Disegno di legge sulle <Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2000)> approvato mercoledì scorso dal Consiglio dei ministri e ora in attesa di modifiche e integrazioni.

TITOLO I

CAPO I

Disposizioni

di carattere finanziario

ARTICOLO 1

Risultati differenziali

1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire ... miliardi, al netto di lire ... miliardi per regolazioni debitorie nonché di lire ... miliardi per anticipazioni agli enti previdenziali. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999 n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire ... miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire ... miliardi per l'anno finanziario 2000.

2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire ... miliardi ed in lire ... miliardi al netto di lire ... miliardi per l'anno 2001 e lire ... miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire ... miliardi ed in lire ... miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire ... miliardi ed in lire ... miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire ... miliardi ed in lire ... miliardi.

3. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalle disposizioni legislative e amministrative vigenti è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

ARTICOLO 2

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

5. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 4, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla tabella C e dall'allegato 1 della presente legge.

TITOLO II

Disposizioni in materia di entrata

CAPO I

Disposizioni in materia di vendite di immobili

ARTICOLO 3

Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali

1. All'articolo 7 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9:

<3. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il ministro del Lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione e specificando i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere.

4. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 3 sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, ovvero in uno o più lotti, a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 3, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1 del presente articolo. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; in tal caso la relativa procedura si svolge sotto la vigilanza del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, che può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia e ritardo dell'ente; con decreto emanato con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili a intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.

5. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ente alienante: decorso detto termine senza che la valutazione sia stata effettuata il bene può essere alienato.

6. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 3 il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il ministro del Lavoro e della previdenza sociale possono:

a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita da parte degli enti previdenziali di quote di fondi immobiliari istituititi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo; il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere;

b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo; il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.

7. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 4, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6.

8. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definiti alla data del 20 settembre 1999 dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale, risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del presidente del Consiglio, emanato con le modalità di cui al comma 4, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6.

9. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'Ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'Ente venditore; sulle giacenze il Tesoro corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli immobili rilevati negli esercizi 1997, 1998 e 1999>.

ARTICOLO 4

Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari

1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è sostituito dal seguente:

<14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote affluiscono agli enti previdenziali titolari. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 95, della legge 23 dicembre 1996, n. 662>.

ARTICOLO 5

Patrimonio immobiliare

dello Stato

1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: <aventi valore significativo> ed è aggiunto in fine il seguente periodo: <Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere>.

2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso.

3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

<99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal ministro delle Finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti dal ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabilite le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde al ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica può essere previsto che l'alienazione degli immobili e intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il ministero delle Finanze>.

4. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, è sostituito dal seguente:

<100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione alienante; decorso detto termine senza che la valutazione sia stata effettuata, il bene può essere alienato>.

5. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, le parole <approvati e resi esecutivi> sono sostituite dalla parola <stipulati>.

6. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppressi.

7. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è sostituito dal seguente:

<1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato può conferire o vendere a società per azioni anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato, che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari incaricati anche della valutazione dei beni scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del Codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente finanziario di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il ministro delle Finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli oneri notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare o conferire devono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione alienante; decorso detto termine senza che la valutazione sia stata effettuata, il bene può essere alienato.

8. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione e valorizzazione.

ARTICOLO 6

Patrimonio delle Ferrovie

dello Stato Spa e delle Poste Spa

1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio delle Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene come di seguito interpretato, modificato e integrato.

2. Al comma 2 l'inciso <avvenute in base a specifiche disposizioni di legge> è soppresso.

3. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: <2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei Registri immobiliari, gli Uffici tavolari e gli Uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla Società <Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni> e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e/o tasse in misura fissa>.

4. Al comma 3 sono soppresse le parole da <le modalità di trascrizione> a <nonché>.

5. L'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è così modificato: al comma 4, dopo le parole <di ciascuna provincia>, sono aggiunte le seguenti: <fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità>. Al comma 7 dopo le parole <alienato a terzi> sono aggiunte le seguenti: <a eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione>. Al comma 9, dopo le parole <hanno titolo di priorità> sono aggiunte le seguenti <a parità di prezzo>. Allo stesso comma 9 è aggiunto in fine il seguente periodo: <Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma, gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi>.

