Precari della scuola, il Tar di Catania ha depositato le ordinanze. "Danno irreparabile"

“Punteggio di montagna irrazionale e discriminatorio”

Il superpunteggio finisce alla Consulta, graduatorie siciliane sospese dal 1 settembre 2006

16 gennaio 2006 (aggiornamento 18 gennaio 2006, ore 18.55) – Il superpunteggio di montagna è irrazionale, irragionevole e discriminatorio. Così il  Tar di Catania, IV sezione sospende le graduatorie permanenti di terza fascia dei docenti precari e, con ordinanza n. 2 del 10 gennaio 2006, rimette gli atti alla Corte Costituzionale. La sospensione delle graduatorie, tuttavia, per non turbare le lezioni in corso, avrà efficacia solo dal 1 settembre 2006. La trattazione della vertenza proseguirà dopo il giudizio della Consulta. Il sito www.vincenzobrancatisano.it aggiungerà nelle prossime ore ulteriori dettagli. Intanto un gruppo di docenti ha appena attivato una petizione on line per chiedere al mondo politico l’abolizione del punteggio della discordia che sta destabilizzando le graduatorie dei precari di tutta Italia.

Il Tar di Catania non ha dunque rigettato i ricorsi presentati da alcuni docenti siciliani che erano stati sorpassati dai propri colleghi che hanno lavorato sopra i 600 metri di altitudine, in uno o nei due anni scorsi. Il Tar ha infatti sospeso le graduatorie redatte in applicazione della contestata supervalutazione. E, come avevamo anticipato, con ordinanza n. 2 del 10 gennaio 2006 ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità circa la normativa che prevede l'attribuzione di un punteggio raddoppiato per il servizio reso nelle scuole di montagna. Dunque il Tar ha sancito che “sussiste il danno grave ed irreparabile, attesa la durata biennale della graduatoria impugnata, per cui va disposta la sospensione dell’esecuzione della graduatoria stessa”. I fatti.  Un gruppo di docenti che s’era visto sorpassare da colleghi nelle graduatorie di Catania e di Enna grazie alla supervalutazione del servizio prestato in uno o nei due anni precedenti aveva fatto ricorso con l’avv. Fabio Rossi per la sospensione delle graduatorie attuate nell’estate 2005. Il Tar etneo, relatore Ettore Leotta, Presidente Biagio Campanella, ha sollevato la questione di legittimità del doppio punteggio per sospetti di grave violazione di alcuni principi costituzionali, violazione che avrebbe procurato una ingiusta premiazione di alcuni docenti fondata non sul merito e neppure su provate situazioni di disagio  ma semplicemente – si legge nell’ordinanza – per “essersi trovati, del tutto casualmente e senza alcun merito, nel posto giusto al momento giusto”.

I giudici non hanno ritenuto meritevole di attenzione i motivi di ricorso basati sulla presunta (e già dichiarata, come abbiamo riferito) illegittimità dell’elenco dei comuni di montagna (redatto dall’ente Uncem), ritenuto ora legittimo. Spiega infatti il Tar che “contrariamente a quanto affermato da questo Tribunale con sentenza n. 1027/2005, all’elenco predisposto dall’UNCEM deve riconoscersi carattere di ufficialità”. E questo sarebbe bastato a rigettare i ricorsi, ben 27, tutti curati dall’avv. Rossi. Tuttavia il Tar ha evidenziato alcuni gravi profili di incostituzionalità nelle norme in questione,  nelle parti in cui prevedono il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, peraltro a partire dall’anno scolastico 2003/2004.

La storia. Nel 2004, e per la prima volta, il legislatore ha redatto la tabella di valutazione dei titoli relativa alla graduatoria di terza fascia non con ordinanza ma con legge dello Stato (D.L. 97/2004), in questo modo legiferando in una materia strettamente tecnica, di competenza dell’Amministrazione. Ma così facendo s’è determinata, in violazione dell’art. 97, comma 2, Costituzione, una compressione delle attribuzioni dell’Amministrazione. Inoltre, aggiunge il Tar, è stato compromesso fortemente il diritto, costituzionalmente garantito, dei docenti precari di agire in giudizio per tutelare i loro diritti ed interessi legittimi, essendo stati questi costretti ad intraprendere iniziative giudiziarie di estrema aleatorietà, dipendenti in tutto e per tutto dall’eventuale proposizione di un incidente di costituzionalità da parte del Giudice adito (certamente non obbligato a sollevare la relativa questione), nonché dall’esito favorevole del giudizio avanti la Corte Costituzionale. Contestualmente, la sovrapposizione del Parlamento all’Amministrazione ha finito con il sopprimere le garanzie di imparzialità e responsabilità personale dei funzionari, contemplate dall’art 28 Costituzione, portando ad una loro completa deresponsabilizzazione. Infatti, nelle proprie ordinanze, scrive il Tar, “il Direttore Generale per il personale della scuola presso il M.I.U.R. si è limitato a riprodurre la Tabella di valutazione dei titoli di cui al D.L. n. 97/2004 (nel testo convertito in legge), vera e propria normativa di dettaglio, applicandola in maniera acritica e passiva”.

