NORMATIVA AMBIENTALE

 

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 20  (BUR 79 del 03/08/1999)
Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria A.R.P.A.C.A.L.

 

TITOLO I - Principi generali e rapporti istituzionali

Art. 1 - Oggetto e finalita'

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61 e della normativa vigente in materia ambientale a livello sia statale, sia regionale, istituisce l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria, di seguito denominata ARPACAL.

2. L'ARPACAL opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico.

3. Con la presente legge, nell'ambito di un sistema complessivo di prevenzione, sono disciplinati altresi':

a) il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali;

b) le modalita' di coordinamento dell'ARPACAL con la Regione, le Province, i Comuni, le Comunita' Montane, il Sistema Sanitario Regionale e gli altri enti pubblici e privati.

4. A l completamento del riassetto legislativo in materia ambientale, anche ai fini del riordino delle competenze amministrative ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede con apposita legge regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 - Funzioni della Regione

1. Spettano al Consiglio e alla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze statutarie, la pianificazione, la programmazione, il coordinamento e la vigilanza degli interventi di protezione ambientale, come segue:

a) definire gli obiettivi generali delle attivita' di prevenzione e di controllo ambientale;

b) promuovere il piu' ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi e alla programmazione delle attivita' di prevenzione e di controllo ambientale;

c) assumere atti di indirizzo e coordinamento mediante emanazione delle direttive necessarie per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione e dei controlli ambientali;

d) esercitare poteri sostitutivi necessari;

e) approvare i piani regionali di intervento per la protezione dell'ambiente;

f) approvare i programmi comunali e provinciali di intervento di protezione ambientale, elaborati in coerenza con il piano regionale di cui alla lettera e);

g) svolgere l'attivita' di controllo sull'ARPACAL, di cui al successivo articolo 8;

h) nominare gli organi necessari al funzionamento dell'ARPACAL;

i) stipulare con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/90; con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, sia pubblici, sia privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attivita' dell'ARPACAL;

l) definire annualmente tramite la Giunta sentito il Direttore Generale dell'ARPACAL, con apposito atto, le prestazioni che questa e' tenuta ad espletare in riferimento alle competenze e alle dotazioni finanziarie trasferitele ai sensi della presente legge;

m) stabilire il contributo necessario all'ARPACAL per l'espletamento delle attivita' ordinarie affidatele dalla Regione;

n) stabilire la percentuale del Fondo Sanitario Regionale spettante all'ARPACAL;

o) stabilire, su predisposizione del Direttore Generale, un tariffario per i servizi erogati dall'ARPACAL a terzi.

Art. 3 - Funzioni e rapporti con le autonomi locali

1. I Comuni, le Province e le Comunita' Montane, per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientale di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPACAL.

2. L'ARPACAL assicura agli Enti locali e ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) della Regione, attivita' di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programmi.

3. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, cosi' come previsto dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione stipula convenzioni con le province, con le quali vengono stabiliti i criteri e le modalita' di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPACAL per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, attribuite e delegate alle province stesse in materia ambientale.

4. Per la definizione delle attivita' tecnico-scientifiche e analitiche dell'ARPACAL di cui ai commi 2 e 3, la regione promuove la definizione di un apposito accordo di programma con i soggetti interessati. In tale accordo di programma sara' prevista, tra l'altro, l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, nonche' dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPACAL stessa. A tal fine, il Presidente dalla Giunta regionale, o suo delegato, convoca un'apposita conferenza tra i rappresentanti delle autonomie locali e delle A.S.L., e con la partecipazione del Direttore Generale dell'ARPACAL, per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo, da realizzarsi mediante specifiche convenzioni.

5. Gli enti locali, come pure le A.S.L., non possono mantenere o istituire servizi, uffici, settori operativi e strutture tecniche e di laboratori con compiti uguali a quelli attribuiti all'ARPACAL ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

Art. 4 - Rapporti con le Associazioni no profit

1. L'ARPACAL puo' promuovere scambi relazionali, incontri, convegni, meetings coinvolgendo Universita', Enti culturali e scientifici.

