Il testo del decreto legislativo sulla riforma dellassistenza fiscale approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 23 dicembre 1998
ARTICOLO 1
Riforma della disciplina dei centri di assistenza
fiscale
1. Nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente Capo:
"CAPO V
Disposizioni in materia di assistenza fiscale
ARTICOLO 32
Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza
fiscale
1. I centri di
assistenza fiscale, di seguito denominati "Centri",
possono essere costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti
nel Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro,
istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori,
istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella
lettera a) se, con decreto del ministero delle Finanze, ne è
riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero
degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti
alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti
dalla Camera di Commercio, nonché allesistenza di
strutture organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere
a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e
pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate,
aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
e) sostituti di cui allarticolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato
riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi
complessivamente almeno cinquantamila aderenti.
ARTICOLO 33
Requisiti soggettivi
1. I Centri sono
costituiti nella forma di società di capitali. Loggetto
sociale dei Centri prevede lo svolgimento delle attività di
assistenza fiscale di cui allarticolo 34.
2. I Centri designano uno o più
responsabili dellassistenza fiscale da individuare tra gli
iscritti nellalbo dei dottori commercialisti o in quello
dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto
di lavoro subordinato.
3. I Ctentri svolgono attività di
assistenza fiscale previa autorizzazione del ministero delle
Finanze.
ARTICOLO 34
Attività
1. I Centri costituiti
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dellarticolo
32 prestano lassistenza fiscale alle imprese. Sono escluse
dallassistenza fiscale le imprese soggette allimposta
sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del
collegio sindacale nonché quelle alle quali non sono applicabili
le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle
società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri
soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute
in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577.
2. I Centri costituiti dai soggetti di
cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dellarticolo 32
prestano lassistenza fiscale nei confronti dei contribuenti
non titolari di redditi di lavoro autonomo e dimpresa di
cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I Centri prestano assistenza fiscale
ai contribuenti che la richiedono e, in particolare:
a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonché
curano gli ulteriori adempimenti tributari;
b) redigono le scritture contabili;
c) verificano la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni
alla relativa documentazione;
d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata
e del prospetto di liquidazione delle imposte;
e) comunicano ai sostituti dimposta il risultato finale
delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a
debito in sede di ritenuta dacconto;
f) inviano allamministrazione finanziaria le dichiarazioni
dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dellotto
e del quattro per mille dellimposta sul reddito delle
persone fisiche.
4. In relazione alla dichiarazione
annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente
e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a),
d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del
Parlamento europeo, e l) del Testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché dei redditi indicati allarticolo
49, comma 2, lettera a), del medesimo Testo unico, i Centri
costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma
1 dellarticolo 32, svolgono le attività di cui alle
lettere da c) a f) del comma 3.
ARTICOLO 35
Responsabili dei Centri
1. Il responsabile dellassistenza
fiscale dei Centri costituiti dai soggetti di cui allarticolo
32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni
predisposte dal Centro, alla relativa documentazione e alle
risultanze delle scritture contabili nonché di queste ultime
alla relativa documentazione contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed extra-contabili
comunicati allamministrazione finanziaria e rilevanti ai
fini dellapplicazione degli studi di settore corrispondono
a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra
documentazione idonea;
2. Il responsabile dellassistenza
fiscale dei Centri costituiti dai soggetti di cui allarticolo
32, comma 1, lettere d), e) e f):
a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità
dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa
documentazione;
b) rilascia, a seguito dellattività di cui alla lettera c)
del comma 3 dellarticolo 34, un visto di conformità dei
dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
3. I soggetti indicati alle lettere a) e
b), del comma 3 dellarticolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su
richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e lasseverazione
di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo
relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.
ARTICOLO 36
Certificazione tributaria
1. I revisori contabili
iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno
esercitato la professione per almeno cinque anni possono
effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al
comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi dimpresa
in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, sempreché
hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel
corso del periodo dimposta cui si riferisce la
certificazione.
2. La certificazione tributaria può
essere rilasciata a condizione che nei confronti del medesimo
contribuente siano stati altresì rilasciati il visto di
conformità di cui allarticolo 35, comma 1, lettera a), e,
qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi
di settore, lasseverazione di cui alla lettera b) dello
stesso comma 1 dellarticolo 35 e il soggetto incaricato
abbia accertato lesatta applicazione delle norme tributarie
sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività
indicati annualmente con decreto del ministro delle Finanze.
3. Per le dichiarazioni relative a
periodi di imposta per i quali è stata rilasciata una
certificazione tributaria regolare:
a) non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di accertamenti
induttivi;
b) gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui allarticolo
10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello in cui le dichiarazioni sono state presentate;
c) in caso di ricorso contro latto di accertamento, le
imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e
alle sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui allarticolo
68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e allarticolo
19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti,
rispettivamente il pagamento dei tributi e delle sanzioni
amministrative tributarie in pendenza di giudizio, dopo la
sentenza della commissione tributaria provinciale. Restano,
comunque, fermi i criteri indicati nellarticolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
se la rettifica riguarda esclusivamente redditi non oggetto della
certificazione tributaria.
ARTICOLO 37
Assistenza fiscale prestata
dai sostituti dimposta
1. I sostituti dimposta
che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1,
lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai
membri del parlamento europeo, e l) del Testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare assistenza
fiscale nei confronti dei propri sostituti.
