La "banca delle ore"

L'accordo di rinnovo del C.C.N.L.11 Luglio 1999, istitutivo della banca delle ore, stabilisce che nei primi 4 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato solo previo accordo tra azienda e lavoratore; trascorso tale termine, ma non oltre 10 mesi (sempre conteggiati dal giorno dell'espletamento), il recupero è possibile dando preavvisi all'azienda di almeno:

1    giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;

5    giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;

10  giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore ai 2 giorni.

Ciò premesso, si tratta di stabilire il criterio in base al quale individuare la date esatte di scadenza. Come già detto, il citato accordo prende come riferimento il momento in cui la prestazione viene effettuata. 
Nessun dubbio viceversa presenta la determinazione della scadenza delle 23 ore annue da riconoscere a coloro che hanno mantenuto per l'anno in corso l'orario settimanale a 37 ore e 30, che al di fuori della particolarità della loro costituzione, sono in tutto e per tutto sottoposte alla medesima disciplina: essendo riconosciute convenzionalmente il 1° Gennaio, presentano come termine ultimo inderogabile il 31 ottobre.
Per semplicità, volendo ripropone schematicamente quanto sopra esposto, risulta:

31 Ottobre di ogni anno termine ultimo per la fruizione delle 23 ore nel caso di opzione per l'anno in corso dell'orario settimanale a 37 ore e 30
4 mesi dal giorno dell'espletamento periodo entro il quale è necessario concordare con l'Azienda il recupero delle ore accumulate in Banca Ore ad una certa data
10 mesi dal giorno dell'espletamento termine ultimo per il recupero delle prestazioni aggiuntive effettuate ad una certa data, oltre il quale non è possibile fruire del recupero stesso

Vogliamo precisare che pur se formalmente non è attribuita all'Azienda la facoltà di opporre un rifiuto alla richiesta di recupero inoltrata dal dipendente nel rispetto dei termini di preavviso, cioè dopo il 4° mese, è però impensabile ipotizzare, ad esempio, l'impossibilità di aprire una filiale e/o di effettuare il pagamento di stipendi e pensioni a causa di una eccessiva concentrazione di richieste per la medesima giornata. Nell'eventualità, è ammissibile che l'Azienda possa chiedere il rinvio, ma proponendo contestualmente un preciso piano di recupero. E' appena il caso di ricordare che un sistematico rinvio dei recuperi, oltre a costituire violazione contrattuale, può essere configurato come violazione delle norme di legge sull'orario di lavoro, ed anche evasione contributiva nei confronti dell'INPS. Per completezza, ricordiamo che:

vanno obbligatoriamente in banca delle ore le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive (comprensive eventualmente delle 23 ore), mentre le successive 50 ore possono essere pagate o inserite in banca delle ore a scelta del lavoratore;

vanno in banca solo le ore per le quali sarebbe prevista la maggiorazione del 25% (non quindi sabato, domenica, semifestivi, notturni);

è possibile sfondare il limite dei 10 mesi solo per impossibilità di recupero per assenze prolungate (malattie, aspettative...);

la banca delle ore non si applica ai dipendenti con contratto a tempo parziale;

in caso di cessazione del rapporto di lavoro vanno monetizzate con la maggiorazione del 25%.

Onde evitare spiacevoli contenziosi con l'azienda, esortiamo tutti i colleghi, ogniqualvolta si avvicini la scadenza finale (10° mese) di ogni singolo "pacchetto" a comunicare per iscritto la data di fruizione, nel rispetto dei preavvisi di cui sopra.

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