2. L'ARPACAL promuove forme periodiche di consultazione con le organizzazioni di volontariato, nonche' associazioni ed organizzazioni ambientaliste, sindacali ed imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Le organizzazioni ed associazioni di cui al comma precedente, possono formulare proposte che l'ARPACAL potra' prendere in esame con provvedimento del Direttore Generale, sentiti il Direttore Scientifico ed il Direttore Amministrativo.

Art. 5 - Coordinamento con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'ANPA e altri istituti operanti nel settore

1. L'ARPACAL collabora stabilmente, per il coordinamento dell'attivita' di prevenzione e di controllo ambientale con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'ANPA, enti ed istituti di ricerca in materia ambientale, anche in base alle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) della presente legge.

2. Collabora, altresi', con L'UNIONCAMERE, attraverso le Camere di Commercio della Calabria

utilizzando gli aggiornamenti del Comitato regionale di indirizzo.

 

TITOLO II - Arpacal: Funzione, Cooperazione con gli Enti locali

Art. 6 - Costituzione, natura giuridica e finalita' dell'ARPACAL

1. E' istituita con la presente legge regionale l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria ARPACAL, con sede in Catanzaro.

2. L'ARPACAL e' Ente strumentale della Regione Calabria, preposto all'esercizio delle funzioni tecnico-operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale, nonche' all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario, ivi incluso attivita' di studi, ricerche e di verifiche tecnico-impiantistiche.

3. L'ARPACAL e' dotata di personalita' giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

4. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali svolgono le proprie attivita' in maniera coordinata al fine di perseguire i rispettivi scopi istituzionali, fermo restando le rispettive competenze. L'ARPACAL svolge, altresi', le attivita' di suppporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attivita' utili alla Regione, alle Province, alle Comunita' Montane, ai Comuni singoli od associati, nonche' alle A.S.L., per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legislazione nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.

5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPACAL, nominandone contestualmente gli organi di cui all'articolo 9, su proposta dell'Assessore regionale all'Ambiente.

Art. 7 - Funzioni, attivita' e compiti

1. L'ARPACAL svolge le attivita' e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare provvede a:

a) attivita' di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale;

b) svolgere compiti di indagine conoscitiva in ordine alla costituzione della mappa dei rischi della regione, da costruire entro 6 mesi dalla sua costituzione;

c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico per la messa in sicurezza e bonifica per quei siti, macchine ed impianti tecnologici che presentano caratteristiche di pericolo, in particolare di incidente rilevante di cui al DPR 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni;

d) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche finalizzato all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione e di interventi destinati alla tutela ed al recupero dell'ambiente;

e) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale;

f) fornire attivita' di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

g) collaborare, con le proprie strutture alle ricerche, studi ed indagini nell'attivita' di prevenzione, riguardo la protezione civile, di cui all'art. 23, primo comma, legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4;

h) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, per gli aspetti di competenza, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 23, secondo comma legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4;

i) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte nell'ambito delle rispettive competenze della Regione, Province e Comuni, di cui agli artt. 19-21 D.Lgs. 22/97, all'uopo promuovendo, con ciclicita' semestrale, apposite Conferenze di servizi, convocate dal Presidente della Giunta regionale, che diano concreta applicazione ai dispositivi normativi dell'art. 19, comma 2, dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 22/97, nonche' ove l'apporto dell'ARPACAL venga richiesto rendere parere puramente consultivo circa l'art. 21, comma 3, D.Lgs. 22/97;

l) confrontarsi con le Province al fine di esprimere proprio parere non vincolante riguardo le proposte avanzate dai Comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. a), L. 142/90;

m) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente, privilegiando gli aspetti che plusvalorizzino le connotazioni socio-turistiche del territorio calabrese;

n) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonche' fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Calabria, prevedendo, nei limiti dei costi di gestione, l'attivazione di una banca dati;

o) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulla forma di tutela degli ecosistemi;

p) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attivita' analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dalle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;

q) collaborare con i competenti organi per l'individuazione delle discariche abusive esistenti nel territorio regionale;

r) effettuare l'attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive;

s) effettuare i controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione delle radiazioni;

t) fornire il suppprto tecnico alle attivita' istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;

u) svolgere attivita' finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazione meteoclimatiche e radarmeteorologiche;

v) svolgere attivita' di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;

w) attuare un'adeguata tutela riguardo i rischi di radiazioni ionizzanti di cui al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenente: "Attuazione direttive Euratom 80/836; 84/467; 84/466; 89/618; 90/641; 92/3; in materia di radiazioni ionizzanti".

