QUINTA RELAZIONE DEL

COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO

DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA

 

Gennaio 2000

 

 

1. Il Comitato

 

L’insediamento del nuovo Comitato di solidarietà per le vittime dell‘estorsione e dell‘usura se da un lato, finalmente, rende concretamente possibile l’applicazione della nuova legge 44, dall’altro ha determinato serie e gravi difficoltà, non prevedibili in tali dimensioni. Nel momento in cui il Comitato inizia ad erogare i benefici alle vittime dell’estorsione e dell’usura si innalza la soglia delle aspettative e, conseguentemente e legittimamente, il livello della pressione da parte di chi da anni è in attesa di una risposta alla propria istanza. Se, prima, si diceva, la procedura era lenta e la risposta tardiva, adesso con la nuova legge, con il nuovo Comitato con i rappresentanti delle Associazioni, con il nuovo Commissario, non può che essere rapida.

 

E questo è vero: i tempi di decisione stabiliti dalla legge 44 sono e saranno comunque perentori (al massimo 150 giorni); ma il problema non è questo: è l’enorme, quasi sconosciuta, mole di istanze arretrate, pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo regolamento (18 dicembre 1999). L’aspetto ancora più allarmante è che l’arretrato riguarda domande presentate da molti anni. Solo un esempio: nella seduta del 25 gennaio il Comitato ha esaminato una domanda per l’estorsione presentata addirittura nel 1991. Al momento dell’insediamento del nuovo Comitato vi erano 395 domande pendenti di cui 124 al Fondo antiracket e 271 a quello antiusura. La tabella che segue offre una ricognizione dello stato delle domande rispetto all’anno di presentazione (per quanto riguarda le domande d’usura il dato del 1999 sarà suscettibile di un sensibile incremento con il completo trasferimento dell’intero archivio della Consap e l’aggiornata notifica da parte delle prefetture):

 

 

 

Racket Usura
1991 1 1996 21
1992 1 1997 116
1993 2 1998 54
1994 5 1999 80
1995 4    
1996 15    
1997 36    
1998 39    
1999 21    
Totale 124 Totale 271


  

Il Comitato ha stabilito i criteri più trasparenti e oggettivi possibili per la trattazione delle domande. Nel mese di gennaio sono state esaminate, quasi del tutto, quelle per le quali vi era un parere del precedente Comitato presso la Consap che non era stato formalizzato con un atto deliberativo (dal Commissario per l’usura, dal Presidente del Consiglio per l’estorsione).

 

Successivamente, il Comitato ha ulteriormente definito i criteri per l’inserimento delle domande all’ordine del giorno del Comitato. Nella seduta deI 28 gennaio si è, infatti, deciso che: a) l’Ufficio di supporto è incaricato di attivare l’istruttoria delle istanze secondo l’ordine cronologico in riferimento all’anno e per quanto riguarda le istanze di usura dando la precedenza a quelle che si trovavano nella fase istruttoria al momento dell’entrata in vigore della legge rispetto a quelle per le quali, a fronte del parere del Comitato, il Commissario aveva disposto un supplemento istruttorio; b) le istanze saranno poste all’ordine del giorno su proposta dell’Ufficio di supporto nel momento in cui sarà completa l’istruttoria.

 

Una tale quantità di istanze, è evidente, non può essere trattata con strumenti ordinari, perché ostacolerebbe il rispetto dei termini previsti dalla legge 44 e l’effetto sarebbe comunque quello di un ingorgo, difficilmente districabile. Per questa ragione si è deciso di attivare una sezione stralcio per l’esame delle domande arretrate, riferita a: per le domande di estorsione, quelle presentate prima dell’entrata in vigore della legge 44 (marzo 1999) e per le domande di usura, quelle presentate sino all’entrata in vigore del regolamento (18 dicembre 1999), che definisce per entrambi i benefici i tempi dell’istruttoria e della decisione.

