Caccia al cinghiale



 

A.T.C. Lucca 12

Stagione Venatoria 2004/2005

Regolamento per la gestione faunistica-venatoria della caccia al cinghiale

 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LUCCA 12

 

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria della caccia al cinghiale all'interno dell'A.T.C. 12 della provincia di Lucca, nel rispetto del Regolamento Regionale, allo scopo di raggiungere e mantenere sul territorio di propria competenza una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle culture agricole e di tutela delle altre specie selvatiche.

 

Art. 2

Programmazione del territorio

Il Piano di Gestione faunistica e venatoria del cinghiale è redatto dall'Amministrazione Provinciale in collaborazione con il Comitato di Gestione dell'A.T.C..

Il Piano deve prevedere:

  1. la corretta suddivisione del territorio in due distinte categorie:

    1. "Territorio vocato per il cinghiale"

    2. "Territorio non vocato per il cinghiale"

  2. criteri di gestione dei diversi tipi di territorio.

 

Art. 3

Territorio vocato per il cinghiale

Il territorio vocato per il cinghiale rappresenta l'area in cui la presenza della specie è, sia pure a determinate condizioni di densità compatibile con lo svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle specie selvatiche.

Sul territorio vocato per il cinghiale viene attuata la gestione faunistica e venatoria della specie.

Nell'area vocata è vietata qualsiasi forma di caccia al cinghiale ad esclusione di quella condotta dalle squadre assegnate alle aree di caccia, nella forma della battuta con uso di cani.

Nel territorio vocato viene perseguito l'obbiettivo della conservazione della specie mediante il raggiungimento ed il mantenimento di opportune densità, la tutela dell'habitat ad essa congeniale e, per quanto possibile, il miglioramento delle caratteristiche genetiche delle diverse popolazioni.

 

Art. 4

Territorio non vocato per il cinghiale

Il territorio non vocato per il cinghiale rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è ritenuta incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche.

Nel territorio non vocato non è consentita la gestione faunistica e venatoria del cinghiale.

All'interno del territorio non vocato, durante tutto il periodo consentito dal calendario venatorio, l'abbattimento del cinghiale potrà essere effettuato in forma singola da tutti i cacciatori iscritti all'A.T.C.

Su tale territorio, durante il periodo consentito dal calendario venatorio, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Regionale, l'A.T.C. può attuare prelievi finalizzati al controllo utilizzando le squadre operanti nel distretto competente per territorio e/o singoli cacciatori.

 

Art. 5

Distretti di gestione

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. provvede a suddividere il territorio vocato al cinghiale di propria competenza in entità territoriali denominate "Distretti di gestione del cinghiale".

Il territorio di ogni distretto dovrà essere divisibile in numero superiore, in aree di caccia, al numero delle squadre assegnate al distretto stesso.

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., provvede annualmente, dopo l'analisi dei dati forniti dalle squadre, alla redazione del Piano di Gestione del Distretto ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale per la gestione faunistica e venatoria degli ungulati.

Il Comitato stabilisce annualmente il contributo a carico dei cacciatori iscritti alle squadre per la realizzazione del piano di gestione della caccia al cinghiale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento Regionale n.4 del 15.07.96.

 

Art. 6

Organi del distretto

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. nomina annualmente il Consiglio del Distretto che dovrà essere formato da un rappresentante per ognuna delle squadre, la squadra con maggior numero di iscritti, nomina due rappresentanti.

Tale consiglio eleggerà, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Presidente che può essere scelto anche al di fuori del consiglio stesso.

Il Presidente eletto dovrà rappresentare il consiglio del distretto nei rapporti con il Comitato di Gestione dell'A.T.C..

Il Presidente convoca il consiglio a mezzo lettera ogni qual volta lo riterrà opportuno o su richiesta dei due terzi dei consiglieri.

Per le spese sostenute dal presidente per conto del consiglio del distretto, può essere istituito un fondo cassa con il contributo, in parti uguali, delle squadre del distretto.

Tale fondo è gestito dal Presidente stesso che ne risponde alla fine del suo mandato.

 

Art. 7

Compiti del referente del distretto

Il presidente del Distretto è tenuto a coordinare, per quanto di competenza gli interventi attuativi del piano di gestione stesso, ovvero a :

  1. assicurare, la realizzazione del piano di prevenzione dei danni alle colture;

  2. predispone le varie operazioni di censimento.

