24
novembre 1998
Preg.mo
Sig.
On.le
Avv. Nicola MANCINO
Presidente
del Senato della Repubblica
Palazzo
Madama
Piazza
Madama
00186
ROMA
Gentilissimo
Signor Presidente,
Abbiamo
letto il testo di una interrogazione parlamentare rivolta da
venti senatori al Presidente del Consiglio, al Ministro dellInterno
e al Ministro delle Finanze, per chiedere praticamente di
bloccare le trattative per la stipulazione di unintesa, ex
art. 8 della Costituzione, con la confessione dei testimoni di
Geova. Al riguardo, innanzitutto, preme rilevare alcuni aspetti
inquietanti della iniziativa:
a)
Le informazioni e le censure riportate nellinterrogazione
sono state già ripetutamente presentate ed usate contro la
nostra confessione religiosa dalle cosiddette organizzazioni
"antisette", sulla cui natura e finalità accenneremo
in seguito. Ciò è avvenuto sugli organi di stampa, nei convegni
e in esposti a diverse autorità giudiziarie e amministrative le
quali, ogni volta, hanno concluso rilevando con decreti o
sentenze lassoluta infondatezza delle argomentazioni e
citazioni fatte a sostegno delle accuse. Si allegano, in
proposito, i decreti di archiviazione del G.I.P. dei Tribunali di
Siena, di Bari, e del Tribunale Militare di Roma.[all. 1](1)
Questi decreti respingono peraltro alcune delle specifiche accuse
espresse nellinterrogazione circa il voto, il servizio
militare e i diritti degli espulsi.
b)
A fronte di dette informazioni e/o illazioni, la nostra
confessione ha sempre puntualmente prodotto prove documentali
inoppugnabili, tali da smentire in modo radicale e completo la
fondatezza delle medesime e nello stesso tempo, di fronte allevidenza
della realtà, da scoraggiare dal riproporre le medesime
argomentazioni chiunque abbia un minimo di pudore e di dignità
personale e non sia completamente asservito alle finalità
diffamanti che si propone di perseguire.
c)
I firmatari, dunque, pur dichiarando di aver ricevuto "numerose
e concordi informazioni", in realtà hanno attinto o
ricevuto le medesime da ununica ed ormai accertata fonte:
quella appunto delle organizzazioni "antisette", ormai
notoriamente screditate per il loro livore, pregiudizi,
selezione, manipolazione e prospettazione di dati e notizie per
piegarli allunico fine di screditare in modo particolare la
nostra confessione religiosa. Di ciò vi è ampia consapevolezza
pure tra i più accreditati studiosi, anche cattolici, dei
fenomeni religiosi. Si allegano alcuni studi sulle "antisette"
e sui fuoriusciti o ex membri dei movimenti religiosi, da esse
utilizzati a sostegno delle loro argomentazioni.[all. 2](2) Si
ritiene pertanto che anche i detti firmatari dovessero essere
consapevoli quanto meno della cautela con la quale devono essere
lette le informazioni provenienti da dette fonti, specie in
mancanza di riscontri obiettivi, ed anzi smentite più volte
dalle competenti autorità.
quanto
sopra, riproponiamo di seguito in sintesi le puntuali ed
esaustive repliche ad ogni presunto fatto che, secondo linterrogazione,
"risulterebbe" appunto dalle suddette "numerose e
concordi informazioni", ribadendo che le medesime repliche
sono già state da noi presentate e documentate ad appositi
organi giudiziari aditi da persone con lassistenza di dette
organizzazioni per formulare pretese nei nostri confronti (R.G. n.
94447/93 davanti alla Pretura Circondariale di Roma, Sezione
Lavoro, concluso con sentenza n. 12793, 12 agosto 1996, in Il
diritto ecclesiastico, aprile-giugno 1997, II, pp. 159-61),[all.
3] oppure dalla nostra stessa confessione per difendersi da
infamanti accuse espresse da persone facenti parte o collegate
con le medesime "antisette": si veda la sentenza della
Corte dAppello di Venezia n. 1532, 17 luglio 1997, e il
dispositivo della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez.
V Pen., udienza del 7 ottobre 1998, del ricorso presentato dagli
imputati avverso la decisione della Corte dAppello suddetta.[all.
4] Alleghiamo altresì le memorie difensive da noi presentate in
detti procedimenti,[all. 5](3) per confermare il metodo da noi
seguito con scrupolo e precisione al fine di dimostrare in modo
definitivo la falsità delle accuse. Ciò dovrebbe rendere
evidente ai firmatari che non sono né i primi né saranno gli
ultimi, ad essere ingannati dalle "antisette", sempre
alla ricerca di nuovi portavoce delle loro conclamate menzogne.
Prima di entrare ancora una volta nel merito delle singole
censure nellordine in cui sono esposte nellinterrogazione,
desideriamo ricordare quanto autorevolmente affermato dal
Consiglio di Stato nel suo parere favorevole al riconoscimento
della personalità giuridica di questa Congregazione (parere in
data 30 luglio 1986, n. 1390).[all. 6](4) Fondandosi proprio sullart.
8 della Costituzione, così come autorevolmente interpretato da
univoca dottrina, ha sottolineato che "nella Costituzione"
manca "ogni riferimento al riscontro di compatibilità dellideologia
religiosa con i principi generali dellordinamento o, più
specificamente, con lordine pubblico". E ha aggiunto
che eventuali "responsabilità penali dei singoli non
comportano . . . un giudizio di illiceità dei fini associativi".
A conferma, si cita la Corte costituzionale, sentenze n. 59/1958
("questo articolo ha sancito . . . che tali statuti non
contrastino con lordinamento giuridico dello Stato"),
n. 43/1988 ("il diritto riconosciuto alle confessioni
religiose dallart. 8 Cost. di darsi i propri statuti, purché
non contrastino con lordinamento giuridico italiano
"), e n. 467/1992 ("una verifica degli statuti,
prevista per le confessioni religiose"): lunico
controllo statale consentito riguarda dunque gli statuti delle
confessioni e non le confessioni stesse né le loro ideologie.
Sempre la Corte costituzionale, con sentenza n. 43/1988 (in
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1989/1, pp. 352-3),
ha precisato che gli statuti non devono contrastare con i "princìpi
fondamentali" dellordinamento giuridico. Anche la
Corte Suprema (Sez. VI Pen., 22 ottobre 1997, n. 9476) parla di
"un inammissibile sindacato sullessenza religiosa di
una fede o di un culto, sindacato a propria volta illegittimo
perché . . . risoltosi nellesercizio - da parte dei
giudici del rinvio - di una potestà non consentita ai pubblici
poteri". La stessa Corte Suprema (Sez. Un., 27 maggio 1994,
n. 5213, in Giustizia civile, 1994, I, coll. 2127-34, con
commento di Finocchiaro),[all. 7] parla di "statuti non
contrastanti con lordinamento giuridico dello Stato".
E ciò in base al "principio supremo della laicità dello
Stato" (sentenze della Corte costituzionale n. 203/1989, n.
259/1990 e n. 195/1993) secondo cui lo Stato stesso non può né
è in grado di valutare le ideologie. Si citano anche le seguenti
fonti dottrinali: Barillaro, Considerazioni preliminari sulle
confessioni religiose diverse dalla cattolica, Milano, 1968, pp.
126-39; Bellini, "Realtà sociale religiosa e ordine proprio
dello Stato", in AA.VV., Normativa ed organizzazione delle
minoranze confessionali in Italia, Torino, 1992, pp. 300-3;
Cardia, Stato e confessioni religiose, Bologna, 1988, pp. 128-9;
Finocchiaro, Diritto ecclesiastico, Bologna, 1996, pp. 77-82;
Gismondi, "Le confessioni acattoliche nellordinamento
costituzionale vigente", in AA.VV., Libertà religiosa e
trasformazione della società, a cura dellUnione giuristi
cattolici italiani, Roma, 1966, pp. 139-46; Jemolo, "Le
libertà garantite dagli artt. 8, 19, 21 della Costituzione",
in Il diritto ecclesiastico, 1952, I, p. 422; Picozza, Lente
ecclesiastico civilmente riconosciuto, Milano, 1992, pp. 135-6.[all.
8]Ciò premesso, si risponde ora alle singole censure.(5)
1)
Gli aderenti alla Congregazione dei testimoni di Geova
sottostarebbero a "disposizioni in contrasto con le leggi
dello Stato". Alcuni dei presunti contrasti sono già stati
esaminati dal Consiglio di Stato, ma li ricordiamo:
-
La questione del rifiuto del servizio militare e del servizio
sostitutivo rientra, come sottolinea il Consiglio di Stato, nelle
"libere scelte" dei singoli. Peraltro il comportamento
civile dei giovani testimoni di Geova ha indotto il Parlamento a
riconoscere il diritto ad esercitare lobiezione di
coscienza, il che è una grande prova di civiltà, approvando la
nuova legge in materia di obiezione di coscienza (legge 8 luglio
1998, n. 230). Tale legge, riconoscendo esplicitamente lobiezione
di coscienza come diritto soggettivo e attribuendo al servizio
civile natura diversa ed autonoma dal servizio militare,
riconducibile direttamente al dovere costituzionale di difesa
della Patria, nonché togliendo la gestione del servizio civile
al Ministero della Difesa e assegnandola alla Presidenza del
Consiglio, ha fornito più ampie ragioni per consentire ai
giovani Testimoni di accettare, in base alla loro coscienza, tale
servizio. È stata quindi trovata una soluzione che ha eliminato
in linea di principio ogni conflittualità e che sta gradualmente
risolvendo la questione anche dal punto di vista pratico. Infatti
i giovani Testimoni sono favorevoli a svolgere un servizio a
favore della collettività.
