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IL SINODO 47° DELLA CHIESA AMBROSIANA - CARD. MARTINI

Capitolo 21: MATRIMONIO E FAMIGLIA

 [75] VI. RICHIESTA DI MATRIMONIO IN SITUAZIONI PARTICOLARI

 

A. Matrimoni di battezzati non credenti

428. Per un cammino previo di riscoperta della fede

 

                § 1. Il pastore d'anime abbia una speciale attenzione per due nubendi che, pur chiedendo il

sacramento del matrimonio, dimostrano di non essere pienamente disposti a celebrarlo con fede.

Sia pronto ad accogliere la loro richiesta, ma faccia comprendere che la Chiesa deve ricordare a

quanti chiedono di sposarsi le condizioni di fede necessarie per una celebrazione fruttuosa.

 

                § 2. Fin dal primo colloquio, il parroco, invitando i nubendi a chiarire le ragioni della loro

richiesta, proponga un cammino previo di riscoperta della fede. Perciò, oltre a frequentare l'itinerario

educativo di preparazione alle nozze obbligatorio per tutti, questi fidanzati siano esortati a

partecipare a più incontri o colloqui con il parroco stesso o con persone da lui incaricate.

 

429. Giudizio di ammissione o non ammissione al matrimonio

 

                § 1. Prima di dare inizio all'istruttoria matrimoniale propriamente detta, il parroco valuterà,

assieme ai nubendi che avevano inizialmente mostrato di non essere pienamente disposti a

celebrarlo con fede:

                a) come abbiano accolto la proposta di un cammino previo di riscoperta della fede;

                b) quali siano le motivazioni precise per cui insistono nella richiesta del matrimonio

canonico;

                c) se siano disposti ad accettare il progetto di matrimonio come inteso dalla Chiesa: unico,

indissolubile, aperto alla vita; e se almeno non ne rifiutano il carattere sacramentale.

 

                § 2. Se il riscontro di questa valutazione sarà positivo, il parroco ammetterà i nubendi alla

istruttoria matrimoniale propriamente detta, accogliendo la loro domanda di matrimonio, anche se

non ancora pienamente motivata dalla fede(20).

 

                § 3. Se il riscontro sarà negativo, mostrando i nubendi di «rifiutare in modo esplicito e

formale ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati»(21), il

parroco non li ammetterà alla prosecuzione della preparazione matrimoniale, spiegando le

motivazioni della sua decisione (cf cost. 430, § 3).

 

                § 4. In caso di dubbio circa la decisione di cui ai § 2 e 3, il parroco si consulti con

l'Ordinario diocesano.

 

430. Una più ampia attenzione pastorale

 

                § 1. L'attenzione pastorale non può limitarsi alla decisione di ammettere o non ammettere i

nubendi alla prosecuzione dell'istruttoria matrimoniale e, quindi, alla celebrazione del sacramento

.

                § 2. Nel primo caso, il parroco dovrà incoraggiare i nubendi a proseguire nel cammino di

riscoperta della fede e della pratica cristiana. E, verificando la disponibilità degli stessi nubendi a

partecipare all'Eucaristia pienamente e fruttuosamente, valuterà l'opportunità di celebrare le loro

nozze durante la messa.

 

                § 3. Nel secondo caso il parroco farà presente agli interessati che la decisione di non

ammettere al sacramento vuol essere «un gesto di rispetto di chi si dichiara non credente, un gesto

di attesa e di speranza, un rinnovato e più grave appello a tutta la comunità cristiana perché

continui ad essere vicina a questi suoi fratelli, impegnandosi maggiormente nella testimonianza di

fede dei valori sacramentali del matrimonio e della famiglia»(22).

 

431. Matrimonio tra un battezzato credente e un battezzato non credente

 

                § 1. Merita una specifica considerazione la richiesta di matrimonio di una persona

battezzata e credente con un'altra pure battezzata ma non credente. Se quest'ultima ha

notoriamente abbandonato la fede, il parroco non potrà assistere alle nozze senza la licenza

dell'Ordinario del luogo. In questo caso, per ottenere la suddetta licenza, si dovranno verificare le

condizioni previste per i matrimoni interconfessionali(23).

