Legge 23 dicembre 1996, n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Art. 3
(Stralcio dei commi relativi all'istituzione della
Commissione parlamentare consultiva sulla riforma fiscale
e di quelli relativi alle deleghe al Governo )
13. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.
15. La commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.
16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente.
17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
18. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la commissione puo' costituire una o piu' sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto legislativo deve essere approvato dalla commissione in seduta plenaria.
19. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti ad armonizzare,
razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e
previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai
fini fiscali e previdenziali, per prevederne la completa
equiparazione, ove possibile;
b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali
e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal reddito di
lavoro dipendente;
c) revisione e armonizzazione del criterio di imputazione del
reddito di lavoro dipendente, tenendo conto per quanto riguarda i
compensi in natura del loro valore normale, ai fini fiscali e
previdenziali consentendo la contestuale effettuazione della
ritenuta fiscale e della trattenuta contributiva;
d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione
degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei datori
di lavoro;
e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.
20. L'attuazione della delega di cui al comma 19 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate nette pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
66. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di imposta sul
valore aggiunto, in conformita' alla normativa comunitaria, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della soggettivita' passiva di imposta, con riguardo,
anche in funzione antielusiva, a quelle attivita' di mero
godimento di beni, non dirette alla produzione ed allo scambio di
beni o servizi;
b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle
relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per
gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o dell'arte o
professione utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette
all'imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie
ricollegano comunque il diritto alla detrazione;
c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque
derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo, al
fine di assicurare, se riguardano la base imponibile, una
maggiore aderenza a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di determinazione ordinari; se riguardano aliquote o
detrazione forfettarie, che le stesse non possono dar luogo a
determinazioni dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a
quelle derivanti dalla disciplina ordinaria;
d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo da parte
del contribuente nell'invio della documentazione richiesta ai
fini dell'effettuazione del rimborso.
e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti di beni e
servizi destinati alla esclusiva attivita' solidaristica,
effettuati da organizzazioni di volontariato costituite
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate nette pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600 miliardi per l'anno 1999.
120. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la
revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento
dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con
adesione di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1994, n. 656, nonche' della conciliazione
giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, secondo il criterio indicato alla lettera
i), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di
tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche
con riferimento ai periodi di imposta per i quali e' stata
prevista la definizione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140 dell'articolo
2 della presente legge;
b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione
con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identita'
delle materie oggetto di definizione, nonche' delle cause di
esclusione e ampliando il termine di impugnazione dell'atto di
accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche
conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;
c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare
anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e che,
in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta
sul valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori
componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa
imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
ovvero soggette a regimi speciali;
d) possibilita' di definire anche le rettifiche delle
dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica del reddito
complessivo netto e quelle effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore
azione accertatrice anche a seguito di accessi, ispezioni e
verifiche;
e) possibilita' per i contribuenti nei cui confronti sono stati
effettuati accessi, ispezioni e verifiche, di richiedere la
conseguente rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'eventuale
definizione;
f) previsione della possibilita' di procedere alla definizione
anche delle rettifiche delle dichiarazioni la cui copia sia stata
acquisita nel corso dell'attivita' di controllo, stabilendo l'obbligo
di conservazione della detta copia per i soggetti che devono
tenere le scritture contabili e la loro utilizzabilita' anche in
sede di attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari;
g) previsione di un'unica procedura di definizione nei riguardi
delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del
titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e
dei soci o associati nonche' del coniuge, da effettuare presso l'ufficio
competente all'accertamento nei riguardi delle societa', dell'associazione
o del titolare dell'azienda coniugale;
h) revisione della disciplina degli effetti della definizione,
prevedendo che gli stessi si estendono anche ai contributi
previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e'
riconducibile a quella delle imposte sui redditi e che e' esclusa
la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4
dello stesso decreto; previsione che la definizione non
pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro
i termini di legge qualora:
1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ovvero riguardanti
i soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione
con la procedura di cui alla lettera g);
2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza di
condizioni ostative alla definizione stessa, limitatamente agli
elementi, dati e notizie di cui l'ufficio e' venuto a conoscenza,
o di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito
definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di
lire, ovvero sia accertato il reddito delle societa' od
associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o delle aziende coniugali
non gestite in forma societaria cui partecipa il contribuente
interessato nei cui confronti e' avvenuta la definizione,
limitatamente alla relativa quota di reddito;
i) previsione della possibilita' di effettuare i versamenti
conseguenti alla definizione in forma rateale con prestazione di
idonea garanzia.
133. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la
revisione organica e il completamento della disciplina delle
sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria
amministrativa, assoggettata ai principi di legalita',
imputabilita' e colpevolezza e determinata in misura variabile
fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura
proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;
b) riferibilita' della sanzione alla persona fisica autrice o
coautrice della violazione secondo il regime del concorso
adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
previsione della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa
di morte;
c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona
fisica, societa' o ente, con o senza personalita' giuridica, che
si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici
della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di
azienda, trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti;
possibilita' di accertare tale obbligazione anche al verificarsi
della morte dell'autore della violazione e indipendentemente
dalla previa irrogazione della sanzione;
d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilita'
tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle
ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da
indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei
modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle
finanze;
e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale
se uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una
che prevede una sanzione amministrativa;
f) adozione di criteri di determinazione della sanzione
pecuniaria in relazione alla gravita' della violazione, all'opera
prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze,
alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua
personalita' desunta anche dalla precedente commissione di
violazioni di natura fiscale;
g) individuazione della diretta responsabilita' in capo al
soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta,
sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al
momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la
commissione della violazione da parte di altri;
h) disciplina della continuazione e del concorso formale di
violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'articolo 81 del
codice penale;
i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non
pecuniarie che incidono sulla capacita' di ricoprire cariche,
sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici
o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di
licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni
professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse
derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni
accessorie secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza
con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure
cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che
hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti
strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da
escludere la punibilita' nelle ipotesi di violazioni formali non
suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero
determi- nate da fatto doloso di terzi, da sanzionare piu'
gravemente le ipotesi di recidiva;
m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione
delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel
contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento;
previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria
sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di
sospensione dell'autorita' investita del giudizio e della
sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di accettazione
del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua
impugnazione; revisione della misura della riduzione della
sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale;
o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei
procedimenti di adozione delle misure cautelari;
p) disciplina della riscossione della sanzione in conformita'
alle modalita' di riscossione dei tributi cui essa si riferisce;
previsione della possibile rateazione del debito e disciplina
organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla
amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti
di questa;
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente
contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri
direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entita'
delle sanzioni attualmente previste con loro migliore
commisurazione all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle
violazioni in modo da assicurare uniformita' di disciplina per
violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo
conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli
ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;
r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili
con quelle dei decreti legislativi da emanare.
134. Il Governo e' delegato ad emanare
uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni volte a
semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il
sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il
lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove
possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli
contribuenti, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni
delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in
relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle
caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:
1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia
non piu' di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione
della dichiarazione dei redditi;
3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i
termini e le modalita' di liquidazione, riscossione e
accertamento;
b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi
imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle
rela- tive procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e
contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica
soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle
esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti
passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del
gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di
una commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e
della previdenza sociale, presieduta da uno dei sottosegretari di
Stato del Ministero delle finanze, e composto da otto membri, di
cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di
diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale;
attribuzione alla commissione del compito di formulare proposte,
entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla
presente lettera;
c) possibilita' di prevedere la segnalazione, a cura del
concessionario della riscossione, nell'ambito della procedura di
conto fiscale, del mancato versamento da parte di contribuenti
che, con continuita', effettuano il versamento di ritenute
fiscali;
d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei
relativi allegati a mezzo di modalita' che consentano:
1) una rapida acquisizione dei dati da parte del sistema
informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla presentazione
stessa;
2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito e'
comunicato al contribuente per consentire una immediata
regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare la
reiterazione di errori e comportamenti non corretti e per
effettuare tempestivamente gli eventuali rimborsi;
3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno piu' di
venti dipendenti, dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale
in qualita' di sostituti di imposta ai contribuenti lavoratori
dipendenti;
4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente e
amministrazione finanziaria prevedendo per gli imprenditori un
maggiore ricorso ai centri autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento
delle associazioni di categoria per i propri associati e degli
studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo
sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai predetti
soggetti e delle relative responsabilita', nonche' dell'obbligo
di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione
della sottoscrizione stessa;
5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non si
avvalgano delle procedure sopra indicate;
6) la progressiva utilizzazione delle procedure telematiche,
prevedendone l'obbligo per i predetti centri di assistenza
fiscale per i dipendenti e per le imprese, per i commercialisti,
per i professionisti abilitati, per le associazioni di categoria
e per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi
presentate e per le societa' di capitali in relazione alle
proprie dichiarazioni;
e) razionalizzazione delle modalita' di esecuzione dei versamenti
attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati, quali
bonifici bancari, carte di credito e assegni; previsione di
versamenti rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di
interessi e revisione delle modalita' di acquisizione, da parte
del sistema informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati,
anche attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e
tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;
f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare,
per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore,
tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per
ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche a
tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente
percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del
gettito tra i destinatari; istituzione di una commissione
nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da
uno dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e
composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei Ministeri
suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno rappresentante
dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani e due esperti di diritto tributario
e di finanza locale; attribuzione alla commissione del compito di
stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalita' attuative del
sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali
e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo
predefinito e ai contributi; individuazione, entro il predetto
termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei
singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i
costi di riscossione e di migliorare la qualita' del servizio;
g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli uffici del
registro, tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero
delle finanze, dipartimento del territorio, della gestione degli
atti immobiliari, e il trasferimento ad altri organi ed enti
della gestione di particolari atti e adempimenti;
h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle violazioni
degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;
i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di
procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle
imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse
e alle altre imposte indirette sugli affari, con facolta' per l'amministrazione
finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio
dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entita'
della somma da rimborsare e alla solvibilita' del contribuente.
