COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
DELIBERAZIONE 4 aprile 2000
Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti.

IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed, in particolare, il comma 4, che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosiego denominato Albo, gli intermediari ed i commercianti di rifiuti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del comitato nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Considerato che l'iscrizione all'Albo e' subordinata al possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8 riguardante le imprese che intendono effettuare l'attivita' di intermediazione e commercio dei rifiuti;

Vista la nota prot. n. 1265/ALBO/PRES. del 14 marzo 2000, con la quale sono stati chiesti alla Commissione europea chiarimenti interpretativi circa l'obbligo d'iscrizione all'Albo per i soggetti che effettuano attivita' di commercio ed intermediazione dei rifiuti prodotti da terzi di cui hanno la detenzione e per i quali risultano autorizzati alle operazioni di smaltimento o recupero ai sensi degli articoli 27 e 28 o 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Ritenuto, pertanto, in attesa dei suddetti chiarimenti, di determinare l'obbligo d'iscrizione all'Albo nella categoria 8, a carico delle imprese che svolgono attivita' di intermediazione o commercio dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti che formano oggetto di tali attivita';

Delibera:

Art. 1.

1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 8 devono essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella allegata sotto la lettera "A".

2. La dotazione minima di personale e' costituita da:

a) il titolare di impresa individuale;

b) i lavoratori dipendenti;

c) i collaboratori in via coordinata e continuativa;

d) i soci delle societa' purche' "prestatori d'opera" all'interno dell'impresa.

2. Il requisito di capacita' finanziaria per l'iscrizione di cui al comma 1 si intende soddisfatto con un importo di lire cinquanta milioni. Tale requisito e' dimostrato con le modalita' di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la rappresentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire cinque miliardi secondo la lettera "B".

Art. 2.

1. L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, puo' essere assunto e dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui alla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. 003. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data dell'iscrizione.

2. Al fine di dimostrare lo svolgimento dell'attivita' di intermediazione e commercio dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, le imprese devono presentare:

a) dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le qualita' di rifiuti negoziate nell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente deliberazione;

b) documentazione commerciale dalla quale risulti che l'impresa ha svolto l'attivita' di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente deliberazione;

c) documentazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 3.

L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere presentate a favore dello Stato di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

Roma, 4 aprile 2000
Il presidente: Pernice


ALLEGATO "A"

omissis


Allegato B

             A T T E S T A Z I O N E
       
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO ISTITUTO O SOCIETA'
HA CONCESSO AL SIG............................... 
NELLA FORMA TECNICA DI ............................ 
UN AFFIDAMENTO DI L. .......................
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