-
La questione del rifiuto delle emotrasfusioni, da parte di
soggetti maggiorenni, rientra anchessa, come riferisce
sempre il Consiglio di Stato, nel "diritto a libere scelte
in materia sanitaria". La Corte costituzionale,
interpretando autenticamente lart. 32, 2° comma, della
Costituzione, stabilisce (sentenza n. 307/1990)[all. 9]: "Tale
precetto nel primo comma definisce la salute come fondamentale
diritto dellindividuo e interesse della collettività;
nel secondo comma, sottopone i detti trattamenti a riserva di
legge e fa salvi, anche rispetto alla legge, i limiti imposti dal
rispetto della persona umana. Da ciò si desume che la legge
impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con lart.
32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a
migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è
assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli
altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla
salute come interesse della collettività, a giustificare la
compressione di quella autodeterminazione delluomo che
inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto
fondamentale". Peraltro la legge 13 maggio 1978, n. 180 (art.
1, 1° comma) afferma: "Gli accertamenti e i trattamenti
sanitari sono volontari". La legge 23 dicembre 1978, n. 833
(art. 33, 1° comma) sottolinea: "Gli accertamenti ed i
trattamenti sanitari sono di norma volontari". Lart.
19 del Decreto del Ministro della Sanità del 15 gennaio 1991 [all.
10] prevede: "La trasfusione di sangue, di emocomponenti e
di emoderivati costituisce una pratiica terapeutica non esente da
rischi; necessita pertanto del consenso informato del ricevente".
Si fa comunque presente che, come diffusamente riconosciuto nellambiente
scientifico, le esperienze medico chirurgiche incentivate dai
testimoni di Geova hanno prodotto metodiche e tecniche
alternative alle emotrasfusioni che offrono indubbi vantaggi a
tutti, considerato che, come affermano gli operatori sanitari,
non esiste una trasfusione sicura. Anche il papa purtroppo
contrasse una grave infezione da emotrasfusione quando fu operato
dopo il vile attentato subìto. Quando più recentemente è stato
operato da un ortopedico, gli sono state applicate quelle
metodiche già affermate grazie ai Testimoni.[all. 11](6)
Pertanto i nostri aderenti che scelgono personalmente lapplicazione
di alternative, anziché le trasfusioni (sia per motivi religiosi
che scientifici, ad esempio per evitare lAIDS il cui virus,
dicono gli specialisti, non può essere rilevato dalle indagini
durante la "fase finestra"),[all. 12](7) esercitano
quella autodeterminazione garantita dalla Costituzione e da altre
leggi dellordinamento italiano, dal Consiglio dEuropa
(che in data 19 novembre 1996 ha adottato la "Convenzione
per la protezione dei diritti delluomo e della dignità
dellessere umano rispetto alla utilizzazione della biologia
e della medicina"; lart. 5 stabilisce: "Nessun
intervento può essere eseguito in campo sanitario senza il
consenso informato, libero, esplicito e specifico della persona
che vi si deve sottoporre. La persona coinvolta può legalmente
revocare il proprio consenso in qualunque momento"), dalla
deontologia e dalla bioetica (si vedano: elaborato del Comitato
Nazionale per la Bioetica, Informazione e consenso allatto
medico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1992, pp. 20-35;
Codice di deontologia medica, artt. 32 e 34), autodeterminazione
che fa parte delle conquiste dei popoli civili.[all. 13](8)Per
quanto attiene ai pazienti minorenni, i genitori di solito non si
oppongono e non ostacolano le decisioni della Magistratura quando
essa è eventualmente chiamata ad esprimersi sulla necessità di
applicare un trattamento trasfusionale, lasciando che ciò
avvenga sotto la diretta responsabilità degli organi preposti a
praticare detto trattamento.
-
La questione delle vaccinazioni non sussiste, in quanto i
Testimoni sottopongono regolarmente i figli alle vaccinazioni. Ne
è una prova il fatto che tutti i loro figli, cioè decine di
migliaia, frequentano regolarmente la scuola dellobbligo la
quale prevede doverosamente le vaccinazioni. Si allega peraltro
il nostro periodico Svegliatevi! dell8 agosto 1993 da cui
è rilevabile che non esiste alcuna preclusione nei confronti
delle vaccinazioni.[all. 14](9) Linformazione che i
testimoni di Geova non accetterebbero di vaccinarsi è
chiaramente una falsa accusa.
-
Circa lesercizio del voto il Consiglio di Stato ne ha
accennato parlando delle "responsabilità dei singoli".
La nostra confessione non prende parte né si schiera nella
politica attiva e questo è un bene per la crescita civile del
paese
che ha subìto continue interferenze da parte della religione
dominante. Ciò nonostante, svolge una importante funzione di
educazione civica e morale dei propri fedeli orientandoli al
puntuale rispetto delle leggi e a un comportamento esemplare come
cittadini, contribuendo così in modo concreto al bene della
collettività (si legga ciò che al riguardo riferiscono le
nostre pubblicazioni e i mass media).[all. 15](10) Circa il voto,
in particolare, questo, come noto, è espresso segretamente per
cui nessuno può controllare chicchessia e interferire
su
chi ne esercita il diritto. Propaganda politica, dichiarazioni di
appartenenza o militanza politica, potrebbero invece comportare
problemi per il mantenimento dellunità allinterno
delle comunità e della fratellanza e della purezza del messaggio
evangelico.
2)
Agli aderenti sarebbe proibito di "denunciare allautorità
giudiziaria reati eventualmente commessi dagli adepti".
Questa
è unaltra informazione errata in quanto non esiste alcun
divieto in tal senso per i fedeli che sono tenuti a rispettare le
leggi dello Stato. Forse gli informatori degli interroganti,
manipolando gravemente le fonti addotte, intendevano riferirsi ad
altre situazioni: 1) Quando fra due cristiani vi sono questioni o
rivendicazioni personali, ad essi, non noi, ma le Sacre Scritture
dicono (1 Corinti 6:1-8, CEI) [all. 16] di risolvere fra di loro
tali questioni. Si veda anche lorgano ufficiale della
confessione, il periodico La Torre di Guardia del 15 luglio 1975,[all.
17](11) la quale suggeriva ai fedeli, in riferimento ai consigli
biblici, di riparare ai torti causati senza rivolgersi ai
Tribunali. Se poi chi avesse causato un grave danno a un
confratello si fosse rifiutato di ripararlo, avrebbe potuto
essere espulso. Dopo questo provvedimento, la parte lesa potrebbe
promuovere unazione legale per chiedere soddisfazione del
danno subìto. Questo è comunque un suggerimento per i fedeli a
scegliere di comportarsi in armonia con la suesposta indicazione
della Bibbia, ma non unimposizione, come si rileva dal
periodico citato; 2) Gli anziani o presbiteri (di cui allart.
6 dello Statuto di questa Congregazione) [all. 18](12) hanno la
facoltà, riconosciuta per legge (art. 200, C.P.P), del "segreto
professionale". Di questa facoltà che la legge riconosce si
avvalgono i ministri di qualsiasi confessione. Si allega il caso
di un testimone di Geova di Cesano Maderno (Milano), il quale,
resosi colpevole di un grave peccato (molestie sessuali alla
figlia minorenne), è stato sottoposto ad un provvedimento
disciplinare da parte del comitato di anziani della locale
comunità dei testimoni di Geova. La Magistratura di Milano ha
operato il sequestro del materiale relativo al provvedimento,
principalmente un verbale redatto dagli anziani, ministri di
culto locali, che si allega. Ed è proprio tale materiale
sequestrato che dimostra la più assoluta inconsistenza dellaccusa,
che sarà in seguito più ampiamente trattata, secondo cui le
nostre comunità deterrebbero illecitamente documenti e notizie
sul conto degli aderenti. Peraltro, il Tribunale di Milano ha
riconosciuto il diritto dei ministri dei testimoni di Geova di
conservare il riserbo su notizie attinenti allesercizio del
loro ministero.[all. 19](13)
3)
Laderente che non osserva i precetti contenuti nel "Libro
di testo per la scuola di ministero del regno" sarebbe
sottoposto a un processo senza alcuna garanzia o tutela dei
diritti fondamentali.
È
soltanto vero che chi commette gravi violazioni di princìpi,
espressi non da un nostro libro, ma dalle stesse Sacre Scritture
e quindi facenti parte della morale cristiana così come rivelata
dai Vangeli, una morale sempre meno seguita ma per i Testimoni
valida (le Sacre Scritture considerano peccati gravi ladulterio,
il furto, lassassinio, lidolatria, la pedofilia, ecc.:
si veda 1 Corinti 6:9, CEI),[all. 20] se non si ravvede, può
incorrere nella disassociazione o scomunica, provvedimento
previsto anche da altre confessioni, non solo, ma anche da
sindacati e partiti. La Chiesa cattolica prevede la scomunica,
come indicato dagli allegati canoni.[all. 21](14) Quando il
provvedimento espulsivo non lede i diritti fondamentali della
persona come la sua dignità, il suo onore e la sua privacy, è
legittimo e insindacabile.[all. 22](15) È anche vero che la
persona espulsa da una nostra comunità può presentare appello
più volte, ciò che conferma il completo rispetto dei diritti
individuali. Peraltro alcuni ex testimoni di Geova hanno
presentato ricorso contro un nostro provvedimento espulsivo: il
Tribunale Civile di Roma ha respinto tale ricorso confermando la
correttezza del medesimo. Daltro canto, ad ogni confessione
religiosa è riconosciuta, ex art. 8 della Costituzione, una
piena autonomia nel campo disciplinare, senza che, ovviamente, ciò
comporti soppressione di diritti della persona.[all. 23](16)
4)
Tutte le informazioni, anche riservate, sugli aderenti e sui
disassociati sarebbero raccolte in archivi segreti allinsaputa
degli interessati "con la possibilità di uso ritorsivo
delle informazioni verso i dissociati".