Sono altresi' disciplinate le modalita' con le quali l'amministrazione
finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta
eseguiti con procedure automatizzate;
l) revisione della composizione dei comitati tributari regionali
di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al
fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed
attribuzione ai predetti comitati di compiti propositivi;
istituzione presso il Ministero delle finanze di un analogo
organismo con compiti consultivi e propositivi;
m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi
con dichiarazione congiunta, previsione di un rimborso personale
intestato singolarmente a ciascun coniuge, se nel frattempo sono
sopraggiunti la separazione legale o il divorzio.
135. I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere a), d), e), h), i) e l) del comma 134 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere b), c), f), g) e m) del medesimo comma 134 sono emanati entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione di cui alla lettera b) del citato comma 134 formula entro il 31 dicembre 1997 proposte per trasformare la dichiarazione unificata annuale, di cui alla stessa lettera b), nella sintesi annuale della situazione economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari, ai redditi, alle retribuzioni del personale dipendente e ai contributi previdenziali e assistenziali, da presentare in unica sede.
138. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a modificare la
disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte
indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della
riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane
gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli
uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla
procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al
regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1993, n. 567;
b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a
carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione,
delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari
dalla vigente normativa.
143. Il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al fine di semplificare e
razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il
costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi
da lavoro autonomo e di impresa minore, nel rispetto dei principi
costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione della
capacita' contributiva e dell'autonomia politica e finanziaria
degli enti territoriali, uno o piu' decreto legislativi
contenenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di
riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e
funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, delle
regioni, delle province autonome e degli enti locali, occorrenti
per le seguenti riforme del sistema tributario:
a) istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per
cento e contemporanea abolizione:
1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo
31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive
modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo
1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo
20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della
quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle
prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo
27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e
professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.
144;
4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione
del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641;
5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con
decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la
graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e
previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al
riequilibrio degli effetti finanziari derivanti dalla istituzione
dell'imposta e dell'addizionale di cui alla lettera a);
d) previsione per le regioni della facolta' di non applicare le
tasse sulle concessioni regionali;
e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e
contemporanea abolizione:
1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'articolo 8
del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di
cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo della
energia elettrica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1983, n. 131;
4) dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e
annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di
cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
5) dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di
trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28
dicembre 1995, n. 549;
f) revisione della disciplina relativa all'imposta di registro
per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per
oggetto veicoli a motore da sottoporre alle formalita' di
trascrizione, iscrizione e annotazione al pubblico registro
automobilistico; attribuzione ai comuni delle somme riscosse per
le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli
atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli
giudiziari, della proprieta' di immobili nonche' quelli
traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;
g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle citta'
metropolitane di cui all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n.
142; attraverso l'attribuzione di gettito di tributi regionali e
locali in rapporto alle funzioni assorbite.