 

Il          problema principale, ancora aperto anche se in via di soluzione, è costituito dall’inadeguatezza della struttura a gestire un carico così gravoso. Se il Comitato si riunisce tre volte alla settimana, c’è tutta un’attività precedente e successiva alle riunioni che deve essere svolta. E’ a questo livello che vi è oggi la maggiore difficoltà. Le istanze devono essere istruite, ma soprattutto per quelle più lontane nel tempo, l’istruttoria è ferma alla richiesta di documentazione integrativa (la corrispondenza è spesso interrotta da anni); dopo le sedute vi sono da compiere gli atti istruttori necessari per la completezza dell’istanza e, poi, le delibere, i decreti e gli atti di trasmissione.

 

In questa situazione di difficoltà, nel mese di gennaio, sono stati raggiunti significativi risultati, per l’impegno dei componenti del Comitato, di tutto il personale, sia di quello dell’Ufficio di supporto che di quello del Commissario, dei funzionari referenti delle singole Prefetture; proprio alla nuova sensibilità su questi temi da parte delle Prefetture è da attribuire la ragione principale del risultato: non solo giungono con rapidità le integrazioni richieste, ma si è stabilito quel solido collegamento indispensabile per la migliore deliberazione. Si sta cercando di consolidare ulteriormente questo rapporto (la Prefettura, con la legge 44, è diventata il principale organo istruttorio), dopo il seminario di tre giorni tenuto a novembre presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione, con le riunioni regionali dei referenti che si stanno svolgendo in tutta Italia per affrontare le prime difficoltà interpretative ed applicative della nuova legge.

 

Il          Comitato dall’entrata in vigore della legge ha svolto le seguenti sedute: quella di insediamento (21 dicembre) e quella seminariale del 31 gennaio; comprese le due dopo Natale ha tenuto dieci sedute deliberative. Sono state esaminate 132 istanze, di cui:

·         79 istanze di estorsione con il seguente esito:

          -   11 delibere di accoglimento per un totale erogato di lire

2.522.000.000;

-    17 delibere di non accoglimento per le seguenti motivazioni: 2 per fallimento dell’istante, 5 perché l’istante non risulta parte offesa nel relativo procedimento penale, 3 perché i fatti non sono estorsivi, 3 perché i fatti sono di usura e 4 perché l’estorsione è strumentale all’usura;

-   sono state disposte integrazioni istruttorie su 49 istanze;

-    sono stati espressi pareri su 2 istanze.

    53 istanze di usura con il seguente esito:

-    4 delibere di accoglimento per un totale di lire 393.000.000;

-    9 delibere di non accoglimento per le seguenti motivazioni: 3 per fallimento dell’istante, 3 perché l’istante non risulta parte offesa nel relativo procedimento penale, 3 perché le istanze sono state presentate fuori termine;

-   sono state disposte integrazioni istruttorie su 30 istanze;

-   sono stati espressi pareri su 4 istanze;

-   è stata rinviata la trattazione per 6 istanze.

 

Se è stato possibile raggiungere questi risultati, si è determinata una situazione al limite delle possibilità; questo ritmo operativo, alle condizioni attuali, è difficilmente sostenibile. E’ assolutamente indispensabile procedere ad un rapido ed efficace potenziamento della struttura. Vi è già un’iniziativa avviata da parte del Ministero dell’Interno, di cui si deve segnalare la sensibilità.

 

 

2. L ‘interpretazione della legge e le modifiche urgenti

 

Il  31 gennaio si è svolta la prima riunione seminariale del Comitato allargata ai funzionari degli Uffici e ad alcuni referenti delle Prefetture. In questa sede, si è fatto il punto su alcune questioni emerse già nel primo mese di applicazione della legge e sono state svolte alcune significative valutazioni utili alla successiva applicazione della legge. In particolare sui seguenti argomenti:

 

1.      Estorsione e usura.

Il     problema da risolvere riguarda il modo in cui qualificare alcune istanze poiché sono numerosi i casi in cui la vittima presenta, insieme o in tempi diversi, sia la richiesta di mutuo che quella d’elargizione.

