CENTRO STUDI E RICERCHE DI CAPRAROLA

STATUTO

Art. 1. E' costituita una Associazione sotto la denominazione: "Centro Studi e Ricerche di Caprarola", con sede a Caprarola (VT), presso i locali delle ex Scuderie Farnesiane.

Art. 2. L'Associazione ha i seguenti scopi scientifici, culturali e sociali:

a. svolgere attività di tutela, di conoscenza, di studio e di ricerca su tutti i possibili aspetti artistici, culturali, storici, archeologici e folcloristici del territorio del comune di Caprarola;

b. collaborare con Amministrazioni Statali, Centrali e Periferiche, nonché Amministrazioni Regionali e Locali, alla promozione, nel proprio ambito territoriale, di iniziative tendenti alla migliore conoscenza dei problemi inerenti alle ricerche archeologiche, alla conservazione del paesaggio, dei monumenti e dell'ambiente di Caprarola, specialmente in rapporto al suo sviluppo edilizio;

c. collaborare in tutte le forme possibili con i vari Organismi preposti al censimento ed alla conservazione del patrimonio culturale;

d. promuovere ed organizzare - anche in concorso con altri Enti e/o privati - mostre, manifestazioni pubbliche, corsi e cicli di studi, pubblicazioni (anche periodiche), saggi ed altri tipi di contributi culturali connessi con i fini statutari;

e. indirizzare studiosi locali e soprattutto giovani verso attività di studio e di ricerca non frammentarie, coordinandone modalità, tematiche e programmi atti a fornire nel tempo un panorama completo del territorio sotto il profilo statutario;

f. costituire documentazioni bibliografiche, fotografiche e di rilevamento utili ai fini di cui ai punti a., b. e c.;

g. promuovere ed effettuare scambi e collaborazioni con Enti, Organismi culturali e studiosi - italiani e stranieri - che abbiano interessi affini;

h. procurare ed assegnare borse di studio, premi e contributi, anche con l'aiuto di Università, Enti pubblici e privati, a favore di studiosi e studenti relativamente alle varie materie connesse ai fini statutari;

i. prendere ogni altra iniziativa e svolgere ogni azione utile per il conseguimento degli scopi statutari e sociali;

l. fare qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare per il perseguimento degli scopi previsti alle lettere precedenti.

Art. 3. L'Associazione svolge la propria attività al di fuori di ogni fine o interesse ideologico, professionale e commerciale, pur intendendo rimanere sempre conscio della realtà e dei problemi del territorio nel quale opera.

Art. 4. Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Esecutivo.

Art. 5. L'Assemblea è composta da:

a. Soci Fondatori: sono coloro che intervengono al momento della stipula dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;

b. Soci Ordinari: sono coloro, persone fisiche, Enti, Associazioni o Istituzioni che ne facciano domanda, nonché studiosi e cultori delle materie statutarie che accettino l'invito a far parte dell'Associazione. Le domande di adesione avvengono su presentazione di due soci ordinari. L'adesione comporta l'accettazione integrale dello Statuto. L'ammissione è deliberata a maggioranza dal Comitato Esecutivo e ratificata dall'Assemblea. La qualità di socio si perde per dimissioni, per decesso, per morosità recidiva, per decadenza ed esclusione, deliberata questa a maggioranza dall'Assemblea dei soci e solo per indegnità o per altri gravi motivi. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riavere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 6. I soci sono convocati dal Comitato Esecutivo in assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e l'elezione degli Organi di gestione. L'assemblea deve essere convocata ogni volta che il Comitato Esecutivo, a maggioranza, ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno un decimo dei soci. L'Assemblea dei soci è convocata - a cura del Segretario - con avviso pubblicato nella sede sociale almeno una settimana prima della data fissata, con indicazione dell'Ordine del Giorno, la sede, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione. Inoltre ai non residenti nel comune di Caprarola dovrà essere spedito, almeno quindici giorni prima della riunione, avviso scritto contenente le indicazioni di cui sopra, all'indirizzo indicato dal socio. La seconda convocazione potrà essere fissata un'ora dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di modifica dello statuto o di scioglimento e relativa devoluzione del patrimonio esigono il voto favorevole di almeno due terzi dei soci nella prima convocazione e della maggioranza assoluta dei soci presenti nella seconda convocazione. Ogni socio regolarmente iscritto ed in regola con il versamento sociale ha diritto ad un voto e può accettare solo due deleghe. I componenti del Comitato Esecutivo non possono rappresentare altri soci per delega nelle assemblee. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto.