144. Le disposizioni del decreto legislativo da
emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, di cui al comma 143, lettera a), sono informate ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione del carattere reale dell'imposta;
b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una
attivita' organizzata per la produzione di beni o servizi, nei
confronti degli imprenditori individuali, delle societa', degli
enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e
professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;
c) determinazione della base imponibile in base al valore
aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal
bilancio, con le eventuali variazioni previste per le imposte
erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla
redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in
particolare determinazione della base imponibile;
1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed
assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla
lettera A) del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile,
riguardante i criteri di redazione del conto economico del
bilancio di esercizio delle societa' di capitali, i costi della
produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8),
10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425,
esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e
continuative;
2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilita' semplificata,
sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di
beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle
rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi
per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi,
con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate
e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e
60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per
l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le
quote di ammortamento;
3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui
all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui
redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle
operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti
destinati alla produzione;
4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di
cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, ai quali non si applica l'articolo 2425 del codice
civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle
quote di ammortamento e dei costi di produzione, esclusi quelli
per il personale e per accantonamenti;
5) per le banche e per le societa' finanziarie, sottraendo dall'ammontare
degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzione l'ammontare
degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produzione e
degli ammortamenti risultanti dal bilancio;
6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei
premi incassati, al netto delle provvigioni, l'ammontare degli
indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve
tecniche obbligatorie;
7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre
amministrazioni pubbliche, relativamente all'attivita' non
commerciale, in un importo corrispondente all'ammontare delle
retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate
e continuative;
8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall'ammontare
dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi di produzione,
diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e dei
compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coor-
dinate e continuative;
d) in caso di soggetti passivi che svolgono attivita' produttiva
presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di piu'
regioni, ripartizione della base imponibile tra queste ultime in
proporzione al costo del personale dipendente operante presso i
diversi stabilimenti ed uffici con possibilita' di correzione e
sostituzione di tale criterio, per taluni settori, con
riferimento al valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti
nel territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e le
societa' finanziarie, in relazione all'ammontare dei depositi
raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di assicurazione,
in relazione ai premi raccolti nel territorio regionale e, per le
imprese agricole, in relazione all'ubicazione ed estensione dei
terreni;
e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da
rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione
dei tributi e dei contributi di cui al comma 143, lettera a),
gravanti sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque,
inizialmente in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per
cento e con attribuzione alle regioni del potere di maggiorare l'aliquota
fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per le
amministrazioni pubbliche dell'aliquota nella misura vigente per
i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale con
preclusione per le regioni della facolta' di maggiorarla;
f) possibilita' di prevedere, anche in via transitoria per
ragioni di politica economica e redistribuiva, tenuto anche conto
del carico dei tributi e dei contributi soppressi,
differenziazioni dell'aliquota rispetto a quella di cui alla
lettera e) e di basi imponibili di cui alla lettera c) per
settori di attivita' o per categorie di soggetti passivi, o anche,
su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed
alle esenzioni dall'imposta lo- cale sui redditi ancora vigenti
per le attivita' svolte nelle aree depresse;
g) possibilita' di prevedere agevolazioni a soggetti che
intraprendono nuove attivita' produttive;
h) previsione della indeducibilita' dell'imposta dalla base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche;
i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con
legge, le procedure applicative dell'imposta, ferma restando la
presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella
per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche,
opportunamente integrata;
l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino
alla emanazione della legge regionale di cui alla lettera i)
informata ai seguenti principi:
1) presentazione della dichiarazione all'amministrazione
finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle
regioni le informazioni relative e di provvedere alla gestione,
ai controlli e agli accertamenti dell'imposta;
2) previsione della partecipazione alla attivita' di controllo e
accertamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni,
collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche,
alla stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e
notizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte
di accertamento ad essi comunicate;
3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente alle
singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi
diretti erariali;
m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle
commissioni tributarie;
n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia di
sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;
o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di
applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione
finanziaria, di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta
e della soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese;
p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una
percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive a favore delle province al
fine di finanziare le funzioni delegate dalle regioni alle
province medesime;
q) attribuzione ai comuni e alle province del potere di istituire
un'addizionale all'imposta regionale sulle attivita' produttive
entro una aliquota minima e massima predeterminata; previsione
nel periodo transitorio di una compartecipazione delle province e
dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive; le entrate derivanti dall'aliquota minima e dalla
compartecipazione devono compensare gli effetti dell'abolizione
dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e
professioni e delle tasse sulla concessione comunale; l'aliquota
massima non puo' essere superiore a una volta e mezzo l'aliquota
minima;
r) possibilita', con i decreti di cui al comma 152, di adeguare
la misura dell'aliquota di base dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive in funzione dell'andamento del gettito, e di
ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla
lettera q) e della facolta' di maggiorare l'aliquota di cui alla
lettera e);
s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le
doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive ai tributi erariali aboliti.