Precisiamo
subito che i nostri organi confessionali non detengono alcun
fascicolo "segreto" sul conto dei fedeli. Dobbiamo
comunque ricordare che ogni confessione religiosa ha registri
relativi alla appartenenza ad essa dei suoi fedeli ed alle
attività specifiche che riguardano la disciplina e il ministero
pastorale esercitato nelle comunità religiose. IIl Codice di
diritto canonico prevede un "archivio segreto" presso
la curia diocesana nei canoni 489 e 490 nei quali il termine
"segreto" deve significare ovviamente "riservato".[all.
24](17) La riservatezza dei dati conservati dagli organi di
qualsiasi confessione, e quindi anche da quelli della nostra, non
è tanto un diritto delle comunità religiose quanto un diritto
dei fedeli e ladempimento di specifici precetti anche della
legislazione statale. La nostra organizzazione religiosa è stata
peraltro fra le prime ad aver sottoposto le sue prassi cultuali
al Garante per la protezione dei dati personali per richiedere un
parere (si allegano le nostre lettere in data 24 maggio 1997 e 15
maggio 1998),[all. 25] e ad adeguarsi immediatamente alle
disposizioni di legge in materia su aspetti peraltro non
rilevanti, atteso che il fondamento delle nostre prassi è del
tutto rispettoso dei diritti dellindividuo. Nel caso di un
provvedimento espulsivo, le nostre comunità conservano soltanto
alcune indispensabili registrazioni, come ne ha facoltà
qualsiasi organismo associativo. Qui sopra è stato accennato al
caso di Cesano Maderno che ha dato
luogo
a unispezione presso la locale comunità, da cui non è
risultato alcun elemento che possa confermare le illazioni del
documento parlamentare. Anche il decreto di archiviazione del
Tribunale di Bari, incluso nellallegato n. 1, esclude che
sia stata effettuata una raccolta illecita di informazioni sul
conto di un ex Testimone. È grave che linterrogazione
accenni alla "possibilità" di un uso "ritorsivo"
di certe informazioni senza riferirsi ad alcuna prova o a un
qualsiasi pur minimo fatto, che non esistono, per poi asseverarli
alla conclusione dellinterrogazione.
5)
Ogni disassociato dei testimoni di Geova sarebbe emarginato e nei
suoi confronti verrebbe vietata "qualsiasi forma di
relazione".
Non
è vero quanto affermato dallinterrogazione, mentre è
corretto quanto dichiara la nostra rivista Torre di Guardia del
15 aprile 1988 citata nellinterrogazione stessa. Ivi si
dice che di fronte a un "peccatore impenitente", ad
esempio una persona che vuole continuare a vivere nellimmoralità,
che insiste a praticare pubblicamente lomosessualità, o a
bestemmiare con accanimento, causando grave scandalo tra i
fedeli, i fedeli stessi sono esortati dalle Sacre Scritture (1
Corinti 5:1-13, CEI),[all. 26] a tutelarsi non frequentando tali
persone che potrebbero corrompere i loro costumi. Nellambito
confessionale tale prassi fa parte delle normali raccomandazioni
dei pastori di qualsiasi denominazione religiosa preposti alla
cura del gregge, e del resto anche di genitori che cercano di
evitare ai figli deleterie influenze. Si fa presente che la
nostra Torre di Guardia del 15 aprile 1991 suggerisce ai pastori
delle comunità di fare ogni sforzo per contattare gli espulsi e
per aiutarli, se lo desiderano, a ritornare nelle comunità
stesse. Si vedano anche le riviste Torre di Guardia del 15 agosto
1992 e 15 luglio 1993.[all. 27](18) La Torre di Guardia del 1°
gennaio 1982 sottolinea che la differente religione dei coniugi
non esime il coniuge testimone di Geova da alcun dovere
matrimoniale e debito di affetto, come del resto lespulsione
di un familiare non annulla i rapporti con gli altri componenti
della famiglia e i conseguenti doveri.[all. 28](19)
6)
Sarebbe severamente proibito ai Testimoni "leggere
letteratura religiosa non geovista".
La
rivista menzionata dagli interroganti, La Torre di Guardia del 15
gennaio 1987,[all. 29](20) invita ad "aborrire la propaganda
apostata", e ciò è sostanzialmente diverso dalla censura
di cui sopra. Peraltro le nostre pubblicazioni sconsigliano ai
fedeli la lettura della letteratura degli apostati, cioè gli ex
membri divenuti oppositori. Questa precauzione è comune nellambito
di tutte le confessioni. Si veda La Torre di Guardia del 1°
luglio 1994 (pag. 12).[all. 30] Si allegano a scopo illustrativo
copie di scritti, volantini e avvertimenti di fonte cattolica i
quali tra laltro dichiarano che leggere riviste dei
Testimoni rappresenta un "pericolo di morte".[all. 31](21)In
sostanza, a nessuno è impedito di leggere "letteratura
religiosa" di altre confessioni, ma si avverte che, da un
punto di vista spirituale, la propaganda e le pubblicazioni
scritte dagli apostati non possono produrre arricchimento.
Diverso è ovviamente laspetto dellinteresse alla
conoscenza e alla cultura generale. La Chiesa cattolica un tempo
promulgava lIndice dei libri proibiti che non ha più forza
di legge ecclesiastica con le annesse censure da quando è stato
abrogato dalla Congregazione per la dottrina della fede con
"Notifica" del 14 giugno 1966 (Acta Apostolicae Sedis,
LVIII, 1966, p. 445), e che i canoni 1399 e 2318 del Codex Iuris
Canonici del 1917 (criteri generali dei libri proibiti e
scomunica latae sententiae di autori ed editori di libri proibiti)
furono aboliti, dalla medesima Congregazione, con "Decreto"
del 15 novembre 1966.[all. 32] Ciò nondimeno la Chiesa
cattolica, in particolare tramite la Congregazione per la
dottrina della fede, si riserva tuttora il diritto di ammonire i
propri fedeli a non leggere determinate opere divulgative
ritenute dannose per la fede. Lo fa nel tentativo di "tutelare"
la fede dei propri fedeli. Ne è un esempio particolarmente
significativo la recente "Notifica" con cui ancora la
Congregazione per la dottrina della fede ha censurato gli ultimi
libri del defunto gesuita Anthony De Mello lo scorso 24 giugno
1998 (LOsservatore Romano, 23 agosto 1998, p. 4; La
Repubblica, 30 settembre 1998; La Civiltà Cattolica, 17 ottobre
1998, pp. 241-2). Nella "Notifica" si legge: "Al
fine pertanto di tutelare il bene dei fedeli, questa
Congregazione ritiene necessario dichiarare che le posizioni
suesposte sono incompatibili con la fede cattolica e possono
causare gravi danni".[all. 33]
7)
Ai Testimoni non sarebbe consentito di sposarsi, se non tra
confratelli, e verrebbe messa in discussione la loro "libertà
di procreare".
Le
Sacre Scritture suggeriscono al credente "di sposare chi
vuole, purché ciò avvenga nel Signore" (1 Corinti 7:39,
CEI).[all.34] In armonia con ciò, le nostre pubblicazioni (si
veda il nostro libro Felicità familiare, pp. 20-22) [all. 35](22)
suggeriscono, non impongono, di sposare una persona della stessa
fede. Questo suggerimento, anche se spesso ignorato, vige pure
nellambito cattolico. Il Codice canonico (canoni da 1124 a
1129) prevede che il matrimonio fra un cattolico e una persona di
altra religione "non può essere celebrato senza espressa
licenza della competente autorità", che viene concessa a
certe condizioni, tra cui la promessa della "parte cattolica"
di impegnarsi "perché tutti i figli siano battezzati ed
educati nella Chiesa cattolica".[all. 36] Nellambito
della nostra confessione chi sposa una persona di unaltra
religione non viene espulso ma semplicemente non può, per un
ragionevole periodo di tempo, svolgere le funzioni di presbitero
o diacono. Nellambito della Chiesa cattolica viene
richiesto ai sacerdoti e ai religiosi il voto perenne di
celibato, una ben più rigida esigenza. Lasserzione secondo
la quale La Torre di Guardia del 1° marzo 1988, che si allega
per la verifica,[all. 37] metterebbe in discussione la "libertà
di procreare" dei coniugi Testimoni è una inaudita falsità
e deriva da un completo travisamento dei contenuti del nostro
periodico. La rivista dice esplicitamente (a pag. 26): "La
decisione se avere o non avere figli ... è una decisione
personale che ogni coppia deve prendere per proprio conto".
Larticolo citato suggerisce una "procreazione
responsabile" ai coniugi nel senso che dovrebbero, nel
determinare quanti figli avere, valutare le loro capacità e
possibilità educative e di mantenimento della prole. Peraltro, i
coniugi Testimoni sono anche liberi di fare uso o meno dei
contraccettivi che sono invece proibiti nellambito
cattolico. Ci si chiede come sia possibile stravolgere
senza alcun ritegno i contenuti delle nostre pubblicazioni e si
sia potuto avallare tali macroscopici stravolgimenti.
