Aspetti
Costituzionali-giuridici dellOrganizzazione dei
Testimoni di
Geova
Prof.
Avv. Emanuele NACCI
Libero
docente e cultore di Diritto Costituzionale
Facoltà
di Giurisprudenza
Università
di Bari
Perplessità e problemi sorgono circa la legittimità del
riconoscimento della personalità giuridica della congregazione
cristiana dei testimoni di Geova, che ha sede in Roma, a seguito
dellemanazione del D.P.R. n. 783 del 31 Ottobre 1986.
Oltre al convincimento personale che linsegnamento e la
dottrina dellOrganizzazione dei TdG siano in contrasto con
la Costituzione, va rilevato che i presupposti che hanno
determinato lemanazione del D.P.R., dopo il parere
favorevole del Consiglio di Stato, ancora oggi sono sconosciuti
alla sezione dellOrgano de quo. Risulta, infatti, che in
precedenza, in data 2 Maggio 1986 fosse stato espresso parere
negativo.
Si ritiene doveroso segnalare lexcursus di alcune tappe
salienti, che hanno determinato il riconoscimento della
personalità giuridica alla Congregazione. Fatti indicanti in
ordine cronologico e che impongono unattenta riflessione e
un serio ripensamento dello Stato, rispetto alla legittimità del
D.P.R. in oggetto:
1951 Primo tentativo di far conoscere legalmente lorganizzazione.
E costituita a Milano unassociazione e presentata
domanda di riconoscimento. Di contro la Prefettura di Milano con
lettera dell11 Febbraio 1953 respinge la richiesta con la
seguente motivazione non sussistono le condizioni
necessarie per la concessione del provvedimento.
Le condizioni richieste sono due:
1-
La notorietà al Governo della Organizzazione richiedente
2-
Le sue finalità non siano in contrasto con lordine
pubblico o il buon costume (art. 8 Cost.)
Maggio 1986 Il Consiglio di Stato 1^ Sezione esprime
parere negativo e con ordinanza n. 785 richiede particolari
ragguagli circa lapprovazione governativa per i Ministri di
Culto, circa i principi e le direttive dellOrganizzazione,
dello Statuto. Si giunge infine al 31 Ottobre 1986 con lemanazione
del D.P.R. n. 783.
Orbene, quali elementi migliorativi, eventualmente presentati,
possano aver cambiato lindirizzo negativo del Consiglio di
Stato a distanza di cinque mesi dal precedente diniego? Dopo
questa ampia premessa è opportuno considerare cosa prevede la
Costituzione in merito al riconoscimento delle confessioni
acattoliche.
Lart.8 della Costituzione italiana recita testualmente:
Tutte
le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla
legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con lordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze (legge 24 Giugno 1929 n. 1159 che regola
lesercizio dei culti ammessi nello Stato). Il successivo
art. 19 della Costituzione (libertà religiosa) attribuisce
concreta attuazione dellart. 8 prevedendo la libertà e il
diritto di professare la propria fede religiosa sia in forma
individuale e sia associativa purché il culto non sia contrario
al buon costume. Qualsiasi dizionario della lingua italiana
assimila il costume alla morale che è definita come un insieme
di principi, norme e regole che governano la condotta degli
uomini nei loro reciproci rapporti e nei rapporti con la società.
I concetti fondamentali sui quali si basa ogni morale sono i
concetti del bene e del male, del giusto e dellingiusto,
del dovere, della coscienza, e della solidarietà.
I due combinati articoli della Costituzione evidenziano due
principi fondamentali:
1-
Che i propri statuti non contrastino con lordinamento
giuridico italiano
2-
Che il professare liberamente il proprio culto (individuale o
associato) non sia contrario al buon costume o morale.
