OSSERVATORIO
DELLE LIBERTA
CONSIGLIO
DI STATO
PARERE
AL RICONOSCIMENTO DELL'ENTE CONGREGAZIONE DEI
TESTIMONI
DI GEOVA
Oggetto: ROMA, Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova.
Riconoscimento personalità giuridica e autorizzazione ad
accettare donazione.
Vista la relazione n° 0125/18.A in data 8 aprile 1986, con cui
il Ministero dell'Interno - Direzione Generale degli Affari dei
Culti - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine
all'affare indicato in oggetto; Viste la propria deliberazione
interlocutoria n°785/86 del 2 maggio 1986 e la relazione
integrativa della medesima Amministrazione in data 1° luglio
1986; Esaminati gli atti ed udito il relatore; Ritenuto quanto
esposto dall'Amministrazione riferente;
PREMESSO:
Con istanza in data 28 agosto 1985, la Congregazione Cristiana
dei testimoni di Geova, costituita in Roma per atto del notaio
Giandomenico Cardelli, rep. n. 10.126 del 19/6/85, chiede il
riconoscimento della personalità giuridica, quale ente di
religione o di culto, rappresentativo della Confessione dei
testimoni di Geova, ai sensi dellart. 2 della L. 24 giugno
1929 n° 1159. L'istante espone che, dal momento dell'erezione in
ente morale, la predetta Congregazione subentrerà nelle finalità
finora perseguite dalla Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, cui è stato riconosciuto, con presa d'atto del
Ministero dellInterno del 13 aprile 1976 prot. n. 6654/Gab.,
il godimento dei diritti civili in Italia ai sensi dellart.
II, par. 2, del trattato di amicizia, commercio e navigazione fra
la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti dAmerica in data 2
febbraio 1948 (ratificato con L. 18 giugno 1949 n. 385) e dellart.
16 delle Disposizioni sulla legge in generale. Dalla medesima
data il nuovo erigendo ente succederà alla persona giuridica
straniera, da ultimo citata, anche nei rapporti patrimoniali
attivi e passivi intrattenuti con tutti i soggetti dellordinamento.
In relazione a tale pieno subingresso del nuovo ente nella
posizione di quello estero, che cesserà le sue funzioni sul
territorio dello Stato Italiano, la Congregazione chiede che con
lo stesso decreto di riconoscimento siano date le necessarie
disposizioni affinché:
a)
lintero patrimonio della Watch Tower Bible and Tract
Society sia trasferito alla Congregazione Cristiana dei Testimoni
di Geova, ancorché si tratti di rapporti conclusi con lente
straniero dopo lerezione del nuovo ente;
b)
i ministri di culto della Watch Tower and Tract Society of
Pennsylvania mantengono, divenendo ministri della Congregazione,
gli stessi diritti e facoltà loro riconosciuti fino ad ora,
quali la celebrazione dei matrimoni con effetti civili, lassistenza
religiosa ai detenuti, il trattamento pensionistico e lassistenza
sanitaria.
LAmministrazione riferente ha espresso parere favorevole
sia al riconoscimento della personalità giuridica, sia allaccettazione
della donazione disposta in favore dellente erigendo da
parte della Watch Tower Bible and Tract Society. Sotto il primo
profilo, il Ministero dellInterno ha rilevato che nellatto
costitutivo e nello Statuto dellassociazione istante non si
rinvengono norme in contrasto con le disposizioni delle leggi
civili, mentre per quanto attiene allatteggiamento negativo
dei testimoni di Geova nei confronti delle emotrasfusioni, del
diritto-dovere di voto e del servizio militare (o sostitutivo di
questultimo), il Ministero osserva che si tratta di
manifestazioni
derivanti sì dalla fede religiosa, ma sempre libere ed
individuali. Il Ministero medesimo sottolinea, daltra
parte, la rilevanza del movimento confessionale in questione, che
già ha ottenuto significativi "riconoscimenti", sia
con la "presa datto" dellAmministrazione
circa la capacità privatistica nel nostro ordinamento dellente
straniero finora operante nellinteresse dei testimoni di
Geova, sia con lattribuzione del potere di celebrare
matrimoni aventi effetti civili; oltre tutto lerezione in
ente morale renderebbe più controllabile e trasparente lattività
dellorganizzazione. