Il fondo di solidarieta'Una nuova fase nella lotta al racketLa legge 44/1999Il sostegno dello statoChe cosa e' il racketLe dinamiche del fenomenoUniti e' possibile difendersiContro il rachet un vasto schieramento civileIl racket
Il CommissarioLa normativaLa campagna informativaGiornalistiTorna alla home pageE-mail


CHE COS'È IL RACKET?
Il racket, o "pizzo", è un'attività criminale generalmente volta ad ottenere da un operatore economico il pagamento periodico di una certa somma in cambio dell'offerta di "protezione" da una serie di intimidazioni che, in realtà, è lo stesso proponente a mettere in atto. Il racket si concentra nel Sud, dove la criminalità mafiosa e camorristica condizionano storicamente la vita e la sicurezza di molti cittadini; ma negli ultimi tempi il fenomeno si è gradualmente esteso ad altre regioni del Paese.
CHI È L'ESTORSORE?
L'estorsore può essere un individuo che agisce da solo ma, in genere, è un'organizzazione criminale che si serve dell'estorsione per penetrare l'economia produttiva e legale e piegarla alle proprie attività illegali. In particolare, il "pizzo" è la più antica attività della mafia: un sicuro strumento economico per mantenere l'organizzazione e per acquisire capitali da reinvestire in altre attività criminali o nell'economia legale; il modo più efficace per esercitare il controllo sul territorio.
CHI È LA VITTIMA DEL RACKET?
Il racket è rivolto in genere ad operatori economici o a chi detiene la proprietà di un'azienda (negozio, cantiere, fabbrica) che produce reddito. Prima di giungere alla richiesta esplicita, di solito l'estorsore applica una strategia di minaccia e intimidazione che ha il fine di spaventare l'operatore economico senza tuttavia annientarlo: se lo fosse, non sarebbe più per il criminale una fonte di reddito. Infine, arriva il momento in cui l'estorsore si manifesta chiaramente per offrire "protezione" .
COME DIFENDERSI?
Pagare il "pizzo" anche una sola volta apre la strada che può condurre alla perdita della propria libertà, non solo imprenditoriale. Di fronte alla minaccia, occorre uscire dall'isolamento: ogni tentativo di estorsione va subito combattuto, segnalandolo alle associazioni antiracket, alle associazioni di categoria, ecc. e denunciandolo alle forze dell'ordine. Denunciare conviene? La denuncia è la via più conveniente: oggi esiste una vasta e solida rete di sostegno, nelle istituzioni (forze dell'ordine, magistratura, enti locali, ecc.) e nella società civile (associazioni antiracket, associazioni di categoria, ecc.), che affianca chi denuncia il racket permettendogli di riprendere, o di continuare, la propria attività in piena sicurezza dopo essere stato integralmente risarcito dei danni subiti.
QUALI LEGGI DIFENDONO IL CITTADINO DAL RACKET?
Lo Stato ha emanato, negli ultimi dieci anni, una serie di norme in favore delle vittime del racket, a partire dall'istituzione di un Fondo di solidarietà. Recentemente, il Parlamento ha approvato la Legge n. 44 del 23 febbraio 1999, "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", che riordina il complesso delle normative in materia e dà un netto segnale di tutela a tutti coloro che decidano di collaborare con lo Stato per chiudere le porte al racket.
CHI HA DIRITTO A CHIEDERE IL CONTRIBUTO?
Possono richiedere il contributo del Fondo di solidarietà operatori economici e liberi professionisti i quali: - abbiano subito o danni a beni mobili e immobili, o lesioni personali, o danni sotto forma di mancato guadagno, in conseguenza o di richieste di estorsione, o di ritorsioni per non averle accettate, o di intimidazione ambientale; - collaborino con l'autorità giudiziaria per opporsi a queste richieste e, se vi hanno già aderito, smettano di farlo. Possono fare richiesta del contributo: l'interessato o, in caso di morte per movente estorsivo, i suoi eredi; le associazioni antiracket o le associazioni nazionali di categoria, con il consenso e per conto dell'interessato (per i professionisti, anche l'ordine professionale cui il danneggiato aderisce). Possono inoltre accedere al contributo gli appartenenti alle associazioni antiracket che abbiano subito danni conseguenti alla propria attività nelle associazioni stesse, nonché soggetti terzi che, pur non essendo vittime dirette delle richieste estorsive, abbiano riportato lesioni personali o danni alle cose in conseguenza di azioni delittuose a fini di estorsione.
QUANDO E A CHI VA PRESENTATA LA DOMANDA DI CONTRIBUTO?
La domanda va presentata al Prefetto della provincia nella quale si è verificato il fatto estorsivo, entro 120 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l'interessato viene a sapere che l'evento lesivo da lui subito può derivare da finalità di estorsione. In caso di intimidazione ambientale, la domanda va presentata entro un anno dalla data in cui sono cominciate le minacce o violenze o le richieste di estorsione.

CHI DECIDE LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO? E IN QUANTO TEMPO?

Su ogni domanda il Prefetto svolge un'istruttoria che conclude entro un massimo di 90 giorni. Dopodiché la domanda giunge al Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, che entro un massimo di 60 giorni la esamina e delibera sulla concessione dell'elargizione. Per abbreviare ulteriormente i tempi, su richiesta dell'interessato, il Comitato di solidarietà può disporre la concessione di un'anticipazione fino al 70% del danno indennizzabile.
A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?
Il Fondo solidarietà può coprire l'intero ammontare del danno (danno emergente e mancato guadagno) fino ad un massimo di 3 miliardi di lire per ogni domanda (6 miliardi nel caso di più domande da parte dello stesso soggetto nel corso di un triennio). Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione è concessa per il solo importo eccedente la somma eventualmente ricevuta in base alla Legge 302/1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Allo stesso modo, se la vittima di estorsione aveva stipulato una polizza assicurativa sui beni danneggiati, il contributo copre la somma eccedente quella liquidata dall'assicurazione. Esente dal versamento delle imposte Irpef e Irpeg, il contributo viene corrisposto in una o più soluzioni. .
IL CONTRIBUTO PUO' ESSERE REVOCATO?
Per conservare il diritto al risarcimento, l'interessato deve documentare di aver impiegato le somme già ricevute per la ripresa della propria attività imprenditoriale, anche se in diverso luogo o di diversa natura. Se ciò non accade, dovrà immediatamente restituire la somma percepita. Lo stesso accade se viene accertata, nei tre anni successivi alla concessione del contributo, l'accettazione da parte dell'interessato di nuove richieste estorsive .
A CHI POSSO RIVOLGERMI PER SAPERNE DI PIU'?
Numerose sono le strutture sul territorio schierate nella lotta contro il racket: Prefetture, Associazioni antiracket. A livello centrale, il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura dispone di un Ufficio per i rapporti con il pubblico (Urp) che fornisce, anche telefonicamente, informazioni su leggi e procedure. All'Urp si affianca ora il Numero Verde 800-999000, chiamando il quale si hanno le prime risposte e, soprattutto, i referenti a cui rivolgersi in ambito locale.