REGIONE LAZIO

 

APPROVATA LA LEGGE REGIONALE ANTIUSURA

 

 

 

 

Dichiarazione dell’On.le Fabrizio Cirilli

Consulenze professionali, copertura dei mutui fino al 100 per cento, anticipi sull’erogazione dei finanziamenti e formazione professionale per le associazioni antiusura. Sono questi gli elementi portanti della prima legge regionale antiusura. “Si tratta – ha dichiarato il consigliere regionale e presidente della Commissione Sicurezza e Lotta alla Criminalità, Fabrizio Cirilli – di un vero e proprio articolato legislativo che integra la legge nazionale antiusura, garantendone la massima fruibilità senza distinzione tra imprese e singoli cittadini”. “E’ una norma rivoluzionaria – ha spiegato Cirilli – in quanto è stato previsto il ricorso a consulenze legali: per la prima volta gli usurati potranno avvalersi di un importante contributo tecnico. Ma non solo: il provvedimento permette di integrare totalmente la copertura finanziaria dei mutui che i Confidi e le Fondazioni garantiscono solo all’85 per cento”. “Altra norma è quella che consente di anticipare il 50 per cento dei finanziamenti chiesti alle banche, riducendo il tempo di attesa per l’usurato”. “Il messaggio che ci preme sottolineare – ha concluso il presidente della Commissione Sicurezza e Lotta alla Criminalità – è che chiedere aiuto oggi conviene. L’usurato non deve più affrontare una lotta personale: da ora in poi, sarà affiancato da uno strumento legislativo efficace, in grado di supportare le denunce e facilitare le condanne”

 

 


 

 

INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO DELL’USURA

 

Legge Regionale approvata nella seduta dell’11 luglio 2001

 

 

Art. 1

(Finalità e oggetto)

 

1.     Con la presente legge la Regione, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove la realizzazione di interventi di solidarietà volti a prevenire e combattere il fenomeno dell’usura.

 

Art. 2

(Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura)

 

1.   Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione istituisce il fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura.

 

2.   La gestione del fondo di cui al comma 1 è affidata alla società regionale di garanzia fidi denominata “Unionfidi Lazio”, costituita ai sensi dell’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n.11 e successive modificazioni, a condizione che la suddetta società deliberi l’adeguamento del relativo statuto alle finalità della presente legge.

 

3.  Qualora la società di cui al comma 2 non deliberi l’adeguamento del proprio statuto ovvero la delibera di adeguamento dello statuto non venga iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2411 del codice civile, come modificato dall’articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n.340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la gestione del fondo è curata direttamente dalla struttura regionale competente in materia di bilancio.

 

Art. 3

(Interventi finanziabili)

 

1.   Il fondo di cui all’articolo 2 è ripartito in due quote la cui percentuale è stabilita, ogni tre anni, con delibera della Giunta regionale su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, in base all’utilizzo del fondo stesso nell’ultimo triennio, risultante dalla rendicontazione di cui all’articolo 7.

 

  1. Una quota è destinata a finanziare i seguenti interventi:

a)   le attività di prestazione di garanzia alle banche, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari che concedono finanziamenti per la prevenzione del fenomeno dell’usura a copertura:

1) della parte del finanziamento non garantita a norma dell’art.15 comma 2, lettera a) della legge 7 marzo 1996, n.108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modificazioni;

2)     del finanziamento non garantito, in tutto o in parte, a norma dell’articolo 15, comma 6, della L.108/1996 e successive modificazioni e successive modificazioni;

b)     l’anticipazione, entro sette giorni dalla decisione di accoglimento da parte dei soggetti abilitati, quale prefinanziamento, non superiore al 50 per cento dell’importo erogabile a titolo di finanziamento richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari per la prevenzione del fenomeno dell’usura, quando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate;

c)     l’integrazione delle anticipazioni sull’importo erogabile a titolo di mutuo concesso dal commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della L.108/1996 e successive modificazioni fino alla concorrenza del 100 per cento dell’importo stesso.