x) favorire iniziative di ecogestione in imprese pubbliche e private attraverso accordi di programma con le Associazioni di categoria che le rappresentano, al fine di promuovere comuni iniziative di analisi degli impatti di singoli comparti produttivi, sperimentazioni sia a livello impiantistico che organizzativo ed attivita' di formazione.

2. Oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo, in riferimento agli adempimenti ed al rispetto da parte della Regione della normativa comunitaria inerente le procedure di programmazione e gestione dei Fondi Strutturali, l'ARPACAL svolge i compiti dell'Autorita' Regionale Ambientale, inclusi i compiti di:

a) collaborazione con i responsabili dei Sottoprogrammi in tutte le fasi tecnico-amministrative preventive l'attuazione degli interventi, al fine di garantire la rispondenza ottimale degli interventi stessi alle direttive di politica comunitaria di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, per come delineata nel "V Programma politico e d'azione della Comunita' europea a favore di uno sviluppo sostenibile" (Risoluzione del Consiglio 93/C 138/01 del 1ø febbraio 1993);

b) collaborazione alla preparazione dei rapporti semestrali ed annuali sullo stato di avanzamento fisico degli interventi, fornendo informazioni concernenti l'aspetto ambientale delle misure attuate;

c) contributo, ai diversi livelli richiesti, alla definizione di indicatori ambientali qualitativi/quantitativi ed al monitoraggio dei dati necessari al fine della valutazione dell'incidenza degli interventi sullo stato dell'ambiente;

d) coordinazione e collaborazione con tutte le realta' regionali, nazionali ed europee, parimenti operanti nell'ambito dei Fondi Strutturali.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attivita' e compiti, l'ARPACAL puo' definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici e privati, purche' tali attivita' non risultino incompatibili con l'esercizio di vigilanza ad essa affidata, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, o che abbiano precipua competenza in tali materie, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento e di telerilevamento e puo' confrontarsi con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'art. 26 al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Le tipologie e le modalita' di erogazione di tali prestazioni saranno definite dagli organismi di Gestione e dal Regolamento dell'ARPACAL.

4. Restano ai dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del D.L. 7 dicembre 1993, n. 517, le funzioni relative a:

a) igiene e sanita' pubblica

a1) igiene e prevenzione per la salute pubblica

a2) igiene edilizia

a3) medicina legale

a4) igiene delle strutture ad uso collettivo

a5) coordinamento di programmi e di prevenzione secondaria

a6) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano

b) attivita' veterinarie:

b1) sanita' animale

b2) igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati

b3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

b4) controllo e profilassi delle zooinfestazioni rilevanti per la salute pubblica

c) prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro:

c1) tutela della salute dei lavoratori

c2) controlli impiantistici

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, i dipartimenti di prevenzione svolgono le relative attivita' laboratoristiche presso l'ARPACAL, con le modalita' di integrazione e coordinamento previste dall'articolo 6, comma 4. Con le stesse modalita' si avvalgono dell'ARPACAL per i controlli impiantistici.

6. L'Assessore regionale all'Ambiente assicura la piu' ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente pubblicando annualmente i dati relativi all'anno precedente dell'attivita' dell'ARPACAL e delle Autonomie Locali.

Art. 8 - Controllo

1. Le funzioni di controllo sull'attivita' dell'ARPACAL sono esercitate dalla Giunta regionale. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;

b) gli impegni di spesa poliennali;

c) il conto consuntivo;

d) il programma annuale di attivita';

e) il regolamento;

f) la dotazione organica.