 

                § 2. In concreto, non è facile riconoscere quando si configura il caso del notorio abbandono

della fede. Molti, anche se dichiarano di non essere più credenti, non manifestano con segni chiari

e inequivocabili un vero e proprio rifiuto della fede. Nel dubbio è bene che il parroco ricorra

all'Ordinario del luogo, il quale valuterà, caso per caso, se esigere la suddetta procedura(24).

 

                § 3. Se uno dei nubendi dichiara semplicemente di non riconoscersi come credente e di

volersi sposare in chiesa unicamente per accondiscendere al desiderio della parte credente, è

doveroso accogliere la domanda di matrimonio con premurosa attenzione alle persone, ma anche

con le dovute cautele(25). In tale dichiarazione, infatti, non si ravvisa un abbandono notorio della

fede, ma si constata l'allontanamento dalla pratica religiosa e la ritrosia a un cammino di recupero

della fede stessa. In questo caso non sono richieste le formalità prescritte per i matrimoni misti e

per il matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede. Tuttavia, quanto è previsto dai

suddetti adempimenti sarà oggetto di attenta verifica. La parte credente e praticante dovrà mostrarsi

pronta a dare testimonianza della propria fede, soprattutto per la condotta di vita, anche nei

confronti del coniuge lontano dalla fede (cf 1 Pt 3,1-2).

 

432. Preparazione dei nubendi che non hanno la stessa sensibilità religiosa

 

                § 1. Il parroco si mostri disponibile a incontrare più volte i nubendi che non hanno la stessa

sensibilità religiosa, offrendo loro la possibilità di approfondire le motivazioni della richiesta di

matrimonio cristiano.

 

                § 2. La coppia sarà invitata a compiere un itinerario formativo, che, in un certo qual modo,

prefiguri l'impostazione della loro vita coniugale e familiare: il rispetto delle convinzioni dell'altro, la

ricerca dei valori comuni, l'intesa nelle scelte fondamentali della vita a due, soprattutto in riferimento

all'educazione dei figli.

 

                § 3. La proposta di partecipare all'itinerario educativo, organizzato dalla parrocchia per tutti i

fidanzati in preparazione al matrimonio, sarà rivolta a entrambi. Secondo l'opportunità, la coppia

sarà invitata a partecipare a un cammino di riscoperta della fede o a seguire una forma speciale di

accompagnamento con l'aiuto di persone appositamente preparate.

 

                § 4. Al termine di questo percorso, ciascuno dei due nubendi dovrà essere in grado di

chiarire le proprie intenzioni in ordine alla celebrazione del sacramento del matrimonio e di formulare

un progetto di vita coniugale e familiare sulla base di quei valori umani che sente pienamente

condivisi dall'altro. Questo progetto di vita coniugale sarà espresso nella "domanda di matrimonio",

che la coppia presenterà al parroco prima dell'incontro per l'esame dei nubendi.

 

                § 5. In occasione dell'esame dei nubendi, il parroco verificherà attentamente le loro

intenzioni, accertando, in particolare, che la parte che si dichiara non credente non escluda le

proprietà essenziali e le finalità istituzionali del matrimonio cristiano, né si opponga alla sua

sacramentalità. Questa verifica dovrà essere particolarmente attenta quando ci sia stata da parte

dei nubendi la domanda di dispensa dall'obbligo della procedura concordataria(26).

 

433. Preparazione della liturgia nuziale e sua celebrazione

 

                § 1. In questi casi, il parroco presti attenzione particolare alla spiegazione e alla

preparazione della liturgia nuziale. E' necessario che la celebrazione del sacramento del matrimonio

sia partecipata consapevolmente e attivamente anzitutto da entrambi gli sposi. La scelta delle

letture sarà guidata dalla riflessione sui valori che gli sposi, di comune accordo, intendono porre a

fondamento della loro vita coniugale e familiare.

 

                § 2. Non sembra opportuna la celebrazione della messa, alla quale solo la parte credente

potrebbe partecipare in pienezza accostandosi alla santa Comunione. L'eventuale decisione di

inserire il matrimonio nella celebrazione eucaristica dovrà essere determinata da motivi

pastoralmente validi con tutto il rispetto dovuto al contraente che si è dichiarato non credente.

