Aspetti Costituzionali-giuridici dell’Organizzazione dei

Testimoni di Geova

 

 

Prof. Avv. Emanuele NACCI

Libero docente e cultore di Diritto Costituzionale

Facoltà di Giurisprudenza

Università di Bari

 

 

          Perplessità e problemi sorgono circa la legittimità del riconoscimento della personalità giuridica della congregazione cristiana dei testimoni di Geova, che ha sede in Roma, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 783 del 31 Ottobre 1986.

          Oltre al convincimento personale che l’insegnamento e la dottrina dell’Organizzazione dei TdG siano in contrasto con la Costituzione, va rilevato che i presupposti che hanno determinato l’emanazione del D.P.R., dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato, ancora oggi sono sconosciuti alla sezione dell’Organo de quo. Risulta, infatti, che in precedenza, in data 2 Maggio 1986 fosse stato espresso parere negativo.

          Si ritiene doveroso segnalare l’excursus di alcune tappe salienti, che hanno determinato il riconoscimento della personalità giuridica alla Congregazione. Fatti indicanti in ordine cronologico e che impongono un’attenta riflessione e un serio ripensamento dello Stato, rispetto alla legittimità del D.P.R. in  oggetto:

 

          1951 – Primo tentativo di far conoscere legalmente l’organizzazione. E’ costituita a Milano un’associazione e presentata domanda di riconoscimento. Di contro la Prefettura di Milano con lettera dell’11 Febbraio 1953 respinge la richiesta con la seguente motivazione ‘non sussistono le condizioni necessarie per la concessione del provvedimento’.

 

          Le condizioni richieste sono due:

 

1- La notorietà al Governo della Organizzazione richiedente

2- Le sue finalità non siano in contrasto con l’ordine pubblico o il buon costume (art. 8 Cost.)

 

          Maggio 1986 – Il Consiglio di Stato 1^ Sezione esprime parere negativo e con ordinanza n. 785 richiede particolari ragguagli circa l’approvazione governativa per i Ministri di Culto, circa i principi e le direttive dell’Organizzazione, dello Statuto. Si giunge infine al 31 Ottobre 1986 con l’emanazione del D.P.R. n. 783.

          Orbene, quali elementi migliorativi, eventualmente presentati, possano aver cambiato l’indirizzo negativo del Consiglio di Stato a distanza di cinque mesi dal precedente diniego? Dopo questa ampia premessa è opportuno considerare cosa prevede la Costituzione in merito al riconoscimento delle confessioni acattoliche.

 

          L’art.8 della Costituzione italiana recita testualmente:

 

 ‘Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge’.

 

         Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (legge 24 Giugno 1929 n. 1159 che regola l’esercizio dei culti ammessi nello Stato). Il successivo art. 19 della Costituzione (libertà religiosa) attribuisce concreta attuazione dell’art. 8 prevedendo la libertà e il diritto di professare la propria fede religiosa sia in forma individuale e sia associativa purché il culto non sia contrario al buon costume. Qualsiasi dizionario della lingua italiana assimila il costume alla morale che è definita come un insieme di principi, norme e regole che governano la condotta degli uomini nei loro reciproci rapporti e nei rapporti con la società. I concetti fondamentali sui quali si basa ogni morale sono i concetti del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto, del dovere, della coscienza, e della solidarietà.

 

          I due combinati articoli della Costituzione evidenziano due principi fondamentali:

 

1-  Che i propri statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano

2- Che il professare liberamente il proprio culto (individuale o associato) non sia contrario al buon costume o morale.

