oltre che rispondere alla valorizzazione delle risorse naturali regionali per lo sviluppo delle attività economiche regionali nel rispetto del territorio e dell'ambiente coniugano la duplice esigenza di decentramento e di tutela degli interessi sovraccomunali.

 

La combinazione più consona è quella di attribuire alla Regione esclusivamente compiti di programmazione, di decisione solo in "casi delicati", delegando i Comuni per il rilascio dell'autorizzazione nella generalità dei casi. Sostanzialmente:

 

1. la Regione rilascia attraverso la propria struttura di settore i titoli di legittimazione per i permessi di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali quali beni indisponibili dello Stato e della Regione di cui al commi I° e 2° dell'art. 1 ( acque minerali e termali, minerali di cava sottratti alla disponibilità del proprietario, i minerali di miniera di proprietà dello stato e I. cui alla Regione con D.L.vo del 31/03/1998 n. 112);

2. il Comune competente per territorio è delegato a rilasciare le autorizzazioni per la ricerca e la

coltivazione delle attività dì "cava e di torbiera", disponibili al proprietario del suolo o aventi causa;

3. il Direttore generale del Dipartimento o, per sua delega, il Dirigente del settore e il Comune

competente per territorio indicono, in applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto n.241, ognuno per quanto di propria competenza, un'apposita conferenza dei servizi per raccogliere i pareri, nulla‑osta, concerti ed intese con le vane Istituzioni aventi interessi sugli aspetti connessi all'attività mineraria.

 

Altro aspetto innovativo contenuto nelle norme è il rapporto tra attività estrattiva e attività urbanistica.

Il progetto di legge prevede, infatti, che:

 

1 . qualora l'attività estrattiva proposta sia in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, la presentazione della domanda costituisce inizio della procedura di variante sempre che sia corredata della documentazione prevista dalla presente legge;

2.  i Comuni che vengono in ogni modo a conoscere l'esistenza di giacimenti di cava o torbiera in sfruttamento, di concessioni per lo sfruttamento di miniere, per acque termali e minerali e di risorse geotermiche in esercizio, non ancora previsti o disciplinati dal vigenti strumenti urbanistici, sono tenuti all'adozione, a fini di tutela della risorsa estrattiva, della relativa variante secondo la procedura prevista dal 2'comma dell'art.7.

 

In caso di mancato adeguamento comunale nei termini previsti, la Regione Calabria previa diffida a adottare la variante nell'ulteriore termine di mesi tre, provvede, entro sei mesi dalla data della diffida, a adottare gli atti di adeguamento dello strumento urbanistico comunale e ad approvarli, nei successivi tre mesi, rivalendosi sul Comune per le relative spese.

 

 

Organizzazione del testo di legge.

 

Il testo di legge è così organizzato e suddiviso:

 

·         PRINCIPI GENERALI COMUNI ALLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

·         DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI ALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

 

 

        PARTE PRIMA                                                                                                       PARTE SECONDA

                 CAVE E TORBIERE                                                                                                MINIERE

 

Norme per la ricerca e la coltivazione di cave e torbiere                               Norme per la ricerca e la coltivazione dei minerali

                                                                                                                               solidi e dei gas

                                                                                                                               Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo

                                                                                                                               delle acque minerali e termali

 

 

 

Commento ai principi ed alle disposizioni generali.

 

I principi generali comuni alle attività estrattive fissano:

 

·         Art. 1 Le sostanze minerali;

·         Art. 2 Oggetto della legge, Finalità, regolamento attuativo;

·         Art. 3 Strumenti, programmazione, piano regionale per le attività estrattive minerarie (P.R.A.E.M.).

 

Le disposizioni generali infatti, alle attività estrattive fissano invece:

 

·         Art. 4 ‑ Funzioni Amministrative.

·         Art. 5 ‑ Unicità del titolo.

·         Art. 6 ‑ Pubblicizzazione del procedimento amministrativo.

·         Art. 7 ‑ Vigilanza.

·         Art. 8 ‑ Attività estrattiva e strumenti urbanistici.