La tabella citata, nella sua versione originaria aveva fatto riferimento  al “servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90”. Il meccanismo premiale previsto da quella legge era assai rigoroso poichè collegato al tipo di scuola (scuola elementare pluriclasse, con uno o due insegnanti), alla situazione altimetrica e reddituale, all’esistenza di un stato di concreto disagio, da accertarsi dal Consiglio Scolastico Provinciale, sulla base di parametri unitari. Sennonché, la legge 143, in sede di conversione del  D.L. n. 97/2004, ha parlato di  scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, intendendosi come tali “quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare. In tal modo, scrive il Tar, “il meccanismo premiale della valutazione del servizio in misura doppia è stato accordato, in maniera indiscriminata, agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado; è stato generalizzato, venendo collegato unicamente all’inclusione del comune di servizio nell’elenco di cui alla L. 991/1952 ed al dato altimetrico; è stato del tutto disancorato dall’accertamento dell’esistenza di un oggettivo stato di disagio, previsto viceversa dall’originaria normativa del 1957”.

Il Tar di Catania, alludendo sia pure non esplicitamente a una recente sentenza del Tar del Lazio, ha ammesso che i criteri di valutazione dei titoli rientrano nella discrezionalità del legislatore. Ma ha precisato che l’esercizio di tale discrezionalità dev’essere “conforme ai principi di eguaglianza e di intrinseca ragionevolezza, nonché di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, sanciti dagli artt. 3 e 97 Costituzione”.  E diversamente da quanto prescritto dalla L. n. 90/1957, il trattamento di favore non è stato agganciato ad un’oggettiva situazione di disagio, da accertare caso per caso  “ma è stato collegato unicamente alla sussistenza di parametri altimetrici e reddituali del tutto astratti e generalizzati, tali da introdurre un’inammissibile discriminazione in danno dei docenti che, per situazioni contingenti o casuali, non hanno avuto e/o non hanno la ventura di insegnare in sedi di servizio situate al di sopra dei seicento metri, in comuni classificati di montagna”.

Non si vede, spiega il Tar, “quale possa essere l’aggravio ed il disagio patito da un docente impegnato in una scuola situata in un comune classificato di montagna, al di sopra dei seicento metri, in un’epoca di motorizzazione di massa, con una viabilità ormai capillare, con mezzi pubblici di trasporto su gomma assai diffusi ed in grado di collegare agevolmente qualsiasi località, anche quella più appartata, e con locali scolastici muniti di adeguati dispositivi di riscaldamento, elettrici o a gas. Anzi, risulta quanto mai evidente il profilo di irragionevolezza per ‘anacronismo normativo’ non potendo la situazione attuale delle scuole di ogni ordine e grado essere equiparata, sia pure lontanamente, a quella, ben diversa, delle scuole elementari pluriclassi, situate in zone disagiate”. L’attività premiata, dunque, non sarebbe più impegnativa e il reclutamento sarebbe così disciplinato “da una norma di legge ingiustamente discriminatoria, che non solo non ha valorizzato in maniera equa ed equilibrata la professionalità acquisita con l’attività d’insegnamento, come sarebbe stato eticamente doveroso dopo anni di persistente precariato, ma che ha sostanzialmente introdotto un elemento di palese aleatorietà ed ingiustizia nella compilazione delle graduatorie. Il Tar fa l’esempio di “un docente collocato nei primi posti di una graduatoria permanente, per aver cumulato lunghi periodi d’insegnamento, cui nel mese di novembre sia stata conferita da un Capo d’Istituto una supplenza temporanea in una scuola non di montagna, per la quale gli spettano punti 12. Questi, nel primo aggiornamento delle graduatorie, verrà superato facilmente da altro docente, meno graduato per aver cumulato una minore attività d’insegnamento, al quale nel mese di dicembre sia stata conferita da altro Capo d’Istituto una supplenza temporanea in una scuola di montagna, al di sopra dei seicento metri, in quanto, a fronte di un servizio di durata addirittura inferiore di qualche giorno e, in ogni caso, di pari difficoltà sotto profilo didattico, al secondo saranno attribuiti addirittura punti 24”.