8)
Ogni reato o attività illegale degli aderenti sarebbe "mantenuta
segreta fra i confratelli".
Questa
è una ripetizione della censura già considerata nella risposta
di cui al punto 2). Si ribadisce che vige per i nostri ministri
di culto la facoltà, riconosciuta per legge, di non riferire
"su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio
ministero" (art. 200, C.P.P.). Lannotazione sopra
riportata è infondata e non può risultare da alcuna nostra
fonte.
9)
Ogni attività di solidarietà o di aiuto al prossimo sarebbe
ignorata con leccezione di quella rivolta ai confratelli.
Questa
è unaltra informazione grossolanamente errata. Anche se
giuridicamente irrilevante, mira, come altre critiche infondate,
a descrivere i testimoni di Geova come una confessione che non
darebbe alcun contributo alla società civile. Le allegate
pubblicazioni e articoli di giornali mostrano, al contrario, come
in vari paesi del mondo sono stati distribuiti aiuti a tutti i
bisognosi e compiute opere socialmente utili: questo è avvenuto
nei limiti delle disponibilità finanziarie dei Testimoni che si
sostengono prevalentemente mediante le contribuzioni dei fedeli.[all.
38](23)
10)
La Congregazione cristiana dei testimoni di Geova svolgerebbe
attività commerciali contravvenendo alle disposizioni del suo
statuto.
Lo
statuto della Congregazione (si veda lallegato n. 18) ben
evidenzia lassenza di fini di lucro nelle sue attività,
prevedendo, fra laltro, la gratuità dellopera di
tutti i collaboratori e il divieto tassativo secondo cui le
pubblicazioni dei Testimoni non possono contenere "alcuna
forma di attività commerciale" (articoli 1, 3, punto o, e
14).(24) Come sarà dimostrato, la Congregazione non ha mai
operato in contrasto con queste previsioni. Per sostenere
che la Congregazione svolgerebbe attività lucrative, linterrogazione
riferisce su alcune questioni completamente stravolte:
a)
La sentenza n. 1753 del 27 febbraio 1997 della Corte Suprema di
Cassazione, Sez. I Civ. (in Il diritto ecclesiastico, luglio-settembre
1997, pp. 300-11),[all. 39] viene citata stravolgendone le
motivazioni. Essa non dimostra in alcun modo che le finalità
dellente rappresentativo dei testimoni di Geova, al tempo lente
Watch Tower Bible and Tract Society, fossero lucrative, ma
soltanto che una attività, quella riguardante la distribuzione
delle pubblicazioni a carattere religioso, è stata considerata
soggetta alle imposte sui redditi. La decisione è scaturita
dalla inefficace dimostrazione che tutti i fedeli testimoni di
Geova, dal punto di vista fiscale, erano da considerare al pari
dei soci della Watch Tower Society in quanto allepoca era lente
rappresentativo della confessione. La sentenza, infatti, partendo
dallassunto che i soci della Watch Tower Society fossero
solo quelli risultanti dallatto costitutivo, ha stabilito
che le riviste erano distribuite con criterio di prevalenza ai
non soci anche se fedeli appartenenti ai testimoni di Geova,
concludendo, quindi, che la distribuzione fosse soggetta alle
imposte sui redditi. Comunque dallo statuto della Congregazione,
che dal 1986 ha sostituito come ente esponenziale in Italia il
suddetto ente statunitense, tutti i fedeli sono considerati
"soci aderenti" (art. 4, 2° comma).(25) La decisione
in ogni caso non nega le finalità religiose della Congregazione
stessa, anzi queste sono
implicite
nella discussione riguardante lapplicazione della normativa
allora vigente in materia (art. 20 del D.P.R. n. 598 del 1973).
Si vedano anche i commenti alla citata sentenza (n. 1753 dell8
novembre 1996, in Giurisprudenza italiana, maggio 1998, pp. 1069-70;
Il diritto ecclesiastico, luglio-settembre 1997, pp. 303-11).[all.
40] Peraltro, il carattere di ente confessionale non lucrativo
della Congregazione emerge, al di fuori di ogni ragionevole
dubbio, dalla sentenza citata del 12 agosto 1996, n. 12793, della
Pretura Circondariale di Roma, la quale, nel respingere un
ricorso di due ex Testimoni patrocinati da un avvocato membro di
gruppi "antisette", ha attestato che lente
rappresentativo della confessione dei testimoni di Geova è
"unassociazione riconosciuta senza fini di lucro".
Anche la già citata sentenza n. 9476 del 22 ottobre 1997 della
Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI Pen.,[all. 41] sostiene che
le eventuali attività lucrative svolte da un ente confessionale
non ne mutano le finalità generali di religione o di culto
quando sono strumentali rispetto a tali finalità di religione.
Pure la sentenza della Pretura Circondariale di Roma, sopra
menzionata, sottolinea conformemente che "anche gli enti non
commerciali possono infatti esercitare attività di impresa, ma
non allo scopo di dividerne gli utili". Le numerose attività
lucrative sicuramente promosse da organismi della Chiesa
cattolica non ne alterano le finalità cultuali che sono
preminenti.
b)
Si afferma che la Watch Tower Bible and Tract Society è iscritta
alla Camera di Commercio di Milano, il che pare sia stato citato
per dimostrare le sue finalità lucrative .Cè innanzitutto
da precisare che a detta Camera di Commercio fu iscritta nel
luglio 1946 e non nel 1986, dai primordiali organismi
confessionali, una società a responsabilità limitata
appositamente costituita e non lente statunitense.[all. 42](26)
Dallo statuto della società iscritta alla Camera di Commercio si
rileva che era comunque un organismo con finalità non lucrative,
come si evince dallart. 1 che ne sottolinea il "carattere
esclusivamente culturale e sociale". Questa società a
responsabilità limitata venne costituita anche per intestarle limmobile
acquistato come sede. Quando nel 1948 fu trasferita da Milano a
Roma la sede dellorgano confessionale, in seguito la
suindicata società fu ceduta a terzi che poi hanno cambiato in
parte il nome trasformandola in società in accomandita semplice,
e che non ha nulla a che vedere con lente statunitense.[all.
43](27) Circa questultimo ente, che fino al 1986 ha
rappresentato la confessione in Italia, la sua natura di ente
morale con finalità esclusivamente religiose è stata accertata
e attestata dai competenti organi governativi italiani.[all. 44](28)
Anche la già citata sentenza del 12 agosto 1996, n. 12793, della
Pretura Circondariale di Roma, allegata al n. 3, conferma che
oltre alla Congregazione, anche la Watch Tower
Society
è un ente non lucrativo: "Alla Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania è stata attribuita personalità
giuridica ai sensi dellart. 16 c.c. ... pertanto essa deve
considerarsi unassociazione riconosciuta senza fini di
lucro. Inoltre, la Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania è un ente con i medesimi fini religiosi della
Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova ... Nel caso di
specie, dallistruttoria non è affatto emerso che gli enti
[i suddetti, ndr.] per cui i ricorrenti hanno prestato la propria
opera, abbiano mai esercitato attività rivolta al conseguimento
di un utile e alla sua distribuzione".
c)
Le attività commerciali della Congregazione sarebbero confermate
dal fatto che essa sarebbe stata socia di alcune società.
Confermiamo che alcuni esponenti dei testimoni di Geova siano, o
siano stati, soci di società in accomandita semplice o a
responsabilità limitata. È vero che nel tempo lente
esponenziale dei testimoni di Geova (prima la Watch Tower Bible
and Tract Society of Pennsylvania, e poi la Congregazione
cristiana dei testimoni di Geova) ha acquisito le quote di alcune
società, ma ciò soltanto e unicamente per acquistare limmobile
ad esse intestato e non per subentrare in unattività
economica che alcune di esse non hanno mai svolta, mentre altre lavevano
cessata da tempo, già prima dellacquisizione da parte
della Congregazione suddetta. E appena le pratiche legali e i
progetti di trasformazione edilizia sono realizzati, queste
società intestatarie di immobili vengono prontamente sciolte e
la proprietà delledificio passa alla ricordata
Congregazione (nel passato si richiedeva lautorizzazione
allacquisto dellimmobile al Ministero dellInterno;
di recente tale disposizione è stata abrogata). Questo è
accaduto alcune volte, ad esempio per poter acquistare un
edificio in prossimità della sede di Roma in Via della
Bufalotta, necessario per ampliare la disponibilità di locali
per la comunità religiosa (considerato che le pratiche
urbanistiche avviate col Comune non lasciano presagire tempi
brevi per lottenimento della concessione di ampliamento
della sede), o ledificio industriale di Bitonto (Bari), che
è stato trasformato in una Sala delle Assemblee. Questo modo di
acquisire una proprietà, come noto, è perfettamente corretto e
legittimo.[all. 45](29) Chi è esperto in materia sa che dalle
società che hanno cessato la loro attività è facile acquistare
a condizioni vantaggiose i loro immobili, gli unici beni ancora
rimasti prima della definitiva cessazione. Si allegano i
documenti acclusi alla memoria datata 23 luglio 1994 (si veda lallegato
n. 5), depositata nella citata causa davanti al Pretore del
lavoro di Roma (si veda lallegato n. 3) e riguardanti
proprio le società citate nellinterrogazione dei senatori,
nonché i documenti di cui allallegato n. 35 della memoria
del 25 febbraio 1997 (si veda sempre lallegato n. 5), a
riprova ulteriore dellinganno in cui sono caduti ad opera
delle organizzazioni "antisette" che ben conoscevano la
realtà.[all. 46] In ogni caso, il 25 settembre 1996 è stata
effettuata una verifica presso la nostra sede di Via della
Bufalotta da parte della Polizia tributaria della Guardia di
Finanza proprio in relazione alle suddette società. Si allega il
relativo "Processo verbale di constatazione".[all. 47](30)
Ci risulta che tale verifica sia stata effettuata in relazione a
un esposto inviato da uno dei testimoni di Geova di Ravenna
espulsi (si veda lallegato n. 23). Ci è stato riferito
verbalmente dal Ministero dellInterno che se dallispezione
fosse risultato qualche elemento a nostro carico, avremmo
ricevuto una comunicazione che tuttavia non ci è stata mai
inviata. Invece, ci è stato riferito, è stata accertata la
completa regolarità della nostra posizione.(31)Sotto il profilo
legale, sarebbe peraltro legittimo che unistituzione
religiosa, come si verifica nel caso di note confessioni,
gestisca attività lucrative, come alberghi presso santuari o in
altre località, ospedali, scuole, vendita di oggetti ricordo,
amministrazione di immobili e patrimonio azionario. Occorre
ovviamente assoggettare tale gestione alle norme vigenti e al
regime fiscale previsto. Lorganizzazione dei testimoni di
Geova, sia a livello mondiale, sia a livello nazionale, ha invece
tassativamente scelto di non gestire alcuna attività di natura
lucrativa, ma soltanto attività strettamente collegate con levangelizzazione
e con lo svolgimento del culto. Ha stabilito ciò per statuto al
fine di aderire più strettamente ai princìpi dei Vangeli.