6. I compensi dovuti per i servizi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972 n. 171 sono corrisposti mediante addebito in conto corrente postale intestato all'ente o alla pubblica amministrazione interessata contestualmente alla consegna della corrispondenza all'agenzia postale.

7. Le cassette postali predisposte dal gestore postale universale sono esenti da ogni tributo per occupazione di suolo pubblico.

CAPO II

Altre disposizioni in materia di entrate

ARTICOLO 7

Oli emulsionati

1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati a imposizione e aliquote vigenti alla data del 1^ gennaio 2005 di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita, prima della voce <Gas di petrolio liquefatti (GPL)>, la seguente voce: <Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi.

2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per il 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.

3. Con decreto ministeriale sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

ARTICOLO 8

Esecuzione di rimborsi

di modesta entità

1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al servizio sanitario nazionale nonché alle tasse e altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiori a cinque milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.

3. Con decreto del ministero delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.

ARTICOLO 9

Responsabilità civile

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

TITOLO III

Disposizioni in materia di spesa

CAPO I

Spese delle amministrazioni centrali

ARTICOLO 10

Rinnovi contrattuali

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo e della scuola, è determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazioni del nuovo ordinamento del personale continuano a essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi e in lire 850 miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 226, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, e alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ARTICOLO 11

Assunzioni di personale

e misure di potenziamento

del part-time

1. All'articolo 39 legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: <Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti.>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2 la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000, il Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri per la Funzione pubblica e del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.>;

d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da <ivi compresi> fino alla fine del periodo;

e) <3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della Funzione pubblica, e del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze al reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Con la medesima cadenza semestrale, per quanto concerne le progressioni interne del personale già in servizio presso le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, viene verificata la coerenza dei processi di progressione interna con i principi di selettività fissati per la riqualificazione professionale del personale dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono sottoposti altresì a verifica i criteri e le modalità di finanziamento dei fondi di amministrazione o ente, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e la congruità delle dotazioni organiche con l'obiettivo del contenimento dei costi. Per consentire il celere e compiuto svolgimento dell'istruttoria, a decorrere dall'anno 2000 il contingente di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è integrato di ulteriori 10 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1999, n. 127, messe a disposizione del dipartimento della Funzione pubblica e del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che possono avvalersi anche di consulenti specializzati nel campo della revisione organizzativo-aziendale. Ciò allo scopo di accertare il livello di sviluppo dei processi innovativi e agevolare le iniziative di riorganizzazione, anche in forma sperimentale, comunque finalizzate all'ottimizzazione delle risorse umane, con un onere non superiore a lire 1,5 miliardi di lire annue.>;

f) il comma 18 è sostituito dai seguenti:

<18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3 definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al quattro per cento del totale dei dipendenti le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-bis. É consentito l'accesso a un regime di impegno ridotto per il personale con qualifica dirigenziale che non sia preposta alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

18-ter. All'articolo 1, comma 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: <Non costituisce causa di esclusione dall'iscrizione ai relativi ordini professionali lo stato di dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al cinquanta per cento di quello ordinario.>;

g) dopo il comma 20 inserire il seguente: <20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applica la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di reclutamento adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale a orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.>. Per le Università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51 della presente legge.

2. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.

ARTICOLO 12

Riduzione di personale

del comparto scuola

1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore dell'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della predetta legge.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati a incrementare, a decorrere dall'anno 2001-2002, nel limite del 60 per cento, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ARTICOLO 13

Conferma della disciplina relativa alle indennità e ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti e i rimborsi spesa soggetti a incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche a estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.

ARTICOLO 14

Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca

1. L'articolo 1, comma 24, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è così sostituito: All'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente.>.

ARTICOLO 15

Affitti e fitti figurativi

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate e attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle predette amministrazioni devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali.

3. Le predette amministrazioni, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1, dovranno valutare i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio, o comunque di proprietà pubblica a uso gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari del territorio nazionale del ministero delle Finanze.

5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso dei predetti immobili.

