Il sottoscritto ... residente in … Via/Piazza … ed ivi elettivamente domiciliato, in qualità di proprietario del veicolo … targato ...
premesso
- che in data … veniva notificato al sottoscritto il verbale di contestazione n. … per la violazione dell’art. … (indicare l’articolo risultante dal verbale) del codice della strada
- che per l’effetto veniva applicata la sanzione amministrativa di lire … (indicare l’importo totale)
- che la suddetta violazione veniva rilevata in data … in località … comune di …
- che al sottoscritto non veniva immediatamente contestata la violazione in quanto "…" (indicare con le stesse parole del verbale i motivi per i quali non sarebbe stato possibile procedere alla immediata contestazione)
- che la contestazione risulta comunque illegittima in quanto effettuata a mezzo di apparecchio di rilevamento della velocità, autovelox mod. 104-C (se trattasi di accertamento a mezzo apparecchio di rilevamento)
- che in ogni caso l'accertamento impugnato risulta infondato in quanto ... (descrivere gli ulteriori elementi di fatto per i quali si impugna il verbale di accertamento)
Tutto ciò premesso, il ricorrente
propone opposizione
contro il verbale di accertamento n. ... notificato in data … chiedendone l’annullamento, per i seguenti
motivi
(vengono elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo alcuni possibili motivi di opposizione: riprodurre soltanto quelli che si adattano alle specifiche esigenze del caso concreto)
Primo motivo
Come risulta dal verbale che si allega, l'infrazione ascritta all'opponente fu commessa in data ... e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data ... e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall'art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.
Secondo motivo
L'infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione "deve" essere immediata e solo qualora sia materialmente "impossibile", essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
I casi di impossibilità vengono a titolo esemplificativo indicati dall’art. 384 del regolamento, al quale fa riferimento il verbale di accertamento indicando che la violazione non è stata immediatamente contestata perché: "..." (usare le stesse parole riportate nel verbale di accertamento notificato, così come fatto nella premessa, lasciandole in corsivo rispetto al carattere usato per l’intero testo) (allegato 1).
In considerazione della nuova formulazione dell’art. 200 CdS la giurisprudenza ha più volte riaffermato la necessità della contestazione immediata, alla quale non si può rinunciare se non in via di assoluta eccezionalità.
La stessa Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 4010 del 3 aprile 2000 ha sostenuto -inoltre- la necessità della immediata contestazione della violazione stradale se questa viene accertata con modelli di autovelox idonei a consentire l’accertamento contestuale dell’infrazione (quali ad esempio il mod. 104-C) a garanzia del generale principio di tutela del diritto di difesa del cittadino.
Per tali ragioni, quindi, l'omessa immediata contestazione dell'infrazione rende illegittimo l'accertamento, con conseguente nullità dell'impugnata sanzione.
Terzo motivo
(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l'opposizione)
Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere".
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato ... (indicare le informazioni che non sarebbero state fornite ai fini dell'opposizione)
Quarto motivo
Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che " In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore" (Cass. 2341/1998).
Per questi motivi il ricorrente chiede
che l'Ill.mo Giudice di Pace adito voglia, previo accoglimento del ricorso e disposta in ogni caso in via preliminare l’immediata sospensione della sanzione comminata, fissare con decreto in calce al presente ricorso la data d’udienza ed ordinarne comunicazione al ricorrente presso il domicilio eletto, nonché alla Amministrazione opposta per sentir accogliere le seguenti
conclusioni
accertare e dichiarare l’illegittimità del verbale di accertamento opposto e per l’effetto annullarlo in accoglimento dei dedotti motivi.
Con condanna a carico dell'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Si comunica mediante deposito in cancelleria il seguente documento:
1) copia verbale di accertamento;
Con riserva di richieste istruttorie.
(Indicare la data) (Firma del ricorrente)
(Nota) Il ricorso dovrà essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace del luogo nel quale è stata accertata la violazione, producendo cinque copie dell'atto e di tutti gli allegati.
FAC SIMILE RICORSO AL PREFETTO
Raccomandata A.R
Comando VV.UU.
.............................
.............................
( La raccomandata a.r. deve essere spedita
all'ufficio o comando che dal verbale risulta
aver operato l'accertamento dell'infrazione )
RICORSO AL PREFETTO DI __________
avverso il verbale di accertamento
di violazione n … (notificato in data... )
Il sottoscritto … residente in … ed ivi elettivamente domiciliato, quale proprietario dell’autovettura … targata …
ricorre
avverso il menzionato verbale, notificato in data ... e relativo alla violazione dell'art. ... rilevata il giorno ... in Via … Comune di ...
Tale atto d’accertamento si appalesa illegittimo per i seguenti
motivi
(vengono elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo alcuni motivi di opposizione: riprodurre soltanto quelli che si adattano alle specifiche esigenze del caso concreto)
Primo motivo
Come risulta dal verbale che si allega, l'infrazione ascritta all'opponente fu commessa in data ... e non venne immediatamente contestata.
Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data ... e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall'art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato.
Secondo motivo
L'infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti.
Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione "deve" essere immediata e solo qualora sia materialmente "impossibile", essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale.
I casi di impossibilità vengono a titolo esemplificativo indicati dall’art. 384 del regolamento, al quale fa riferimento il verbale di accertamento indicando che la violazione non è stata immediatamente contestata perché: "..."
(usare le stesse parole riportate nel verbale di accertamento notificato, così come fatto nella premessa, lasciandole in corsivo rispetto al carattere usato per l’intero testo) (allegato 1).
In considerazione della nuova formulazione dell’art. 200 CdS la giurisprudenza ha più volte riaffermato la necessità della contestazione immediata, alla quale non si può rinunciare se non in via di assoluta eccezionalità.
La stessa Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 4010 del 3 aprile 2000 ha sostenuto -inoltre- la necessità della immediata contestazione della violazione stradale se questa viene accertata con modelli di autovelox idonei a consentire l’accertamento contestuale dell’infrazione (quali ad esempio il mod. 104-C) a garanzia del generale principio di tutela del diritto di difesa del cittadino.
Per tali ragioni, quindi, l'omessa immediata contestazione dell'infrazione rende illegittimo l'accertamento, con conseguente nullità dell'impugnata sanzione.
Terzo motivo
(Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l'opposizione)
Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere".
Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato ... (indicare le informazioni che non sarebbero state fornite ai fini dell'opposizione)
Quarto motivo
Si rileva inoltre la nullità del verbale di accertamento de quo mancando, la sottoscrizione autografa dell’agente accertatore.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, statuendo che " In tema di sanzioni amministrative è affetta da nullità la notificazione eseguita mediante consegna al contravventore, a mezzo del servizio postale, di copia informe del verbale di accertamento di una violazione al C.d.S. redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore" (Cass. 2341/1998).
Si richiede infine che l’ill.mo Prefetto in forza del proprio potere di autotutela amministrativa, conoscendo l’intero rapporto giuridico, voglia rilevare d’ufficio anche vizi di legittimità e di merito diversi da quelli denunciati dal ricorrente
Tutto ciò premesso e considerato chiede
all'Ill.mo Sig. Prefetto adito che, disposta la sospensione di ogni sanzione comminata, voglia:
- annullare il verbale di contestazione impugnato, illegittimo per le ragioni esposte;
- annullare comunque il verbale impugnato ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d'ufficio.