COSTITUZIONE DELLE BRIGATE NERE

 

 

 

Decreto Legislativo del Duce
30 giugno 1944 -  XXII n.446

Il Duce della Repubblica Sociale Italiana, visto il Decreto Legislativo n.38 del 23 gennaio 1944 relativo al riconoscimento giuridico del PFR,  sentito il Consiglio dei Ministri, d’intesa col Segretario del Partito Fascista Repubblicano, Ministro Segretario di Stato, coi Ministri delle Forze Armate, dell’Interno, delle Finanze e col Comandante Generale della GNR

Decreta



Art. 1  La struttura politico militare del Partito si trasforma in organismo di tipo militare e costituisce il Corpo Ausiliario
          delle Squadre d’Azione delle Camicie Nere.

Art. 2  Il Comando del Corpo è costituito dalla trasformazione dell’attuale Direzione del Partito in Ufficio di Stato Maggiore
           del Corpo Ausiliario delle Squadre d’Azione delle Camicie Nere. Il Ministro Segretario del Partito assume la carica
           di Comandante del Corpo.

Art. 3  Le Federazioni assumono il nome di “Brigate Nere” del Corpo Ausiliario ed i Commissari Federali la carica di
           Comandante di Brigata.

Art. 4  Il Corpo sarà sottoposto alla Disciplina Militare e al Codice Penale Militare del tempo di guerra.

Art. 5  Gli iscritti al PFR, di età compresa fra i 18 e i 60 anni e non appartenenti alle altre Forze Armate della Repubblica,
           entreranno in seguito a domanda volontaria a far parte del Corpo Ausiliario delle Squadre d’Azione delle Camicie
           Nere che a secondo della loro idoneità fisica provvederà al loro impiego.

Art. 6  Gli appartenenti alle formazioni ausiliarie provenienti dalle Squadre d’Azione e passati alle FF.AA.RR., alla GNR e
           alla Polizia Repubblicana, iscritti regolarmente al PFR, possono a domanda essere trasferiti nel Corpo Ausiliario
           delle Squadre d’Azione delle Camicie Nere.

Art. 7  Compito del Corpo è quello del combattimento per la difesa dell’ordine della Repubblica Sociale Italiana, per la
           lotta contro i banditi e i fuori legge e per la liquidazione di eventuali nuclei di paracadutisti nemici.
           Il corpo non sarà impiegato per compiti di requisizione, arresti od altri compiti di Polizia.
           L’impiego delle Brigate Nere nell’ambito provinciale viene ordinato dai Capi delle Provincie. Iniziative ed atti
           arbitrari compiuti da parte dei singoli e che comunque possano screditare il Partito saranno puniti secondo il
           Codice Militare del tempo di Guerra.

Art. 8  Ciascuna Brigata Nera porterà il nome di un Caduto per la Causa del Fascismo Repubblicano.

Art. 9  Il servizio prestato nel Corpo è considerato a tutti gli effetti come servizio militare.
           Al personale del Corpo Ausiliario saranno estesi in diritto tutti i benefici in vigore per il trattamento di quiescenza
           e le provvidenze per i feriti, i mutilati e i deceduti in combattimento o comunque in servizio.

Art. 10  Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di Bilancio necessarie per l’attuazione del
             presente Decreto.

Art. 11  Il Comandante del Corpo d’intesa con il Ministro delle Finanze e con gli altri Ministri interessati, con successivi
             decreti emanerà le norme di attuazione del presente decreto fissando gli organici, i trattamenti e le disposizioni
             regolamentari ed esecutive per il funzionamento del Corpo.

Art. 12  Il Corpo Ausiliario delle Squadre d’Azione delle Camicie Nere si avvarrà per i servizi sussidiari del Servizio
             Ausiliario Femminile secondo le norme del Decreto 18 aprile 1944 XXII e del Regolamento esecutivo.

Art. 13  Il presente Decreto che entrerà in vigore dal 1° luglio 1944 XXII sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale D’Italia
             e, munito del sigillo dello Stato inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti.

 Dal Quartier generale 30 giugno 1944 - XXII