NORMATIVA AMBIENTALE

 

Decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (in Gazz. Uff., 19 aprile, n. 90).
Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni. 

Preambolo 

Il Presidente della Repubblica: 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora le regioni non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al citato comma 5 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997; Sentite le regioni inadempienti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione; 

Emana il seguente decreto legislativo: 

Art. 1. Ambito di applicazione. 

1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria

Art. 2. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative:

a) alla definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998; 

b) alla previsione di incentivazioni alle imprese artigiane; 

c) alla definizione delle eventuali intese con lo Stato per consentire l'avvalimento dei comitati tecnici regionali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998. 

Art. 3. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 4. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative in materia di industria previste dall'art. 19, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, ivi compresa la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle industrie di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati. 

Art. 5. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti la concessione e la erogazione alle imprese industriali di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari.  

Art. 6. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative previste dall'art. 30, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 112 del 1998. 

Art. 7. Funzioni delle province.

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia. 

Art. 8. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative previste dall'art. 34, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dal successivo art. 9. 

Art. 9. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonchè le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere, ed inoltre: a) le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti; b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma; c) le funzioni di concessione ed erogazione degli ausili finanziari previsti da leggi dello Stato. 

Art. 10. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998. 

Art. 11. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative: a) al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale, nonchè al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento; b) alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche; c) alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio; d) alla definizione di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore del commercio e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi; e) al coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche; f) agli enti fieristici di Milano, Verona e Bari. 

Art. 12. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative all'organizzazione di interventi formativi per gli operatori del settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero. 

Art. 13. Funzioni dei comuni. 

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese fra quelle di cui agli articoli 11 e 12. 

Art. 14. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 

Art. 15. Funzioni generali esercitate dalla regione. 

1. Nell'ambito delle materie del presente titolo, sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative indicate negli articoli 48 e 49, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998. 

Art. 16. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 56 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 

Art. 17. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni relative ai piani territoriali di coordinamento, di cui all'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'art. 57 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 18. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare quelle indicate nelle lettere a), b), d) ed e), salvo quanto disposto all'art. 19. 

Art. 19. Funzioni dei comuni. 

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative:

a) all'individuazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;

b) all'individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio;

c) alla concessione di contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi;

d) alla gestione e all'attuazione degli interventi. 

Art. 20. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui agli articoli 70 e 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 21 e 22. 

Art. 21. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalla province le funzioni amministrative di cui all'art. 70, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 112 del 1998

Art. 22. Funzioni dei comuni. 

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'art. 70, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998. 

Art. 23. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti; 

b) l'approvazione dei piani di risanamento relativi alle aree ad elevata concentrazione di attività industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti. 

Art. 24. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non ricomprese fra quelle di cui all'art. 23

Art. 25. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative concernenti le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare la regione: 

a) individua, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, comportanti rischio per l'ambiente e la popolazione; 

b) dichiara lo stato di elevata crisi ambientale; 

c) predispone ed approva i piani di risanamento, con la individuazione delle priorità di intervento. 

Art. 26. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi di cui al precedente art. 25, comma 1, lettera c). 

Art. 27. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 112 del 1998

Art. 28. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 81 del decreto legislativo n. 112 del 1998 salvo quanto disposto dagli articoli 29 e 30. 

Art. 29. Funzioni delle province.

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui all'art. 81, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo n. 112 del 1998

Art. 30. Funzioni dei comuni. 

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui all'art. 81, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998

Art. 31. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dall'art. 32. 

Art. 32. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative: 

a) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione; 

b) al rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici e alla istituzione dei relativi corsi di formazione. 

Art. 33. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dall'art. 34. 

Art. 34. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui agli articoli 86 e 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative: 

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura; 

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'art. 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998; 

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento; 

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; 

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi; 

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali; 

g) alla polizia delle acque; 

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri; 

i) alla gestione del demanio idrico. 

Art. 35. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 94 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 36 e 37. 

Art. 36. Funzioni delle province.

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative: 

a) all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV; 

b) alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza provinciale. 

Art. 37. Funzioni dei comuni. 

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative: 

a) all'edilizia di culto; 

b) alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato; 

c) alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali; 

d) alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza comunale. 

Art. 38. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonchè di classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

Art. 39. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonchè i compiti di vigilanza. 

Art. 40. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative conferite dall'art. 105, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42. 

Art. 41. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative previste dall'art. 105, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998. 

Art. 42. Funzioni dei comuni. 

1. Sono esercite dai comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 105, comma 2, lettere f) ed l), del decreto legislativo n. 112 del 1998. 

Art. 43. Funzioni delle regioni. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative alle materie della salute umana e della sanità veterinaria, così come definite dall'art. 113 del decreto legislativo n. 112 del 1998, non riservate allo Stato, salvo quanto disposto dall'art. 44. 

Art. 44. Funzioni dei comuni. 

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria di cui all'art. 118, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. 

Art. 45. Funzioni della regione. 

1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di programmazione, coordinamento e di verifica, nonchè le funzioni amministrative relative: a) alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all'art. 130, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998; b) alla definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 

Art. 46. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative ai servizi sociali indicate nell'art. 132, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. 

Art. 47. Funzioni dei comuni. 

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali di cui all'art. 132, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonchè quelle relative alla concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'art. 130, comma 2, del medesimo decreto. 

Art. 48. Funzioni delle province. 

1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 non riservate allo Stato. 

Art. 49. 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1º luglio 1999.

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