 

B. Matrimoni interconfessionali

434. Principi generali

 

                § 1. I matrimoni interconfessionali presentano «numerosi elementi che è bene valorizzare e

sviluppare, sia per il loro intrinseco valore, sia per l'apporto che possono dare al movimento

ecumenico. Ciò è particolarmente vero quando ambedue i coniugi sono fedeli ai loro impegni

religiosi. Il comune battesimo e il dinamismo della grazia forniscono agli sposi, in questi matrimoni,

la base e la motivazione per esprimere la loro unità nella sfera dei valori morali e spirituali»(27).

 

                § 2. Tuttavia l'esperienza insegna che l'unione perfetta tra i coniugi e il coinvolgimento di

tutta la loro vita nel matrimonio sono più facilmente assicurati quando essi hanno le medesime

convinzioni religioso-morali e partecipano alla vita della stessa comunità di fede. Perciò il

matrimonio interconfessionale, ossia tra una persona cattolica e un'altra battezzata ma non

cattolica, rimane pur sempre un caso difficile.

 

                § 3. La sollecitudine pastorale deve tenere conto sia delle difficoltà, che le coppie

interconfessionali possono incontrare nella vita coniugale e familiare, sia degli aspetti positivi della

loro unione.

 

                § 4. Entrambi i coniugi devono essere responsabilmente aiutati a condividere i doni di

grazia che hanno ricevuto per la medesima elezione alla vita cristiana, senza venir meno alle proprie

convinzioni di fede e senza cadere nell'indifferentismo religioso. A questo scopo l'azione pastorale

dovrà avvalersi, per quanto possibile, della collaborazione del ministro di culto della parte non

cattolica.

 

                § 5. Anche l'osservanza della normativa canonica, affidata alla responsabilità del parroco

cattolico, dovrà tendere alla salvaguardia dei valori del sacramento del matrimonio nel rispetto della

coscienza dei coniugi, entrambi chiamati a vivere secondo il Vangelo la loro unione in conformità

alla educazione alla fede ricevuta nella propria Chiesa.

 

435. Preparazione al matrimonio

 

                § 1. La preparazione al matrimonio interconfessionale sia impostata nel segno

dell'accoglienza e del rispetto della situazione particolare di ogni coppia. Fin dal primo colloquio il

parroco si mostri disponibile ad aiutare i nubendi a chiarire le motivazioni della richiesta di

matrimonio, prestando attenzione alla condizione spirituale di ognuno. Alla parte cattolica ricorderà

l'obbligo di frequenza al corso o itinerario comune di preparazione alle nozze programmato in

parrocchia, salvo che le circostanze rendano più opportuna una preparazione in forma

personalizzata (cf cost. 401, § 3). Farà la medesima proposta, come semplice invito, alla parte non

cattolica. La consiglierà, inoltre, di mettersi in contatto, se possibile, con il ministro di culto della

propria confessione, per una analoga preparazione di fede.

 

                § 2. E' doveroso che, preparandosi alle nozze, ciascuno possa conoscere le convinzioni

religiose dell'altro, gli insegnamenti e le pratiche della Chiesa o Comunità ecclesiale cui l'altro

appartiene. Bisogna infatti aiutare i nubendi a vivere l'eredità cristiana, soprattutto nell'ascolto della

Parola e nella preghiera. I nubendi imparino a condividere gli elementi comuni della fede e a

rispettare le differenze dell'una e dell'altra confessione, nell'intento di custodire fruttuosamente l'unità

e l'armonia matrimoniale(28).

 

436. Esame dei fidanzati

 

                § 1. E' necessario che, prima delle nozze, ciascuno arrivi a comprendere la dottrina sul

matrimonio e sui principi religioso-morali attinenti la vita coniugale e familiare secondo gli

insegnamenti della propria Chiesa e della Chiesa dell'altro. Questo permette, in conformità a quanto

previsto dalla normativa canonica, di accertare che le due parti siano istruite sulle finalità

istituzionali e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno

dei due contraenti. Poiché questo adempimento dovrà risultare da una dichiarazione scritta, sembra

opportuno proporre anche alla parte non cattolica il colloquio con il parroco per l'esame dei fidanzati.

In tal caso il non cattolico potrà chiedere la presenza del suo ministro di culto.

 

                § 2. La normativa canonica prevede l'adempimento di due altre condizioni: la dichiarazione

della parte cattolica di essere pronta a evitare il pericolo di perdere la propria fede e la promessa di

fare quanto in suo potere per educare e battezzare cattolicamente i figli; l'attestazione che di questa

dichiarazione e di questa promessa la parte non cattolica sia stata informata.