L'A.T.C. può richiedere in ogni momento la sostituzione del Presidente che non abbia provveduto ad attuare il piano di gestione.

Il Presidente per il raggiungimento degli obbiettivi gestionali che gli competono deve coordinare i vari rappresentanti delle squadre ripartendo, in modo equo, gli incarichi.

Nel caso in cui una squadra non si attivasse per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, il presidente redige una relazione sull'accaduto che invia al Comitato di Gestione dell'A.T.C. che si riserva di prendere gli opportuni provvedimenti disciplinari a carico della squadra stessa.

 

Art. 8

Piano di gestione del distretto

Il piano di gestione del distretto sulla base dei dati raccolti nei censimenti effettuati ad inizio e fine stagione, stabilisce :

  1. il piano di prevenzione dei danni all'interno del Distretto e nella fascia di territorio non vocato ad esso adiacente;

  2. il piano di assestamento faunistico-venatorio basato sui risultati dei censimenti effettuati ad inizio e fine stagione;

  3. la relazione sui dati relativi agli abbattimenti della stagione precedente.

 

Art. 9

Zone di battuta e modalità di assegnazione

Le squadre di caccia saranno tenute ad indicare la loro attività all'interno della zona, apponendo sulle principali vie di accesso, tabelle recanti il numero della squadra stessa e l'avviso di battuta di caccia in corso.

Entro il 15 Luglio il responsabile del distretto, sentiti i capisquadra, dovrà comunicare all'A.T.C. la proposta di suddivisione delle aree di caccia. Dopo tale data, se la proposta non sarà pervenuta, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. provvederà all'individuazione delle aree di caccia.

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. sentita l'espressione unanime delle squadre appartenenti al distretto può assegnare il sistema di caccia programmata. Tale espressione dovrà essere comunicata all'A.T.C. entro il 15 Luglio e non potrà più essere modificata fino alla stagione venatoria seguente. la mancata comunicazione entro il termine comporterà, per il distretto, il sistema di caccia a sorteggio.

Con il sistema del sorteggio, il Comitato individua le zone di caccia in numero superiore alle squadre. Il sorteggio dovrà essere effettuato un'ora prima dell'inizio dell'attività venatoria, alla presenza dei responsabili delle squadre o lo delegati, in luogo stabilito dalle squadre del distretto. In questo caso è consentito a due squadre di esercitare la caccia in comunità nella stessa zona di caccia, dichiarando prima del sorteggio tale intenzione e sorteggiando una sola zona di caccia.

 

Art. 10

Inserimento nuove squadre

Fermo restando il diritto acquisito della disposizione attuale delle squadre assegnate in ogni distretto, le squadre di nuova costruzione saranno inserite in quei distretti dove il rapporto cacciatore/territorio non scenda al di sotto del 1:13 Ha.

Con la saturazione di tutti i distretti, non potranno più essere accolte domande di costruzione di nuove squadre.

La saturazione del distretto, verrà stabilita ogni fine stagione in base alla media di presenze giornaliere nel distretto stesso, mediante il controllo dei registri di ogni singola squadra.

 

Art. 11

Nomina del responsabile della squadra e vice

.Ogni squadra dovrà eleggere annualmente con voto di maggioranza il proprio responsabile e due vice.

 

Art. 12

Modalità di esecuzione della caccia al cinghiale in battuta

Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati, ogni anno dal 1 al 30 maggio il responsabile della squadra provvede a comunicare all'A.T.C. l'elenco dei cacciatori iscritti alla squadra e i due nominativi dei Responsabili delle battute, su apposito modello fornito dall'A.T.C., completo dei dati richiesti, pena la cancellazione dei singoli cacciatori.

I cacciatori formanti la squadra dovranno risultare iscritti al Registro Provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale e in regola con la quota di iscrizione alla stessa A.T.C..

I cacciatori iscritti all'A.T.C. Lucca-12 come secondo ambito e iscritti nelle squadre, esercitano solo ed esclusivamente la caccia al cinghiale in battuta con riduzione del 50% della quota di iscrizione all'A.T.C.

Il numero minimo di cacciatori per la formazione di una squadra di caccia al cinghiale è fissato in 40.

Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra operante nella Regione Toscana, può comunque effettuare battute di caccia con altre squadre come ospite.