Nel corso dell’esperienza applicativa della legge i casi possono ricondursi alle seguenti fattispecie:

a)  quando il reato estorsivo è strumentale all’usura: il caso tipico è quello dove l’imputazione d’estorsione si configura, nei capi d’imputazione, come un’attività rivolta alla riscossione degli interessi usurari o di altri ingiusti profitti (di norma definiti nel capo d’imputazione che precede). In tali casi il Comitato ha già deliberato che l’istanza volta ad ottenere l’elargizione debba essere non-accolta e si debba considerare solo quella per l’ottenimento del mutuo; qualora quest’ultima non esista, la stessa può essere istruita come domanda per i benefici antiusura, previa accettazione dell’istante. Tale orientamento interpretativo del Comitato si fonda sull’evidente volontà del legislatore, confermata con la legge 44, di distinguere la qualità diversa dei benefici riservati alle vittime d’estorsione e a quelle d’usura, elargizione in un caso e mutuo nell’altro;

b)  quando nella vicenda in cui l’istante è vittima i reati usurari e quelli estorsivi concorrono con autonome dinamiche: è questo il caso in cui un imprenditore è, allo stesso tempo o in epoche diverse, vittima di usurai e ha denunciato richieste estorsive non finalizzate alla riscossione degli interessi usurari. In questo caso l’istanza deve essere istruita sia per quantificare il danno usurario che quello derivante dall’opposizione alla richiesta estorsiva;

c)  quando l’usura è strumentale all’estorsione: questo profilo si realizza quando in una vicenda estorsiva, finalizzata all’imposizione del pizzo o al controllo dell’azienda, l’offerta di denaro a strozzo diventa uno strumento per acquisire la proprietà dell’azienda o, comunque, per condizionarne le scelte imprenditoriali; questa fattispecie è apparsa in zone fortemente controllate dalla mafia. E’ evidente che l’istruttoria debba essere rivolta primariamente a verificare l’esistenza del nesso di causalità di tipo estorsivo.

 

Il     Comitato ha ritenuto necessario procedere ad un’interpretazione più ampia di quella operata dal precedente Comitato per la concessione del mancato guadagno nei casi di usura. La norma prevede la possibilità di erogare una somma superiore agli interessi usurari corrisposti quando il prestito usurario ha avuto particolari “modalità di riscossione “.

Per considerare l’eventuale mancato guadagno il rapporto usurario deve avere avuto le seguenti caratteristiche che devono sempre essere ricavate dagli atti giudiziari. A titolo meramente esemplificativo:

a)  quando nel rapporto usurario appaiono forme di violenza alla persona, vi siano stati sequestri di persona, lesioni, attentati, danneggiamenti a beni mobili e immobili, violenza privata;

b)  quando l’usura è compiuta da associazioni a delinquere e non solo da quelle mafiose, o quando il reato si realizza con l’aggravante di favorire un’associazione a delinquere di tipo mafioso.

 

 

2.   Il requisito d’essere imprenditore.

Il     Comitato ritiene di seguire una linea interpretativa più favorevole alla vittima e più aderente allo spirito della nonna, soprattutto in relazione alle vittime d’usura di cui al secondo comma dell’art.14 della legge 108. In particolare si ritiene che si possa propendere per un’applicazione della legge anche nei seguenti casi (che appaiono ricorrenti nella casistica delle vittime) e che potrebbero essere meritevoli di una favorevole considerazione:

a)  l’istante era imprenditore sia al momento della relazione usuraria che al momento della denuncia; successivamente ha ritenuto di sospendere o chiudere l’attività, ma non è stato dichiarato fallito;

b)  l’istante era imprenditore al momento della relazione usuraria ma non quando ha denunciato; e comunque non è stato dichiarato fallito;

c)  la vittima/parte offesa non è titolare dell’azienda (ad es.: marito impiegato, moglie commerciante) ma ha rapporti con l’esercizio dell’azienda e il prestito usurario era volto ad essere impiegato nell’attività economica (questa condizione deve sempre potersi ricavare dagli atti giudiziari).