 

In sostanza i primi otto articoli della legge determinano "qual’è", e, "dì chi è la proprietà", del bene da regolamentare, chi ne esercita le funzioni amministrative e di controllo.

 

La Regione esercita il potere di vigilanza attraverso la propria struttura dì settore su tutte le attività estrattive, mentre il Comune, per le attività di cava e torbiera, esercita il potere di controllo sul rispetto del proprio atto autorizzativo.

 

La programmazione regionale attraverso il PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE che è il documento di indirizzo, programmazione e pianificazione regionale del settore, le cui indicazioni concorreranno con la specifica normativa nazionale e regionale a disciplinare la materia;

 

Commento alla PARTE PRIMA " Norme per la ricerca e la co1tivazione di cave e torbiere ".

 

La prima parte è suddivisa in cinque TITOLI e 30 articoli:

 

•       Titolo I ‑ DISPOSIZIONI GENERALI

•       Titolo II ‑ REGIME DELL'ATTIVITA' DI CAVA

•       Titolo III ‑ NORME COMUNI

•       Titolo IV ‑ NORME SPECIALI

 

 

•       Titolo V ‑ N0RME TRANSITORIE E FINALI

 

Il titolo I' "Disposizioni generali" è composto di quattro articoli che individuano:

 

‑              l'ambito di applicazione delle norme di cave e torbiere e i lavori che costituiscono attività di cava nella coltivazione di materiali industrialmente utilizzabili di II° categoria al sensi del 3°comma art. 2 RD 29. 7. 1927, n. 1443.

 

-              le competenze della Regione nelle attività dì cava e soprattutto l'individuazione della delega ai Comuni per quanto riguarda le funzioni di autorizzazione del regime dell'attività di cava.

 

Il titolo II° "Regime dell'attività di cava “ è composto di 14 articoli che regolano tutto il procedimento autorizzativo per l'attività di cava che può essere riassunto nel seguente schema:

 

Il titolo III° “ norme comuni “ è composto di cinque articoli dove sono fissati i canoni di autorizzazione, le sanzioni, le tariffe dei diritti di escavazione, gli adempimenti particolari ma soprattutto la vigilanza.

 

La Regione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 09.04.1959, n.128 integrato dal D.Lgs del 25.11.96, n. 624 e dal D.Lgs 19.09.1994, n.626 esercita i poteri di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere nonché sull'igiene e salute dei lavoratori.

Anche in questo caso è interessato il Comune competente per territorio che ha rilasciato l'autorizzazione, limitatamente alla vigilanza sulla utilizzazione delle cave e torbiere e sulla verifica dei dispositivi previsti dai provvedimenti di autorizzazione.

 

Il titolo IV " Norme speciali" è composto di 5 articoli che regolano i permessi di ricerca, i consorzi, il patrimonio indisponibile della regione e le cave di prestito.

 

Da mettere in risalto l’art.35 il quale regola invece l'esercizio delle cave di prestito finalizzate al reperimento di materiali per la realizzazione di opere pubbliche. Altre regioni hanno regolato questa attività estrattiva con apposito provvedimento. Essendo prettamente attività di cava è parso alquanto opportuno inserire la norma di questa attività nel suo ambiente naturale: la coltivazione di cave.

 

Il titolo V " Norme transitorie e finali" è composto di 3 articoli dove sono previste le competenze in materia di polizia mineraria e le spese per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

Commento alla PARTE SECONDA del progetto di legge­

 

La seconda parte del progetto di legge sotto la voce MINIERE è suddivisa in due capitoli:

 

·         Norme per la ricerca e la coltivazione dì minerali solidi e dei gas

·         Norme per la ricerca e la coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

 

Il settore è regolato oggi, oltre che dal R.D. 1443/27 dal DPR dei 18.04.1994 n. 382 il quale disciplina i permessi di ricerca e di concessione delle coltivazioni di giacimenti minerari di interesse nazionale e locale con poteri che sono conferiti al Ministero dell’ Industria e al Distretto Minerario competente.                                                     1

 

Col passaggio di competenze alla Regione anche e soprattutto per il campo miniere è necessario che questa eserciti, nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca, tutte le funzioni amministrative relative alle attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi, delle acque minerali e termali, e delle risorse geotermiche sulla terraferma appartenenti alla categoria miniere di cui all’art. 2 del RD 1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le funzioni relative ai gas non combustibili non conservate dallo Stato, mediante strutture organizzative regionali.