Cosicché le insinuazioni dei gruppi "antisette" sono,
dal punto di vista giuridico e della realtà, inconsistenti e
infondate.
d)
"A Ravenna si sarebbe verificato il fallimento di una
finanziaria collegata alla Congregazione dei Testimoni di Geova"
che avrebbe raccolto "contributi volontari frutto della
distribuzione di pubblicazioni porta a porta, con la quale sono
state truffate alcune decine di persone".
Anche
tale affermazione è completamente falsa e infondata sia in fatto
che in diritto. Non è mai esistito né esiste, né può
esistere, alcun collegamento con la finanziaria sopra citata, né
con qualsiasi altra società con fini di lucro per i motivi più
volte affermati sopra. Se la finanziaria in questione era formata
da alcuni testimoni di Geova che
avrebbero
posto in essere azioni penalmente rilevanti verso altri testimoni
di Geova è cosa che non può in alcun modo riguardare la nostra
organizzazione confessionale. In particolar modo, è
completamente falso che le sostanze della medesima finanziaria
fossero costituite da contribuzioni raccolte di porta in porta
mediante lopera di predicazione tipica dei testimoni di
Geova. Un comitato di anziani o presbiteri, anche in seguito al
grave scandalo, ha espulso dalla comunità di Ravenna alcuni
testimoni di Geova coinvolti nella questione. Ciò è confermato
dal fatto che alcuni hanno adito il Tribunale Civile di Roma.
Tale Tribunale ha respinto le loro domande riconoscendo la
regolarità dei provvedimenti di espulsione, come indicato nel
precedente punto 3).
Peraltro
la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. II Pen., n.
10298 del 4 ottobre 1996, citata dai firmatari, non contiene
nulla che possa confermare laccusa rivolta nei nostri
confronti in quanto in nessun passo della stessa sono contenute
frasi o anche solo parole che possano legittimare lidea di
un coinvolgimento della nostra confessione con i fatti relativi
alla suddetta finanziaria o che a tale società fossero inviati
"contributi volontari frutto della distribuzione di
pubblicazioni porta a porta". Si allega la sentenza completa
evidenziando le poche frasi che si riferiscono ai testimoni di
Geova, dalle quali non si rileva alcun accenno alle censure degli
interroganti.[all. 48] Si tratta quindi di una sfacciata accusa
completamente inventata. Una metodica costante delle "antisette"
nei nostri confronti è quella di utilizzare documenti
giudiziari, nel tentativo di conferire autorevolezza alle accuse,
ma stravolgendo completamente il contenuto degli stessi.
11)
Nei testi delle pubblicazioni dei Testimoni sarebbero contenuti
messaggi
subliminali
"atti a favorire il plagio dei lettori".
Anche
la suddetta affermazione è assolutamente falsa e infondata. Si
rileva, comunque, che da parte delle organizzazioni "antisette",
di cui i firmatari dellinterrogazione si fanno portavoce,
si continua a ricorrere alla figura del plagio senza considerare
che, come reato, è stato abolito per la sua indeterminatezza
dalla Corte costituzionale (sentenza n. 96 del 1981). È anche
grave il fatto che si continui a parlare di plagio in relazione
allopera di evangelizzazione e di proselitismo di una
confessione religiosa. Tanto più che la nostra opera, le
pubblicazioni e le adunanze, sono conosciute da tutti in quanto
svolte e diffuse sotto gli occhi di tutti. La suggestione
subliminale rientra nella vasta categoria di presunte tecniche
atte a condizionare la mente, alla stregua dei cosiddetti "lavaggio
del cervello", "psicagogia" o "controllo
della mente". Per sapere a cosa si riferisca linterrogazione,
occorrerebbe avere unindicazione di quali circostanze
avrebbero utilizzato i Testimoni per suggestionare
subliminalmente altri. In senso proprio, si parla di "messaggi
subliminali" allorché si inviano messaggi visivi o sonori
recepibili solo a livello inconscio. Questo di per sé è già
una prima fondamentale ragione per cui - atteso che questa
tecnica fosse realmente efficace - non può essere stata usata
dai Testimoni, i quali svolgono la loro attività di
evangelizzazione e di culto prevalentemente con materiale
stampato e non con sussidi audiovisivi, se non negli ultimissimi
anni. Come avrebbero potuto attuare questa "persuasione
subliminale" nel corso degli anni?Questa tecnica - che
qualcuno tentò di applicare negli anni 60 nella pubblicità
televisiva - non viene ora più utilizzata neppure dai
pubblicitari, non solo perché vietata dalla legislazione di vari
stati o dai codici di autoregolamentazione di aziende televisive
(ad es., in Inghilterra è stata bandita dallIBA, la
controparte commerciale della BBC [cfr. New Encyclopedia
Britannica, voce "Consumerism"]),[all. 49](32) ma anche
perché risultata del tutto inefficace a condizionare la gente a
comprare un determinato prodotto. Parlando dei tentativi dei
gruppi antisette di utilizzare tutta questa congerie di presunte
tecniche di controllo mentale, e scartandole quali inapplicabili
al pari del concetto di plagio, il sociologo Massimo Introvigne
le definisce "teorie più o meno fumose" e nozioni che
"sono per dire il meno controverse fra gli specialisti"
(Il sacro postmoderno. Chiesa, relativismo e nuova religiosità,
Milano, 1996, pp. 186-188). La prof. Eileen Barker, trattando
specificamente di "suggestione subliminale" dichiara
che "a tuttoggi, comunque, non ci sono prove concrete
del fatto che i NMR [nuovi movimenti religiosi] più noti siano
ricorsi a questo metodo per ottenere adepti" (I nuovi
movimenti religiosi, Milano, 1992, pp. 51-52).[all. 50]
A
proposito di tutti questi tentativi delle organizzazioni
antisette di indurre i politici ad attaccare le minoranze
religiose riesumando presunte tecniche di controllo mentale,
James T. Richardson, docente di sociologia presso luniversità
del Nevada (USA), dichiara: "Quando simili teorie sono
utilizzate per limitare la libertà religiosa e la realizzazione
personale, allora la stessa società potrebbe potenzialmente
soffrirne. E quando simili teorie sono prese sul serio nelle
commissioni e nei rapporti parlamentari, ne soffre pure la
giustizia" ("Une critique des accusations de "lavage
de cerveau" portées à lencontre des nouveaux
mouvements religieux: questions déthique et de preuve",
in Pour en finir avec les sectes. Le débat sur le rapport de la
commission parlementaire, a cura di M. Introvigne e J. Gordon
Melton, Parigi - San Giuliano Milanese, 1996, pp. 85-97).[all. 51]
Peraltro, molte delle nostre pubblicazioni religiose sono state
fornite alla Direzione Generale dei Culti del Ministero dellInterno,
la quale può agevolmente verificarne il contenuto.
12)
La Congregazione promuoverebbe attraverso i propri adepti "lesportazione
e la diffusione clandestina di pubblicazioni in paesi nei quali
è proibita la predicazione ai testimoni di Geova".
La
censura è generica e giuridicamente irrilevante. Suscita, per di
più, viva sorpresa che possa essere oggetto di critica e di
accusa la considerazione che le confessioni a diffusione mondiale
(tra cui anche la nostra che, con oltre dieci milioni di
partecipanti al culto fra fedeli e simpatizzanti, è presente
pressocchè in ogni nazione), quando operano in paesi fortemente
integralisti e illiberali, siano talvolta costrette ad agire
nella clandestinità. Non è mai accaduto che, a motivo di ciò,
siano state considerate illegittime nei paesi democratici, ma
semmai sono state approvate e lodate per il fatto che loro e i
loro missionari, pur di diffondere la Parola di Dio anche in quei
paesi, siano stati disposti a rischiare non poco personalmente.