 

          L’Organizzazione dei TdG viola entrambi i principi, mascherando in modo esemplare il vero comportamento, tanto da far apparire conforme alle leggi la loro incoerenza e la costante illegalità. Nel merito il comportamento dei TdG, anziché rappresentare uno statuto in linea con l’ordinamento, costituisce esclusivamente un centro di interessi contrastante con la nostra Costituzione. Il Consiglio di Stato nel 1986 si è limitato ad affermare che in ossequio al dettato costituzionale, lo statuto della congregazione cristiana dei TdG può essere approvato non contenendo norme (si parla di articoli) in contrasto con l’ordinamento italiano. Sarebbe stato quindi molto strano che la congregazione dei TdG avesse presentato una fisionomia diversa da quella richiesta. Tuttavia ciò che appare dello Statuto è la facciata pubblica, in quanto non traspare in realtà tutto quanto la setta professa, consiglia, predica in maniera distorta. In breve non è evidenziato quello che è l’esercizio in concreto della loro pseudo-religione. Infatti ai fini dell’ammissione ciò che rileva non è il solo aspetto formale, ma quello reale che va dimostrato. Dubito che ai rappresentanti dello Stato siano stati fatti vedere gli archivi riservati e le circolari interne. E’ stato tenuto occulto ciò che è maggiormente rilevante, sarebbe a dire: l’esercizio in concreto della religione professata dai TdG.

          Secondo chi vi parla, a prescindere dallo Statuto, è tutta l’attività posta in essere che individua quelle azioni che lo Stato è costretto a perseguire come contrarie al suo ordinamento giuridico-costituzionale. E’ indispensabile dunque analizzare concretamente ciò che i TdG pubblicizzano e propagandano mediante le loro riviste e pubblicazioni, laddove parole come consigli, suggerimenti, verbi al condizionale si traducono, di fatto, in ordini, imposizioni per i loro associati.

 

Estraneità alla nazione

 

          I TdG nell’opera di proselitismo sostengono di non far parte di questo mondo satanico. A tutti i nuovi adepti è difatti inculcato il concetto di estraneità alla Nazione. Chi esercita il loro culto è straniero e come tale non ha nessun diritto di votare e di prendere parte alle questioni politiche del Paese dove risiede. L’ideologia geovista arriva ad affermare che ‘colui che opta per un Governo umano opta nel medesimo tempo per un Governo satanico’ (Rivelazione W.T. 1888 pagg. 186-189).

          Questa affermazione oltre a minare ed intaccare l’unità dello Stato (in quanto i cittadini italiani si comportano come stranieri nella loro Patria) costituiscono altresì una vera e propria attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale e quindi la loro associazione può essere definita come associazione con carattere antinazionale (art. 271 c.p.). Ne deriva che la constatazione secondo cui i TdG sistematicamente non esercitano il diritto-dovere di voto, non adempiono agli obblighi di leva, si conferma appieno la concretezza, oltre l’apparenza, a provocare un effettivo pericolo di adesione a idee contrarie alle leggi del nostro ordinamento.

 

Bandiera nazionale

 

          Che dire a proposito di come si esprimono i TdG sulla Bandiera Nazionale. Essi dicono: ‘Le bandiere delle diverse nazioni rappresentano i loro governi e quelli per cui stanno. La legge di una nazione che vuole costringere un figlio di Dio a salutare una bandiera, vuole costringerlo a salutare il diavolo quale invisibile Dio di quella Nazione? (J. F. Rutherford, Salvezza, w.t. 1929, pag. 253). Il paragonare la bandiera nazionale al diavolo equivale a vilipenderla in quanto la si indica come segno del male. Si individua in tale comportamento la violazione dell’art. 292 c.p.