6. Per l'esercizio 2000 il <costo d'uso> viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del ministro competente.

ARTICOLO 16

Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di <clienti idonei> del mercato elettrico

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dei consorzi previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle anzidette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.

ARTICOLO 17

Acquisto di beni e servizi

1. Il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società specializzate, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione e ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

3. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione agli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 2, richiedendo eventualmente al ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono pubblicizzate sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici di controllo interno non siano costituiti, i menzionati compiti di verifica e referto vengono svolti dai servizi di controllo interno.

ARTICOLO 18

Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile

1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali con calamità naturali e con interventi di carattere umanitario.

2. Ferma restando la disposizione del precedente comma, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze dell'ordine sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1.

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate <Consumi intermedi> sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del ministero della Difesa non impegnati nell'esercizio 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio 2001.

6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002 possono essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi dello Stato in favore della Società di Cultura <La Biennale> di Venezia.

8. I termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1^ luglio 2000 e al 1^ aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3 della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c); per il periodo 1^ luglio - 31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 195 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 45 miliardi per le finalità di cui alla lettera c). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448, del 1998 nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definirsi nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.

9. In considerazione delle eccezionali esigenze connesse con lo svolgimento degli eventi giubiliari, limitatamente all'anno 2000 le risorse a favore del ministero per i Beni e le attività culturali di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere destinate anche a necessità di funzionamento dell'amministrazione stessa.

10. Il canone di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a eccezione della quota già spettante all'Accademia di S. Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso.

11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

CAPO II

Spese delle Amministrazioni locali

e regionali

ARTICOLO 19

Patto di stabilità interno

1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28 comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (Pil) previsto dal documento di programmazione economico-finanziario e sui aggiornamenti; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per il 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.

2. Gli enti tenuti a fornire informazioni al ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresì una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, e i riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.

3. Le giunte regionali, provinciali e comunali, riferiscono trimestralmente ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio.

4. Il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e successivamente alle competenti commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione dello 0,5% del tasso d'interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dal presidente della giunta o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito per quanto di competenza il ministro dell'Interno.

7. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti dovranno in particolare:

a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 19 e 20-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica e alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) sviluppare le iniziative per la stipula dei contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;

d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto a società controllate o ad aziende speciali la concessione di servizi pubblici.>.

8. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno provvede il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.

ARTICOLO 20

Norme in materia

di dismissioni

delle partecipazioni

degli enti locali

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142, come sostituita dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, l'applicazione delle norme di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, idrico o degli altri pubblici servizi, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto del servizio, ove l'ente titolare del servizio disponga di uno o più dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del citato decreto legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 474 del 1994, e le azioni vengano dismesse mediante le procedure di cui al citato decreto legge medesimo.

ARTICOLO 21

Razionalizzazione

e ottimizzazione

delle procedure di acquisto

nel settore sanitario

1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità interno, promuove le necessarie intese tra le Regioni affinché queste provvedano, a partire dall'anno 2000, alla definizione e alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle Aziende sanitarie locali, nonché la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.

CAPO III

Interventi in materia previdenziale

ARTICOLO 22

Gestioni previdenziali

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato:

a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori e all'Enpals;

b) ai sensi dell'articolo 59 comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali e alla gestione artigiani, è stabilito per l'anno 2000, rispettivamente, in lire 496 miliardi e in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi e in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a): della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1^ gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'Enpals.

ARTICOLO 23

Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'Inail

1. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i ministri delle Finanze e del Lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'Inail, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo; il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

ARTICOLO 24

Contributo su pensioni

con importo elevato

1. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalità stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto ivi previsto vengono stabilite modalità, condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 25

Retribuzione pensionabile

dei componenti

delle autorità indipendenti

1. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma di componenti delle Autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle Autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile:

a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'Autorità od Organismo, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro subordinato.

I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.

2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Funzione pubblica, di concerto con i ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2000, si provvede a individuare le Autorità ed Organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

ARTICOLO 26

Norma di trasparenza

1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino trattamenti pensionistici o assegni vitalizi ai propri dipendenti integrativi o di base nonché quelli dipendenti dalle Regioni a statuto speciale, è fatto obbligo fornire all'Inpdai e all'Inps tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni.