 

Nei casi a) e b) bisogna considerare l’impegno al reinserimento nell‘economia legale: è decisivo che l’istante sia imprenditore al momento della stipula del contratto di mutuo.

Nel caso c) è necessario tenere presente che la legge 108 è una norma di difesa della libera impresa e se si verifica la condizione ivi descritta si opera con questa evidente finalità. L’importante è che: l’eventuale mutuo sia destinato all’azienda; l’impresa (ad esempio il coniuge) rappresenti una garanzia credibile di restituzione; la domanda deve essere cointestata.

 

3.      Quantificazione del danno.

Il     Comitato ritiene di offrire le seguenti indicazione nell’attività istruttoria volta a quantificare il danno subito:

a)  acquisire sempre, se esistono, le perizie del CTU presenti agli atti dei procedimenti penali;

b)  chiedere agli istanti l’esibizione di una perizia giurata solo dopo aver verificato l’esistenza di alcuni presupposti favorevoli alle vittime: il riscontro giudiziario, i requisiti soggettivi, la congruità dell’eventuale danno in relazione alla complessiva situazione debitoria;

c)  procedere solo in casi del tutto eccezionali alla nomina di periti da parte deI Prefetto.

 

4.   Temi da definire.

Il     Comitato ha avviato la discussione su un’altra serie di questioni su cui è necessario definire un orientamento nell’applicazione della legge. Su questi temi si è discusso e si è ritenuto di rinviare ad un’altra sede, magari in una seduta ordinaria del Comitato, la relativa decisione:

a)  Revoca a seguito di sentenza. All’art. 14, comma 9, della legge 108/1996 si fa riferimento alla revoca quando il procedimento penale “si conclude “. All’art. 16, comma 2, del regolamento si fa riferimento invece alla “sentenza, ancorchè non definitiva” e si dispone il riesame dell’istanza ai “fini dell‘eventuale revoca “. Il punto su cui il Comitato si trova a decidere è se il provvedimento di revoca debba essere attivato solo a seguito di sentenza definitiva o anche in una fase precedente.

b)     Interpretazione dell’art. 7 del D.L. 67/97. Si tratta di trovare una soluzione a tale questione che è già stata attenzionata sia dal precedente Comitato che dal precedente Commissario e su cui vi è agli atti un parere dell’Avvocatura dello Stato. Si è ritenuto di richiedere un parere all’Ufficio Centrale Legislativo del Ministero.

c)  Efficacia del reinserimento. Il Comitato ha discusso la possibilità di considerare, ai fini di rendere efficace il reinserimento nell’ economia legale di chi riceve il mutuo, la nomina, contestuale all’elargizione, di un tutor che offra un supporto nell’attività economica del beneficiario. Comunque tale questione non essendo prevista né dalla normativa primaria né da quella secondaria può essere affrontata come un’indicazione, come un segnale di sensibilità sul risultato dell’effettivo reinserimento nell’economia; su tale questione non si può che discutere e risolvere nel confronto con le associazioni di volontariato e con quelle di categoria.



 

5.   Necessità di urgenti interventi normativi.

Il     Comitato ha giudicato necessario procedere ad alcune urgenti modifiche della vigente legislazione per risolvere alcune rilevanti questioni. Pertanto propone al Governo l’opportunità di intervenire con alcuni emendamenti nel corso della approvazione del collegato alla finanziaria. Il Comitato ha ritenuto di sottoporre le seguenti proprie valutazioni:

a)  riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per le vittime d’usura.