Art. 9 - Gli Organi

1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il Comitato regionale di indirizzo;

b) il Direttore Generale;

c) il Collegio dei revisori.

Art. 10 - Comitato regionale di indirizzo

1. Il Comitato regionale di indirizzo e' un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attivita' dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore Generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonche' di coordinamento delle attivita' di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.

2. Il Comitato regionale di indirizzo e' nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa ed e' cosi' composto:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'Assessore all'Ambiente;

c) l'Assessore alla Sanita';

d) l'Assessore all'Industria;

e) I Presidenti delle province o, gli Assessori provinciali del settore appositamente delegati;

f) I Sindaci dei comuni capoluogo calabresi;

g) tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative espressi dalle stesse;

h) il Presidente dell'UNCEM Calabria.

i) n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali

3. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

4. Ai componenti il comitato non compete alcuno emolumento se non il rimborso delle spese di viaggio.

5. Il Comitato si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno su invito del suo Presidente.

Art. 11 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale e' nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5 dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. E' scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato dal contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico e' incompatibile con le altre attivita' professionali.

3. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del Comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il Direttore Generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti a:

a) l'adozione del regolamento di cui al successivo articolo 13;

b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c) la predisposizione del bilancio di previsione del conto consuntivo;

d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonche' la verifica sul loro utilizzo;

f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;

g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualita' dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attivita' svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

i) la stipula di contratti e convenzioni;

l) le relazioni sindacali;

m) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il Direttore generale nomina con provvedimento motivato:

a) il Direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di eta' inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attivita' di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalita';

b) il Direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di eta' inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attivita' in materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalita'.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Direttore generale e il Direttore Scientifico e il Direttore Amministrativo, si rimanda, in via generale, agli artt. 4, 5 e 6 della LR. 22 gennaio 1996, n. 2 riguardanti le figure del Direttore generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle A.S.L. della Calabria.

7. Il Direttore Generale nomina, inoltre, con proprio provvedimento, entro 180 giorni dal suo insediamento, il responsabile per i compiti previsti dall'articolo 7, comma 2, con il corrispettivo organigramma.

8. Spetta, altresi', al Direttore Generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

9. Il trattamento economico e il trattamento giuridico-normativo del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2, le cui norme valgono altresi' per il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e sull'incompatibilita'.

Art. 12 - Collegio dei revisori

1. Presso l'ARPACAL e' istituito il collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio e' costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale. Il collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati solo per un altro triennio.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno, anche disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Ai componenti del collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale, ed i compensi e le indenntita' previsti dalla L.R. 10 aprile 1995, n. 15.

5. La nomina del collegio dei revisori dei conti in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionari o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.

Art. 13 - Regolamento

1. Entro 60 giorni dalla sua nomina, il Direttore Generale, sentiti il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo e le Organizzazioni Sindacali adotta il regolamento, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale.

2. Il regolamento e' approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10 della presente legge.

3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPACAL e in particolare definisce:

a) i procedimenti amministrativi in materia ambientale e sanitaria e le modalita' di accesso agli atti in base alle disposizioni generali della legge 8 luglio 1986, n. 346, e legge 8 agosto 1990, n. 241 e disposizioni connesse, e al D.L.gvo 24 febbraio 1997, n. 39;

b) la dotazione organica;

c) l'organizzazione e gestione;

d) le disposizioni relative al personale;

e) la contabilita' e la gestione dell'ARPACAL;

f) le modalita' di consultazione da parte dell'ARPACAL delle strutture pubbliche o private operanti nel campo della prevenzione e del controllo ambientale, delle associazioni imprenditoriali di categoria, e delle organizzazioni sindacali, nonche' del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, e del Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, di cui agli artt. 41, 47 e 48, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

4. Eventuali modifiche del Regolamento che il Direttore Generale ritenesse necessarie nel corso del funzionamento dell'ARPACAL, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 14 - Programma annuale di attivita'

1. Nell'ambito delle linee programmatiche di cui alle convenzioni ed agli accordi di programma del precedente art. 3, il Direttore Generale dell'ARPACAL redige il programma annuale di attivita' sulla base del parere del Comitato regionale di indirizzo.