LOrganizzazione dei TdG viola entrambi i principi,
mascherando in modo esemplare il vero comportamento, tanto da far
apparire conforme alle leggi la loro incoerenza e la costante
illegalità. Nel merito il comportamento dei TdG, anziché
rappresentare uno statuto in linea con lordinamento,
costituisce esclusivamente un centro di interessi contrastante
con la nostra Costituzione. Il Consiglio di Stato nel 1986 si è
limitato ad affermare che in ossequio al dettato costituzionale,
lo statuto della congregazione cristiana dei TdG può essere
approvato non contenendo norme (si parla di articoli) in
contrasto con lordinamento italiano. Sarebbe stato quindi
molto strano che la congregazione dei TdG avesse presentato una
fisionomia diversa da quella richiesta. Tuttavia ciò che appare
dello Statuto è la facciata pubblica, in quanto non traspare in
realtà tutto quanto la setta professa, consiglia, predica in
maniera distorta. In breve non è evidenziato quello che è lesercizio
in concreto della loro pseudo-religione. Infatti ai fini dellammissione
ciò che rileva non è il solo aspetto formale, ma quello reale
che va dimostrato. Dubito che ai rappresentanti dello Stato siano
stati fatti vedere gli archivi riservati e le circolari interne.
E stato tenuto occulto ciò che è maggiormente rilevante,
sarebbe a dire: lesercizio in concreto della religione
professata dai TdG.
Secondo chi vi parla, a prescindere dallo Statuto, è tutta lattività
posta in essere che individua quelle azioni che lo Stato è
costretto a perseguire come contrarie al suo ordinamento
giuridico-costituzionale. E indispensabile dunque
analizzare concretamente ciò che i TdG pubblicizzano e
propagandano mediante le loro riviste e pubblicazioni, laddove
parole come consigli, suggerimenti, verbi al condizionale si
traducono, di fatto, in ordini, imposizioni per i loro associati.
Estraneità
alla nazione
I TdG nellopera di proselitismo sostengono di non far parte
di questo mondo satanico. A tutti i nuovi adepti è difatti
inculcato il concetto di estraneità alla Nazione. Chi esercita
il loro culto è straniero e come tale non ha nessun diritto di
votare e di prendere parte alle questioni politiche del Paese
dove risiede. Lideologia geovista arriva ad affermare che
colui che opta per un Governo umano opta nel medesimo tempo
per un Governo satanico (Rivelazione W.T. 1888 pagg. 186-189).
Questa affermazione oltre a minare ed intaccare lunità
dello Stato (in quanto i cittadini italiani si comportano come
stranieri nella loro Patria) costituiscono altresì una vera e
propria attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento
nazionale e quindi la loro associazione può essere definita come
associazione con carattere antinazionale (art. 271 c.p.). Ne
deriva che la constatazione secondo cui i TdG sistematicamente
non esercitano il diritto-dovere di voto, non adempiono agli
obblighi di leva, si conferma appieno la concretezza, oltre lapparenza,
a provocare un effettivo pericolo di adesione a idee contrarie
alle leggi del nostro ordinamento.
Bandiera
nazionale
Che dire a proposito di come si esprimono i TdG sulla Bandiera
Nazionale. Essi dicono: Le bandiere delle diverse nazioni
rappresentano i loro governi e quelli per cui stanno. La legge di
una nazione che vuole costringere un figlio di Dio a salutare una
bandiera, vuole costringerlo a salutare il diavolo quale
invisibile Dio di quella Nazione? (J. F. Rutherford, Salvezza, w.t.
1929, pag. 253). Il paragonare la bandiera nazionale al diavolo
equivale a vilipenderla in quanto la si indica come segno del
male. Si individua in tale comportamento la violazione dellart.
292 c.p.
Diritto-dovere
voto e servizio militare
Nel merito del diritto di voto e al servizio militare lOrganizzazione
dei TdG ha sempre smentito e respinto (nell'apparenza) tutte le
accuse di attività anticostituzionale, indicando falsamente tali
comportamenti come frutto di scelte personali dei singoli.