b)    Trasformazione dei mutui quinquennali in decennali (comma 2, art. 14, legge 108). Questa misura si rende necessaria in coerenza con gli intenti stessi del Fondo di solidarietà che anticipa il mutuo all’istante nell’attesa che, a seguito di denuncia, nel procedimento penale si stabilisca il risarcimento. L’esperienza di questi anni ha dimostrato che rarissimamente tale procedimento si conclude nei cinque anni. Bisogna altresì considerare come regola del sistema creditizio che i mutui di questo tipo, a medio termine, non possono avere una durata inferiore ai dieci anni. Proprio nella ristrettezza dei termini di restituzione risiede la difficoltà che si riscontra nel pagamento dei ratei dei mutui concessi. Il Comitato ritiene, al momento, di attendere l’esito dell’iniziativa parlamentare sul punto, prima di assumere le iniziative volte al recupero delle somme dovute dai beneficiari.

c)  Definire con più precisione l’area dei reati per i quali si è esclusi dai benefici. Allo scopo di rendere più rigorosa la valutazione dei requisiti personali dei soggetti che presentano istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, colmando lacune degli artt. 4 e 14 della legge n. 44/1999, si reputa opportuno integrare le ipotesi ostative previste dalle lettere b) e c) dell’art. 4 della legge in questione introducendo altre ipotesi di esclusione.

 

 

3. L ‘Attività dell‘Ufficio Rapporti con il Pubblico

 

Il dialogo con le vittime del racket e dell’usura aperto dall’U.R.P. nel Novembre ‘99 si è rivelato un utile strumento per cercare di fornire agli utenti una corretta informazione sul nuovo quadro normativo particolarmente complesso.

 

In questi mesi il contatto quotidiano con il pubblico è stato particolarmente intenso: 123 telefonate sono state raccolte dagli operatori U.R.P nei soli mesi di Novembre e Dicembre provenienti da tutto il territorio nazionale.

 

Un rapporto d’informazione, di collaborazione che, non di rado, si è tradotto in un intervento di solidarietà, determinando in molte circostanze occasioni e possibilità per le vittime di tornare a vivere nella normalità, ponendo fine alla precedente sofferta situazione di solitudine e d’isolamento.

 

Nel mese di Gennaio è stata attivata una linea telefonica autonoma per l’U.R.P., i cui operatori hanno intrattenuto quotidianamente dai 13 ai 18 contatti di ascolto.

 

Quali le finalità che hanno spinto l’utenza a intrattenere costanti relazioni con la struttura? In primo luogo la necessità di avere chiarimenti in ordine alla normativa per accedere al Fondo antiracket ed antiusura e, al riguardo, l’U.R.P. ha orientato le vittime che abbiano sporto denuncia all’autorità giudiziaria verso le Prefetture competenti per territorio.

In secondo luogo il 13% dei contatti telefonici è stato rivolto a conoscere gli strumenti di prevenzione e contrasto al fenomeno estorsivo ed usurario e, in proposito, esemplificativo ed utile può considerarsi il quadro statistico di seguito riportato, riassuntivo delle motivazioni che hanno indotto gli utenti a rivolgersi all’URP.

 

 

 

Telefonate
NORD
CENTRO
SUD
ISOLE
Totale
Per conoscere lo stato dell'istanza
e chiarimenti sulla normativa
158
182
196
127
663
Per avere informazioni sulla prevenzione
18
38
22
18
96
Per avere notizie di strutture di solidarietà
8
18
10
10
46
Doglianze varie
6
7
10
5
28
Totale (ott.-feb.)
190
245
238
160
833

 

 

 

 

Sono state molte le telefonate da parte di soggetti in difficoltà per avere informazioni sul Fondo per la prevenzione del fenomeno usura. L’U.R.P. ha segnatamente chiarito la profonda demarcazione tra il Fondo di Prevenzione ed il Fondo di Solidarietà, rappresentando ove necessario le modalità per accedere al primo e significando che l’azione di prevenzione appartiene ai Consorzi Fidi ed alle Associazioni e Fondazioni Antiusura, fornendo al riguardo i relativi indirizzi ed i chiarimenti necessari per accedervi.

