Possibilità di accesso al lavoro di medico di EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE (118) in REGIONE LOMBARDIA

Cominciamo subito con il dire che, per i medici provenienti dalla Continuità Assistenziale (ex guardia medica) sono praticamente nulle. Con l''ultimo accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (ed anche sulla base del precedente accordo) è stato LEGIFERATO:

Capo V

L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

ART. 62- GENERALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Nelle more della realizzazione delle disposizioni di cui all'art 8, comma 1 bis del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, l'organizzazione della emergenza sanitaria territoriale viene rea-lizzata in osservanza della programmazione regionale esistente e in coerenza con le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 e dell'Atto d'intesa tra Stato e Regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicato nella G.U. del 17.5.96.

ART. 63 - INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

1. L'Azienda procede alla data del 1° marzo e del 1° settembre di ogni anno alla verifica degli organici in dotazione ai servizi di emergenza territoriale al fine di individuare gli incarichi vacanti da pubblicarsi ai fini della successiva copertura.

2. Individuata la vacanza di incarico, la Azienda ne da comunicazione alla Regione, per le procedure di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Entro la fine dei mesi di Aprile e di Ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza pri-maria, gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria Territoriale, come individuati al precedente comma 1.

4. POSSONO CONCORRERE al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quanto stabilito dai precedenti commi:

a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale nelle Aziende, anche diverse, della regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti e nelle Aziende, di altre regioni, anche diverse, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni dell'incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;

b) I MEDICI INCLUSI NELLA GRADUATORIA REGIONALE valida per l'anno in corso e che siano in possesso dei requisiti necessari per le attività di emergenza sanitaria territoriale, con priorità per:

B1 ) MEDICI GIÀ INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA STESSA AZIENDA NEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (ex guardia medica -n.d.webmaster), DI CUI AL CAPO III;

b2) medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell'ambito della stessa regione, con priorità per quelli residenti nell'ambito della Azienda da almeno un anno antece-dente la data di pubblicazione dell'incarico vacante;

b3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell'ambito della Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante.

5. I medici concorrenti devono essere in possesso, per accedere ai servizi di emergenza sanitaria territoriale, DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ RILASCIATO DOPO LA FREQUENZA DELL'APPOSITO CORSO DI FORMAZIONE pre-visto ai sensi dell'ari. 22, comma 5, del D.P.R. n. 292/87, dall'ari. 2; del D.P.R. 41/91 o dall'art 66 del DPR 484/96 e dall'ari. 66 del presente accordo.

ART. 66 - IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI EMERGENZA

1. Al fine di esercitare le attività indicate dall'articolo precedente i medici devono essere in possesso di apposito attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, rilasciato dalle Aziende sulla base di quanto disposto ai successivi commi.

2. Le Regioni formulano, con i criteri di cui all'art. 8, comma 1 e tenendo conto delle linee guida previste dall'Allegato P del presente Accordo, il programma di un apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi. per un orario complessivo non inferiore a 300 ore da svolgersi pre-valentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico.

3. Le Aziende di norma quantificano entro il 30 giugno dell'anno precedente il proprio fabbisogno di personale medico da utilizzare, nell'anno successivo, per le esigenze complessive (incarichi, sostituzioni e reperibilità) dell'emergenza sanitaria territoriale ed organizzano e svolgono entro il 31 dicembre uno o più corsi di cui deve essere preventivamente data pubblicità sul Bollettino Ufficiale Regionale.

4. Ai corsi partecipano, i medici già incaricati nei servizi di continuità assistenziale residenti nella stessa Azienda secondo l'anzianità di incarico; in carenza di medici disponibili possono partecipare ai corsi i medici incaricati di continuità assistenziale residenti in Aziende limitrofe, secondo l'anzianità di incarico.

5. In caso di mancanza di medici disponibili alla frequenza del corso di idoneità alle attività di emergenza sanitaria territoriale tra quelli aventi diritto ai sensi del comma 4, la Azienda può ammet-tere al corso un numero di medici incaricati di continuità assistenziale in ambito regionale pari ai relativi posti vacanti e secondo l'anzianità di incarico.

6. Qualora, dopo aver individuato gli aventi titolo ai sensi dei commi precedenti, sussista una ulte-riore disponibilità di posti, questi vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria regionale. 7. Il corso si conclude con un giudizio di idoneità o meno dei partecipanti e con il rilascio da parte della Azienda di un attestato di idoneità allo svolgimento di attività di emergenza sanitaria territo-riale valido presso tutte le Aziende Unità Sanitarie Locali. Accordo Collettivo Nazionale 1998-2000

Leggendo queste righe quindi si evince che:

1) Queste norme sono il frutto dell'Atto di Intesa Stato-Regioni (si noti che l'ultima conferenza Stato-Regioni è quella che ha "ufficializzato" una maggiore autonomia regionale) (Art. 62)

2) Devono avere priorità "I MEDICI GIÀ INCARICATI A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA STESSA AZIENDA NEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (ex guardia medica -n.d.webmaster)"

3) Di questa priorità (e quindi il lavoro stesso) non ci si può avvalere SENZA l'aver frequentato l'apposito corso di Formazione

4) Il Corso di Formazione dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere effettuato di concerto tra ASL e Regione

BENE,

LA REGIONE LOMBARDIA NON ORGANIZZA QUESTO CORSO DAL 1998!!!

Giusto per conoscenza: La Regione Piemonte non ha saltato un solo anno, la Regione Emilia-Romagna ha saltato solo quest'anno (per ora) in quanto deve essere valutato il numero degli incaricati che passeranno alla dipendenza in base alla recente sanatoria, discorso analogo per le regioni Liguria e Veneto. A questo punto ho smesso di fare telefonate alle varie Regioni per non dissanguarmi con la bolletta telefonica (tutte extraurbane!!!!!).

Si noti altresì che puntualmente, due volte l'anno, contestualmente alla pubblicazione delle RIDICOLMENTE POCHE aree carenti di assistenza primaria ed ore carenti di continuità assistenziale, vengono anche rese note le ore carenti di emergenza sanitaria. Dal momento che da molti anni non si organizzano i corsi ad hoc per l'accesso a queste ore, non è chiaro a chi queste vengano poi assegnate.

Aggiornamento

La regione Piemonte ha appena firmato un nuovo accordo per il riordino del servizio 118, fai click qui in basso per scaricarne una copia:

accordo piemonte