Art. 7. Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea dei soci. E' composto da cinque membri, oltre ad un Segretario del Centro che funge anche da Segretario del Comitato con voto consultivo. Il Comitato Esecutivo amministra il Centro con l'aiuto del Segretario ed i suoi componenti sono tutti rieleggibili. Esso si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le sue riunioni sono valide se è presente la metà dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente del Centro, il quale è il rappresentante legale dell'Associazione e deve nominare un Vicepresidente. Il Presidente dirige l'attività del Centro stesso e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Comitato Esecutivo.

Art. 8. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli che la legge o il presente Statuto riservano alla esclusiva competenza dell'Assemblea. Il Comitato può istituire gruppi di studio e commissioni anche con elementi estranei all'Associazione. Il Comitato presenta all'Assemblea dei Soci i programmi annuali di lavoro del centro e ne cura l'esecuzione.

Art. 9. Gli esercizi sociali iniziano il 1° Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno e le cariche, salvo evidenti casi di forza maggiore, durano sino alla scadenza di ogni triennio. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Segretario presenta il Bilancio al Comitato Esecutivo il quale, dopo averlo discusso, entro i successivi due mesi convoca l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio stesso.

Art.10. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di sua proprietà e da elargizioni, donazioni e lasciti, purché regolarmente accettati dal Comitato Esecutivo. Le entrate sono rappresentate dalle quote dei soci e dai conferimenti di Enti privati e pubblici. La quota sociale è fissata, per il primo anno, in Lire 20.000, mentre rimane in facoltà del Comitato Esecutivo - il quale richiede ed amministra anche i contributi, le oblazioni e le donazioni - sentito eventualmente il parere dell'Assemblea, di variare l'importo delle quote stesse con le modalità che si riterranno più opportune.

Art.11. Per la durata di un anno dalla data dell'Atto Costitutivo, il Centro è retto da un Comitato Esecutivo Provvisorio formato dai Soci Fondati, al fine di assicurare gli adempimenti statutari e con il compito particolare di promuovere le adesioni al Centro e curare l'organizzazione di base. Fino alla nomina del Comitato Esecutivo, il Presidente viene eletto dal Comitato Esecutivo Provvisorio.

Art.12. La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato - come già indicato nell'Art. 6 - dall'Assemblea dei Soci.

Art.13. L'Associazione non ha fini di lucro ed in caso di scioglimento le attività patrimoniali saranno devolute per scopi di beneficenza.

Art.14. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

 

MODIFICHE ALLO STATUTO APPROVATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 07.03.1995.

Art. 1. l'articolo 3 è così modificato:

Art. 3 - L'Associazione ha una struttura democratica e svolge la propria attività al di fuori di ogni fine o interesse ideologico, professionale e commerciale, pur intendendo rimanere sempre conscia della realtà e dei problemi del territorio nel quale opera.

Art. 2. l'articolo 4 è così modificato:

Art. 4 - Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Esecutivo. I componenti dei citati organi forniscono le proprie prestazioni in maniera gratuita.

Art. 3. alla fine dell'articolo 7 aggiungere il seguente paragrafo:

Art. 7 - ...omissis... Tutti i Soci forniscono le proprie prestazioni in maniera gratuita.

Caprarola, lì 17 novembre 1993

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