 

Diritto-dovere voto e servizio militare

 

          Nel merito del diritto di voto e al servizio militare l’Organizzazione dei TdG ha sempre smentito e respinto (nell'apparenza) tutte le accuse di attività anticostituzionale, indicando falsamente tali comportamenti come frutto di scelte personali dei singoli. Testimonianze di ex TdG comprovano però il contrario. Ne fa testo il ks 81 (Libro di testo per la Scuola di Ministero del Regno) che alle pagg. 148 e 149 si esprime sul concetto di neutralità in tal senso: ‘I TdG sono neutrali nei confronti delle questioni politiche e militari delle Nazioni. Non interferiscono con ciò che fanno gli altri in quanto a votare nelle elezioni politiche, presentarsi candidati a incarichi politici, fare il militare. Poiché i veri cristiani dedicati non sempre sono parte del mondo. Se uno agisce in modo tale da violare la sua neutralità cristiana si dissocia dalla neutralità della congregazione cristiana. Come gesto di benignità gli anziani devono parlare alla persona che, per ignoranza, sta pensando di intraprendere tale condotta. Se procede, nonostante ciò, il TdG in tal modo si dissocia e la sua cartolina verrebbe tolta dagli archivi degli associati attivi’. Tradotto in termini brevi, se il TdG è intenzionato ad esercitare il diritto di voto o ad adempiere agli obblighi di leva, nonostante l’intervento dissuasivo dell’anziano, si applicherà la sanzione della disassociazione, per violazione di neutralità, da parte di un comitato giudiziario. In tale conformità s’intravede la fattispecie della minaccia di impedire in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico; tale fattispecie è anche presente in assenza di parole intimidatorie purché sia adottato un comportamento idoneo a ingenerare timore, tale da turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo.

 

Emotrasfusioni

 

          L’aspetto più agghiacciante e più doloroso riguarda il problema delle emotrasfusioni. Nella circolare del 1° Dicembre 1981 sono affrontati gli aspetti sanitari e quelli legali. In essa l’aspetto aberrante si riscontra nel foglio di consigli di contenuto riservato, dove si arriva a consigliare il corpo degli anziani di proporre alcuni suggerimenti ai genitori TdG di bambini talassemici o leucemici di precostituirsi delle vere e proprie prove in caso di imputazione (ex art. 591 c.p.) nel caso in cui il figlio morrà per mancata trasfusione. Pur avendo tralasciato di menzionare altri concreti contrasti con l’ordinamento giuridico-costituzionale, considerando le suddette violazioni di aggregazione sociale, politica, … il diritto alla vita, la condotta posta in essere dall’Organizzazione dei TdG non è certamente in linea con i principi giuridici del nostro ordinamento. Pare opportuno riassumere, alla luce di quanto suesposto domandarsi:

 

‘come può essere considerata conforme allo stato un’associazione che pretende di ottenere più ampi riconoscimenti giuridici, se la stessa determina, mediante imposizioni, rifiuti alle emotrasfusioni con conseguenze penali nei confronti di minori?’

 

          Deve inoltre rilevarsi che da testimonianze, confermabili da un’idonea indagine da parte della Autorità Giudiziaria militare, i numerosi giovani TdG che si fanno condannare al carcere per non fare il servizio militare di leva sono a ciò indotti dai loro anziani, che incutono in loro il timore del male grave ed irreparabile della dissociazione dalla Congregazione. Va rilevato che nella fattispecie il comportamento, preordinato, volontario od indotto che sia è in netto contrasto con l’art. 52 della Costituzione. Anche un’indagine sul rapporto tra scuola e TdG fa rilevare come ai figli dei TdG sia impedito una corretta e libera preparazione culturale. Anzi, fatti recenti, su cui sta indagando la Magistratura, confermano che non vi è un rapporto normale tra la previsione costituzionale sia in merito alla scuola sia al pieno sviluppo della persona umana, tutelato dal secondo comma dell’art. 3 della Costituzione. Non può certo una persona avere un corretto sviluppo della propria personalità limitandosi a leggere Svegliatevi!, che secondo la dottrina dei TdG contiene praticamente lo scibile, impedendo il riscontro ai giovani con il normale accesso alle scuole superiori e all’Università. Senza voler esporre in una sola volta tutta la problematica che tale gruppo ha determinato alla società italiana, come ogni altro Stato dove ha iniziato il suo proselitismo. Non si può ignorare il sempre maggior numero di separazioni legali ed i conseguenti problemi sulle scelte educative dei figli.

