INTERROGAZIONE
PARLAMENTARE DEL 12 - 11 1998
Senato
della Repubblica
485^
seduta
12
Novembre 1998
BOSI,
CALLEGARO, MINARDO, GIARETTA, ZILIO, PREIONI, DIANA Lino, DALI,
VERALDI,
ANDREOLLI,
NAVA, RAGNO, CUSIMANO, MARRI, BORNACIN, FUMAGALLI CARULLI,
CIMMINO,
NAPOLI
Bruno, SERENA, DENTAMARO.
Al
presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dellInterno
e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.
PREMESSO:
che,
in base allarticolo 8, comma 3, della Costituzione, la
Commissione per le confessioni religiose, istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha condotto le trattative
per predisporre lintesa fra lo Stato e la Congregazione dei
testimoni di Geova e si accinge ad inoltrare la proposta al
Consiglio dei Ministri; che, in relazione alla suddetta
Congregazione, agli scriventi sono pervenute numerose e concordi
informazioni dalla quali risulterebbe :
Che
gli aderenti alla Congregazione dei testimoni di Geova devono
sottostare a regole rigide e fra esse predominano
disposizioni in contrasto con le leggi dello Stato quali:
la negazione del diritto-dovere di voto, la renitenza agli
obblighi di leva o servizi alternativi, il rifiuto di
emotrasfusioni, vaccinazioni, la proibizione di denunciare allautorità
giudiziaria reati eventualmente commessi dagli adepti; Che laderente
che non osserva i precetti contenuti nel "Libro di testo per
la scuola di ministero del regno" è sottoposto ad un
processo di fronte ad un cosiddetto comitato giudiziario, senza
alcuna garanzia o tutela dei diritti fondamentali della persona;
Che tutte le informazioni, anche riservate, sugli aderenti e sui
dissociati, così come le decisioni del comitato giudiziari, sono
raccolte in archivi segreti allinsaputa degli interessati
con la possibilità di uso ritorsivo delle informazioni verso i
dissociati; Che ogni dissociato deve essere emarginato (rif.
Torre di Guardia 15 Aprile 1988) ed è vietata nei confronti di
lui qualsiasi forma di relazione; nel caso di legami di stretta
parentela, ogni rapporto deve essere ridotto al minimo; Che è
severamente proibito leggere letteratura religiosa non geovista (rif.
Torre di Guardia 15 gennaio 1987); Che ai testimoni di Geova non
è consentito di sposarsi, se non fra "confratelli", e
viene messa in discussione la libertà di procreare (rif. Torre
di Guardia 1 marzo 1988); Che ogni reato o attività illegale
degli aderenti è mantenuta segreta fra i "confratelli";
Che ogni attività di solidarietà o di aiuto al prossimo è
ignorata con leccezione di quella rivolta ai "confratelli";
Che la Congregazione testimoni di Geova, pur negando di essere un
ente commerciale, svolge invece tali attività, con particolare
riguardo ai settori di : stampa, poligrafia ed editoria, in pieno
contrasto con larticolo 1 dello statuto presentato allo
Stato per ottenere il riconoscimento giuridico (rif. Decreto del
Presidente della Repubblica n. 783 del 31 ottobre 1986 n. 1753);
Che la Suprema Corte di cassazione il 27 febbraio 1997, con
sentenza n.1753 del 1997 ha considerato che : "
le
pubblicazioni di unassociazione religiosa, se prodotte per
la vendita, costituiscono attività commerciale"; Che la
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvanya (casa-madre
di tutte le congregazioni mondiali) dell8 luglio 1986 è
iscritta alla camera di commercio di Milano; Che le attività
commerciali di questa Congregazione sono confermate dal fatto che
essa risulta essere stata socia accomandante della "la
Farfarina"; della "Stenone" di Angeli Denni &
c. e della " Immobiliare Verona Z" di Mario Romeo &
c., tutte con sede legale in Roma, Via della Bufalotta, 12 Che a
Ravenna si sarebbe verificato il fallimento di una finanziaria,
collegata alla Congregazione dei testimoni di Geova (rif.
Sentenza della Corte di cassazione, sez. II, del 4 ottobre 1996,
n. 693) che raccoglieva contributi volontari frutto della
distribuzione di pubblicazioni porta a porta, con la quale sono
state truffate alcune decine di persone; Che nei testi delle
suddette pubblicazioni, a detta di esperti, sarebbero contenuti
messaggi subliminali, atti a favorire il plagio dei lettori;
Che la Congregazione promuove ed organizza, attraverso i proprio
adepti lesportazione e la diffusione clandestina di
pubblicazione in paesi nei quali è proibita la predicaazione ai
testimoni di Geova; Che per la realizzazione delle sale di
preghiera si utilizzerebbero finanziamenti di dubbia provenienza,
le maestranze non risulterebbero regolarmente assicurate contro
gli infortuni e sarebbe pressoché disapplicato il decreto
legislativo n. 626 del 1994 inerente la sicurezza sul lavoro; Che
recentemente, in Francia, a seguito di unindagine promossa
dalla Direzione delle imposte si è costatato che la
Congregazione dei testimoni di Geova avrebbe evaso il fisco per
almeno 300 milioni di franchi (circa 90 miliardi di lire);
SI
CHIEDE DI SAPERE:
se
la negazione dei principi di appartenenza alla Nazione e il
disconoscimento dello Stato e delle istituzioni, che si sostanzia
con la regola imposta agli adepti, di rifiutare lassolvimento
degli obblighi di leva o i servizi alternativi quanto la
partecipazione al voto nelle elezioni politiche ed
amministrative, i giuramenti di fedeltà allo Stato e alle sue
leggi non configuri la cosiddetta Congregazione dei testimoni di
Geova, per caratteristiche strutturali ed ideologiche, come
incompatibile con le norme e lo spirito della Carta
costituzionale; se il complesso delle attività della
Congregazione, la rigida osservanza di regole in contrasto con la
legislazione italiana a cui sono sottoposti gli adepti, lassoluta
riservatezza dei dati organizzativi, disciplinari e finanziari,
la preminente obbedienza alle regole interne in contrasto con i
diritti della persona, ai vincoli familiari, ai doveri verso la
collettività non siano riconducibili alla fattispecie delle
associazioni segrete; se pertanto, al di là delle proprie
definizioni statutarie, la Congregazione dei testimoni di Geova
possa essere definita una confessione religiosa o, invece, una
setta ;se il complesso delle attività finanziarie, descritte in
premessa, sia conforme con lo statuto della Congregazione e
comunque tale da far assumere ad essa le caratteristiche di una
vera e propria società commerciale; se si ritenga opportuno
verificare la veridicità dellutilizzo di messaggi
subliminali attraverso le pubblicazioni stampate presso la BETEL
di Via della Bufalotta n. 1281 a Roma; se, tutto ciò
considerato, si ritenga lecito addivenire al finanziamento
pubblico della Congregazione o piuttosto ritenerlo, al di là di
ogni altra considerazione etica o morale, non dovuto nei
confronti di una istituzione che ideologicamente rifiuta lesistenza
dello Stato e della Nazione e che contrasta palesemente con lordinamento
giuridico Italiano (articolo 8, comma 3, della Carta
costituzionale);se risulti a conoscenza che in altri paesi lo
Stato abbia predisposto intese o stipulato convenzioni con la
Congregazione dei testimoni di Geova.