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IL SINODO 47° DELLA CHIESA AMBROSIANA - CARD. MARTINI

Capitolo 21: MATRIMONIO E FAMIGLIA

[72] III. LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

405. Significato della celebrazione del matrimonio

 

                § 1. La celebrazione del matrimonio è una realtà evangelizzante, poiché è annuncio della

fede della Chiesa nella buona novella dell'amore coniugale. Il matrimonio di due battezzati, infatti,

diventando segno e fonte di salvezza, si fa annuncio della Parola che eleva l'amore umano,

arricchisce la comunità cristiana di nuove Chiese domestiche e costituisce la famiglia cristiana ad

immagine dell'amore trinitario.

 

                § 2. Per questo la liturgia nuziale deve esprimere pienamente il significato ecclesiale del

matrimonio, anche attraverso lo stile celebrativo improntato ad una gioiosa semplicità che favorisca

il coinvolgimento dell'intera comunità ecclesiale in cui gli sposi sono inseriti. A tale scopo:

                a) gli sposi siano aiutati a cogliere l'essenziale del rito e a vivere pienamente il loro ruolo

ministeriale, meditando opportunamente le letture da loro scelte per custodirne la memoria come

programma della loro vita coniugale;

                b) la comunità dei fedeli sia guidata a partecipare in modo consapevole e devoto al rito

nuziale, predisponendo accuratamente ogni aspetto della celebrazione: la spiegazione del rito, la

proclamazione delle letture bibliche, la scelta dei canti e delle musiche, la formulazione delle

preghiere e i momenti di raccoglimento e di silenzio.

 

                § 3. Nell'intento di dare più chiara espressione visibile alla dimensione ecclesiale propria di

ogni celebrazione del sacramento nuziale, quando sono previsti più matrimoni nello stesso giorno e,

soprattutto, tenendo presente il cammino compiuto dai nubendi, si valuti l'opportunità di suggerire

agli interessati di celebrare il loro matrimonio durante un'unica liturgia comune.

 

                § 4. La celebrazione delle nozze sia pure occasione per esprimere la carità, con gesti di

condivisione verso i poveri, e per mostrare attenzione alle necessità della comunità parrocchiale: in

tal senso sia vissuta anche la consuetudine di dare una libera offerta alla parrocchia.

 

                § 5. L'apparato esteriore sia sempre improntato a sobrietà e a dignitosa semplicità,

evitando ogni inutile spreco e proibendo ciò che potrebbe disturbare il clima di raccoglimento e di

gioiosa partecipazione. In particolare, per quanto concerne gli addobbi floreali, la scelta delle

musiche e dei canti e la presenza di fotografi e cineoperatori, ci si attenga a quanto verrà

opportunamente indicato dai competenti organismi diocesani.

 

                § 6. Quando le nozze fossero celebrate in avvento o in quaresima, si rispettino le

caratteristiche proprie di questi tempi liturgici.

 

406. Celebrazione durante la messa

 

                § 1. Per l'intimo legame tra il matrimonio e l'Eucaristia, la celebrazione delle nozze durante

la messa è da ritenersi come la forma normale ed ordinaria. Gli sposi e i presenti al rito siano

educati a partecipare in pienezza al Sacrificio eucaristico, accostandosi, con le dovute disposizioni,

alla santa Comunione.

 

                § 2. Oltre ai casi in cui la normativa liturgica già prescrive che il matrimonio non venga

inserito nella messa, la prudenza pastorale suggerisce di procedere allo stesso modo quando

qualche circostanza oggettiva impedisce che l'Eucaristia venga celebrata in maniera veramente

significativa per gli sposi o la comunità dei presenti. Il parroco faccia la proposta di celebrare il

matrimonio senza la messa, ad esempio, quando gli sposi, o uno di loro, dichiaratamente sono e

intendono rimanere lontani dalla pratica religiosa (cf costt. 428-433).

 

407. Matrimonio in domenica

 

                § 1. Di fronte a una richiesta avanzata in tale senso dai futuri sposi, può essere talvolta

significativo celebrare le nozze anche in domenica o in giorni festivi2, purché la celebrazione

avvenga durante una messa d'orario, ci siano ragioni obiettive a sostegno della richiesta stessa e si

diano a livello parrocchiale le condizioni concrete per una effettiva praticabilità della scelta. Tutto ciò

al fine di coinvolgere attivamente e gioiosamente la comunità nella celebrazione della liturgia

nuziale, di aiutare la coppia a percepire e a esprimere il suo inserimento nella comunità

parrocchiale e di sottolineare più chiaramente la dimensione ecclesiale della celebrazione.

 

                § 2. I parroci, qualora fosse necessario, aiutino i nubendi a comprendere che il solo

desiderio, seppure motivato, di una celebrazione delle nozze in domenica o in un giorno festivo non

può essere ragione sufficiente e pastoralmente valida perché la celebrazione del matrimonio

avvenga in una parrocchia diversa da quella dello sposo o della sposa; cerchino, quindi, con loro la

soluzione più idonea, in grado di rispettare le loro giuste esigenze e, nello stesso tempo, il senso e

il valore di questa normativa.

 

                § 3. Allo scopo di favorire in proposito una prassi ancor più condivisa e osservata da tutti, si

auspica che in ogni decanato, d'intesa con il vicario episcopale di zona, si individuino le scelte

comuni più opportune per dare attuazione a queste indicazioni, che ciascuno è tenuto a rispettare.

 

408. Luogo della celebrazione

 

                § 1. La celebrazione del matrimonio avvenga di norma nella parrocchia dello sposo o della

sposa. Solo per validi motivi di necessità o di convenienza pastorale, esso può essere celebrato in

altra parrocchia(5).