 

                § 3. Circa queste garanzie o "cauzioni", richieste anche per il matrimonio interreligioso, è

doveroso, nel caso di matrimonio interconfessionale, procedere con attenzione ecumenica. Il

parroco, quindi, che in conformità alle disposizioni dei vescovi italiani è obbligato a produrre la prova

scritta di tali adempimenti(29), dovrà dare adeguata spiegazione delle suddette cauzioni ad

entrambi i contraenti, eventualmente in presenza del ministro di culto della parte non cattolica. E'

opportuno mettere in evidenza che a questa non è richiesta nessuna promessa, né scritta, né orale.

 

                § 4. Il parroco esorti i nubendi a trovare un accordo, prima del matrimonio, circa il battesimo

e l'educazione religiosa dei figli. E' auspicabile che essi giungano a formulare un progetto per la loro

vita coniugale e familiare anche sotto questo aspetto, tenendo presente che l'uno e l'altra hanno il

diritto-dovere irrinunciabile di trasmettere le proprie convinzioni religiose ai figli. Perciò se la parte

cattolica prevede che i figli saranno battezzati ed educati fuori della Chiesa cattolica, si senta

ancora obbligata a condividere con la loro la propria fede. In armonia con la comparte troverà il modo

opportuno per esprimere tale esigenza(30).

 

                § 5. Per tutti gli altri adempimenti canonici connessi con l'esame dei fidanzati ci si riferisca

a quanto stabilito dalla normativa particolare della Chiesa italiana(31).

 

437. Celebrazione delle nozze ed Eucaristia

 

                § 1. In conformità a quanto prescritto dal rituale, il matrimonio interconfessionale sia

celebrato senza la messa. Se una motivazione pastorale lo richiede, si può, con il consenso

dell'Ordinario, usare il rito del matrimonio durante la messa. In tal caso il pastore d'anime dovrà far

presente la normativa canonica circa l'ammissione dei non cattolici alla Comunione eucaristica(32).

 

                § 2. La celebrazione del matrimonio tra cattolici e ortodossi, che condividono la stessa fede

nei sacramenti, potrà essere inserita nella messa. Tuttavia è bene ricordare che presso le Chiese

orientali non si usa unire la celebrazione delle nozze con quella dell'Eucaristia.

 

438. Dispensa dalla forma canonica

 

                § 1. Se la celebrazione del matrimonio misto comporta gravi difficoltà, l'Ordinario del luogo

può concedere la dispensa dall'obbligo della forma canonica. Nel matrimonio interconfessionale il

ricorso a tale dispensa richiede una particolare attenzione ecumenica.

 

                § 2. Il matrimonio tra cattolici e ortodossi, celebrato secondo il rito delle Chiese orientali, è

ritenuto valido, purché siano rispettate le disposizioni del diritto canonico richieste per la validità del

consenso. La dispensa dalla forma canonica è necessaria soltanto per la liceità. L'osservanza della

forma canonica è richiesta per la validità del matrimonio tra cattolici e cristiani di altre Chiese e

Comunità ecclesiali.

 

                § 3. Al fine di individuare le motivazioni valide a giustificare la dispensa dalla forma

canonica, occorre fare attenzione soprattutto alla parte non cattolica, come, ad esempio,

riconoscere il suo impegno religioso, favorire l'accordo con i suoi familiari, mettere in evidenza il

rapporto di conoscenza o di parentela con il proprio ministro di culto.

 

                § 4. E' bene favorire l'intesa nella scelta del rito cattolico o non cattolico per la celebrazione

delle nozze interconfessionali anche in prospettiva della vita coniugale e familiare, nel senso di

evidenziare sia l'aspetto della condivisione della comune eredità cristiana, sia quello del reciproco

rispetto delle differenze religiose.

 

                § 5. Il parroco, prima di inoltrare all'Ordinario la domanda di dispensa dalla forma canonica,

compia quanto è prescritto dalla normativa canonica circa i matrimoni misti(33) e sia sollecito nel

segnalare le motivazioni che giustificano la concessione della suddetta dispensa, perché si possa

eventualmente richiedere la prescritta consultazione dell'Ordinario del luogo in cui il matrimonio sarà

celebrato.

