NORMATIVA AMBIENTALE

 

LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 (LEGGE FINANZIARIA 2002)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
G.U. n. 301, 29 dicembre 2001, Supplemento Ordinario

Testo aggiornato al 02-05-2002 - Testo sul sito del Comune di Jesi

 

Art. 13.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.

2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.

3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 14.
(Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano)

1. In funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, nel limite degli importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (4a). Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla revisione organica del regime tributario del settore. (6)

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di 117.797.672,84 euro per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

(6)Comma modificato dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16.
(4a)
Per la riduzione delle aliquote di accisa di cui alle presenti disposizioni, vedi il D.M. 25 marzo 2002.

Art. 52.
(Interventi vari)

14. Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale.

56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo.";
b) all'articolo 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: ", anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero".

 

Capo XVII
INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 109.
(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)

1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile è istituito presso il Ministero dell’ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l’anno 2001, 50 miliardi per l’anno 2002 e 50 miliardi per l’anno 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:

a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
b)
raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
c)
minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;
d)
riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e)
minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attività si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;
f)
innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell’ambiente;
g)
azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;
h)
promozione presso i comuni, le province e le regioni dell’adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale;
i)
attività agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile;
l)
interventi per il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano; 
m)
promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri interessati, sentite le competenti Commissioni parlamentari avuto riguardo anche agli effetti economici derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le disposizioni per l’attuazione del presente articolo, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta, e la relativa erogazione, nonchè le modalità di verifica dell’attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.

Art. 110.
(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, è istituito, a decorrere dall’anno 2001, nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.

2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento delle entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata al fondo di cui al comma 1. La predetta quota affluisce annualmente al fondo stesso.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell’efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, nonché al finanziamento di programmi agricoli e forestali finalizzati all’assorbimento dell’anidride carbonica, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla deliberazione del Comitato di cui al comma 3, è inserito, su proposta del Ministro dell’ambiente, un piano di installazione con priorità nel Mezzogiorno di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il superamento della dipendenza dalla tecnologia estera: 

a) l’incentivazione, mediante finanziamenti nella misura dell’80 per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari in abitazioni private;
b)
il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori solari; 
c)
la predisposizione da parte dell’ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e delle attrezzature ad essi collegate, nonché la revisione e il raccordo con le iniziative in atto di formazione di tecnici per l’installazione e la manutenzione degli impianti solari termici nell’ambito del progetto interregionale «Comune solarizzato».

Art. 111.
(Contributo straordinario all’ENEA)

1. L’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall’energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura. L’ENEA attua altresì un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti, con produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnato all’ENEA un contributo straordinario di complessive 200 miliardi di lire, attribuito nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma può beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo complessivo degli investimenti realizzati nell’ambito del programma può essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al presente comma. L’ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il progetto di massima che definisce le caratteristiche tecniche dell’impianto, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica, altresì, i soggetti con i quali sarà sviluppato il programma. 

3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro dell’ambiente, valuta il progetto di massima, liquida l’importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per l’anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L’ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull’andamento delle attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilità della gestione.

4. L’ENEA è tenuto a predisporre un piano di ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attività finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell’innovazione.

Art. 112.
(Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)

1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all’articolo 103 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità: 

a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b)
realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonchè adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull’inquinamento elettromagnetico;
c)
incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

Art. 113.
(Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza. 

2. L’entità delle compartecipazioni è commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale.

3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e dell’ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende.

Art. 114.
(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)

1. All’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:
  a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
  b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
  c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

9-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione». 

2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

3. L’accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico. 

4. Al fine di assicurare l’ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformità al parere dell’azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.

5. All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: «laureato in ingegneria» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia» e al secondo comma, dopo le parole: «in Ingegneria Ambiente - Risorse» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia,». 

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4. 

7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell’ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all’inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell’attività svolta, su notifica dell’interessato, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.

8. La disposizione di cui al comma 7 non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell’ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.

9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall’impianto in questione.

10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l’anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall’anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall’anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 

11. È istituito con decreto del Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei tratturi e della civiltà della transumanza, all’interno del programma d’azione per lo sviluppo sostenibile dell’Appennino, denominato «Appennino Parco d’Europa». In tale intesa sono individuati: 
a)
i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con la civiltà della transumanza;
b)
gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma. 

12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di cui al medesimo comma 11, nonché dalle province, dai comuni e dalle comunità montane interessati. Alle attività di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.

13. L’istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003.

14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere dell’Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della ufficiosità del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l’anno 2001 a favore dell’Ente parco naturale del fiume Sile.

15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l’attività estrattiva, è assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dal ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana, dagli enti locali e dall’Ente parco delle Alpi Apuane. Nell’intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:
a)
i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l’attività estrattiva;
b)
gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a). 

16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell’area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con l’Ente parco delle Alpi Apuane. 

17. Con decreto del Ministro dell’ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli. Il piano è predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all’area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall’articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003. 

18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. 

19. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente di cui al comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell’ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l’affidamento a terzi per l’esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell’articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell’ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell’area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana. In tale caso possono partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprietà delle aree al patrimonio della società medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà, subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla società Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e altresì secondo modalità e procedure che assicurino il mantenimento dell’occupazione dei lavoratori dipendenti della società Bagnoli spa nelle attività di bonifica. Ai fini dell’acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall’ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell’area oggetto di cessione; dall’importo così determinato è detratto, ai fini dell’ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell’intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all’acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l’IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all’alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall’ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione. 

20. Il decreto di cui al comma 17 dovrà indicare un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonchè le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. 21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente articolo, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 17, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è dettata la disciplina per l’acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l’obiettivo di attribuire al comune la facoltà di acquisire, entro un termine definito, la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.

22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonché programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l’efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell’Unione europea, sono istituite presso il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque interne del Ministero dell’ambiente apposite segreterie tecniche composte ciascuna da non più di dodici esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale ne è stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002. 

23. Al comma 6-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2001».

24. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, all’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche); 
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)».

25. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
«p-quater) Pioltello e Rodano».

26. All’articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell’articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall’autorità giudiziaria».

27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge della regione Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari, già in uso all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale.

28. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «Malpensa 2000», sono inserite le seguenti: «nonchè alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000». 

Art. 115.
(Ente geopaleontologico di Pietraroia)

omissis

 

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