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Il Fondo di solidarieta':

chi decide
il contributo;

i tempi di erogazione

Una volta ricevuta la domanda, il Prefetto svolge un'istruttoria, che conclude entro un massimo di 90 giorni. La domanda, accompagnata da tali elementi istruttori, giunge così al Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, che entro un massimo di 60 giorni la esamina e delibera sulla concessione dell'elargizione. Quindi, entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, all'interessato viene comunicato se la sua richiesta è stata accolta. In caso positivo, egli riceve subito l'elargizione.
Inoltre, per abbreviare ulteriormente i tempi, su richiesta dell'interessato, il Comitato di solidarietà può disporre la concessione di un'anticipazione fino al 70% del danno indennizzabile (previa richiesta di un parere al Pubblico Ministero competente, qualora il delitto cui è collegato il danno sia oggetto di indagini preliminari).
Con l'elargizione ricevuta, la vittima del racket può sia riavviare la vecchia attività economica, sia decidere d'intraprenderne una nuova, anche in un luogo diverso. L'importo gli viene corrisposto in una o più soluzioni: dopo ogni pagamento, egli dovrà documentare di aver destinato le somme man mano ricevute ad attività economiche di tipo imprenditoriale. In caso contrario, dovrà restituire i soldi. Lo stesso accadrà qualora egli accetti, nei tre anni successivi alla concessione del contributo, richieste estorsive.