Art. 15 - Dotazioni per il funzionamento dell'ARPACAL

1. Il Presidente della Giunta regionale, contemporaneamente all'atto di costituzione dell'ARPACAL, con proprio decreto, previa delibera della Giunta, provvede all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPACAL del personale che ha svolto e che svolge le funzioni nelle materie previste dall'ARPACAL, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, della relativa dotazione finanziaria dei Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) e dei Servizi delle A.S.L. adibite alle attivita' e compiti assegnati all'ARPACAL.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa delibera della Giunta, provvede altresi' al trasferimento all'ARPACAL del personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione, di Enti finanziati con risorse regionali destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPACAL.

3. Il Direttore Generale, le AA.SS.LL. e gli Enti locali, d'intesa individuano, entro novanta giorni dalla costituzione dell'ARPACAL, il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature e le relative dotazioni finanziarie necessarie al funzionamento dell'ARPACAL. Alla loro assegnazione e il definitivo trasferimento all'ARPACAL si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.

4. Qualora l'intesa, di cui al comma precedente, non si realizza, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al presente articolo.

5. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi vengono altresi' stabilite le attivita' e prestazioni assicurate dall'ARPACAL agli enti trasferenti nonche' il corrispondente finanziamento da devolvere in modo ricorrente all'ARPACAL stessa.

6. All'atto del trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3, gli Enti di provenienza provvedono alla corrispondente soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e nei profili corrispondenti.

Art. 16 - Disposizioni circa il personale dell'ARPACAL

1. Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 23 dicembre 1997 fra l'Agenzia per la Rappresentanza Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni e i rappresentanti delle firmatarie Confederazioni sindacali, sino all'inquadramento definitivo, al personale assegnato e trasferito all'ARPACAL si applicano i contratti collettivi di provenienza, per cui conservano la posizione giuridica, economica e quanto connesso all'anzianita' e al salario accessorio.

2. E' inquadrato, a domanda, nell'organico dell'ARPACAL, secondo scelte effettuate dal Direttore Generale dell'ARPACAL, conformemente alle esigenze di pianta organica della stessa, il personale regionale e degli Enti Locali, tenuto conto della specifica professionalita' posseduta e/o acquisita, in ragione anche delle assegnazioni di servizio.

3. Entro un anno dall'applicazione del Regolamento il Direttore Generale dovra' fare alla Giunta regionale una proposta per l'inquadramento definitivo del personale, che dovra' essere deliberato entro 120 giorni, con le eventuali modifiche ritenute necessarie, tenuto conto di quanto previsto dalle definizioni dei comparti di contrattazione sottoscritto tra ARAN e Confederazioni Sindacali il 2/6/1998 e pubblicato sulla G.U. n. 145 del 24/6/1998, con le dovute specificita'.

Art. 17 - Articolazione organizzativa dell'ARPACAL

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui alla presente legge, l'ARPACAL si articola in struttura centrale ed in dipartimenti provinciali. I dipartimenti provinciali realizzano i programmi di competenza attraverso i servizi territoriali ed i dipartimenti tecnici.

2. La struttura centrale dell'ARPACAL svolge le attivita' connesse alla programmazione e progettazione, alla gestione del personale, del bilancio, del patrimonio, alla formazione del personale, nonche' ad ogni altra attivita' di carattere unitario. Tali attivita' vanno svolte, tenuto conto delle valutazioni e proposte espresse dalle strutture provinciali, di cui al successivo articolo 18, comma 1, lettera c).

3. Ogni dipartimento provinciale e' una struttura unitaria diretta da un direttore, le cui modalita' di nomina saranno previste nel regolamento di cui all'articolo 13 della presente legge.

4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di attivita' dell'ARPACAL.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 21 gennaio 1994, n. 61, i dipartimenti provinciali sono articolati in dipartimenti tecnici e in servizi territoriali. I servizi territoriali sono, di norma, coincidenti con gli ambiti territoriali delle A.S.L.