Scrive il Tar di Catania: L’irrazionale discriminazione viola non soltanto il principio di eguaglianza, ma anche quello di buon andamento di cui all’art. 97, comma 1, Costituzione, venendo di fatto favoriti soggetti con minore esperienza didattica ancorché quest’ultima (da sempre oggetto di valutazione ai fini degli incarichi e delle supplenze) costituisca un elemento qualificante nel processo di apprendimento degli allievi e, conseguentemente, nel reclutamento dei docenti, ove lo si voglia effettuare con criteri di merito”.

Il Tar contesta la retroattività del punteggio. Scrive il Tar: “Va rilevato infine che, in base all’art. 8 – nonies, comma 2, del D.L. maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni in L. 27 luglio 2004, n. 186, la prescrizione di cui al punto B. 3), lettera h), della Tabella allegata al D.L. n. 97/2004 (nel testo risultante dalla conversione in L. n. 143/2004) dev’essere interpretata nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è quello prestato a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004. Secondo il Collegio, anche tale disposizione, che consente la valutazione privilegiata del servizio scolastico reso in scuole di montagna nell’anno scolastico 2003/2004, presenta ulteriori profili di illegittimità costituzionale. Infatti, allorché, all’inizio dell’anno scolastico 2003/2004, i docenti precari erano stati chiamati a ricoprire le supplenze disponibili (annuali o temporanee), non esisteva alcuna differenziazione nella valutazione del servizio, onde i primi in graduatoria avevano optato per le sedi più rispondenti alle proprie esigenze personali (in genere, quelle più vicine al luogo di residenza). La fondamentale regola concorsuale, che vedeva i primi in graduatoria scegliere le sedi più ambite, perché più facilmente raggiungibili, e gli ultimi in graduatoria optare forzatamente per le sedi più lontane, è stata sostanzialmente travolta allorché, ad anno scolastico ormai concluso, sono stati cambiati i criteri di valutazione del servizio. L’introduzione (postuma) di un meccanismo premiale per coloro che avevano insegnato in scuole di montagna ha sconvolto l’ordine di graduatoria, di modo che – di fatto - i meno titolati hanno finito per sopravanzare i docenti meglio graduati.  Ciò ha comportato non solo l’alterazione della par condicio dei concorrenti (trattandosi di graduatorie permanenti, delle quali l’art. 401 del Decreto Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1 della L. 3 maggio 1999, n. 124, aveva previsto “l’aggiornamento”, e non “lo stravolgimento”), ma anche la violazione del principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, essendo stato disposto un mutamento radicale dei criteri di valutazione dei titoli nell’ambito di una “procedura concorsuale in corso” (Cfr. Ordinanza 17 Marzo 2005, n. 24 del Tar Molise, pubblicata in G.U.R.I. - I^ Serie Speciale - del 26 giugno 2005, n. 25, alla quale espressamente si rinvia; Corte Cost., 22 novembre 2000, n. 525; Corte Cost. 12 novembre 2002, n. 446).  Ne consegue, anche in questo caso, la violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di affidamento del cittadino, di cui all’art. 3 Costituzione, nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, di cui all’art. 97 Costituzione”.

Conclude il Tar: “In base alle considerazioni che precedono, il sospetto di incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in L. 4 giugno 2004, n. 143, del punto B. 3, lettera h, della Tabella allegata, nonché dell’art. 8 – nonies commi 1 e 2, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni in L. 27 luglio 2004, n. 186, nelle parti in cui prevedono il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, peraltro a partire dall’anno scolastico 2003/2004 (anziché limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90, a decorrere dall’anno scolastico 2004/2005) appare non manifestamente infondato e rilevante ai fini della decisione”.

“Circa la rilevanza della questione prospettata, va evidenziato infatti che la sorte del ricorso è indissolubilmente legata all’esito del giudizio di costituzionalità delle norme citate, dal momento che la domanda della ricorrente può essere accolta solo in quanto risulti fondata la prospettata questione di legittimità costituzionale”.