Si pensi, per fare un esempio, alloperato delle gerarchie
cattoliche in Cina e in molti paesi di religione musulmana, che
non può certamente influire sui rapporti fra il Vaticano e il
nostro Governo.
13)
Per la realizzazione degli edifici di culto sarebbero utilizzati
"finanziamenti di dubbia provenienza".
Non
si accenna minimamente a ciò che farebbe dubitare sulla
prospettata illiceità dei finanziamenti. Si tratta in effetti di
una grave, quanto infondata, illazione. È invece notorio che i
testimoni di Geova hanno costruito e stanno costruendo edifici
per il culto mediante: 1) Le offerte volontarie dei propri fedeli
e simpatizzanti; 2) Il lavoro volontario e gratuito dei propri
fedeli i quali partecipano ai lavori di progettazione e di
costruzione delle loro chiese. In tal modo è possibile disporre
di luoghi per il culto sostenendo sforzi finanziari altrimenti
non alla portata delle varie comunità. Il fatto è così noto
che centinaia di giornali hanno parlato di questo insolito modo
autarchico di costruire chiese.[all. 52](33)
14)
Si afferma che le "maestranze" impiegate per i lavori
di costruzione delle chiese dei Testimoni "non
risulterebbero regolarmente assicurate contro gli infortuni e
sarebbe pressoché disapplicato il decreto legislativo n. 626 del
1994 inerente alla sicurezza sul lavoro".
Trattasi
di unaltra informazione completamente infondata. Come è
stato indicato nel punto precedente, gli edifici di culto sono
realizzati mediante il lavoro dei fedeli che si offrono come
volontari. Tra i fedeli e le comunità per le quali viene
costruita una chiesa non si instaura mai un rapporto di lavoro,
poiché trattasi di opera di volontariato che discende da un
rapporto di fede. Una situazione del tutto analoga riguarda le
istituzioni conventuali dove i frati e le suore che lavorano
direttamente per listituzione non sono soggetti ad obblighi
previdenziali e assicurativi. Vari enti pubblici nel tempo hanno
attestato il corretto inquadramento dei lavoratori volontari
testimoni di Geova tra coloro che svolgono unattività
religionis causa, come contributo o espressione della propria
fede e non come attività lavorativa:
-
Istituto Nazionale per lAssicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro: con lettera del 13 marzo 1980 ha certificato che
"nella fattispecie non ricorre lobbligo assicurativo
di cui al D. P. R. del 30. 6. 65 n. 1124 venendo meno il
requisito della dipendenza e della retribuzione";
-
Unità Sanitaria Locale Roma 2: in data 28 dicembre 1992 ha
confermato la "non assimilabilità ai lavoratori subordinati
degli appartenenti alla Vostra Congregazione";
-
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Roma, nota n. 1547/87 del
25 giugno 1987: "È altresì risultato confermato che gli
stessi [lavoratori] sono volontari e che non
percepiscono alcuna retribuzione. Ciò comporta automaticamente lesclusione
di ogni obbligo assicurativo nei confronti degli stessi";
-
I. N. P. S., sede di Roma, verbale di accertamento n. 19/1996 del
29 gennaio 1996: "I religiosi che svolgono le
diverse attività sia per il conseguimento dei fini
istituzionali, sia per il funzionamento della Congregazione,
formano una famiglia e pertanto lattività svolta nellambito
della propria congregazione non costituisce prestazione
lavorativa di tipo subordinato".[all. 53] Pur essendo
assimilati ai religiosi che operano a favore dellistituzione
religiosa, i nostri fedeli che si offrono come lavoratori
volontari sono messi in condizione di operare in regime di
sicurezza, poiché ad essi vengono date istruzioni e attrezzature
antinfortunistiche. Si allegano le istruzioni in materia attuate
dai cantieri, specificamente sul decreto legislativo n. 626/1994,
a dimostrazione dellattenzione con cui è affrontata la
questione dellincolumità dei volontari.[all. 54](34) La
censura è quindi inventata di sana pianta.
15)
In Francia la Congregazione dei testimoni di Geova avrebbe evaso
il fisco per circa 90 miliardi di lire.
La
questione non è correttamente riportata nel documento
parlamentare. In Francia, le organizzazioni "antisette"
sono riuscite a influenzare alcuni organi governativi e a fare
includere la nostra confessione fra le cosiddette sette.
Peraltro, nellelenco delle "sette" sono anche
inclusi lOpus Dei e alcune denominazioni religiose fra cui
i Battisti e i Mormoni. Si allegano alcune relazioni su questa
situazione in Francia e in Belgio.[all. 55](35) Di conseguenza,
tali organi, senza emettere un provvedimento ingiuntivo, hanno
preannunciato alla nostra organizzazione francese che, non
rientrando essa fra le organizzazioni cultuali, tutte le offerte
volontarie versate dai fedeli dovranno essere assoggettate a una
tassa del 60 per cento. È la prima volta, nella storia della
Francia, che il Governo prospetta la tassazione delle offerte
volontarie dei fedeli. Anche lOpus Dei e altre
organizzazioni rischiano di rientrare in questo "giro di
vite". Ovviamente le varie organizzazioni interessate si
sono opposte legalmente e si è in attesa delle relative
decisioni degli organi superiori, ivi compresi quelli a livello
europeo. Non si può pertanto parlare di evasione in modo
scandalistico come se ci si fosse sottratti volutamente al
pagamento delle tasse, bensì di un cambiamento di
interpretazione da parte del Ministero delle Finanze che ha
determinato limposizione fiscale su alcuni anni di attività,
che in precedenza e in buona fede erano ritenute esenti e che, a
nostro avviso e secondo la legislazione italiana, lo sono ancora
a tutti gli effetti. I nostri organismi confessionali sono molto
scrupolosi nellosservare le norme vigenti anche in materia
tributaria. Si allegano in proposito i verbali relativi a due
ispezioni fiscali effettuate nel 1975 e nel 1976, dai quali si
rileva che non è stata contestata alcuna irregolarità.[all. 56](36)
16)
Viene asserito che i testimoni di Geova rifiuterebbero di giurare
fedeltà allo stato.
Anche
la predetta asserzione, contenuta nellultima parte dellinterrogazione,
è completamente infondata. Essa è contraddetta dalla nostra
dottrina che vieta soltanto di giurare inutilmente, come fanno
alcuni per conferire autorità ai loro discorsi giurando sulla
testa di qualcuno (si veda la nostra Torre di Guardia del 15
novembre 1977, p. 703).[all. 57] Ma soprattutto un fatto
inoppugnabile smentisce la censura: i numerosi testimoni di Geova
impiegati nello Stato hanno regolarmente fatto tale giuramento.17)
Viene prospettato che lorganizzazione dei testimoni di
Geova sia riconducibile "alla fattispecie delle associazioni
segrete". Le considerazioni sin qui espresse hanno
completamente demolito ogni asserzione tendente a sostenere tale
tesi. Si aggiunge che il culto dei testimoni di Geova non
presenta alcuna caratteristica di segretezza per la sua completa
visibilità: la loro opera di casa in casa e nei luoghi pubblici,
le loro riunioni in Sale di culto il cui indirizzo è stato
fornito al Ministero dellInterno e alle autorità locali,[all.
58](37) e i loro congressi negli stadi, tutto indica che operano
alla luce del sole.
A
conferma che le "antisette" continuano a riproporre le
loro accuse infondate anche quando sono già state respinte dalla
Magistratura, si rileva che la Corte dAppello di Venezia (sentenza
n. 1532 del 17 luglio 1997, già allegata al n. 4), ha respinto
le varie accuse di un avvocato veneto membro di dette
organizzazioni e, tra queste, la presunta segretezza della nostra
organizzazione: "Lannoverare poi la congregazione dei
Testimoni di Geova fra le associazioni segrete (con un implicito
giudizio di illegalità, in quanto nel nostro ordinamento le
società segrete sono vietate) non rispetta neppure il criterio
della verità storica, essendo il culto professato in sedi
esistenti in molte città ed essendo notoria lopera di
proselitismo capillare che gli adepti di tale religione compiono,
soprattutto nei giorni festivi e che, a prescindere da ogni
giudizio di merito in ordine alla dottrina divulgata, non può
che suscitare rispetto per limpegno profuso". Linterrogazione,
esaurito lelenco delle informazioni ricevute, riassume le
suddette inesistenti e infondate accuse e/o illazioni
prospettando, quale conseguenza, lincompatibilità della
Congregazione "con le norme e lo spirito della Carta
Costituzionale". Per le ragioni suesposte non cè
dubbio sulla completa compatibilità della confessione, da noi
rappresentata, con lordinamento giuridico. Si dice anche
che i testimoni di Geova sarebbero "una istituzione che
ideologicamente rifiuta lesistenza dello Stato e della
Nazione". È stato invece ampiamente dimostrato il contrario.
La dottrina dei testimoni di Geova, pur sostenendo i valori
trascendentali, incoraggia i fedeli ad essere buoni cittadini, a
pagare le tasse e a rispettare le autorità secolari. Si vedano:
La Torre di Guardia, 1° luglio 1993, 1° maggio 1996, 15 gennaio
1997, 1° novembre 1997.[all. 59](38) Questultima
espressione citata fa ricordare che solo il regime fascista li
definì in modo analogo quando il Tribunale speciale fascista nel
1940 condannò 26 testimoni di Geova per "costituzione di
associazione antinazionale". La pubblicazione Aula IV -
Tutti i processi del Tribunale Speciale fascista (a cura di Dal
Pont, Leonetti e Maiello, Milano, 1976, pp. 405-6) riferisce
ulteriormente che i testimoni di Geova "hanno subìto
continue persecuzioni ad opera del fascismo". La natura
confessionale dei testimoni di Geova risulta da numerosi
riconoscimenti: fra i più autorevoli cè quello della
Corte costituzionale nella sentenza n. 195/1993.[all. 60](39)
Anche il Garante per la radiodiffusione e leditoria si è
espresso a conferma del carattere confessionale dei Testimoni.[all.