145. In attuazione della semplificazione di cui
al comma 143 la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
al comma 143, lettera b), e' finalizzata a controbilanciare gli
effetti redistributivi e sul gettito derivanti dalla soppressione
delle entrate di cui al comma 143, lettera a), e dall'istituzione
dell'addizionale di cui al comma 146 ed e' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote e
degli scaglioni di reddito;
b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per
lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e
per lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare
che si determinimo aumenti del prelievo fiscale per i diversi
livelli di reddito, in particolare per quelli piu' bassi e per i
redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui primi 15
milioni di lire sara' compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota
massima non potra' superare il 46 per cento; le aliquote
intermedie non potranno essere maggiorate; le detrazioni per i
redditi di lavoro dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e
di impresa saranno maggiorate, con opportune graduazioni in
funzione del livello di reddito in modo che non si determini
aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro
dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito
netto disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le
diverse fasce di reddito, in particolare per i redditi di lavoro
autonomo e di impresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti
per le diverse categorie di contribuenti dovranno essere
garantiti;
c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per
carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie
con figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi,
tenendo conto delle fasce di reddito e di talune categorie di
soggetti, oltre che del numero delle persone a carico e di quelle
componenti la famiglia che producono reddito.
146. La disciplina dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143,
lettera a), e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni
riconosciute per l'imposta principale;
b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un
minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;
c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con
riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla
dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei
sostituti di imposta;
d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia
di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato
introito dell'addizionale alla regione;
e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza
in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione.
147. La disciplina transitoria di cui al comma
143, lettera c), e' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi
da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei
flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti
locali;
b) esclusione dell'esercizio della facolta' concessa alle regioni
di maggiorare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i
primi due periodi di imposta;
c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello
di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di
lavoro, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga
in corso alla data del 1o gennaio 1997;
d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di
finanziamento della sanita', anche in presenza dei nuovi tributi
regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario,
come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale
compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, al netto della quota,
attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;
e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo,
decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive al netto delle
devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma
144 con la previsione, qualora il residuo gettito sia superiore
all'ammontare di detti trasferimenti, del riversamento allo Stato
dell'eccedenza.
148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, lettera c), e' informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalita' e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacita' fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.
149. La revisione della disciplina dei tributi
locali di cui al comma 143, lettera e), e' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di
disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali,
compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel
rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, per quanto attiene
alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota
massima, nonche' alle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di
impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi
di legittimita' i regolamenti di cui alla lettera a) entro
sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;
c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei
comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione
del bilancio di previsione;
d) attribuzione alle province della facolta' di istituire un'imposta
provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli
al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e
potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo
gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e
annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e
della relativa addizionale provinciale;
2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti
della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;
3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione
delle tasse automobilistiche del compito di provvedere alla
liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, con
obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel
cui territorio sono state eseguite le relative formalita', le
somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa
documentazione; e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta
sulle assicurazioni per la responsabilita' civile riguardante i
veicoli immatricolati nelle province medesime;
f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta
comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504:
1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto
legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta e' la
proprieta' o la titolarita' di diritti reali di godimento nonche'
del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione
finanziaria;
2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;
3) individuando le materie suscettibili di disciplina
regolamentare ai sensi della lettera a);
4) attribuendo il potere di stabilire una dotazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura
massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresi', l'esclusione
del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unita'
immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la
detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;
g) attribuzione ai comuni della facolta', con regolamento, di
escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e di
individuare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo
urbano o sull'ambiente, prevedendo per le stesse un regime
autorizzatorio e l'assoggettamento al pagamento di una tariffa;
possibilita' di prevedere, con lo stesso regolamento, divieti,
limitazioni ed agevolazioni e di determinare la tariffa secondo
criteri di ragionevolezza e di gradualita', tenendo conto della
popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle
diverse zone del territorio comunale;
h) attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di
prevedere per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al
patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un
canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa
che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del
valore economico della disponibilita' dell'area in relazione al
tipo di attivita' per il cui esercizio l'occupazione e' concessa,
del sacrificio imposto alla collettivita' con la rinuncia all'uso
pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di
manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del
sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle
concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennita' da
corrispondere, le occupazioni abusive;
i) facolta' di applicazione, per la riscossione coattiva dei
canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative
sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, riguardanti la riscossione coattiva delle tasse, delle
imposte indirette, dei tributi locali e di altre entrate;
l) attribuzione alle province e ai comuni della facolta' di
deliberare una addizionale all'imposta erariale sul consumo della
energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni
entro l'aliquota massima stabilita dalla legge statale.
150. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 143 sono adottati sentita, per quelli riguardanti le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovra' assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie e dovra', altresi', assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali.
152. Per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito al comma 150.
153. Ai fini di consentire alle regioni e agli
enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per
pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, e'
istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni
centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti principi:
a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle
informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento
dei fini sopra citati;
b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui
alla lettera a), delle modalita' di comunicazione e delle linee
guida per l'operativita' del sistema.
160. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi, concernenti il riordino
del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi
diversi nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli
organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al
regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle
imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei redditi di capitale con una
puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito,
prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento
derivante dall'impiego di capitale;
b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da
cessioni di partecipazioni in societa' o enti, di altri valori
mobiliari, nonche' di valute e metalli preziosi; introduzione di
norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti
da nuovi strumenti finanziari, con o senza attivita' sottostanti;
possibilita', anche ai fini di semplificazione, di prevedere
esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;
c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi
fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o
diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti;
d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle
partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale
delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali
qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b), con
possibilita' di compensare distintamente le relative minusvalenze
o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non
oltre il quarto periodo di imposta successivo;
f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui
alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilita'
di optare per l'applicazione di modalita' semplificate di
riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e
senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui
alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di
partecipazioni qualificate; detta possibilita' e' subordinata all'esistenza
di stabili rapporti con i predetti intermediari;
g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato
maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera
b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e
conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non
relativi ad imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul
predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti
alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono
a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo
il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto;
versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto
incaricato della gestione; possibilita' di compensare i risultati
negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei
successivi periodi;
h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere
equivalente la tassazione dei risultati di cui alla lettera g)
con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti
a seguito di realizzo;
i) revisione del regime fiscale degli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli
previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei
medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;
l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di
capitale o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i
medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su non
piu' di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento ed
un massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in
ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5
per cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei
principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'articolo
47 della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti,
favorendo quelli piu' a lungo termine, trattati nei mercati
regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione
delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive
sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c),
del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e
residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non
applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non
residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto
legislativo 1o aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione dell'articolo
3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera l),
possibilita' di prevedere l'applicazione di una imposizione
sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in societa'
ed enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato
testo unico delle imposte sui redditi in misura pari al livello
minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso
esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili
derivanti da partecipazioni qualificate;
n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f)
secondo i medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in
particolare, applicando il livello piu' basso ai redditi di cui
alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni
qualificate, nonche' a quelli conseguiti nell'ambito delle
gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le
disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di
capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi ed
i trattamenti previsti alle lettere g) e i);
o) introduzione di disposizioni necessarie al piu' efficace
controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la
previsione di particolari obblighi di rilevazione e di
comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli
intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano
nelle operazioni stesse, con possibilita' di limitare i predetti
obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere
f) e g); revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le
disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei redditi di
capitale e diversi anche di fonte estera;
p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' con il testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato
testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto
coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei
soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel
decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche
necessarie ad attuare il predetto coordinamento;
r) possibilita' di disporre l'entrata in vigore dei decreti
legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro
pubblicazione.
161. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto la
modifica organica e sistematica delle disposizioni delle imposte
sui redditi applicabili ai processi di organizzazione delle
attivita' produttive, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende,
complessi aziendali, partecipazioni in societa' controllate o
collegate, sempreche' possedute per un periodo non inferiore a
tre anni solari, di un regime opzionale di imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi, con un'aliquota non
superiore a quella applicata alla cessione di partecipazioni
qualificate di cui al comma 160, lettera e);
b) armonizzazione del regime tributario delle operazioni di
conferimento di aziende o di complessi aziendali e di quelle di
scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, per le operazioni poste in
essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e
soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;
c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle
operazioni indicate nella lettera b) nonche' per quelle iscritte
a seguito di operazioni di fusione e di scissione, di un regime
di imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, da
applicare a scelta del contribuente ed in alternativa al regime
indicato nella lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata
alla lettera a);
d) esclusione o limitazione dell'applicazione del regime di
imposizione sostitutiva, per le operazioni indicate nelle lettere
precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari
disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in
conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle
precedenti lettere;
e) individuazione di una disciplina specifica per la riscossione
delle imposte sostitutive di cui alle lettere a) e c), prevedendo
la possibilita' di introdurre criteri di dilazione, eventualmente
differenziati;
f) revisione del trattamento tributario delle riserve in
sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni
del codice civile e con i principi contabili in materia di conti
annuali;
g) revisione dei criteri di individuazione delle operazioni di
natura elusiva indicate nell'articolo 10 della legge 29 dicembre
1990, n. 408, anche in funzione di un miglior coordinamento con
le operazioni indicate nelle precedenti lettere e con le
disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.