Testimonianze di ex TdG comprovano però il contrario. Ne fa
testo il ks 81 (Libro di testo per la Scuola di Ministero del
Regno) che alle pagg. 148 e 149 si esprime sul concetto di
neutralità in tal senso: I TdG sono neutrali nei confronti
delle questioni politiche e militari delle Nazioni. Non
interferiscono con ciò che fanno gli altri in quanto a votare
nelle elezioni politiche, presentarsi candidati a incarichi
politici, fare il militare. Poiché i veri cristiani dedicati non
sempre sono parte del mondo. Se uno agisce in modo tale da
violare la sua neutralità cristiana si dissocia dalla neutralità
della congregazione cristiana. Come gesto di benignità gli
anziani devono parlare alla persona che, per ignoranza, sta
pensando di intraprendere tale condotta. Se procede, nonostante
ciò, il TdG in tal modo si dissocia e la sua cartolina verrebbe
tolta dagli archivi degli associati attivi. Tradotto in
termini brevi, se il TdG è intenzionato ad esercitare il diritto
di voto o ad adempiere agli obblighi di leva, nonostante lintervento
dissuasivo dellanziano, si applicherà la sanzione della
disassociazione, per violazione di neutralità, da parte di un
comitato giudiziario. In tale conformità sintravede la
fattispecie della minaccia di impedire in tutto o in parte lesercizio
di un diritto politico; tale fattispecie è anche presente in
assenza di parole intimidatorie purché sia adottato un
comportamento idoneo a ingenerare timore, tale da turbare o
diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo.
Emotrasfusioni
Laspetto più agghiacciante e più doloroso riguarda il
problema delle emotrasfusioni. Nella circolare del 1° Dicembre
1981 sono affrontati gli aspetti sanitari e quelli legali. In
essa laspetto aberrante si riscontra nel foglio di consigli
di contenuto riservato, dove si arriva a consigliare il corpo
degli anziani di proporre alcuni suggerimenti ai genitori TdG di
bambini talassemici o leucemici di precostituirsi delle vere e
proprie prove in caso di imputazione (ex art. 591 c.p.) nel caso
in cui il figlio morrà per mancata trasfusione. Pur avendo
tralasciato di menzionare altri concreti contrasti con lordinamento
giuridico-costituzionale, considerando le suddette violazioni di
aggregazione sociale, politica,
il diritto alla vita, la
condotta posta in essere dallOrganizzazione dei TdG non è
certamente in linea con i principi giuridici del nostro
ordinamento. Pare opportuno riassumere, alla luce di quanto
suesposto domandarsi:
come
può essere considerata conforme allo stato unassociazione
che pretende di ottenere più ampi riconoscimenti giuridici, se
la stessa determina, mediante imposizioni, rifiuti alle
emotrasfusioni con conseguenze penali nei confronti di minori?
Deve inoltre rilevarsi che da testimonianze, confermabili da unidonea
indagine da parte della Autorità Giudiziaria militare, i
numerosi giovani TdG che si fanno condannare al carcere per non
fare il servizio militare di leva sono a ciò indotti dai loro
anziani, che incutono in loro il timore del male grave ed
irreparabile della dissociazione dalla Congregazione. Va rilevato
che nella fattispecie il comportamento, preordinato, volontario
od indotto che sia è in netto contrasto con lart. 52 della
Costituzione. Anche unindagine sul rapporto tra scuola e
TdG fa rilevare come ai figli dei TdG sia impedito una corretta e
libera preparazione culturale. Anzi, fatti recenti, su cui sta
indagando la Magistratura, confermano che non vi è un rapporto
normale tra la previsione costituzionale sia in merito alla
scuola sia al pieno sviluppo della persona umana, tutelato dal
secondo comma dellart. 3 della Costituzione. Non può certo
una persona avere un corretto sviluppo della propria personalità
limitandosi a leggere Svegliatevi!, che secondo la dottrina dei
TdG contiene praticamente lo scibile, impedendo il riscontro ai
giovani con il normale accesso alle scuole superiori e allUniversità.
Senza voler esporre in una sola volta tutta la problematica che
tale gruppo ha determinato alla società italiana, come ogni
altro Stato dove ha iniziato il suo proselitismo. Non si può
ignorare il sempre maggior numero di separazioni legali ed i
conseguenti problemi sulle scelte educative dei figli.
