IlSole24ore

Sabato 17 Aprile 1999
Allegati, la lista del Fisco

Pubblichiamo la circolare del ministero delle finanze 87/E del 16 aprile 1999 sul "Modello 730/99 redditi 1998. Assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta e dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti".
Il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, emanato in esecuzione della delega di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale disposizione integrativa del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca disposizioni in materia di assistenza fiscale prevedendo una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
Le nuove disposizioni disciplinano, tra l’altro, anche l’assistenza fiscale ai contribuenti che possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730. Al riguardo, rispetto alla previgente disciplina di cui all’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono previste significative novità, e precisamente:
— è stata ampliata la platea dei soggetti che possono utilizzare il modello 730, con l’inclusione anche dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili e quelli titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa;
— i sostituti d’imposta non sono più obbligati a prestare assistenza fiscale, ma ne hanno solo la facoltà; resta comunque fermo l’obbligo dei sostituti d’imposta di effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai Centri di assistenza fiscale;
— i Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti sono obbligati a riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione esibita dai contribuenti e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto.
Inoltre, come già evidenziato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/99 - Redditi 1998, pubblicate sul Supplemento Ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 53 Serie generale del 5 marzo 1999, a partire da quest’anno è possibile la presentazione del modello 730 in forma congiunta da parte dei coniugi non legalmente o effettivamente separati, nonché la presentazione di un modello 730 integrativo per correggere errori od ommissioni che hanno comportato un minor debito o maggior credito per il contribuente.
Con la presente circolare si illustrano le modalità di presentazione del modello 730/99 e di prestazione dell’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta e dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, tenendo conto anche di talune previsioni contenute nello schema di regolamento recante disposizioni attuative del Dlgs. n. 490 del 1998, trasmesso per il prescritto parere al Consiglio di Stato.
Adempimento dell’obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730/99.
1.1 Soggetti che possono utilizzare il modello 730. I contribuenti che possono utilizzare il modello 730/99 per dichiarare i redditi posseduti nell’anno 1998 sono:
— i lavoratori dipendenti e i pensionati;
— i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l’indennità di mobilità;
— i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
— i sacerdoti della Chiesa cattolica;
— i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
— i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
— i possessori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir.
Per poter utilizzare il modello 730/99 è, comunque, necessario che il contribuente abbia nell’anno 1999 un rapporto di lavoro o di collaborazione con un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio nei termini previsti.
I lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore all’anno possono ottenere l’assistenza fiscale per la presentazione del modello 730 rivolgendosi al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno nel periodo compreso nei mesi di aprile e luglio 1999, oppure a un Caf, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno a quello di luglio 1999.
I possessori di soli redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, possono ottenere assistenza fiscale rivolgendosi a un Caf sempreché il rapporto di collaborazione duri almeno nel periodo compreso nei mesi di giugno e luglio 1999 e siano conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare le operazioni di conguaglio.
1.2 Soggetti che non possono utilizzare il modello 730. Non possono utilizzare il modello 730/99, ma devono presentare il modello UNICO 99 Persone fisiche, i contribuenti che nell’anno 1998 hanno posseduto:
— redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata;
— redditi d’impresa anche in forma di partecipazione;
— redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D del modello 730, quali, ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda.
Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/99:
— i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o della dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, quali gli imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, i venditori porta a porta;
— i contribuenti non residenti in Italia nel 1998 e/o nel 1999;
— i contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto di altri soggetti (deceduti, minori o persone interdette);
— i contribuenti che nel 1999 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa).
1.3 La dichiarazione congiunta. L’articolo 6 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, stabilisce che, a decorrere dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 1999, i coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi annuale utilizzando il modello 730 in forma congiunta.
La dichiarazione congiunta può essere presentata se almeno uno dei due coniugi possiede uno o più redditi che consentono l’utilizzazione del modello 730.
La dichiarazione congiunta non può, ovviamente, essere presentata quando uno dei coniugi sia titolare nel 1998 di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d’impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi "diversi" non compresi nel quadro D del modello 730), ovvero sia tenuto a presentare il modello Unico 99 Persone fisiche.
Qualora entrambi i coniugi possano avvalersi dell’assistenza fiscale, essi possono autonomamente scegliere il sostituto al quale presentare la dichiarazione o fare effettuare le operazioni di conguaglio.