 

Nel rispetto dei principi generali tracciati negli articoli iniziali del presente progetto di legge, si è volutamente inserita anche la disciplina che regola l'indagine, la ricerca, la coltivazione di minerali solidi di miniera e dei gas, in modo da ottenere ed avere, un quadro completo delle attività minerarie estrattive della regione Calabria, allo scopo di perseguire attraverso, una gestione razionale ed organica delle risorse, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, la tutela e la valorizzazione delle sostanze minerali nel preminente interesse generale.

 

Commento a "Norme per la ricerca e la coltivazione di minerali solidi e dei gas “

 

Il capitolo è composto di 4 titoli e 24 articoli così suddivisi:

 

·         TITOLO VI ‑ PRINCIPI GENERALI

 

·         TITOLO VII ‑ ATTIVITA' DI INDAGINE, DI RICERCA E COLTIVAZIONE MINERARIA

 

·         TITOLO VIII ‑ NORME PER L'ATTIVITA' DI INDAGINE, PER IL CONFERRAENTO DEI PERMESSI DI RICERCA E DI CONCESSIONI MINERARIE

 

·         TITOLO IX ‑ NORME COMUNI AL PERMESSO DI RICERCA E ALLA CONCESSIONE MINERARIA

 

E' da notare nel TITOLO VII l’introduzione dei concetti di:

 

Il TITOLO VIII è composto di 9 articoli che regolano le attività di indagine, ricerca e coltivazione delle miniere dove spicca la figura del Dirigente del Dipartimento del competente assessorato che con l'incarico di Responsabile del Procedimento, munitosi di tutte le autorizzazioni tramite lo strumento della conferenza dei servizi e di pareri della commissione tecnico consultiva in casi particolari cura la domanda di permesso o di concessione dalla iniziale fase di presentazione della domanda sino al rilascio della concessione.

 

Il TITOLO IX è composto di 14 articoli che fissano le norme comuni al premesso di ricerca e alla concessione a partire dalla esclusività del titolo di ricerca o di concessione sino alla determinazione delle tariffe e canoni dei diritti di estrazione da parte della Giunta Regionale.

 

Commento a "Norme per la ricerca e la coltivazione di acque minerali e termali ".

 

Questa parte è composta di:

 

TITOLO X ‑ PRINCIPI GENERALI composto di due articoli che individuano le finalità della legge e l'introduzione del PRAMT (Piano regionale Acque Minerali e Termali) come sottopiano del generale P.R.A.E.M.

 

TITOLO XI ‑ NORME PER IL CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI RICERCA MINERARIA PER LA COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.

composto di 4 articoli che regolano il rilascio del permesso di ricerca.

 

TITOLO XII ‑ NORME PER IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE MINERARIA PER LA COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.

composto di 12 articoli che regolano i criteri per il rilascio della concessione.

 

TITOLO XIII ‑ NORME COMUNI AL PERMESSO DI RICERCA E ALLA CONCESSIONE

composto di 3 articoli che regolano l'unicità del titolo, la pubblicità delle domande, scadenze, rinunce ecc.

 

TITOLO XIV ‑ UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

composto di 11 articoli che regolano le domande e le autorizzazioni per l'apertura di stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali.

 

TITOLO XV‑ VIGILANZA E SANZIONI

composto di 4 articoli sulla vigilanza e sulle sanzioni.

 

TITOLO XVI ‑ NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

composto di 5 articoli che riguardano anche le risorse geotermiche e le acque di sorgente.

Nell'attesa delle deleghe complete di governo, la presente legge rimanda ad apposita disciplina in materia di risorse geotermiche.

 

 

Il testo completo del DL è reperibile nel sito di www.calabria.org