 

                § 6. La Conferenza episcopale italiana ha disposto che la forma pubblica prescritta per la

validità del matrimonio contratto con dispensa dalla forma canonica abbia un carattere religioso, e

più precisamente che la celebrazione, salvo eventuali intese con le diverse Chiese cristiane, sia

compiuta davanti a un legittimo ministro di culto, e non con il solo rito civile(34).

 

439. Celebrazione ecumenica delle nozze

 

                § 1. Per sottolineare l'unità del matrimonio, non è consentito che si facciano due

celebrazioni religiose distinte nelle quali il consenso venga espresso due volte, oppure che si faccia

un solo servizio religioso durante il quale lo scambio del consenso sia richiesto congiuntamente o

successivamente dai due ministri. La celebrazione ecumenica rettamente intesa deve esprimersi

nella partecipazione attiva al rito del matrimonio da parte di tutti i presenti in piena coerenza con la

fede religiosa di ciascuno.

 

                § 2. E' bene che il parroco, con il consenso dell'Ordinario e d'intesa con i nubendi, inviti il

ministro di culto della parte non cattolica a partecipare attivamente alla celebrazione delle nozze

con la proclamazione delle letture bibliche, una breve omelia, la benedizione degli sposi.

 

                § 3. Parimenti, quando è stata concessa la dispensa della forma canonica e previa

autorizzazione dell'Ordinario, il presbitero cattolico può partecipare al rito non cattolico del

matrimonio e, se invitato, proclamare la sacra Scrittura, tenere una breve esortazione, fare preghiere

appropriate e benedire gli sposi.

 

                § 4. L'elemento che dovrebbe acquistare maggior rilievo nella celebrazione ecumenica delle

nozze è la Parola. Nella liturgia della Parola, infatti, «si dà risalto all'importanza del matrimonio

cristiano nella storia della salvezza, ai suoi fini e ai suoi doveri in ordine al conseguimento della

santificazione dei coniugi e dei figli»(35).

 

440. La cura delle famiglie interconfessionali

 

                § 1. Alle coppie interconfessionali è doveroso offrire una pastorale ecumenica della famiglia,

promossa pariteticamente da responsabili delle diverse confessioni cristiane presenti in diocesi,

sulla base della convinzione che l'unità del matrimonio non debba essere minata dal diverso

riferimento confessionale degli sposi. Pertanto a livello diocesano, tramite l'Ufficio per l'ecumenismo

e il dialogo, sia cercata l'intesa con i responsabili delle altre Chiese cristiane per iniziative pastorali

comuni che siano efficaci nell'orientare ecumenicamente alla soluzione dei vari problemi che

insorgono nell'esperienza dei focolari misti.

 

                § 2. Ogni comunità parrocchiale o realtà associativa si ponga in atteggiamento di

accoglienza fraterna nei confronti della coppia o famiglia interconfessionale, rispettando la

componente non cattolica e suscitando tra i fedeli l'attenzione al problema ecumenico. Venga

favorita e non ostacolata l'esigenza di un analogo rapporto della coppia o famiglia interconfessionale

con la comunità dell'altra confessione. Si collabori con la coppia e le rispettive comunità di

appartenenza soprattutto riguardo al cammino educativo dei figli, facendo tesoro delle esperienze di

catechesi interconfessionale, familiare o comunitaria, già esistenti e creandone di nuove secondo le

esigenze concrete delle coppie.

 

C. Matrimoni interreligiosi

441. Ammissione al matrimonio

 

                § 1. La Chiesa non esclude la possibilità del matrimonio di cattolici con persone non

battezzate. Rispettando il diritto naturale di ogni uomo e donna, essa è disponibile ad accogliere

questa richiesta e a celebrare le nozze(36). In pari tempo sente il dovere di ammonire che «il

coniuge cattolico ha l'obbligo di conservare la propria fede e perciò mai gli è lecito esporsi al

pericolo prossimo di perderla»(37).

 

                § 2. La normativa canonica riguardante l'impedimento della disparità di culto e le condizioni

per concederne la dispensa(38) intende assicurare che i fedeli, che sposano persone non

battezzate di altre religioni o di nessuna religione, non abbiano a violare la legge divina (perdita della

fede, negligenza del dovere di trasmetterla ai figli).

