Statuto

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TITOLO I
SCOPO SOCIALE
 
Articolo 1
E' costituita la Banda Musicale ed il Gruppo Majorettes nel comune di
Genzano di Roma.
Articolo 2
La Banda e Majorettes ha sede in Genzano di Roma.

Articolo 3
Possono far parte al gruppo banda e majorettes tutti coloro che in genere si
interessano alla sezione di cui Art.1.

Articolo 4
I soci del gruppo si distinguono in:
a) Soci fondatori, quali firmatari del presente statuto;
b) Soci benemeriti, coloro che, come tali, vengono iscritti alla banda e
majorettes su proposta del consiglio;
c) Soci ordinari tutti coloro che frequentano il corso bandistico e a fine
corso faranno parte del gruppo alla lettera b);
d) Le iscrizioni al gruppo banda e majorettes sono ammesse dopo il visto del
consiglio di amministrazione.
Articolo 5
La sezione del gruppo banda e majorettes ha lo scopo:
a) Tutelare i diritti e gli interessi dei soci di cui Art. 3;
b) Garantire alla pubblica fede il rispetto di tutti i doveri inerenti i soci,
nell'esercizio delle proprie funzioni;
c) Qualificare professionalmente gli allievi di cui Art. 4 lettera c).

Articolo 6
Il gruppo banda e majorettes è apolitico e non persegue scopi di lucro.

Articolo 7
Il gruppo bandistico ogni qualvolta parteciperà a manifestazioni riceverà un
compenso a titolo esclusivamente di rimborso spese.

Articolo 8
La direzione del gruppo Bandistico ha stabilito all'atto del presente Statuto
di eseguire gratuitamente la loro prestazione per tre manifestazioni locali e
cioè:
- La festa di carnevale - del Patrono e l'Infiorata, le date ed il numero delle
prestazioni in occasione di tali manifestazioni verranno concordate volta per
volta con l'Amministrazione Comunale. Esse si intendono prestate con il
contributo che il Comune dà al funzionamento della banda (locali -
contributo finanziario).
 
Articolo 9
La durata della sezione "gruppo banda e majorettes"  è stabilita in 5 anni
dalla firma del presente statuto sociale ed è procastinabile di 5 anni in 5 anni
su delibera del consiglio di Amministrazione.

TITOLO II 
ORGANI E LORO POTERI

Articolo 10
a) Il presidente del gruppo banda e majorettes;
b) Il capo banda;
c) Il vice capo banda;
d) Il segretario;
e) Il consiglio di amministrazione;
f) Tutti i soci del gruppo componenti la sezione di cui sopra;
g) Due consiglieri Comunali nominati dal Consiglio Comunale;
h) L'Assessore al turismo e cultura.

Articolo 11
il presidente scelto dal consiglio di Amministrazione è, può essere persona
estranea alla sezione del gruppo bandistico. Egli ha funzione onorifica e di
rappresentanza, presiede le riunioni del consiglio di Amministrazione, ma
non ha nel suo senso, voto deliberante la sua carica.

Articolo 12
Il segretario viene eletto dal consiglio di Amministrazione egli ha la firma
abbinata al presidente per eventuali movimenti di carattere economico ed a
fine anno presenterà alla sezione relazione amministrativa.

Articolo 13
a)	L'esercizio finanziario e l'anno associativo si chiude al 31 Dicembre
	di ogni anno e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
b)	Il segretario in sede di assemblea ordinaria dei soci sottoporrà per
	approvazione il bilancio, il preventivo di spesa per l'anno in corso e la
	relazione di esercizio;
c)	Il segretario ha l'obbligo di rimettere copia del bilancio e del
	preventivo all'ufficio amministrativo del Comune;
d)	Il presidente può convocare i soci in seduta straordinaria su richiesta
	del consiglio.

Articolo 14
Il consiglio di amministrazione è composto dai soci fondatori e da 5
nominativi del gruppo banda e majorettes e da 3 membri
dell'Amministrazione Comunale; questo ha il compito di distribuire le
eventuali cariche riguardanti la sezione, inoltre applica sanzioni disciplinari
nei confronti di tutti i soci.
Articolo 15
La sezione del gruppo banda e majorettes non risponde di iniziative e
obblighi assunti a titolo personale dai singoli soci.

Articolo 16
Il socio può dimettersi in qualsiasi momento, previo preavviso di 3 mesi con
lettera diretta alla presidenza, che esaminerà il caso insieme al consiglio di
Amministrazione dandone comunicazione al socio.

Articolo 17
Il Comune provvederà per i locali, le divise, alcuni strumenti necessari alla
sezione del gruppo bandistico, ad un contributo annuo occorrente per le
spese di gestione sostenute dallo stesso gruppo. Tale contributo verrà
annualmente concordato dall'Amministrazione Comunale e dal consiglio di
Amministrazione.
Articolo 18
Il presente statuto, per tutto quanto non ha previsto, fa riferimento agli
articoli del codice civile, nonché alle leggi che regolano la particolare
materia.

***
Il presente statuto, sottoscritto dai soci fondatori; e sottoposto
all'approvazione della Giunta Comunale è stato reso esecutivo con verbale
n.557 del 17 agosto 1981
Complesso Bandistico "Cav. M. Mecheri" Città di Genzano (Rm)