          E’ evidente da quanto su esposto come il parere del Consiglio di Stato ed il conseguente decreto siano stati adottati per la mancata ed effettiva conoscenza della realtà che la dottrina dei TdG determina nella società e nel singolo cittadino. Cittadino che, una volta irretito, è ridotto in uno stato di condizionamento mentale e di sudditanza psicologica da non consentirgli una vera e propria autodeterminazione.

          Dai fatti su esposti risulta evidente la permanente violazione da parte dei TdG delle norme previste dalla Costituzione e che circostanze impongono un serio riesame della situazione da parte delle Autorità preposte in modo che si dispongano opportune indagini e si adottino i conseguenziali provvedimenti al fine di salvaguardare sia l’interesse dello Stato sia dei singoli cittadini. Appare opportuno a tale riguardo commentare una Decisione del Consiglio Superiore della Magistratura che a parere di chi vi parla è in palese contrasto con la decisione adottata dal Consiglio di Stato in merito al riconoscimento della personalità giuridica a favore dei Testimoni di Geova e che evidenzia i connotati della superficialità e della improvvisazione.

          In data 18 Novembre 1994 è stata pubblicata sulla stampa nazionale un’interessante e coraggiosa decisione adottata dalla Commissione per gli Uditori Giudiziari circa l’ammissione di un aspirante al concorso de quo. L’aspirante Marco Castellano appartiene alla confessione religiosa dei T.D.G. Ciò che maggiormente colpisce è la considerazione adottata dal C.S.M. che non soltanto ha valutato la condotta ex tunc (passata) dell’aspirante magistrato, (rifiuto agli obblighi di leva) ma anche l’eventuale, futura incompatibilità con le vigenti norme statali, posta in essere da quel cittadino. Nel merito della motivazione è opportuno evidenziare alcune riflessioni all’argomento. La decisione così recita:

 

"E’ singolare che chi ritiene incompatibile con il proprio credo le disposizioni di legge dell’ordinamento giuridico italiano(non solo quella sul servizio militare o civile, ma anche quella sulle vaccinazioni obbligatorie o sulla utilizzazione delle emotrasfusioni, si proponga come colui che applica tutte le norme che la collettività si è data."

 

          Appare evidente che il C.S.M. ha esaminato in modo attento le dottrine prima di esprimere il parere sfavorevole. Esso ha compreso che gli aderenti, non per la volontà propria ma per determinazioni indotte, devono comportarsi e conformarsi a dettati e regole che, spesso, sono conflittuali con quelle dell’ordinamento statale. Anche se il diritto penale prevede la responsabilità personale per la violazione delle sue norme, nel caso in specie il C.S.M. ha valutato che in circostanze analoghe, la responsabilità è condivisa in toto da tutti gli aderenti a questo culto. La decisione del C.S.M. appare in netto contrasto con il parere, a suo tempo, espresso dal Consiglio di Stato in occasione del riconoscimento. Sebbene sia noto che i compiti e le responsabilità dei due organi sono differenti tra di loro, ciò non toglie che le decisioni siano state adottate in modo differente e più precisamente:

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole guardando unicamente la compatibilità dello Statuto con l’ordinamento statale, mentre il C.S.M. ha preso in esame i comportamenti incompatibili con l’esercizio della carriera giudiziaria. Si coglie facilmente dalle due decisioni una profonda discrasia nelle scelte! Il pericolo di quella eccessivamente garantista da parte del Consiglio di Stato consistente nel fatto che si è dato accesso all’interno del tessuto dello Stato ad un organismo che, mediante i cittadini soggetti alla sua obbedienza, è profondamente e costituzionalmente avverso allo Stato all’interno del quale opera; mentre il C.S.M. ha deliberato in modo efficace che il cittadino che appartiene alla confessione dei T.D.G. antepone la lealtà alle norme e alle regole dell’organizzazione a qualsiasi altra lealtà.

 

 

 


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