 

                § 3. Ma l'azione pastorale non si limita all'osservanza della normativa canonica. E'

necessario accogliere la richiesta di matrimonio interreligioso come espressione di un diritto

naturale, che ha la sua ragione profonda nell'economia della creazione e che, pertanto, implica un

atteggiamento di obbedienza al volere di Dio. La coppia deve essere aiutata a comprendere,

celebrare e vivere questa realtà istituita dal Creatore al principio.

 

442. Preparazione al matrimonio

 

                § 1. La preparazione al matrimonio è un cammino spirituale, che conduce i fidanzati a

verificare anzitutto le loro intenzioni circa il patto d'amore indissolubile e fedele, ossia circa la

decisione di donarsi reciprocamente in una vera comunione di vita. Nel caso di matrimonio tra una

persona cattolica e una persona non battezzata questa verifica è resa possibile dal confronto leale

dei rispettivi principi morali e religiosi. Perciò, ai fini di un'adeguata preparazione, sarà anche

necessario predisporre una serie di incontri della coppia con il parroco o con persone da lui

incaricate.

 

                § 2. In questi incontri, il cattolico, oltre a verificare le proprie intenzioni circa il disegno di

Dio sul matrimonio, sarà spronato a dare una testimonianza coerente della propria fede nella vita

coniugale e familiare (cf 1 Pt 3,1-2). A tale scopo egli dovrà essere aiutato anche a riconoscere e a

valorizzare quei principi religioso-morali professati dalla comparte non battezzata, che possono

essere condivisi e reciprocamente partecipati nella vita matrimoniale.

 

                § 3. Anche la parte non battezzata dovrà essere aiutata a verificare le proprie intenzioni

circa il matrimonio. Anzitutto occorre che conosca l'insegnamento della Chiesa cattolica circa il

matrimonio stesso, così da poter accertare che non intenda escluderne le proprietà essenziali e le

finalità istituzionali. Le differenze tra la dottrina cattolica e gli insegnamenti d'altre religioni in

proposito, di per sé, non impediscono che il non cristiano, ad esempio, possa essere sinceramente

disposto a non escludere l'unità e l'indissolubilità del suo matrimonio, anche se è consapevole che

la sua religione permette la poligamia e il divorzio. E' necessario accogliere il non cristiano con

rispetto delle sue convinzioni religiose, delle sue tradizioni familiari e sociali; ma occorre anche

aiutarlo a riconoscere i valori umani inerenti al matrimonio inteso come istituzione divina e a

confrontarsi lealmente con il cattolico circa il modo di intendere la vita coniugale e familiare.

 

                § 4. Nella preparazione al matrimonio, inoltre, entrambi i nubendi devono prendere

coscienza delle difficoltà che potranno mettere in crisi la solidità e la stabilità del vincolo coniugale

e della vita familiare che ne deriva. Nel matrimonio tra cattolici e non battezzati queste difficoltà

sono gravi e, a volte, insuperabili: contrasti derivanti dal modo di intendere il contratto matrimoniale,

dalla diversa interpretazione dei principi morali attinenti il matrimonio e la famiglia, dagli usi e

costumi, dalla mentalità, dagli stessi ordinamenti giuridici. Particolarmente difficile è il problema

della educazione dei figli, dato che «entrambi i coniugi hanno questo dovere e non possono

assolutamente ignorarlo in tutte le obbligazioni morali che esso comporta»(39).

 

443. Matrimonio tra cattolici e musulmani

 

                § 1. Per quanto riguarda, in particolare, il matrimonio tra cattolici e musulmani, è

indispensabile far presente gli ostacoli, a volte insormontabili, che esistono anche a livello giuridico

e socio-antropologico. L'ordinamento civile, ad esempio, di diversi paesi che si conformano alle leggi

islamiche consente la poligamia, il ripudio della donna, il diritto dell'uomo di esercitare da solo la

patria potestà sui figli.

 

                § 2. La donna cristiana, che sposa un musulmano, deve essere informata circa gli usi e

costumi, la mentalità, il modo di vivere della gente nel mondo islamico. Anche se il suo fidanzato

asserisce di avere un suo modo di pensare, bisogna far conoscere, tra l'altro, quale è, secondo la

concezione islamica, la posizione della donna rispetto all'uomo, come è vissuto l'amore coniugale,

come viene intesa la famiglia e come viene esercitata la patria potestà sui bambini in assenza del

padre.

