REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANI MEDICI ITALIANI

 

Art. 1 - Partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo

Gli associati possono assistere alle riunioni del Consiglio, senza avere diritto di voto in sede di delibera.

Qualora il numero dei consiglieri presenti alla riunione sia di quattro, il Consiglio deve nominare, tra gli associati eventualmente presenti, un consigliere supplente che, limitatamente alla seduta Consiglio stesso, avrà i medesimi poteri riconosciuti dallo Statuto ai consiglieri eletti dall’Assemblea.

 

Art. 2 - Conflitto di interessi

Gli associati e i consiglieri che si trovassero in una situazione di conflitto di interesse con l’attività dell’Associazione devono darne immediata comunicazione scritta al Presidente e devono comunque astenersi dall’esercizio del diritto di voto nelle delibere relative a materie oggetto del conflitto stesso.

 

Art. 3 - Violazioni dello Statuto e del Regolamento

Il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto eventuali comportamenti contrari allo Statuto e al Regolamento posti in essere dagli associati, chiedendo spiegazione degli stessi.

Qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute sufficienti a chiarire le presunte violazioni, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione dell’associato.

Con la sospensione, sono congelati tutti i diritti dell’associato a eccezione di quelli di richiesta al Presidente di convocazione dell’Assemblea, di intervento e di voto in Assemblea.

L’Assemblea delibera in merito alla sospensione dell’associato, stabilendone o l’espulsione dall’Associazione o il reintegro nello status pieno di associato.

La delibera dell’Assemblea è inappellabile.

 

Art. 4 - Modalità di esercizio di voto

In Assemblea le votazioni avvengono per voto palese, a eccezione delle delibere inerenti la sfiducia agli amministratori e la valutazione della posizione degli associati sospesi, che sono prese a scrutinio segreto.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono sempre prese a voto palese.

 

Art. 5 – Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea

All’inizio di ogni adunanza dell’Assemblea o del Consiglio, il Presidente nomina, tra gli associati, il Segretario che ha il compito di verbalizzare le delibere.

 

Art. 6 – Spese

Le spese sostenute devono essere strettamente inerenti all’attività dell’Associazione, e pertanto strumentali al raggiungimento degli obiettivi espressi dalla volontà dell’Assemblea.

Tutte spese sostenute dagli associati devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo (se superiori alle 200.000 lire) o dai singoli consiglieri (per importi inferiori alle 200.000 lire).

Tutte le spese sostenute in maniera non conforme a quanto previsto dal presente articolo sono da ritenersi come sostenute a titolo personale e pertanto non possono gravare sul fondo dell’Associazione.

 

Art. 7 – Entrata in vigore e modifica del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore in data odierna. Eventuali modifiche e integrazioni dello stesso saranno effettuate a cura del Consiglio Direttivo e pubblicizzate agli associati in sede di Assemblea o tramite internet..

 

 

 

 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANI MEDICI ITALIANI

 

Art. 1 - Denominazione e Sede

E’ costituita l’ASGIMEI (Associazione Giovani Medici Italiani), con sede nel Comune di Milano. L’Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36 e 38 del Codice Civile.

Art. 2 - Finalità

L’Associazione si propone l’obiettivo di promuovere e rappresentare i diritti dei giovani medici nell’avvio all’attività, nella formazione e nell’aggiornamento professionale. L’Associazione opera, per il perseguimento di dette finalità, su tutto il territorio nazionale. L’Associazione non ha fini di lucro.

Art. 3 – Statuto e Regolamento

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Il regolamento interno, da emanarsi a cura del consiglio direttivo, disciplina in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione e all’attività dell’Associazione.

Art. 4 - Ammissione

Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche (a mezzo dei legali rappresentati) che condividono le finalità dell’organizzazione e si impegnano per realizzarle. L’ammissione all’Associazione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta, dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Doveri degli Associati

Gli aderenti devono svolgere l’attività senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti e all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede.

Art. 6 Diritti

Gli associati hanno il diritto di voto in Assemblea e di richiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea. Ad ogni associato compete un singolo voto. Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dallo statuto. Hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo modalità e limiti previsti dal regolamento interno.

Art. 7 – Organi

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 8 – Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti dell’Associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto contenente l’ordine del giorno. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo per procedere alla nomina dello stesso.

L’Assemblea deve essere convocata su richiesta di un terzo degli Associati.

L’associato può delegare per iscritto un altro associato a rappresentarlo in Assemblea; l’associato che interviene in Assemblea non può rappresentare più di cinque associati.

L’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza del cinquanta per cento più uno dei voti degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Le delibere di modifica dello statuto sono valide soltanto se sono ottenute con i voti dei due terzi degli associati .

Le deliberazioni dell’Assemblea sono verbalizzate.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea degli Associati tra i propri componenti. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno tre Consiglieri. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Il Consiglio dura in carica un periodo di un anno. Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’Assemblea.

Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate.

Nel caso di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo può nominare, per cooptazione, un nuovo Consigliere da scegliersi tra gli associati. In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l’Assemblea affinché provveda all’elezione dei Consiglieri mancanti.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di metà più uno dei voti degli Associati.

Art. 10 – Presidente del Consiglio Direttivo – Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza dei voti, nell’ambito dei suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio sono anche Presidente e Vice Presidente dell’Associazione.

Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti atti giuridici che impegnano la stessa, e deve agire nel rispetto dei principi espressi dall’Assemblea e dalle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente ha le attribuzioni del Presidente in sua assenza.

Art. 11 – Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dall’Assemblea. Nel caso in cui i contributi raccolti attraverso le quote annuali siano insufficienti al perseguimento dell’attività associativa l’Assemblea può deliberare la richiesta di versamento di ulteriori contributi da parte degli associati.

In caso di recesso dall’Associazione, l’associato non può chiedere il rimborso dei contributi versati.

Art. 12 – Devoluzione dei fondi

In caso di scioglimento o cessazione dell’attività i fondi raccolti dall’Associazione devono essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 13 – Bilancio e norme di trasparenza

Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un rendiconto economico-finanziario annuale consuntivo da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea.

Gli associati possono sempre, in sede di Assemblea, avere evidenza e chiedere informazioni in merito alle spese sostenute dall’Associazione e ai verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve inoltre predisporre un bilancio preventivo da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea in occasione della deliberazione della quota annuale di iscrizione.

Le scritture contabili e i relativi adempimenti devono essere tenuti a norma di legge a cura del Consiglio Direttivo.

Milano, 21 gennaio 2000

Un caro ringraziamento al Dr.re Marco Picciola per la sua collaborazione.

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Ultimo aggiornamento: 18/07/2000