 

                § 2. Risponde, in particolare, al criterio della convenienza pastorale che il matrimonio sia

celebrato:

a) nella parrocchia dove i fidanzati andranno ad abitare;

b) o, specialmente per gli immigrati, in quella del loro paese di origine;

c) o anche nella parrocchia dove essi sono abitualmente inseriti o dove effettivamente vivono la loro

esperienza di fede.

 

                § 3. Nel discernere le situazioni nelle quali i nubendi chiedono di celebrare il matrimonio in

un'altra parrocchia, il pastore d'anime, nel rispetto della normativa e dei criteri qui precisati, tenga

presente soprattutto il bene spirituale dei fedeli, sia accogliendo le ragioni che manifestano una vera

sensibilità religiosa o una reale esigenza umana, sia spiegando che non possono essere accettate

né motivazioni di pura convenienza sociale né quelle di carattere profano, legate a considerazioni di

ordine sentimentale, artistico o paesaggistico.

 

                § 4. Il parroco, quindi, di norma, non acconsenta a richieste di celebrazioni del matrimonio

nella sua parrocchia, se espresse da nubendi che non sono suoi parrocchiani. Con atteggiamento

paziente e attento alla situazione dei nubendi, illustri loro la norma della Chiesa; sottolinei, in

particolare, che solo validi motivi di necessità o di convenienza pastorale possono permettere la

celebrazione delle nozze in una parrocchia diversa da quella dello sposo o della sposa; con

chiarezza e discrezione e senza alludere a nessuna disponibilità ad accoglierli per la celebrazione,

li inviti a rivolgersi al parroco competente per l'istruttoria matrimoniale e a verificare con lui la loro

situazione e le loro richieste. Se dal suddetto colloquio emergesse qualche elemento che potrebbe

far ritenere plausibile e opportuna la celebrazione del matrimonio nella parrocchia di cui egli è

responsabile, il parroco interpellato informi riservatamente di tutto ciò il parroco proprio dei nubendi.

Quest'ultimo verifichi la ragionevolezza della domanda tenendo conto della situazione di vita dei

nubendi, decida sull'opportunità di concedere la licenza di celebrare le nozze nell'altra parrocchia e,

avendo informato di questo il parroco della medesima, indirizzi a lui i nubendi. Valuti inoltre

l'opportunità di concedere anche la licenza per istruire la pratica matrimoniale, assicurando,

comunque, la propria collaborazione per lo svolgimento della medesima.

                Particolarmente attenti a tutte queste direttive siano anche i responsabili di chiese non

parrocchiali, dei santuari, di chiese con particolari richiami storici o artistici.

                § 5. Il luogo di celebrazione del sacramento del matrimonio sia di norma la chiesa

parrocchiale. Con il permesso dell'Ordinario o, nel territorio della sua parrocchia, del parroco, le

nozze potranno essere celebrate in altra chiesa o oratorio.

                § 6. Soltanto in presenza di particolari ragioni pastorali l'Ordinario può concedere che il

sacramento del matrimonio venga celebrato in una cappella privata o fuori dal luogo sacro(6). In tal

caso, il parroco che conduce l'istruttoria matrimoniale esponga all'Ordinario, tramite l'Ufficio per la

disciplina dei sacramenti, le motivazioni che giustificano la richiesta.

 

409. Documentazione in caso di matrimonio fuori parrocchia

 

                § 1. Quando il parroco, che ha svolto l'istruttoria matrimoniale, concede la licenza ad un

altro parroco per la celebrazione delle nozze, gli trasmetta soltanto lo "stato dei documenti" e il

"nulla-osta" civile, conservando nel proprio archivio parrocchiale il fascicolo dei documenti

matrimoniali(7).

 

                § 2. Se il matrimonio viene celebrato in un'altra parrocchia della diocesi, trasmetta

direttamente al parroco del luogo della celebrazione lo "stato dei documenti" senza vidimazione

della curia.

 

                § 3. Se il matrimonio viene celebrato fuori diocesi, il parroco trasmetta, in busta chiusa,

all'Ufficio per la disciplina dei sacramenti, tutto il fascicolo matrimoniale, compreso lo "stato dei

documenti" e il "nulla-osta" civile, per la vidimazione.

 

410. Norme per la celebrazione della messa

 

                § 1. Per rendere possibile la celebrazione del matrimonio durante la messa - che nei giorni

di precetto deve essere una di quelle d'orario (cf cost. 407) - i parroci, in ordine alle binazioni e alle

trinazioni, hanno le facoltà previste nelle costt. 60, § 3 e 61, § 2.

 

                § 2. Se ci sono motivi validi, è consentito concelebrare nella messa di nozze. Ogni

presbitero, comunque, è tenuto a osservare la normativa canonica e liturgica relativa alla binazione

o trinazione3.

 

411. Adempimenti connessi con la celebrazione del matrimonio

 

                § 1. Dopo la celebrazione del matrimonio, e comunque prima della conclusione del rito

liturgico, il ministro di culto, davanti al quale è stato espresso il consenso matrimoniale, deve

spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile

riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigere l'atto di matrimonio in doppio originale(9).

 

                 § 2.Avvenuto il matrimonio, il parroco è tenuto agli altri adempimenti previsti

dai vescovi italiani(10). In particolare, deve:

                a) trasmettere, entro cinque giorni, all'Ufficiale dello stato civile del comune l'atto di

matrimonio, con la relativa richiesta di trascrizione;

                b) comunicare l'avvenuto matrimonio alle parrocchie o cappellanie ospedaliere in cui è

registrato il battesimo degli sposi ed eventualmente al parroco da cui ha avuto licenza di

celebrazione del matrimonio stesso;

                c) trasmettere alla curia il duplicato dell'atto di matrimonio.