ARTICOLO 27

Fondi speciali

1. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.

2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole rispetto a quelle dell'Assicurazione generale obbligatoria:

a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 1.500 miliardi annui. Tale importo sconta il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo può essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2014;

b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 300 miliardi annui. Con la stessa decorrenza e per il medesimo periodo temporale è corrispondentemente ridotto il contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2 nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ARTICOLO 28

Fondo per il clero

1. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973.

2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1^ gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione.

3. Dal 1^ gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.

4. All'articolo 1, comma 4, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, le parole <pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento.> sono sostituite dalle seguenti <pari a quello fissato dall'Inps per la generalità delle gestioni deficitarie.>.

ARTICOLO 29

Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'Inps un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto della stessa data, tutto il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. Nel suddetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa e all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:

a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente nel soppresso fondo;

b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;

c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Fondo.

3. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un Comitato amministratore, la cui composizione e i relativi compiti sono determinati con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'Inps il personale delle Ferrovie dello Stato, adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità da trasferire entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per il suddetto Istituto, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alle Ferrovie dello Stato S.p.A. a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il ministero dei Trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Funzione pubblica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'Inps.

6. In sede di prima applicazione i rapporti tra le Ferrovie dello Stato S.p.A., l'Inps e gli altri enti e amministrazioni interessate sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.

7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più decreti del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economia.

CAPO IV

Strumenti di gestione del debito pubblico

ARTICOLO 30

Mutui con oneri

a carico dello Stato

1. Il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il ministro delle Finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

ARTICOLO 31

Rimborso dei buoni postali

1. Dopo l'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto il seguente articolo: <178-bis. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal Capo VI, Titolo I, Libro III, del presente decreto, e la sostituzione integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro.>.

ARTICOLO 32

Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario

e gestione della liquidità

1. All’articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è aggiunto il seguente comma:

"Per promuovere l’efficienza dei mercati finanziari, il ministro del Tesoro, del

bilancio e della programmazione economica è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, a emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso a operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all’entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalità il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario".

2.Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidandone il coordinamento al dipartimento del Tesoro, anche per le valutazioni di compatibilità finanziaria.

TITOLO IV

Interventi per lo sviluppo

CAPOI

ARTICOLO 33

Riduzione oneri sociali

e tutela della maternità

1.Con riferimento ai parti, adozioni o affidamenti intervenuti successivamente al 1º luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3.000.000, ovvero una quota fino a lire 3.000.000 se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente e subordinatamente all’adozione dei decreti di cui al comma 2 sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali la

misura del contributo annuo di cui all’articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 9, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

2.All’onere derivante dal comma 1 pari a lire 255 miliardi per l’anno 2000, a

lire 625 miliardi per l’anno 2001, a lire 469 miliardi per l’anno 2002 e a lire

581 a decorrere dall’anno 2003 si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3.Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela economica obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3.000.000, per l’intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela economica obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a)quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b)qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate coi decreti di cui al comma 9, e la data della nascita o dell’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui la medesima non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

4. L’assegno di cui al comma 3, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed

erogato dall’Inps, a domanda dell’interessato, da presentarsi in carta semplice

nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

5. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

6. L’importo della quota di cui al comma 1 e dell’assegno di cui al comma 3 sono

rivalutati al primo gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

7. A decorrere dal 1º luglio 2000 l’assegno di cui all’articolo 66 della legge

23 dicembre 1998, n. 448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o

comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66, per ogni figlio nato dal 1º luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All’assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

8. Con i decreti di cui al comma 9 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti al padre o all’adottante del minore.

9. Con uno o più decreti del ministro per la Solidarietà sociale, di concerto con i ministri del Lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l’attuazione del presente articolo. Fino all’entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.

10. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, con esclusione

di quello di cui al comma 1, è valutato in lire 92 miliardi per l’anno 2000 e in

lire 186 miliardi a decorrere dal 2001.