6. I dipartimenti provinciali e le articolazioni di cui al precedente comma 5, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore Generale.

7. I singoli dipartimenti provinciali e le loro articolazioni possono essere incaricati di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o regionale.

8. L'assetto organizzativo dell'ARPACAL, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e coordinamento delle strutture sono definite nel relativo regolamento di cui al precedente articolo 13. Lo stesso regolamento definisce la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio dei sanitari e dei tecnici.

9. Il coordinamento tecnico delle attivita' dei dipartimenti provinciali, con i rispettivi servizi degli Enti locali, nonche' con i dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., e' svolto dai comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui al successivo articolo 18.

Art. 18

Comitati provinciali di coordinamento

1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attivita' e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma, di cui al precedente articolo 3, ed al fine di garantire il coordinamento delle attivita' di ciascun dipartimento provinciale dell'ARPACAL, di cui al precedente articolo 17, comma 3, con le attivita' delle competenti strutture delle province e dei comuni, nonche' dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., e' istituito, presso ciascuna provincia, il comitato tecnico provinciale di coordinamento, con il compito di:

a) elaborare proposte relative al programma annuale di attivita' del dipartimento provinciale ed alla sua migliore attuazione;

b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma e delle convenzioni, di cui al precedente articolo 3, ed al loro aggiornamento;

c) verificare l'andamento ed i risultati delle attivita' programmate e svolte dal dipartimento provinciale, esprimendo al Direttore Generale dell'ARPACAL valutazioni e proposte.

2. Il comitato tecnico provinciale di coordinamento e' composto da:

a) il responsabile del settore ambiente della provincia, che lo presiede;

b) il responsabile del settore ambiente del comune capoluogo di provincia;

c) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPACAL;

d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. della provincia.

3. Il comitato tecnico provinciale di coordinamento e' convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno; esso puo' essere altresi' convocato su motivata richiesta della Provincia, del Direttore generale dell'ARPACAL e dei responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L..

Art. 19 - Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.

1. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. esercitano in materia coordinata e complementare le funzioni e le attivita' di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che hanno rilevanza sia ambientale, sia sanitaria.

2. Le modalita' per l'esercizio delle relative competenze di cui all'art. 7 della presente legge, vengono definite dagli Accordi di Programma di cui all'art. 3, comma 4, cosi' da effettuare un riparto che definisca a chi spettano le responsabilita' primarie riguardo ciascun procedimento che si svolge con il concorso dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.

3. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di controllo ambientale, le A.S.L. trasferiscono la documentazione di archivio, relativo agli ambiti di competenza dell'ARPACAL, ai rispettivi Servizi Territoriali.

4. Ai fini di un esercizio coordinato, cooperante e sinergico, finalizzato a rendere ottimali le prestazioni erogate e ad evitare inutili duplicazioni di compiti, i Comitati provinciali di coordinamento, in base alle funzioni loro attribuite all'art. 18, comma 1, lett. c) , verificano la corrispondenza dello svolgimento delle attivita' comuni all'ARPACAL e ai Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. a standards di programmaticita', buon andamento ed efficienza.

Art. 20 - Accesso alle informazioni ed ai documenti

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 349 dell'8 luglio 1986 e della Direttiva CEE n. 313 del 7 giugno 1990, nonche' della legge 8 agosto 1990, n. 241, qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi relativi alle materie ambientali di competenza dell'ARPACAL, senza che debba dimostrare un proprio specifico interesse.

2. L'informazione deve essere resa secondo principi di veridicita', esattezza e completezza dei suoi contenuti e, comunque, assicurando l'accesso in forma chiara e comprensibile per il richiedente.

3. I responsabili dei settori dell'ARPACAL adottano, per le materie di competenza, i mezzi idonei di pubblicita' e, in ogni caso, favoriscano l'accesso al pubblico alle informazioni mediante le strutture territoriali.

4. La trasmissione di dati, informazioni e documenti, nonche' ogni altro rapporto tra l'ARPACAL e la Regione, le Province e i Comuni e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'articolo 3 del D.L.gvo 12 febbraio 1993, n. 31.

