Il testo del decreto legislativo sulla riforma dell’assistenza fiscale approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre 1998

ARTICOLO 1
Riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale

1. Nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente Capo:

"CAPO V
Disposizioni in materia di assistenza fiscale

ARTICOLO 32
Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale

1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del ministero delle Finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla Camera di Commercio, nonché all’esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
e) sostituti di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

ARTICOLO 33
Requisiti soggettivi

1. I Centri sono costituiti nella forma di società di capitali. L’oggetto sociale dei Centri prevede lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale di cui all’articolo 34.
2. I Centri designano uno o più responsabili dell’assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.
3. I Ctentri svolgono attività di assistenza fiscale previa autorizzazione del ministero delle Finanze.

ARTICOLO 34
Attività

1. I Centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 32 prestano l’assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall’assistenza fiscale le imprese soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
2. I Centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell’articolo 32 prestano l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I Centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare:
a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonché curano gli ulteriori adempimenti tributari;
b) redigono le scritture contabili;
c) verificano la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
e) comunicano ai sostituti d’imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d’acconto;
f) inviano all’amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell’otto e del quattro per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei redditi indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo Testo unico, i Centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell’articolo 32, svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3.

ARTICOLO 35
Responsabili dei Centri

1. Il responsabile dell’assistenza fiscale dei Centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal Centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed extra-contabili comunicati all’amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea;
2. Il responsabile dell’assistenza fiscale dei Centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f):
a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione;
b) rilascia, a seguito dell’attività di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 34, un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.

ARTICOLO 36
Certificazione tributaria

1. I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, sempreché hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d’imposta cui si riferisce la certificazione.
2. La certificazione tributaria può essere rilasciata a condizione che nei confronti del medesimo contribuente siano stati altresì rilasciati il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, l’asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell’articolo 35 e il soggetto incaricato abbia accertato l’esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati annualmente con decreto del ministro delle Finanze.
3. Per le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali è stata rilasciata una certificazione tributaria regolare:
a) non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di accertamenti induttivi;
b) gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate;
c) in caso di ricorso contro l’atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all’articolo 68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i criteri indicati nell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria.

ARTICOLO 37
Assistenza fiscale prestata
dai sostituti d’imposta

1. I sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, e l) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituti.
2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le modalità di cui al comma 7;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.
3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai Centri l’attività di raccolta degli atti e documenti necessari per l’attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 dell’articolo 34.
4. I sostituti d’imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.

ARTICOLO 38
Compensi

1. Per le attività di cui al comma 4 dell’articolo 34, ai centri spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per le attività di assistenza fiscale, di cui al comma 2 dell’articolo 37, ai sostituti d’imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, da corrispondere a fronte di minori versamenti di ritenute fiscali operate sui redditi erogati. Nessun compenso spetta ai sostituti per le attività di cui al comma 4 del predetto articolo 37. I predetti compensi non costituiscono corrispettivi agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
3. La misura dei compensi previsti nel presente articolo è adeguata ogni anno, con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l’applicazione di una percentuale pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall’Istat, rilevata nell’anno precedente.

ARTICOLO 39
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell’articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l’asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. In caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare il visto di conformità ovvero l’asseverazione; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione;
b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all’articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.
2. Le sanzioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 sono irrogate con provvedimento della direzione regionale delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila e lire cinque milioni.
4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale di cui all’articolo 33, comma 3, è revocata quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all’amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

ARTICOLO 40
Disposizioni di attuazione

1. Il ministro delle Finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:
a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui all’articolo 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell’amministrazione finanziaria;
b) le modalità per l’esecuzione dei controlli e l’erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto e l’asseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 35, ovvero è stata effettuata la certificazione ai sensi dell’articolo 36, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili;
c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell’asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;
d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo".

ARTICOLO 2
Disposizioni in materia di trasmissione delle dichiarazioni
in via telematica

1. Nel decreto legislativo 8 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 7, è inserito il seguente: "Articolo 7-bis. (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni) 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.".

ARTICOLO 3
Ritenute sui redditi di capitale

1. Nel comma 5 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: "25-bis e" sono sostituite dalle seguenti: "25-bis, 26 e".

ARTICOLO 4
Disposizioni finali e norma di copertura

1. Sono abrogati:
a) i commi da 1 a 8-bis e da 10 a 24 dell’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
b) i commi 8-bis e 9 dell’articolo 4 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75;
c) il comma 2 dell’articolo 62 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) il comma 4 dell’articolo 5 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473;
e) il comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Nella legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’articolo 1, quarto comma, dopo le parole: "di cui al primo comma a servizi" sono inserite le seguenti: "o a centri di assistenza fiscale".
3. Restano fermi i procedimenti già previsti per la determinazione delle modalità di corresponsione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per l’attività prestata nell’anno 1998, nonché quella per l’adeguamento della misura dei compensi spettanti ai medesimi centri e ai sostituti d’imposta per l’attività prestata negli anni 1997 e 1998.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto, valutati in lire 30 miliardi per l’anno 1999, in lire 35 miliardi per l’anno 2000 e in lire 40 miliardi a decorrere dall’anno 2001, si provvede con le ulteriori maggiori entrate recate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.