ARTICOLO 34

Utilizzo dei proventi per

le dismissioni immobiliari dell’Inail alla riduzione

del costo del lavoro

1. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell’Inail realizzata ai sensi dell’articolo 4 sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alla gestione del settore industria. A tale fine con decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero con riferimento a un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistat.

ARTICOLO 35

Ulteriori finanziamenti

1.Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione sono

disposti i seguenti finanziamenti:

a) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 50 miliardi dall’anno 2001 e lire 50 miliardi dall’anno 2002. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il presidente del Comitato istituito dall’articolo 4 della

legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori;

b) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, previsto dal decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno novennali di lire 30 miliardi dall’anno 2000 e di lire 150 miliardi dall’anno 2001;

c) per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 9 della legge 26

febbraio 1992, n. 211, in materia di trasporto rapido di massa, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall’anno 2001 e lire 50 miliardi dall’anno 2002;

d) per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24

dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, relativamente alle industrie operanti nel settore aeronautico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall’anno 2001 e lire 50 miliardi dall’anno 2002;

e) per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità, nella provincia di Trieste, previsti dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall’anno 2001 a integrazione delle risorse assegnate con delibera Cipe 6 agosto 1999, n. 142, punto 3.1;

f) per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di opere funzionali al progetto Malpensa 2000, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall’anno 2001;

g) per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica, previsti dall’articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 1998, n. 362, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi dall’anno 2001;

h) per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, per il potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall’anno 2001 e di lire 50 miliardi dall’anno 2002;

i) per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 9 della legge 30

novembre 1998, n. 413, per opere infrastrutturali relative ai porti, per la realizzazione delle autostrade del mare, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi dall’anno 2001 e di lire 50 miliardi dall’anno 2002;

j) per la realizzazione degli interventi di decongestionamento dei Megatenei di cui all’articolo 1, commi 90, 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e alle disposizioni attuative e secondo le disposizioni di cui alle leggi 25 giugno 1985, n. 331, articolo 1 e legge 2 dicembre 1986, n. 910, articolo 7, comma 8, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliari dall’anno 2001;

k) per la prosecuzione degli interventi di sicurezza stradale, di cui all’articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, individuati nei Programmi annuali di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 40 miliardi dall’anno 2001 e di lire 40 miliardi dall’anno 2002. Gli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del ministro dei Lavori pubblici di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2.È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per la copertura degli oneri indicati all’articolo 2, comma 13, ultimo periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133.

CAPO II

Disposizioni per accelerare i processi di privatizzazione

ARTICOLO 36

Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito Centrale Spa

1.Dall’oggetto sociale del Mediocredito Centrale Spa sono eliminate le limitazioni operative previste dall’articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, come modificato dall’articolo 45, comma 30, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2.In relazione a quanto disposto dal comma 1, il predetto articolo 2, comma 3, della legge n. 489 del 1993 è sostituito dal seguente:

"3. L’oggetto sociale previsto nello statuto della Società per azioni derivante

dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell’ente originario, disponendo che essa operi

prevalentemente nell’interesse delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse

partecipano".

3.L’articolo 37, comma 3, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall’articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

ARTICOLO 37

Modalità di dismissione

delle partecipazioni

detenute dallo Stato

1.Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi

dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere individuate, tra le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, quelle che per entità, in rapporto alla dimensione della società, e per l’oggetto della società stessa, possono essere dismesse, oltre che con le modalità di cui al comma 2 del citato decreto legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità, definite con lo stesso decreto, idonee a realizzare il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione. Le operazioni sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Alle alienazioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 1 e 13 del predetto decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994 n. 474.

2.Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell’Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalità di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

TITOLO V

Norme finali

ARTICOLO 38

Rimborso della tassa sulle concessioni governative

1.L’importo del netto ricavo relativo all’emissione dei titoli pubblici per il

prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese, di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l’anno 2000 in lire 2.500 miliardi.

2.Il predetto importo sarà versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero delle Finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge n. 448 del 1998.

ARTICOLO 39

Copertura finanziaria

1.La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo il prospetto allegato.

2.Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3.Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1º gennaio 2000.