Il responsabile della squadra è tenuto a compilare diligentemente la modulistica relativa alle presenze giornaliere dei cacciatori alla battuta e quella relativa ai dati dei capi abbattuti.

La squadra di caccia che non sia stata in grado di organizzare almeno il 30% delle battute effettivamente disponibili, sarà sottoposta alle sanzioni disciplinari collettive previste nel presente regolamento.

I cacciatori iscritti nelle squadre che non partecipano, salvo giustificato motivo, almeno al 30% delle battute, perderanno il diritto di iscrizione alle squadre per la stagione successiva.

 

Art. 13

Tempi della caccia al cinghiale

L'A.T.C., stabilisce il periodo, le giornate, gli orari e le norme di sicurezza della caccia al cinghiale in battuta, tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio Regionale.

 

Art. 14

Modalità della battuta

Nella caccia al cinghiale in battuta sono utilizzate le armi previste dalla legge vigente.

A tutti i partecipanti alla battuta di caccia al cinghiale è vietato il porto di munizione spezzata.

Durante le battute di caccia al cinghiale è vietato abbattere selvaggina diversa dal cinghiale stesso fatta eccezione per la volpe.

Alla fine della battuta ai cinghiali abbattuti, prima del carico sui mezzi di trasporto, dovrà essere apposto il bollino numerato fornito dall'A.T.C..

Per quanto attiene all'uso di apparecchi ricetrasmittenti, vale quanto prescritto dall'art.4 comma 5 del Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati. 

 

Art. 15

Numero minimo dei partecipanti alla battuta

Il numero minimo di partecipanti alla battuta è fissato a quindici cacciatori iscritti alla squadra.

 

Art. 16

Località di ritrovo

Il Consiglio del distretto di Gestione provvederà entro il 30 agosto di ogni anno a comunicare al Comitato di Gestione dell'A.T.C. il luogo di ritrovo in cui il responsabile della squadra dovrà adempiere agli obblighi di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Nel caso in cui le squadre utilizzino le zone di caccia a sorteggio, dovrà essere affisso nel luogo di detta operazione, il calendario giornaliero dell'assegnazione delle zone di caccia.

 

Art. 17

Sanzioni disciplinari individuali

L'A.T.C. nega per due anni l'ammissione ad esercitare qualsiasi forma di caccia ai cacciatori che :

  1. abbattano capi di fauna selvatica diversi dal cinghiale durante le battute di caccia o durante interventi di contenimento, salvo la volpe;

  2. esercitino la caccia al cinghiale del territorio vocato e non vocato, in forme diverse da quelle stabilite dall'A.T.C.;

  3. che risultino iscritti in altre squadre.

La non corretta compilazione delle schede giornaliere comporterà al responsabile della squadra la sospensione per due battute di caccia.

Il Comitato dell'A.T.C. può richiedere verifiche del registro delle battute giornaliere ogni qual volta lo ritenga opportuno.

 

Art. 18

Sanzioni disciplinari collettive

La squadra che non adempia a quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento verrà sospesa per due battute consecutive in caso di seconda infrazione la squadra verrà sospesa per dieci battute da scontarsi eventualmente anche nella prossima stagione venatoria.

Le squadre che non rispettino la battuta di caccia, i confini della zona assegnata, saranno sospese per due battute consecutive in caso di seconda infrazione la sanzione viene raddoppiata.

La squadra che effettua battute senza la presenza di almeno uno dei tre responsabili sarà cancellata dal registro dell'A.T.C. con effetto immediato e i suoi componenti non potranno iscriversi nella stagione successiva in squadre di nuova costituzione. Stessa sanzione verrà applicata alle squadre che non consegneranno il registro delle battute entro il 15 febbraio.

La mancata apposizione del bollino numerato comporta la sospensione per una battuta.

La squadra che non si attiva diligentemente per assolvere i compiti ad essa affidati dal Presidente del distretto sarà sospesa fino a quando non avrà espletato i compiti ad essa delegati; nel caso in cui i compiti di cui essa era stata investita sono già stati altrimenti assegnati, la squadra verrà sospesa per un minimo di due battute.

 

Art. 19

Sanzioni diverse

Nel caso di applicazione di sanzioni non contemplate nel presente regolamento, decide caso per caso il Comitato dell'A.T.C.

 

Approvato con delibera n. 11

Del 27.03.2001



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