162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino delle
imposte personali sul reddito, ai fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di
efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato
produttivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione
ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto
a quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale
investito sara' determinata in base al rendimento figurativo
fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli
obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati
regolamentati italiani;
b) applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento
dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili,
nonche' del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'articolo
44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sempreche' derivanti da conferimenti in denaro,
effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci
risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso
alla data del 30 settembre 1996; possibilita' di limitazioni o
esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi
per finalita' non rispondenti ad esigenze di efficienza,
rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo;
c) previsioni di particolari disposizioni per le societa'
costituite dopo il 30 settembre 1996;
d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in
una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla
lettera l) del comma 160;
e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento
obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo
105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per
cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della
determinazione del reddito imponibile, potra' essere prelevata a
carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno
essere previste diverse modalita' di rateazione non superiori in
ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;
f) possibilita' di prevedere trattamenti temporanei di favore per
le societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla
quotazione nei mercati regolamentati italiani, consistenti in
riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella
eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b)
senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i
primi tre periodi di imposta successivi a quelli della prima
quotazione;
g) possibilita' di prevedere speciali incentivazioni per favorire
la ricerca e la tecnologia avanzata;
h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad
oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e
conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilita' di
apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al
fine di evitare disparita' di trattamento;
i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli
utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti
lettere e con la lettera m) del comma 160; compensazione, ai soli
fini della lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui
deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non
potra' essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta
pagata dalla societa' alla cui distribuzione di utili il credito
di imposta e' riferito;
l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere
precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla
revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui e'
deliberata la distribuzione.
163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a 162 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
186. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di unitarieta' e coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.
187. Il riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e' informato ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo
rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all'attivita'
effettivamente esercitata;
b) esclusione dall'imposizione dei contributi corrisposti da
amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine
sociale, per lo svolgimento convenzionato di attivita' esercitate
in conformita' ai propri fini istituzionali;
c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo
associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura
obiettiva connessi all'attivita' effettivamente esercitata,
nonche' sulla base di criteri statutari diretti a prevenire
fattispecie elu- sive, di talune cessioni di beni e prestazioni
di servizi resi agli associati nell'ambito delle attivita'
proprie della vita associativa;
d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi
effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
nei confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito
proventi da attivita' commerciali entro limiti predeterminati,
anche mediante l'adozione di coefficienti o di imposte
sostitutive;
f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di
obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili
deroghe giustificate dall'ordinamento vigente, differenziati in
relazione alle entrate complessive, anche per le raccolte
pubbliche di fondi di cui alla lettera d); previsione di bilancio
o rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile
qualora le entrate complessive dell'ente superino i limiti
previsti in materia di imposte sui redditi;
g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di
trasferimento di beni patrimoniali;
h) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario
con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da
rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusione di opere e all'imposta
sugli spettacoli.
188. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
189. La disciplina tributaria delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, escludendo dall'ambito
dei soggetti ammessi gli enti pubblici e le societa' commerciali
diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori
di lavoro e le associazioni di categoria, individuando le
attivita' di interesse collettivo il cui svolgimento per il
perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale,
anche nei confronti dei propri soci, giustifica un regime fiscale
agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire anche in modo
indiretto utili;
b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale degli organismi di volontariato
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province
autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle
cooperative sociali, con relativa previsione di una disciplina
semplificata in ordine agli adempimenti formali, e differenziata
e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, in ragione
del valore sociale degli stessi;
c) previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di
espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza
di principi di trasparenza e di democraticita'con possibili
deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla
particolare natura di taluni enti;
d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni
elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;
e) previsione della detraibilita' o della deducibilita' delle
erogazioni liberali effettuate, entro limiti predeterminati, in
favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e
degli enti a regime equiparato;
f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui
redditi, per i proventi derivanti dall'attivita' di produzione o
scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attivita'
occasionali, purche' svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
g) facolta' di prevedere agevolazioni per tributi diversi da
quelli di cui alla lettera f).
190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo.
191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri e deliberazioni, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operativita' rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. Esso e' tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale.
192. L'organismo di controllo ha, altresi', il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attivita' di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.
193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192.