In tal caso, nel modello 730 deve essere indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione congiunta ovvero, se la dichiarazione viene presentata a un Caf, il coniuge che ha come sostituto d’imposta quello scelto per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio.
1.4 Modalità e termini di presentazione del modello 730. I contribuenti individuati al paragrafo 1.1 possono adempiere agli obblighi di dichiarazione rivolgendosi al proprio sostituto d’imposta che intende prestare assistenza fiscale oppure a un Caf-dipendenti autonomamente prescelto.
Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve presentare allo stesso, entro il 30 aprile 1999:
—il modello 730/99, debitamente sottoscritto e interamente compilato, inclusi anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;
—la busta chiusa contenente il modello 730-1 concernente la scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef (da inserire nella busta anche se non compilato) e, qualora si intende esprimere la scelta, la scheda per la destinazione del 4 per mille dell’Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
Al sostituto d’imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria che deve invece essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003 ed esibita se richiesta, ai competenti uffici dell’amministrazione finanziaria.
Il contribuente che si avvale invece dell’assistenza fiscale di un Caf-dipendenti deve presentare la dichiarazione allo stesso entro il 31 maggio 1999. In tal caso il contribuente può consegnare il modello 730/99 già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione.
Al Caf devono essere consegnati il modello 730-1, anche se non viene effettuata la scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef, e solo se la scelta è stata effettuata, la scheda per la destinazione del 4 per mille dell’Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
Inoltre, il contribuente deve comunque esibire al Caf la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. Al riguardo, si precisa che il responsabile dell’assistenza fiscale del Caf deve riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto.
I controlli che devono essere svolti a tal fine non comportano né il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (quali ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, l’ammontare dei redditi diversi e delle relative spese di produzione) né valutazioni di merito in ordine all’effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione dei redditi e delle imposte dovute.
Pertanto, ai fini dei controlli che i Caf devono seguire, non è assolutamente necessaria l’esibizione da parte del contribuente di documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (quali, ad esempio, i certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d’imposta (quali, ad esempio, i certificati di stato di famiglia).
Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:
—la documentazione attestante le ritenute d’acconto indicate nella dichiarazione (modello Cud, certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa eccetera);
—le fatture, ricevute e quietanze relative al pagamento di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, nonché la documentazione necessaria per il loro riconoscimento (quali, ad esempio: per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale; per i premi di assicurazione sulla vita, documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione);
—gli attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati direttamente dal contribuente;
—la dichiarazione modello Unico 98 o 740 in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 41 per cento, devono essere esibiti:
—copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al competente Centro di servizio la comunicazione di inizio lavori;
—copia dei bonifici bancari;
—copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario (pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 ovvero spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute d’acconto operate sui compensi, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);
—attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.
Si precisa che, anche in caso di assistenza fiscale prestata da un Caf, non viene meno l’obbligo per il contribuente di conservare fino al 31 dicembre 2003 la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi presentata.
Le modalità e i termini di presentazione del modello 730/99, previsti quando l’assistenza fiscale è prestata dai Caf, si applicano anche nei casi in cui il sostituto d’imposta socio di un Caf presta assistenza fiscale ai propri sostituti tramite il Caf stesso.
1.5 La dichiarazione integrativa. Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (quali, ad esempio, l’omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili e di oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare un modello 730 integrativo. Tale dichiarazione deve essere presentata, entro il 2 novembre 1999, a un Caf, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. A tal fine va utilizzato un modello 730 nel quale deve essere barrata l’apposita casella "730 integrativo".
Il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all’integrazione effettuata, onde permettere al Caf il controllo della conformità.
Il Centro rilascia la ricevuta modello "730-2 per il Caf" attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione.
Il Caf elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra l’apposita casella "integrativo" e lo consegna all’assistito, entro il 15 novembre, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa. Entro il medesimo termine, il Caf deve far pervenire il modello 730-4 integrativo al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
Il Centro, entro il 31 gennaio 2000, trasmette all’Amministrazione finanziaria per via telematica le dichiarazioni integrative dei modelli 730/99.
Nei casi in cui il contribuente riscontri nel modello 730 presentato, errori od omissioni (quali, ad esempio, l’omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, può presentare, nei termini ordinariamente previsti, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello Unico 99 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute.
Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, la regolarizzazione di eventuali debiti d’imposta può avvenire attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Si evidenzia che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e quindi, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.
1.6. Pagamenti rateali e versamenti d’acconto. Ai sensi dell’articolo 20 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, anche coloro che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono richiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, di primo acconto Irpef, di addizionale regionale Irpef e di acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. A tal fine, il contribuente indica nella Sezione VI, colonna F7, casella 3, del mod. 730 il numero delle rate, compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito.
Non è invece possibile richiedere il pagamento rateale della somma dovuta a titolo di seconda o unica rata di acconto dell’Irpef.
Il contribuente in sede di presentazione del modello 730 può chiedere, sotto la propria responsabilità, la trattenuta di eventuali minori importi degli acconti risultanti dalla liquidazione della dichiarazione, utilizzando l’apposito spazio del rigo F7. Se non intende effettuare alcun versamento l’assistito deve barrare l’apposita casella del rigo F7 del modello 730/99.
Il contribuente che intende non effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto ovvero effettuare un versamento inferiore rispetto a quello dovuto in base al modello 730 presentato, comunica la propria volontà entro il 30 settembre 1999 al sostituto d’imposta affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio.
Assistenza fiscale
prestata dai
sostituti d’imposta
2.1. Soggetti che possono prestare assistenza fiscale. Ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del Dlgs 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l), del Tuir.
Come già evidenziato nella premessa, in base alle nuove disposizioni i sostituti d’imposta non sono più obbligati a prestare assistenza fiscale, ma ne hanno solo la facoltà.
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale svolgono le attività indicate nell’articolo 37, comma 2, del Dlgs n. 241 del 1997.
Resta comunque fermo per tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale (articolo 37, comma 4, del Dlgs n. 41 del 1997).
In caso di inosservanza delle richiamate disposizioni di cui all’articolo 37, commi 2 e 4, del Dlgs n. 241 del 1997, si rende applicabile ai sostituti d’imposta la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
2.2. Modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta. Il sostituto d’imposta rilascia al sostituito ricevuta redatta in conformità al modello "730-2 per il sostituto d’imposta", del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1.
Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione da parte dei contribuenti, il sostituto deve verificare che la dichiarazione sia debitamente sottoscritta dal contribuente o da entrambi i contribuenti in caso di dichiarazione congiunta.
Il sostituto controlla, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituto, la regolarità formale della dichiarazione anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d’imposta.
Se nello svolgimento delle operazioni di liquidazione vengono riscontrate anomalie o incongruenze che comportano l’interruzione dell’assistenza fiscale, il sostituto deve informare tempestivamente il sostituito affinché egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello Unico 99 Persone fisiche. Entro il 15 giugno 1999, il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto dal sostituto anche mediante sistema di elaborazione automatica.
Il rispetto del termine del 15 giugno consente al contribuente di riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e di comunicare tempestivamente eventuali errori rilevati al sostituto affinché lo stesso possa elaborare un nuovo modello 730-3 che deve essere consegnato all’assistito prima dell’effettuazione del conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio.
Le dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione, unitamente alle buste chiuse contenenti il modello 730-1, saranno trasmesse all’Amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre 1999, da parte del sostituto con le modalità stabilite da un apposito decreto in corso di emanazione.
Il sostituto deve infine conservare copia delle dichiarazioni e dei rispettivi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre 2001.
Qualora il sostituto d’imposta sia socio di un Caf-dipendenti e presti assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il Caf stesso, si limiterà a svolgere le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di conseguenza ai sostituiti delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione elaborati dal Caf, oltre ovviamente alle conseguenti operazioni di conguaglio.
2.3. Compensi. Ai sostituti d’imposta spetta il compenso nella misura unitaria di lire 20.000 per ogni dichiarazione elaborata. Al riguardo si precisa che l’elaborazione di una dichiarazione congiunta corrisponde di fatto all’elaborazione di due dichiarazioni.
Ne discende, ovviamente che, come per il passato, l’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta non comporta alcun onere per gli assistiti.
Il compenso, che è corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Alle amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti, come precisato dal ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993.
Anche alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte costituzionale e alla Presidenza della Repubblica non spettano detti compensi, come specificato dal ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.