Art. 21 - Attivita' di ispezione, controllo e vigilanza

1. Al personale dell'ARPACAL, incaricato dell'espletamento delle funzioni di ispezione e controllo, ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 13, si applicano le disposizioni del personale ispettivo di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, per tale personale puo' essere richiesta anche la qualifica di ufficiale o agente di Polizia giudiziaria.

2. Il personale di cui al precedente comma 1 e' munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPACAL .

3. L'attivita' di controllo verra' programmata sulla base di un approccio integrato che definisca la tipologia degli accertamenti da eseguire, partendo dall'analisi delle realta' territoriali e produttive e verificando il loro impatto sul complesso delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo);

4. Al fine di promuovere, razionalizzare e pianificare l'attivita' di controllo ambientale, e' istituito, presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione, il Coordinamento delle strutture che svolgono attivita' in campo ambientale, al quale e' demandata la formulazione di linee di indirizzo e piani di vigilanza integrati tra le diverse componenti del Coordinamento stesso e per il cui funzionamento si demanda al regolamento di cui all'articolo 13.

5. Al coordinamento di cui al precedente comma, partecipano:

a) l'ARPACAL;

b) il Nucleo Operativo Ecologico (NOE);

c) il Corpo Forestale dello Stato;

d) la Guardia di Finanza.

Art. 22 - Attivita' di consulenza e collaborazione

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, delega l'Assessore all'Ambiente alla stipula di convenzioni con l'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale (ANPA), per l'esercizio, da parte dell'ARPACAL, delle attivita' tecnico-scientifiche di cui all'articolo 1 della Legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Secondo le modalita' previste dal regolamento, di cui all'articolo 13, l'ARPACAL stabilisce rapporti con altri enti e strutture operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti e strutture specializzate in possesso di particolari competenze tecniche.

 

Titolo III - Norme finanziarie

Art. 23 -Dotazione finanziaria

1. Le entrate dell'ARPACAL sono costituite da:

a) contributi erogati dalla Regione;

b) percentuale del Fondo Sanitario Regionale determinata in base ai parametri stabiliti dalla Giunta regionale, in relazione al numero dei posti delle dotazioni dei Presidi Multizonali di Prevenzione e dei servizi dalle A.S.L. trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonche' ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;

c) finanziamenti stabiliti dalle Province e dagli altri Enti Locali per le attivita' assegnate all'ARPACAL dagli Enti stessi;

d) finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti commissionati dagli Enti locali;

e) proventi derivanti dalle convenzioni della Regione con province, con l'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale ed altri Enti di cui all'articolo 3 della presente legge;

f) proventi derivanti da specifici progetti statali e comunitari;

g) proventi derivanti dalle convenzioni dell'ARPACAL con le A.S.L., in riferimento ad ulteriori prestazioni oltre quelle indicate nella precedente lettera b) ;

h) proventi derivanti dalle prestazioni rese a terzi, sia pubblici che privati, di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge;

i) introiti derivanti da prestazioni erogate a favore di terzi in base al tariffario predisposto dal Direttore Generale ed approvato dalla Giunta regionale.

2. Le entrate dell'ARPACAL possono altresi' essere costituite dai contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.

Art. 24 - Gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL, informate ai principi del Codice Civile e del D.L.gvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e prevedendo:

a) la tenuta del libro delle deliberazioni e dei decreti del Direttore Generale;

b) l'adozione del bilancio pluriennale di previsione, nonche' del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo e del conto economico consuntivo;

c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;

d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

e) l'obbligo di rendere pubblici annualmente i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di costo.

Art. 25 - Disposizioni finanziarie

1. La Regione, con apposito atto, assegna la quota percentuale in base ai parametri di cui all'art. 23 lett. B del Fondo sanitario regionale di cui agli artt. 2, lett. n) e 23, lett. b) cosi' da far fronte agli oneri derivanti dal numero dei posti delle dotazioni dei Presidi Multizonali di Prevenzione e dei servizi delle A.S.L. trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonche' ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate.