 

 

Dall’originale…

 

“P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta:

 

 

Visti l’art. 134 della Costituzione e l’art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del D.L. 7 aprile 2004, n. 97,

convertito in L. 4 giugno 2004, n. 143, del punto B. 3, lettera h, della Tabella

allegata, nonché dell’art. l’art. 8 – nonies, commi 1 e 2, del D.L. 28 maggio

2004, n. 136, convertito con modificazioni in L. 27 luglio 2004, n. 186, in

relazione agli artt. 3, 24, 28, 97 e 113 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte

Costituzionale;

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti

in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti

del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2005”.

 

L’Estensore                                  Il Presidente

 

(Dott. Ettore Leotta)               (Dott. Biagio Campanella)

 

 Depositata in Segreteria il 10 gennaio 2006

 

Le sottolineature sono dell’autore del sito

 

 

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Ricorso n. 2218 del 2005

 

 

Tar Sicilia

Sede di Catania

 

 

Dettaglio  del Ricorso

 

 Num. Reg. Gen.: 2218/2005

 Data Dep.: 01/09/2005

 Sezione: 4

 Oggetto del ricorso: GRADUATORIA PERMANENTE PER L'ASSUNZIONE DI DOCENTI - ERRATA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI

 Istanza di fissazione: SI

 

 

 Istanza di prelievo:

 

 

Ricorrenti/Resistenti

 Tipo

 Nome Cognome / Istituzione

  RICORRENTE

  MILLER DANIELA

  RESISTENTE

  ABBATE LETIZIA

  RESISTENTE

  ASERO ALFIA CARMELA

  RESISTENTE

  BATTIATO CATALDA

  RESISTENTE

  CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CATANIA

  RESISTENTE

  EMMI VERUCCIA

  RESISTENTE

  MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

  RESISTENTE

  NASO MARIA TERESA

  RESISTENTE

  PATANE' SALVATORE

  RESISTENTE

  SPINELLO GRAZIA MARIA

 

Avvocati

 Nome: FABIO

 Cognome: ROSSI AVV.

 Indirizzo VIA ELEONORA D'ANGIO', 55 ,

 Tel.

 

  AVVOCATURA DELLO STATO

 

 Indirizzo VIA VECCHIA OGNINA, 149 CT,

 Tel.

 

Atti Depositati

Deposito

Tipo Parte

Parte

Atto Depositato

13/09/2005

 RICORRENTE

 MILLER DANIELA

 CARTOLINA DI NOTIFICA

 

 

12/09/2005

 RESISTENTE

 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CATANIA

 COSTITUZIONE

 

 

12/09/2005

 RESISTENTE

 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

 COSTITUZIONE

 

 

05/12/2005

 RESISTENTE

 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

 DOCUMENTI

 

 

01/09/2005

 RICORRENTE

 MILLER DANIELA

 DOCUMENTI

 

 

01/09/2005

 RICORRENTE

 MILLER DANIELA

 ISTANZA CAUTELARE

 

 

01/09/2005

 RICORRENTE

 MILLER DANIELA

 ISTANZA DI FISSAZIONE

 

 

Provvedimenti

 Esito

 Tipologia

 Data Provvedimento

 Numero

  SOSPENSIVA ACCOLTA AD TEMPUS

  SOSPENSIVA

  10/01/2006

  200600003

  SOSPENDE GIUDIZIO/TRASMISSIONE CORTE COSTITUZIONALE

  COLLEGIALE

  10/01/2006

  200600002

 

Decreti

Nessun decreto

 

Udienze

Data fiss. udienza:   13/09/2005

Tipologia udienza:   CAMERA DI CONSIGLIO

Relatore: ETTORE LEOTTA

Tipologia del relatore: PRESIDENTE

Secondo componente:FRANCESCO BRUGALETTA

Tipologia componente: CONSIGLIERE

Terzo componente:DAUNO TREBASTONI

Tipologia componente: REFERENDARIO

 

Data fiss. udienza:   05/12/2005

Tipologia udienza:   CAMERA DI CONSIGLIO

Relatore: ETTORE LEOTTA

Tipologia del relatore: CONSIGLIERE

Secondo componente:BIAGIO CAMPANELLA

Tipologia componente: PRESIDENTE

Terzo componente:FRANCESCO BRUGALETTA

Tipologia componente: CONSIGLIERE

 

Data fiss. udienza:   05/12/2005

Tipologia udienza:   CAMERA DI CONSIGLIO

Relatore: ETTORE LEOTTA

Tipologia del relatore: CONSIGLIERE

Secondo componente:BIAGIO CAMPANELLA

Tipologia componente: PRESIDENTE

Terzo componente:FRANCESCO BRUGALETTA

Tipologia componente: CONSIGLIERE