Ai sostituti d’imposta non spetta alcun compenso per l’effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei Caf che hanno prestato assistenza.
Assistenza fiscale
prestata dai Centri
per lavoratori
dipendenti
3.1. Soggetti che possono prestare assistenza fiscale. Il Dlgs n. 490 del 1998 individua i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale e le attività che detti Centri possono svolgere, prevedono che siano stabiliti con regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le condizioni per il rilascio ai Centri dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di assistenza fiscale e ulteriori disposizioni attuative.
Tenuto conto anche che lo schema di regolamento predisposto prevede un periodo di 180 giorni entro il quale i Centri di assistenza fiscale già autorizzati sulla base della previgente normativa devono adeguarsi ai requisiti prescritti dalla nuova disciplina, l’attività di assistenza fiscale ai contribuenti per la presentazione del modello 730/99 potrà conseguentemente essere prestata dai Centri già autorizzati ed iscritti nell’apposito "Albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati", ai sensi dell’articolo 78 della legge n. 413 del 1991 e del relativo regolamento di attuazione.
I predetti Caaf sono quindi tenuti a prestare assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono, per la presentazione del modello 730/99, come previsto dall’articolo 34, comma 4, del Dlgs n. 241 del 1997.
Il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 2, del Dlgs n. 241 del 1997, sarà rilasciato dal direttore tecnico del Caaf qualora lo stesso Centro non designi, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, dello stesso Dlgs n. 241, una persona diversa quale responsabile dell’assistenza fiscale.
Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i Centri di assistenza fiscale devono esporre, in modo visibile, nei locali adibiti all’assistenza, copia del provvedimento di autorizzazione ministeriale all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale e fornire chiare informazioni sull’assistenza, sugli orari di apertura e sulle tariffe applicate.
Si evidenzia, al riguardo, che l’articolo 38 del Dlgs n. 241 del 1997 riconosce ai Centri un compenso di lire 25.000, a carico del bilancio dello Stato, per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso.
È di tutta evidenza come l’aumento del compenso riconosciuto ai Centri sia correlato agli ulteriori adempimenti posti a loro carico dalle nuove disposizioni. Ne discende ovviamente che, come per il passato, nessun corrispettivo è dovuto al Centro dal contribuente che presenti una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata.
3.2. Modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale prestata dal Caf. Il Caf rilascia al contribuente ricevuta del modello 730, del modello 730-1, della scheda per la destinazione del 4 per mille consegnati e della documentazione esibita dallo stesso contribuente.
La ricevuta è redatta in conformità al modello "730-2 per il Caf" e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi mezzi può essere apposta la firma dell’incaricato del Caf a rilasciare la ricevuta.
Nella ricevuta è opportuno che siano analiticamente indicati i documenti esibiti dal contribuente quando la loro conservazione non venga affidata al Caf; l’indicazione può avvenire in forma sintetica, invece, quando il Caf conserva copia dei documenti esibiti. L’osservanza di tali indicazioni potrà rivelarsi utile in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria e di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, di cui sarà contestualmente informato anche il responsabile dell’assistenza fiscale del Caf.
Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, il Caf deve verificare che sussistano i requisiti necessari per poter utilizzare il modello 730 e che siano indicati gli estremi del sostituto d’imposta che dovrà eseguire i conseguenti conguagli.
Qualora vengono riscontrati, anche nel corso dell’attività di assistenza, situazioni che non consentono al contribuente l’utilizzazione del modello 730, il Caf deve tempestivamente informare il contribuente affinché egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello Unico 99 Persone fisiche.
Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, il Centro elabora la dichiarazione e liquida le relative imposte, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti. Come già evidenziato nel paragrafo 1.4, i controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b), del Dlgs n. 241 del 1997, non comportano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (fatta eccezione per eventuali errori materiali e di calcolo) né valutazione di merito in ordine all’effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.
Il rilascio del visto di conformità presuppone quindi che nella dichiarazione elaborata:
—l’ammontare delle ritenute d’acconto indicate corrisponde a quello delle relative certificazioni esibite;
—la detrazione del 41% è calcolata sull’ammontare delle spese sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita;
—le deduzioni dal reddito non superano i limiti previsti dalla legge, corrispondono alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e sono state sostenute nell’anno 1998;
—le detrazioni d’imposta non eccedono le misure previste dalla legge e corrispondono ai dati risultanti dalla dichiarazione stessa ovvero alle risultanze della relativa documentazione esibita;
—i crediti d’imposta non eccedono le misure previste dalla legge e quelle spettanti sulla base dei dati risultanti dalla stessa dichiarazione.
