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Il Fondo di solidarieta':

a quanto ammonta

L'elargizione è pari all'intero ammontare del danno (danno emergente e mancato guadagno) e, comunque, non superiore per ogni domanda a 3 miliardi di lire (nel caso di più domande da parte dello stesso soggetto, l'importo complessivo non può superare i 6 miliardi in tre anni). Il contributo è esente dal versamento delle imposte Irpef ed Irpeg.
Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione è concessa per il solo importo eccedente la somma eventualmente ricevuta dall'interessato in base alla Legge 302/1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Allo stesso modo, se esiste una polizza assicurativa e l'importo del danno supera la somma liquidata dall'assicurazione, il contributo viene concesso per la sola quota eccedente.