L’obiettivo strategico è stato quello d’infondere agli utenti la sicurezza necessaria per rivolgersi alle strutture sopra menzionate al fine di verificare la possibilità di beneficiare di quei mezzi patrimoniali anche con il contributo della legge.

Inoltre, particolarmente importante ed utile si è rivelata l’audizione degli istanti i quali, molto spesso, hanno segnalato problematiche decisive relative all’istruttoria in corso, spesso mai segnalate e conseguentemente non evidenziate agli atti d’ufficio. Segnalazioni dunque preziose che spesso hanno comportato una svolta determinante e favorevole nel corso dell’istruttoria. Dal mese di novembre a gennaio sono stati ricevuti 49 utenti.

 

Da ultimo si segnalano anche le doglianze manifestate dagli utenti verso il mondo giudiziario e bancario: le prime, relative ai ritardi con i quali vengono espressi da parte dell’autorità giudiziaria i pareri in ordine alle provvisionali da erogare o in ordine alla sospensione dei termini da concedere o per la eccessiva durata dei procedimenti; le seconde, relative ai tassi bancari ritenuti eccessivamente alti.

 

 

 

4.  Verso la prima conferenza nazionale

 

Nel corso dell’incontro con il nuovo Ministro dell’Interno, On.le Enzo Bianco, si è avuta conferma dell’impegno politico del nuovo Governo sui temi del contrasto all’estorsione ed all’usura e della solidarietà a sostegno delle vittime; particolarmente significativa è stata l’iniziativa del Ministro per sostenere il lavoro già avviato e per programmare ulteriori attività che facciano segnare un salto di qualità nella strategia delle Istituzioni.

 

Con il Ministro si è concordata la convocazione della Prima Conferenza Nazionale sull‘estorsione e l‘usura. Questo importante momento pubblico dovrà costituire l’occasione per un bilancio dell’attività svolta dall’Ufficio del Commissario e dal Comitato; sarà un momento fondamentale per rilanciare il rapporto di fiducia delle vittime con le Istituzioni al fine di incoraggiare le denunce e fronteggiare, così, concretamente, i fenomeni criminali.

 

In questa sede si presenterà la campagna di informazione prevista dall’art. 6 del Regolamento; questa iniziativa dovrà svolgersi con il coinvolgimento attivo, in primo luogo, di tutte le strutture di volontariato e associative e dei vari soggetti istituzionali interessati e coinvolti o da coinvolgere su queste tematiche.

 

 Roma, 22 febbraio 2000

(Tano Grasso)



 

ATTIVITA’ DEL COMMISSARIO - MESE DI GENNAIO 2000

 

 

Rapporti istituzionali

 

 

 


4, 11, 12, 14, 19, 21, 25 e 28 gennaio: Roma, sedute del Comitato di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.

 

31 gennaio: Roma, Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno Riunione seminariale del Comitato.

 

Venerdì 14 gennaio: Incontro con l’Amministratore delegato della Consap, Dott. Luigi Scimia.

 

Lunedì 17 gennaio: Reggio Calabria, riunione regionale dei referenti delle Prefetture.

 


Martedì 18 gennaio: Incontro con il Sottosegretario del Ministero dell’Interno, Sen. Massimo Brutti.

 

Giovedì 20 gennaio: Roma, riunione regionale dei referenti delle Prefetture.



Sabato 22 gennaio: Palermo, riunione regionale dei referenti delle Prefetture (ha partecipato il Dott. D’Urso).



Lunedì 24 gennaio: Roma, iniziativa promossa dal CNEL con la collaborazione dell’Ufficio del Commissario per la presentazione del “Manuale di difesa contro l’usura e l’estorsione” alla presenza del Presidente della Camera, On.le Luciano Violante e del Sottosegretario, Sen. Massimo Brutti (ha partecipato il Dott. D’Urso).



Sabato 29 gennaio: Napoli, riunione regionale dei referenti delle Prefetture.

 



 




 

 

 

 

Testo ospitato sul sito
www.antiracketusura.it