61](40) Similmente, la Corte europea dei diritti delluomo
mediante tre sentenze,[all. 62](41) e analogamente lAutorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni.[all. 63](42) I Testimoni
sono portatori di alti princìpi morali, tra cui il profondo
amore per la pace. Il loro martirio nei campi nazisti (ne sono
morti quasi 3.000), doverano identificati col triangolo
viola, è un fatto noto a moltissime persone (si allegano
soltanto alcune narrazioni storiche).[all. 64](43) Moltissimi
giovani Testimoni hanno civilmente sostenuto la loro obiezione al
servizio militare, senza clamore ma con compostezza, finché si
è affermato il relativo
diritto
che è un valore nella nostra società. Questa storia di ideali e
di sacrifici sofferti dai testimoni di Geova è incompatibile con
la rappresentazione che di essi viene fatta dalle "antisette"
ai firmatari dellinterrogazione. Possibile che nessuno di
loro si sia proposto di approfondire di più le "informazioni"
loro sottoposte? Possibile che non si siano ricordati o non
abbiano letto (i parlamentari sono di certo persone di cultura)
del martirio e della persecuzione sopportati dai Testimoni al
tempo del nazismo e del fascismo? Possibile che non abbiano mai
visto per televisione limmagine di un loro ordinato
congresso negli stadi? Arturo Carlo Jemolo, giurista e storico,
scrisse questo avvertimento: "Se oggi impedissero laffluire
delle moltitudini dinanzi ad una immagine sacra che si afferma
pianga o muova gli occhi, domani le processioni ad una piscina
dove si compiano guarigioni miracolose, postisi su questa via
potrebbero anche voler impedire alle suore di clausura di
condurre una vita a loro giudizio antigenica, di effettuare
penitenze nocive alla salute, e quindi potrebbero pretendere di
ridurre il culto alla sola predicazione, affermando che la
musica, glinni sacri, i quadri, il rituale, eccitano lo
spirito e conducono gli uomini dove la ragione non li porterebbe"
(I problemi pratici della libertà, Milano, 1972, pp. 131-2).
Con
questa citazione desideriamo sottolineare che seguendo il
criterio degli intolleranti dovrebbero essere censurate anche
molte delle manifestazioni religiose dei culti tradizionali.
Comunque lo Stato, in forza della sua laicità, ha il compito non
di valutare le ideologie, ma di intervenire tramite la
Magistratura solo in presenza di specifici reati. Soltanto
seguendo questo criterio di tolleranza può essere stabilita in
un paese civile una piena e proficua libertà e tolleranza
religiosa, soltanto attenendosi ai fatti e non alle accuse, come
quelle rivolteci, che non sono degne di considerazione per come
sfacciatamente stravolgono la realtà. Il riferimento continuo in
questa nostra replica alle regole e alle prassi della Chiesa
cattolica non è polemico, ma mira a sostenere la suddetta
conclusione, cioè che non si possono considerare illegittimi o
restrittivi i comportamenti e le credenze di coloro che hanno una
fede diversa dalla maggioranza, mentre gli stessi comportamenti
praticati dai seguaci delle chiese tradizionali si considerano
espressione di fede pura. A tale riguardo, abbiamo evidenziato
come in molti casi le regole della vita religiosa dei cattolici
sono, almeno nella formulazione dei canoni, più restrittive di
quelle che seguono i testimoni di Geova .Considerato anche il
contenuto del "comunicato stampa" scritto su carta
intestata del Senato della Repubblica, inviato ai mass media, che
alleghiamo,[all. 65] riteniamo doveroso, Signor Presidente, farLe
presente che, ove ciò Le sia consentito dalle norme e dalla
prassi, voglia richiamare, nel pieno rispetto delle facoltà dei
signori senatori, allosservanza da parte di essi nelle
attività parlamentari di forme di linguaggio che non si prestino
a far passare come dati accertati, o quanto meno, da loro
conosciuti come dimostrati e documentati, semplici illazioni e
spunti polemici, e a segnalare lopportunità che in tale
forma non siano forniti alla stampa documenti parlamentari che
possono così dare spunto ad atteggiamenti di sostanziale
intolleranza. Se potrà riceverci per illustrarLe ulteriormente
la questione, Le saremo profondamente grati. Fiduciosi in un Suo
autorevole intervento e in attesa di notizie, Le porgiamo i più
deferenti ossequi.
_________________________
Francesco
Corsano
(Vicepresidente)
Allegati
G.I.P., Tribunale di Siena, decreto di archiviazione del 3 marzo
1990; G.I.P.,
Procura della Repubblica di Bari, 18 luglio 1992; Procura
Militare della
Repubblica di Roma, 30 novembre 1990
J.-F. Mayer, Le nuove sette, Genova, 1987, pp. 119-23; B. Wilson,
The Social
Dimensions of Sectarianism, Oxford, 1990; E. Barker, I nuovi
movimenti
religiosi, Milano, 1991, pp. 73-81; Pour en finir avec les
sectes, a c. di M.
Introvigne e J. Gordon Melton, Parigi-San Giuliano Milanese (MI),
1996; M.
Introvigne, ""Sette cattoliche": lequivoco
continua", in Cristianità,
dicembre 1996, pp. 3-5; M. Introvigne, "I culti negati",
in Percorsi, marzo
1998, pp. 38-45
Promemoria al Direttore generale dei culti presso il ministero
dellInterno,
12 maggio 1992; memoria per la Pretura civile di Roma, 23 luglio
1994; "Natura
dellattività svolta nellambito della confessione
religiosa dai ministri di
culto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (memoria
difensiva)", in Il diritto ecclesiastico, aprile-giugno 1997,
pp. 161-191;
memoria per la Corte di Appello di Venezia, 25 febbraio 1997;
memoria per la
Suprema Corte di Cassazione, 1° ottobre 1998
Consiglio di Stato (Sezione prima), "Parere n. 1390/86 del
30 luglio 1986 (sul
riconoscimento della personalità giuridica alla Congregazione
Cristiana dei
Testimoni di Geova)", in Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, 1986/3,
pp. 503-10
Si fa qui riferimento al testo dellinterrogazione
parlamentare pubblicata in
Senato della Repubblica, XIII legislatura, 485a seduta pubblica (giovedì
12
novembre 1998, Roma, 1998, pp. 92-4
Sulla vicenda del papa: Il Resto del Carlino, 25 giugno 1981; La
Stampa, 26
giugno 1981; Corriere dInformazione, 25 giugno 1981. Circa
un più recente
intervento subito dal papa ed effettuato con limpiego di
macchine per il
recupero intraoperatorio del sangue e senza trasfusioni: La
Stampa, 30 aprile
1994. Sui pericoli delle trasfusioni: Tempo medico, marzo 1973, p.
29;
Corriere della Sera, 23 novembre 1979; Stampa medica, 16-30
settembre 1983, p.
55; Paese Sera, 30 ottobre 1991; Momento-sera, 22-23 dicembre
1991. Interventi
chirurgici di notevole complessità (cardiochirurgia, trapianti
di rene, ecc.)
vengono ora effettuati senza emotrasfusioni: Il Messaggero, 7
novembre 1995;
Il Giornale, 20 settembre 1998. Il primo bambino a subire un
trapianto di
cuore in Italia era figlia di testimoni di Geova e loperazione
fu portata a
termine senza ricorrere a trasfusioni: Il Messaggero, 7 gennaio
1986; Paese
Sera, 7 gennaio 1986
A.A. Skolnich, "Ridurre al minimo la necessità di
trasfusioni", in Jama
(ediz.it), gennaio 1983, pp. 39-42; U. Scalettaris, "Rilevanza
delle
trasfusioni di sangue nella valutazione del danno biologico",
in Rivista
italiana di medicina legale, gennaio-marzo 1994, pp. 45-55; E.
Scalici et al.,
"Problematiche medico-legali nellautotrasfusione",
in Jura medica, agosto
1993, pp. 97-109; R. J. Newman, D. Podolsky, "Bad Blood",
in US.News & World
Report, 22 giugno 1994, pp. 68-78
"Convenzione per la protezione dei diritti delluomo e
della dignità
dellessere umano rispetto alla utilizzazione della biologia
e della medicina:
Convenzione sui diritti delluomo e la bioetica", in
"Guida al diritto",
allegato al quotidiano Il Sole-24 ore, 21 dicembre 1996; Comitato
Nazionale
per la Bioetica, Informazione e consenso allatto medico,
Roma, 1992, pp.
20-35; "Il Codice di deontologia medica", allegato al
quotidiano Il Sole-24
ore, ottobre 1998
"Dovrei far vaccinare la mia famiglia?", in Svegliatevi!,
8 agosto 1993, pp.
22-5
Si citano, tra i tanti, G. Martinat, "È il loro stile di
vita a fare nuovi
proseliti", in La Stampa, 12 agosto 1979; "Il loro zelo
ci può far arrossire",
in Il piccolo missionario, 1° novembre 1984; N. Fabbretti,
"I Testimoni di
Geova, la fede in Dio e la coerenza", in Stampa Sera, 4
agosto 1986; L.