E evidente da quanto su esposto come il parere del
Consiglio di Stato ed il conseguente decreto siano stati adottati
per la mancata ed effettiva conoscenza della realtà che la
dottrina dei TdG determina nella società e nel singolo cittadino.
Cittadino che, una volta irretito, è ridotto in uno stato di
condizionamento mentale e di sudditanza psicologica da non
consentirgli una vera e propria autodeterminazione.
Dai fatti su esposti risulta evidente la permanente violazione da
parte dei TdG delle norme previste dalla Costituzione e che
circostanze impongono un serio riesame della situazione da parte
delle Autorità preposte in modo che si dispongano opportune
indagini e si adottino i conseguenziali provvedimenti al fine di
salvaguardare sia linteresse dello Stato sia dei singoli
cittadini. Appare opportuno a tale riguardo commentare una
Decisione del Consiglio Superiore della Magistratura che a parere
di chi vi parla è in palese contrasto con la decisione adottata
dal Consiglio di Stato in merito al riconoscimento della
personalità giuridica a favore dei Testimoni di Geova e che
evidenzia i connotati della superficialità e della
improvvisazione.
In data 18 Novembre 1994 è stata pubblicata sulla stampa
nazionale uninteressante e coraggiosa decisione adottata
dalla Commissione per gli Uditori Giudiziari circa lammissione
di un aspirante al concorso de quo. Laspirante Marco
Castellano appartiene alla confessione religiosa dei T.D.G. Ciò
che maggiormente colpisce è la considerazione adottata dal C.S.M.
che non soltanto ha valutato la condotta ex tunc (passata) dellaspirante
magistrato, (rifiuto agli obblighi di leva) ma anche leventuale,
futura incompatibilità con le vigenti norme statali, posta in
essere da quel cittadino. Nel merito della motivazione è
opportuno evidenziare alcune riflessioni allargomento. La
decisione così recita:
"E
singolare che chi ritiene incompatibile con il proprio credo le
disposizioni di legge dellordinamento giuridico italiano(non
solo quella sul servizio militare o civile, ma anche quella sulle
vaccinazioni obbligatorie o sulla utilizzazione delle
emotrasfusioni, si proponga come colui che applica tutte le norme
che la collettività si è data."
Appare evidente che il C.S.M. ha esaminato in modo attento le
dottrine prima di esprimere il parere sfavorevole. Esso ha
compreso che gli aderenti, non per la volontà propria ma per
determinazioni indotte, devono comportarsi e conformarsi a
dettati e regole che, spesso, sono conflittuali con quelle dellordinamento
statale. Anche se il diritto penale prevede la responsabilità
personale per la violazione delle sue norme, nel caso in specie
il C.S.M. ha valutato che in circostanze analoghe, la
responsabilità è condivisa in toto da tutti gli aderenti a
questo culto. La decisione del C.S.M. appare in netto contrasto
con il parere, a suo tempo, espresso dal Consiglio di Stato in
occasione del riconoscimento. Sebbene sia noto che i compiti e le
responsabilità dei due organi sono differenti tra di loro, ciò
non toglie che le decisioni siano state adottate in modo
differente e più precisamente:
Il
Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole guardando
unicamente la compatibilità dello Statuto con lordinamento
statale, mentre il C.S.M. ha preso in esame i comportamenti
incompatibili con lesercizio della carriera giudiziaria. Si
coglie facilmente dalle due decisioni una profonda discrasia
nelle scelte! Il pericolo di quella eccessivamente garantista da
parte del Consiglio di Stato consistente nel fatto che si è dato
accesso allinterno del tessuto dello Stato ad un organismo
che, mediante i cittadini soggetti alla sua obbedienza, è
profondamente e costituzionalmente avverso allo Stato allinterno
del quale opera; mentre il C.S.M. ha deliberato in modo efficace
che il cittadino che appartiene alla confessione dei T.D.G.
antepone la lealtà alle norme e alle regole dellorganizzazione
a qualsiasi altra lealtà.