                § 3. Di fronte a tutte queste difficoltà il matrimonio con un musulmano sarà sempre da

scoraggiare quando la coppia, dopo le nozze, andrà a vivere in un paese islamico.

 

444. Adempimenti da parte del parroco

 

                § 1. Allo scopo di approfondire gli aspetti problematici del matrimonio con disparità di culto,

il parroco ricorra in tempo utile all'Ufficio diocesano per la disciplina dei sacramenti. In particolare,

nel caso di matrimonio con persone di religione islamica, chieda informazioni circa la legislazione

matrimoniale dello Stato di provenienza della parte musulmana e circa il modo più opportuno per

accertare il suo stato libero.

 

                § 2. La domanda di dispensa dall'impedimento di disparità di culto dovrà essere inoltrata

all'Ordinario del luogo con osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa canonica(40).

Perché questi adempimenti manifestino il loro significato pastorale bisogna che, nel corso della

preparazione, siano stati attentamente esaminati i problemi fondamentali del matrimonio tra un

cattolico e un non battezzato: il rispetto del diritto naturale al matrimonio e, di conseguenza, la non

esclusione da entrambe le parti delle finalità istituzionali e delle proprietà essenziali del matrimonio

stesso; la valutazione realistica da parte cattolica della possibilità di esprimere la propria fede nella

vita coniugale e di dialogare con il futuro coniuge in ordine alla educazione dei figli; la presa di

coscienza da parte del non battezzato delle promesse e degli obblighi sottoscritti dalla comparte

cattolica.

 

445. Celebrazione del matrimonio

 

                § 1. La celebrazione del matrimonio si svolga in chiesa o in altro luogo conveniente(41).

 

                § 2. Secondo l'opportunità, si può fare una sola lettura biblica, tralasciare la benedizione e

lo scambio degli anelli, sostituire la benedizione degli sposi con una preghiera(42). Nel suo

complesso, questa liturgia nuziale esprime la fede dei cristiani, pur nel rispetto dei non cristiani

coinvolti nella celebrazione del medesimo. Non fa riferimento al battesimo della parte cattolica, ma

mette in risalto che l'amore umano riceve nel momento celebrativo un sigillo sacro e la forza per

conservarsi fedele e responsabile.

 

                § 3. In tale prospettiva, si comprende la proibizione di inserire il matrimonio nella

celebrazione eucaristica. La Chiesa accoglie con gioia tutti i presenti e esprime la sua fede in Dio,

sorgente d'amore e di fedeltà, invitando tutti i partecipanti all'ascolto della sua Parola e alla

preghiera(43).

 

446. Sollecitudine pastorale dopo il momento celebrativo

 

                § 1. L'aumento dei matrimoni interreligiosi chiede oggi maggiore sollecitudine pastorale

anche dopo il momento celebrativo. Le famiglie nate da questi matrimoni sono un luogo di incontro

e di dialogo tra cristiani e non cristiani. L'attenzione primaria deve essere rivolta alle persone, che

dovranno essere aiutate a crescere nei valori umani del matrimonio, fedeli al disegno di Dio.

 

                § 2. Il pastore d'anime si preoccuperà di mantenere i contatti soprattutto con la parte

cattolica, per sostenerla nella vita di fede in riferimento all'educazione dei figli.

 

D. Matrimoni di persone già sposate civilmente

447. Matrimonio di persone già sposate civilmente

 

                § 1. Se il matrimonio religioso viene richiesto da coloro che si sono sposati civilmente per

motivi di convenienza sociale, senza ancora rendersi conto dell'errore compiuto e che pensano di

procedere alla "sistemazione" del loro matrimonio in forma sbrigativa, come se le nozze religiose

fossero semplicemente una cerimonia loro dovuta, il parroco dovrà richiedere una adeguata

catechesi, perché comprendano che soltanto la celebrazione del sacramento li costituisce sposi

davanti al Signore e dà loro la grazia di vivere da battezzati l'amore coniugale. Essi dovranno essere

aiutati a prendere coscienza di aver trascurato la legge morale e a rimettersi in piena comunione

con la Chiesa in tutta la loro vita coniugale e familiare.