 

  1. Una seconda quota è destinata a finanziare i seguenti interventi:

a)   le prestazioni di assistenza legale finalizzata a sostenere i soggetti vittime del delitto di usura, nonché di specifica consulenza professionale finalizzata a sostenere i soggetti potenziali vittime dell’usura;

b)   il potenziamento dell’organizzazione dell’attività degli enti di cui all’articolo 4, la formazione di personale specializzato e l’attività informativa sugli interventi mediante utilizzazione di una somma non superiore al 10 per cento di quella concessa ai sensi della lettera a).

 

  1. Per il primo triennio di applicazione della presente legge il 40 per cento del fondo è destinato a finanziare gli interventi di cui al comma 2, il restante 60 per cento è destinato agli interventi di cui al comma 3.

 

Art. 4

(Destinatari del fondo)

 

1.      Possono accedere alla quota del fondo di cui all’articolo 3, comma 2:

a)   i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati “Confidi”, che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall’articolo 15, comma 2, della L.108/1996 e successive modificazioni.

b)   Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura disciplinate dall’articolo 15, comma 6, della L.108/1996 e successive modificazioni.

 

2.      Possono accedere alla quota del fondo di cui all’articolo 3, comma 3:

a)    gli enti indicati al comma 1;

b)  le associazioni e le organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, previsti dai decreti emanati dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre 1994, n.614 e 21 ottobre 1999, n.451.

 

3.   L’accesso alle quote del fondo di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinato alla condizione che gli statuti degli enti destinatari prevedano la possibilità di attuare gli interventi indicati all’articolo 3, rispettivamente, commi 2 e 3.

 

Art. 5

(Beneficiari degli interventi)

 

1.         Possono beneficiare degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), i soggetti indicati nell’articolo 15, comma 2, lettera a) e comma 6 della L.108/1996 e successive modificazioni e degli interventi di cui allo stesso articolo 3, comma 2, lettera c), i soggetti che abbiano ottenuto l’anticipazione ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della L.108/1996 e successive modificazioni.

 

2.   Possono beneficiare degli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a):

a) se concernenti l’assistenza legale, i soggetti, ivi compresi quelli non esercenti attività economica ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale;

b)    se concernenti la specifica consulenza professionale, i soggetti i quali, incontrando difficoltà di accesso al credito, siano potenziali vittime dell’usura, purchè risultino meritevoli in base ai criteri fissati negli statuti degli enti destinatari del fondo ai sensi dell’articolo 4.

 

Art. 6

(Criteri per la ripartizione del fondo)

 

1.   Il fondo di cui all’articolo 2 è ripartito tra i destinatari indicati dall’articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in sede di prima applicazione della presente legge le quote di cui all’articolo 3 sono concesse in parti uguali;

b) a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge le quote di cui all’articolo 3 sono concesse in proporzione alle somme utilizzate nell’anno precedente.

 

Art. 7

(Criteri per la rendicontazione del fondo)

 

1.   Entro il 31 marzo di ciascun anno l’Unionfidi Lazio deve far pervenire alla Regione il resoconto analitico dell’utilizzazione dei finanziamenti concessi, evidenziando i singoli enti destinatari del fondo, ai sensi dell’articolo 4, e gli importi dei singoli interventi realizzati, distinti secondo la classificazione prevista dall’articolo 3.

 

Art. 8

(Convenzioni)

 

1.   Ai fini della gestione del fondo di cui all’articolo 2, in conformità alle disposizioni della presente legge, è stipulata tra l’amministrazione regionale e l’Unionfidi Lazio una apposita convenzione, la quale, tra l’altro, prevede che i rapporti tra l’Unionfidi stessa ed i destinatari del fondo ai sensi dell’articolo 4 siano disciplinati da specifiche convenzioni.

 

2.   Le convenzioni tra l’Unionfidi Lazio e i destinatari del fondo ai sensi dell’articolo 4 devono, in particolare, disciplinare le modalità di concessione, erogazione e recupero delle somme di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c).