COSTITUZIONE DELLE BRIGATE NERE
Decreto
Legislativo del Duce
30 giugno 1944 - XXII n.446
Il Duce della Repubblica
Sociale Italiana, visto il Decreto Legislativo n.38 del 23 gennaio 1944 relativo
al riconoscimento giuridico del PFR, sentito
il Consiglio dei Ministri, d’intesa col Segretario del Partito Fascista
Repubblicano, Ministro Segretario di Stato, coi Ministri delle Forze Armate,
dell’Interno, delle Finanze e col Comandante Generale della GNR
Decreta
Art. 1 La struttura politico
militare del Partito si trasforma in organismo di tipo militare e costituisce il
Corpo Ausiliario
delle Squadre d’Azione
delle Camicie Nere.
Art. 2
Il Comando del Corpo è costituito dalla trasformazione dell’attuale
Direzione del Partito in Ufficio di Stato Maggiore
del Corpo
Ausiliario delle Squadre d’Azione delle Camicie Nere. Il Ministro Segretario
del Partito assume la carica
di Comandante del
Corpo.
Art. 3
Le Federazioni assumono il nome di “Brigate Nere” del Corpo
Ausiliario ed i Commissari Federali la carica di
Comandante di
Brigata.
Art. 4 Il Corpo sarà sottoposto alla Disciplina Militare e al Codice Penale Militare del tempo di guerra.
Art. 5
Gli iscritti al PFR, di età compresa fra i 18 e i 60 anni e non
appartenenti alle altre Forze Armate della Repubblica,
entreranno in
seguito a domanda volontaria a far parte del Corpo Ausiliario delle Squadre
d’Azione delle Camicie
Nere che a secondo
della loro idoneità fisica provvederà al loro impiego.
Art. 6
Gli appartenenti alle formazioni ausiliarie provenienti dalle Squadre
d’Azione e passati alle FF.AA.RR., alla GNR e
alla Polizia
Repubblicana, iscritti regolarmente al PFR, possono a domanda essere trasferiti
nel Corpo Ausiliario
delle Squadre
d’Azione delle Camicie Nere.
Art. 7
Compito del Corpo è quello del combattimento per la difesa dell’ordine
della Repubblica Sociale Italiana, per la
lotta contro i
banditi e i fuori legge e per la liquidazione di eventuali nuclei di
paracadutisti nemici.
Il
corpo non sarà impiegato per compiti di requisizione, arresti od altri compiti
di Polizia.
L’impiego
delle Brigate Nere nell’ambito provinciale viene ordinato dai Capi delle
Provincie. Iniziative ed atti
arbitrari compiuti
da parte dei singoli e che comunque possano screditare il Partito saranno puniti
secondo il
Codice Militare del
tempo di Guerra.
Art. 8 Ciascuna Brigata Nera porterà il nome di un Caduto per la Causa del Fascismo Repubblicano.
Art. 9
Il servizio prestato nel Corpo è considerato a tutti gli effetti come
servizio militare.
Al
personale del Corpo Ausiliario saranno estesi in diritto tutti i benefici in
vigore per il trattamento di quiescenza
e le provvidenze
per i feriti, i mutilati e i deceduti in combattimento o comunque in servizio.
Art. 10
Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di
Bilancio necessarie per l’attuazione del
presente Decreto.
Art. 11
Il Comandante del Corpo d’intesa con il Ministro delle Finanze e con
gli altri Ministri interessati, con successivi
decreti
emanerà le norme di attuazione del presente decreto fissando gli organici, i
trattamenti e le disposizioni
regolamentari ed esecutive per il funzionamento del Corpo.
Art. 12
Il Corpo Ausiliario delle Squadre d’Azione delle Camicie Nere si avvarrà
per i servizi sussidiari del Servizio
Ausiliario Femminile secondo le norme del Decreto 18 aprile 1944 XXII e del
Regolamento esecutivo.
Art. 13
Il presente Decreto che entrerà in vigore dal 1° luglio 1944 XXII sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale D’Italia
e,
munito del sigillo dello Stato inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e
dei Decreti.
Dal Quartier generale 30 giugno 1944 - XXII