 

                § 2. Se, al contrario, i nubendi mostrano di aver fatto un cammino di fede, il pastore d'anime

sia attento a facilitare la celebrazione delle nozze e a favorire l'accoglienza degli sposi nella vita

della comunità cristiana. Il loro esempio può essere significativo per una pastorale di recupero di

altre coppie di coniugi conviventi o sposati civilmente.

 

                § 3. Tranne che in caso di necessità, coloro che sono già sposati civilmente tra di loro non

siano ammessi alla celebrazione del matrimonio religioso senza la licenza dell'Ordinario(44).

 

                § 4. Se uno solo dei coniugi sposati civilmente chiede il matrimonio canonico mentre l'altro

si rifiuta di rinnovare il consenso nella forma canonica, il parroco esamini attentamente l'eventualità

di ricorrere alla domanda di sanazione in radice, verificando le condizioni previste dal can. 1163, §

1(45).

 

E. Matrimoni di persone divorziate o in attesa di divorzio

448. Matrimonio di separati o divorziati dopo un matrimonio civile

 

                § 1. Ai fedeli, che hanno contratto il matrimonio civile e sono separati o divorziati, la Chiesa

riconosce il fondamentale diritto al matrimonio cristiano, non ritenendo valido il precedente vincolo,

ma non può disattendere il fatto che essi hanno già espresso una precisa volontà matrimoniale e

che da questa unione possono avere contratto doveri e impegni verso altri, soprattutto verso

eventuali figli. Di conseguenza l'azione pastorale è chiamata a procedere con grande equilibrio e

prudenza.

 

                § 2. Il pastore d'anime dovrà accertare la seria intenzione di contrarre un vincolo coniugale

unico e indissolubile e la sincera volontà di adempiere tutti i doveri naturali derivati dalla precedente

unione, soprattutto verso i figli. Questo comporta che gli interessati mostrino di aver fatto un

cammino di riflessione critica, anche con qualche segno palese di sincera conversione, sulla loro

scelta precedente e di crescita nella fede.

 

                § 3. La loro ammissione al matrimonio canonico avvenga dopo aver ottenuto la licenza

dell'Ordinario(46).

 

F. Matrimoni di minorenni

449. Matrimonio di minorenni

 

                § 1. Nel caso di richiesta di matrimonio da parte di minorenni, il pastore d'anime dovrà

comportarsi con prudenza e grande cautela. Soprattutto quando ravvisa il pericolo di un "matrimonio

riparatore" egli dovrà mostrarsi fermo, anche se rispettoso ed accogliente, nel dissuadere i

richiedenti dal contrarre matrimonio, mettendo in luce i gravi rischi che una così impegnativa

decisione, presa a tale età, normalmente comporta.

 

                § 2. La diminuzione numerica delle richieste di matrimoni di minorenni non dispensa il

pastore d'anime dal seguire con particolare cura pastorale i nubendi, anche attraverso l'ausilio di

persone specializzate e il responsabile coinvolgimento dei genitori.

 

                § 3. Per procedere alle nozze, il parroco deve ricorrere all'Ordinario, per le necessarie

dispense(47).

 

G. Matrimoni di sieropositivi

450. Matrimonio di sieropositivi

 

                § 1. La richiesta di matrimonio da parte di una persona sieropositiva o malata di AIDS,

esige una particolare cura e attenzione pastorale.

 

                § 2. Nel discernere circa la ammissibilità alla celebrazione delle nozze, si tenga presente

che questa richiesta di matrimonio, di per sé, non può essere respinta perché non è certo che la

sieropositività e la malattia conclamata si oppongano direttamente alla validità del matrimonio

stesso. Dal momento però che in questi casi la vita coniugale e matrimoniale molto difficilmente

avrà un esito sereno, il parroco dovrà dissuadere da tale richiesta. Di fronte all'insistenza dei

nubendi, egli dovrà accertare che nulla si opponga alla valida e lecita celebrazione delle nozze

cristiane, in particolare che la persona sieropositiva o malata di AIDS non abbia tenuto nascosto al

futuro coniuge il suo stato di salute e che non ci siano eventuali vizi (per esempio: dolo, condizioni)

o difetti di consenso (per esempio: esclusione della prole).

 

                § 3. In ogni caso, considerata la particolare delicatezza dei problemi in questione, prima di

procedere alla celebrazione delle nozze, il parroco ricorra all'Ufficio per la disciplina dei sacramenti.