2. La Regione fa altresi' fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

3. Le assegnazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo 23, comma 1, sono trasferite all'ARPACAL entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'ARPACAL da parte della Giunta regionale.

4. I proventi di cui alle lettere b), e) , dell'articolo 23 comma 1, limitatamente agli Enti Locali, vengono detratti direttamente dai fondi destinati alle stesse per le attivita' nel settore ambientale.

5. I proventi delle convenzioni di cui alla lettera g) , dell'articolo 23, comma 1, vengono trasferiti all'ARPACAL secondo le modalita' previste dalle convenzioni stesse.

 

Titolo IV - Norme transitorie e finali

Art. 26 - Norme transitorie

1. Alla data di costituzione dell'ARPACAL sono soppressi i Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) di cui alla L.R. 24 aprile 1985, n. 24, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di Presidi Multizonali di Prevenzione di cui all'articolo 22 della Legge 23 dicembre 1978, n. 883".

2. Fino alla costituzione dell'ARPACAL ed alla sua funzionalita', il trattamento economico, ivi compresi gli accessori, del personale trasferito ed assegnato all'ARPACAL, viene assicurato dagli enti di provenienza.

3. Il personale appartenente ai Presidi Multizonali di Prevenzione delle AA.SS.LL. che svolge attivita' che restano assegnate al Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 1, comma 2, ha facolta' di opzione previa presentazione di motivata istanza all'A.S.L. di provenienza.

4. Fino alla costituzione dei dipartimenti provinciali dell'ARPACAL delle province di Crotone e Vibo Valentia che devono essere attivate entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, con un organico minimo di 40 persone di professionalita' utile e compatibile con i ruoli assegnati all'ARPACAL, le funzioni verranno assicurate dal dipartimento provinciale di Catanzaro.

5. Al fine di assicurare la continuita' di esercizio delle funzioni di tutela ambientale fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPACAL valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. 496/93 cosi' come convertito dalla legge 61/94.

6. Al fine di assicurare la continuita' di esercizio delle funzioni di tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti, in attesa di successivi provvedimenti di legge, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1985, n. 24.

Art. 27 - Dotazione organica

1. In fase di prima attuazione della presente legge, alla dotazione organica dell'ARPACAL si provvede esclusivamente mediante quanto disposto all'art. 15.

2. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPACAL puo' essere utilizzato l'istituto della mobilita' tra le Pubbliche Amministrazioni secondo le norme vigenti.

3. Esperite le procedure di mobilita' esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPACAL, si procede mediante concorsi pubblici.

Art. 28 - Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPACAL

1. Entro tre anni dall'istituzione dell'ARPACAL la Giunta regionale provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficienza ed efficacia, le prestazioni erogate dall'ARPACAL a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.. Su tale presupposto la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10, decide di ridefinire le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPACAL.

Art. 29 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme, di cui alla L.R. 24 aprile 1985, n. 24, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Presidi Multizonali di Prevenzione di cui all'articolo 22 della Legge 23 dicembre 1978, n. 883", non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.

2. A far data dalla nomina di cui all'articolo 11, comma 7, cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 1997, n. 2862, recante, "Istituzione dell'Autorita' Regionale Ambientale

A.R.A.

in quanto non compatibile con quanto disposto dalla presente legge e contestualmente, verra' trasferita all'ARPACAL tutta la documentazione relativa alla precedente gestione dell'A.R.A.

3. Con successiva delibera della Giunta regionale, sono definite le forme di collaborazione ed interazione tra ARPACAL, Assessorato alla Programmazione e Assessorato all'Ambiente.

4. Curera' il necessario coordinamento l'Assessorato all'Ambiente, per un'azione sinergica nei vari settori d'intervento nelle fasi di predisposizione e di attuazione delle azioni oggetto di finanziamento con Fondi Strutturali, al fine di seguirne gli aspetti ambientali, per prevedere e rimuovere, a monte, i possibili ostacoli di natura ambientale, favorendo, pertanto, la rapida attuazione degli interventi.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 3 agosto 1999

Meduri
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