Associazione Provinciale Farmacisti non Proprietari di Lecce

dal Sole 24 ore del 12 ottobre 1999


FARMACIE URBANE E RURALI: SANATORIA

Definitiva la titolarità di sede urbana o rurale retta da tre anni. Varata una mini sanatoria per farmacisti "supplenti".

ROMA - Sanatoria in arrivo per le farmacie urbane e rurali, gestite in base ad assegnazioni provvisorie, grazie alle deroghe approvate definitivamente la settimana scorsa dalla commissione Affari sociali della Camera.
Il sì in legislativa al testo di legge nella versione ricevuta dal Senato chiude un iter durato oltre due anni ed è destinato a risolvere poco più di una trentina di situazioni pendenti. I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria avranno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l’assegnazione della relativa sede farmaceutica. Dal beneficio sarà tuttavia escluso il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di un’altra farmacia da almeno dieci anni dall’entrata in vigore dalla legge e per i farmacisti che abbiano già ottenuto da meno di dieci anni altri benefici o sanatorie.
Deroghe ulteriori sono previste per i gestori provvisori che abbiano superato i 60 anni d’età o che risultino tali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.48/90 (che aveva fissato in precedenza le norme in materia). Per poter beneficiare dell’effetto delle nuove norme i farmacisti dovranno presentare le domande entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge: l’accertamento dei requisiti dovrà aver luogo entro un mese dalle domande.
La nuova legge specifica anche che per l’assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche, anche se banditi anteriormente alla legge, i candidati risultati idonei dovranno venire interpellati secondo l’ordine di graduatoria: da quel momento l’indicazione espressa da ciascun candidato non potrà essere modificata mentre il candidato che non indicherà entro cinque giorni la farmacia prescelta verrà automaticamente escluso dall’assegnazione.
L’assegnazione delle sedi dovrà avvenire secondo l’ordine previsto dalla graduatoria e le sedi eventualmente disponibili saranno assegnate ad altri candidati. Il dibattito in commissione è servito anche a ribadire che le nuove norme non si applicano alle farmacie comunali (che restano soggette ad altra disciplina). Definitivamente rinviata invece alle norme di riordino complessivo del settore farmaceutico, all’esame della commissione Igiene e sanità del Senato, la revisione complessiva della disciplina sull’assegnazione delle sedi farmaceutiche.
Fra le questioni dibattute la proposta avanzata dalla Lega di aggiungere un articolo per l’interpretazione autentica della disposizione della "Bassanini due" sulla abolizione dei limiti d’età per la partecipazione ai concorsi pubblici: proposta tuttavia respinta essendosi già pronunciati i Tar sulla inapplicabilità della norma ai concorsi per le sedi farmaceutiche.

Sara Todaro

Back