Curtino, "Geova dice: la fine è vicina", in La Stampa,
12 agosto 1988;
"Testimoni al lavoro", in LEspresso, 3 settembre
1989. Circa la posizione
dottrinale dei Testimoni al riguardo: La Torre di Guardia, 1°
luglio 1993, pp.
14-23; 1° maggio 1996, pp. 16-20; 15 gennaio 1997, p. 14; 15
giugno 1998, p.
26
La Torre di Guardia, 15 luglio 1975, pp. 447-8
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Atto costitutivo
e statuto,
Roma, 1986, pp. 10-12
Procura della Repubblica di Milano, Verbale del 10 giugno 1996
Codice di diritto canonico, canoni. 1183-5, 1311-12, 1331-8, 1364-7
Si veda la già citata [all. 7] sentenza della Corte di
Cassazione, Sez. Un.,
27 maggio 1994, n. 5213, in Giustizia civile,1994, I, coll. 2127-34,
con
commento di F. Finocchiaro
Tribunale civile di Roma, Sez. I, sent. n.11236, 10 giugno 1996
Ad esempio, Codice di diritto canonico, canoni. 489-91
La Torre di Guardia, 15 aprile 1991, pp. 20-5; 15 agosto 1992, p.
31; 15
luglio 1993, pp. 24-7
La Torre di Guardia, 1° gennaio 1982, pp. 27-32
La Torre di Guardia, 15 gennaio 1987, p. 28
"Attenzione! non leggere! Pericolo di morte", La
campana (Macerata), 1°
maggio 1956; "Attenzione!! Attenzione!!", Bollettino
Parrocchiale (Pernate
[NO]), gennaio-febbraio 1958; "Cristo o Geova?", La
Campana di Veveri (Veveri
[NO]), febbraio 1985; "Come rispondere ai testimoni di Geova",
suppl. a La
Domenica, n. 37, dicembre 1985, pp. 2-3; P. Ambrosio, La risposta
dei
cattolici ai Testimoni di Geova, Leumann (TO), 1986, p. 3.
Il segreto della felicità familiare, Roma, 1996, pp. 20-22
Ad esempio, Lettera del sindaco di Nocera Umbra (PG) allAssociazione
dei
testimoni di Geova dellAbruzzo, 27 novembre 1997. Sulle
cronache: Il Secolo
XIX, cron. Savona, 12 gennaio 1997; LAncora, 20 aprile 1997;
Il Centro, 8
gennaio 1998. Inoltre, si vedano alcuni resoconti e
considerazioni pubblicati
sui periodici dei Testimoni: Svegliatevi!, 8 settembre 1981, pp.
21-7; La
Torre di Guardia, 1° dicembre 1996, pp. 4-7; 15 gennaio 1998, pp.
3-7; 1°
dicembre 1998, p. 11
Atto costitutivo e statuto, cit., pp. 6, 8, 16
Atto costitutivo e statuto, cit., pp. 8-9
Certificazioni dellUfficio provinciale industria e
commercio di Milano, 9
luglio 1946, della Camera di commercio di Milano, 1° febbraio
1947, della
Camera di commercio industria e agricoltura di Milano, 6 aprile
1948
Atto notarile del 28 giugno 1946; lettera dellavv. E.
Ferrari, 11 maggio
1959; certificazione della Camera di commercio industria
artigianato e
agricoltura di Milano, 20 luglio 1994
Attestato della Direzione generale degli affari dei culti,
divisione Culti
acattolici, del ministero dellInterno, 30 aprile 1984
F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico (5a ed.), Bologna, 1996, pp.
386-9
Nucleo centrale Polizia tributaria Guardia di Finanza, III
gruppo, 1^ sez.
verifiche, 25 settembre 1996
Successivamente allinvio di questa lettera datata 24
novembre 1998, il
ministero delle Finanze, III Reparto operazioni, 1° Ufficio
operazioni, con
comunicazione del 6 dicembre 1998, ha inviato alla Congregazione
Cristiana dei
Testimoni di Geova un compendio con lesito dellaccertamento,
nelle cui
"Conclusioni" si legge: "Da quanto sopra esposto,
si evince che: - la
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova rientra tra gli
ENTI DI CULTO
riconosciuti con D.P.R. 783 del 31 ottobre 1986; - le attività
commerciali
incidentalmente esercitate non appaiono in contrasto con le
finalità religiose
e di culto perseguite in base allo Statuto dalla Congregazione e
con la
normativa civile e fiscale vigente; - i redditi dimpresa
conseguiti,
finalizzati a favorire le attività istituzionali dellEnte,
sono stati
regolarmente dichiarati ed assoggettati a tassazione; - lacquisizione
a
titolo oneroso delle partecipazioni relative alle società
commerciali non è
soggetta ad autorizzazione governativa in quanto trattasi di
beni mobili. Ai
sensi dellart. 17 del codice civile e della normativa
speciale (art. 16 del
R.D. 289/1930) essa è infatti necessaria solo nei casi di
acquisto di beni
immobili, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito ovvero di
acquisto di
beni di qualsiasi specie a titolo gratuito"
The New Encyclopædia Britannica, Chicago, 1992, vol. 3, Micropædia,
pp. 578-9
Si citano come esempio solo i più recenti tra gli oltre 100
articoli allegati:
Gazzetta di Mantova, 6 giugno 1993; La Prealpina, 1° febbraio
1995; Il
messaggero, cron. Ascoli e provincia, 21 maggio 1996; La Nazione,
cron.
Firenze, 25 maggio 1996; Il Giorno, cron. Desio Lissone
Vimercate, 22
settembre 1996; Il giornale di Tirano, novembre 1996; Il
Messaggero, 5
dicembre 1996; Il periodico, dicembre 1996; Settegiorni, cron.
Rho, 3 gennaio
1997; Corriere di Rieti, 2 febbraio 1997; Centro Valle, 23
febbraio 1997; La
Provincia, cron. Cantù, 26 febbraio 1997; La Provincia di
Sondrio, 1° marzo
1997; Bresciaoggi, 23 marzo 1997; La Provincia, cron. Crema, 11
aprile 1997;
Il Resto del Carlino, cron. Reggio Emilia, 14 aprile 1997; Il
Giorno, cron.
Valtellina-Valchiavenna, 19 aprile 1997; Settegiorni, 25 aprile
1997; Il
Tempo, cron. Civitavecchia, 10 agosto 1997; Il Centro, 30 agosto
1997;
Gazzetta di Chieti, 7 settembre 1997; Centro Valle, 2 novembre
1997; La
Provincia, cron. Cremona, 7 novembre 1997; Mondo Padano, 22
novembre 1997; Il
Gazzettino di Vicenza, 28 dicembre 1997; La Nazione, cron.
Firenze, 30 gennaio
1998; Il periodico, gennaio 1998, p. 6; La Sicilia, 22 febbraio
1998; Il
Tirreno, 24 febbraio 1998; Il Gazzettino di Venezia, 1° aprile
1998; Il
Giorno, cron. Brianza, 7 aprile 1998; La Stampa, 19 giugno 1998;
LEco delle
Valli Valdesi, 26 giugno 1998; Cronaca nuova, 20 luglio 1998
Note intitolate rispettivamente Prescrizioni per la sicurezza e
la salute nei
cantieri, e Applicazione del D.Lgs 494/96 ai cantieri per la
costruzione o
ristrutturazione dei nostri edifici di culto
Il Messaggero, 1° maggio 1997; M. Introvigne, "Il fantasma
della libertà. Le
controversie sulle "sette" e i nuovi movimenti
religiosi in Europa", in
Cristianità, aprile 1997, pp. 13-26; Id., "Il ritorno dei
giacobini: il
rapporto della commissione parlamentare belga dinchiesta
sulle sette", in
Cristianità, settembre 1997, pp. 5-17
Verbale del Nucleo centrale Polizia tributaria Guardia di
Finanza, II gruppo,
1^ sez. verifiche, 17 aprile 1975; Verbale dellUfficio IVA
di Roma, 16 luglio
1976.
Elenco delle Sale del Regno della Congregazione Cristiana dei
Testimoni di
Geova in Italia, edizione 1997, Roma, 1997.
La Torre di Guardia, 1° luglio 1993, p. 21; 1° maggio 1996, pp.
16-17; 15
gennaio 1997, p. 14; 1° novembre 1997, p. 18.
Pubblicata in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1993/3,
pp. 693-7
Determinazione adottata dal Garante per la radiodiffusione e leditoria,
1°
febbraio 1993
Sentenza Hoffman contro Austria, 23 giugno 1993, pubblicata in Il
diritto di
famiglia e delle persone, gennaio-marzo 1995, pp. 11-27; sentenza
Kokkinakis
contro Grecia, 25 maggio 1993, pubblicata in Quaderni di diritto
e politica
ecclesiastica, 1994/3, pp. 734-9; sentenza Manoussakis e altri
contro Grecia,
26 settembre 1996
Delibera di rettifica adottata dallAutorità per le
Garanzie nelle
Comunicazioni, 22 settembre 1998
Si vedano tra i tanti: R. Höss, Comandante ad Auschwitz, Torino,
1985, pp.
50-73, 100-19, 204-5; M. Buber-Neumann, Prigioniera di Stalin e
Hitler,
Bologna, 1994, passim; S. Graffard, L. Tristan, I Bibelforscher e
il nazismo
(1933-1945), Tiresias, Parigi, 1994