Entro il 21 giugno 1999, il Caf consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata in relazione all’esito dei controlli eseguiti e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il decreto direttoriale del 2 marzo 1999, anche se privi degli aspetti grafici.
Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell’assistenza fiscale (direttore tecnico del Caf), sono evidenziati:
—gli elementi di calcolo e il risultato del conguaglio fiscale;
—le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;
—i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;
—le scelte operate dal contribuente per la destinazione dell’8 per mille e del 4 per mille dell’Irpef.
La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della dichiarazione presentata all’amministrazione finanziaria, alla quale sarà trasmessa in via telematica dal Caf entro il 30 settembre 1999.
Qualora il contribuente non ritenga corrette le variazioni apportate dal Caf, potrà presentare, assumendone la piena responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello Unico 99 Persone fisiche.
Entro il 21 giugno 1999, il Caf deve inoltre comunicare al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione — modello 730-4 — per le conseguenti operazioni di conguaglio.
I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell’ultima pagina.
Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo (servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano eccetera), compreso, previa intesa con i sostituti, l’invio telematico o mediante supporti magnetici.
I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche definite dall’apposito decreto, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili all’Inps, al ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica e alle altre amministrazioni dello Stato, salvo che non intervengano specifici accordi tra le parti per l’invio telematico.
È opportuno che i sostituti di imposta restituiscano al Caf, entro quindici giorni, una copia dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli 730-4 devono peraltro intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il Caf è in grado di documentare l’avvenuta trasmissione e ricezione.
Entro il 30 settembre 1999, il Caf trasmette in via telematica le dichiarazioni modello 730 elaborate.
Il Caf inoltre deve conservare copia della dichiarazione e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre 2001.
Operazioni
di conguaglio
4.1 Modalità e termini. I sostituti d’imposta devono tener conto del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituti, evidenziato nei modelli 730-3 che hanno elaborato oppure nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza fiscale.
È opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscono immediatamente ai Caf che li hanno inviati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno instaurato alcun rapporto di lavoro e di collaborazione.
Quando il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito per il contribuente, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d’acconto relative ai compensi corrisposti nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi complessivamente corrisposti nello stesso mese di luglio.
Nel caso in cui anche quest’ultimo ammontare risulti insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 1999.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare; l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese è calcolato al netto dei compensi spettanti ai sostituti.
Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare l’intero rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all’interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione.
Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata qualora l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenti la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.
Le somme risultanti a debito dal modello 730-3 o dal modello 730-4 sono trattenute dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi previsti nella misura dello 0,40 per cento mensile, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere sempre dai compensi corrisposti nel mese di luglio.
Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulti insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo mese di agosto e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 1999. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dello 0,40 per cento mensile dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.
Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 1999 è trattenuto l’importo dell’unica o della seconda rata di acconto per Irpef. Se tale retribuzione risulta insufficiente, l’importo residuo sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento.
L’importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato unitamente alle ritenute d’acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti. Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che versano le ritenute relative ai redditi di lavoro alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, indicano l’apposito capitolo.
Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intero importo dovuto dal sostituto per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituto, entro il mese di dicembre 1999, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, dovrà essere versata direttamente dal sostituto nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relative alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Gli enti che erogano pensioni con rate bimestrali anticipate effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.
Si precisa che il debito o il credito risultante dal modello 730-3 o dal modello 730-4 deve essere, rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato anche se d’importo inferiore a lire 20.000.
4.2 Casi particolari. Qualora prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, l’aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione presentata, che gli stessi dovranno versare direttamente. In caso, invece, di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto a operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.
Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio delle somme risultanti dal modello 730.
Pertanto, se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi stessi nei termini previsti dall’articolo 65 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
Si rammenta che gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.
Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi i relativi importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell’apposita certificazione.
Il predetto credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell’articolo 65 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
Rimane comunque impregiudicata la facoltà per gli eredi di presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602.
Qualora gli eredi rilevino delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello Unico 99 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.
In tutti i casi particolari sopra illustrati, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.