2. I sostituti di cui al comma 1 che
prestano assistenza fiscale:
a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della
destinazione del quattro e dellotto per mille dellimposta
sul reddito delle persone fisiche;
b) elaborano le dichiarazioni;
c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata
e del prospetto di liquidazione delle imposte;
d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le
modalità di cui al comma 7;
e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.
3. I sostituti che non prestano
assistenza fiscale consentono in ogni caso ai Centri lattività
di raccolta degli atti e documenti necessari per lattività
di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 dellarticolo 34.
4. I sostituti dimposta tengono
conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi
elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il
credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte è
rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute dacconto
relative al periodo dimposta in corso al momento della
presentazione della dichiarazione.
ARTICOLO 38
Compensi
1. Per le attività di
cui al comma 4 dellarticolo 34, ai centri spetta un
compenso, a carico del bilancio dello Stato, di lire 25.000 per
ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. Le modalità di
corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del
ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
2. Per le attività di assistenza fiscale,
di cui al comma 2 dellarticolo 37, ai sostituti dimposta
spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato di lire 20.000
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, da
corrispondere a fronte di minori versamenti di ritenute fiscali
operate sui redditi erogati. Nessun compenso spetta ai sostituti
per le attività di cui al comma 4 del predetto articolo 37. I
predetti compensi non costituiscono corrispettivi agli effetti
dellimposta sul valore aggiunto.
3. La misura dei compensi previsti nel
presente articolo è adeguata ogni anno, con decreto del
ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, con lapplicazione
di una percentuale pari alla variazione dellindice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati
accertata dallIstat, rilevata nellanno precedente.
ARTICOLO 39
Sanzioni
1. Salvo che il fatto
costituisca reato e ferma restando lirrogazione delle
sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nellarticolo 35 che rilasciano il
visto di conformità, ovvero lasseverazione, infedele si
applica, la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire cinque milioni. In caso di ripetute violazioni ovvero di
violazioni particolarmente gravi ai predetti soggetti è inibita
la facoltà di rilasciare il visto di conformità ovvero lasseverazione;
si considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione;
b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria
di cui allarticolo 36 infedele, si applica la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. In caso
di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di
un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di
rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a
tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento
di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare
gravità; si considera violazione particolarmente grave il
mancato pagamento della suddetta sanzione.
2. Le sanzioni previste dalle lettere a)
e b) del comma 1 sono irrogate con provvedimento della direzione
regionale delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale del trasgressore. I provvedimenti ivi previsti sono
trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno
commesso la violazione per leventuale adozione di ulteriori
provvedimenti.
3. In caso di inosservanza delle
disposizioni di cui allarticolo 37, commi 2 e 4, ai
sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila e lire cinque milioni.
4. Lautorizzazione allesercizio
dellattività di assistenza fiscale di cui allarticolo
33, comma 3, è revocata quando sono commesse gravi e ripetute
violazioni di norme tributarie e delle disposizioni di cui agli
articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti allamministrazione
finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla
documentazione fornita dal contribuente; nei casi di particolare
gravità è disposta la sospensione cautelare.
ARTICOLO 40
Disposizioni di attuazione
1. Il ministro delle
Finanze, con regolamenti adottati ai sensi dellarticolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:
a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dellautorizzazione
allesercizio delle attività di cui allarticolo 34,
per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento
delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in
essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri
stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dellamministrazione
finanziaria;
b) le modalità per lesecuzione dei controlli e lerogazione
dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato
rilasciato il visto e lasseverazione di cui ai commi 1 e 2
dellarticolo 35, ovvero è stata effettuata la
certificazione ai sensi dellarticolo 36, tenendo conto, in
particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti
contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture
contabili;
c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti
in relazione al rilascio del visto di conformità, dellasseverazione
e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del
presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti
assistiti;
d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel
presente capo".
ARTICOLO 2
Disposizioni in materia di trasmissione delle dichiarazioni
in via telematica
1. Nel decreto legislativo 8 luglio 1997, n. 241, dopo larticolo 7, è inserito il seguente: "Articolo 7-bis. (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni) 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dellarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.".
ARTICOLO 3
Ritenute sui redditi di capitale
1. Nel comma 5 dellarticolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dallarticolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: "25-bis e" sono sostituite dalle seguenti: "25-bis, 26 e".
ARTICOLO 4
Disposizioni finali e norma di copertura
1. Sono abrogati:
a) i commi da 1 a 8-bis e da 10 a 24 dellarticolo 78 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413;
b) i commi 8-bis e 9 dellarticolo 4 del decreto legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1993 n. 75;
c) il comma 2 dellarticolo 62 del decreto legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
d) il comma 4 dellarticolo 5 del decreto legge 31 maggio
1994, n. 330, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio
1994, n. 473;
e) il comma 1 dellarticolo 9 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
2. Nella legge 11 gennaio 1979, n. 12,
allarticolo 1, quarto comma, dopo le parole: "di cui
al primo comma a servizi" sono inserite le seguenti: "o
a centri di assistenza fiscale".
3. Restano fermi i procedimenti già
previsti per la determinazione delle modalità di corresponsione
dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza
fiscale per lattività prestata nellanno 1998, nonché
quella per ladeguamento della misura dei compensi spettanti
ai medesimi centri e ai sostituti dimposta per lattività
prestata negli anni 1997 e 1998.
4. Agli oneri derivanti dallapplicazione
del presente decreto, valutati in lire 30 miliardi per lanno
1999, in lire 35 miliardi per lanno 2000 e in lire 40
miliardi a decorrere dallanno 2001, si provvede con le
ulteriori maggiori entrate recate dal decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.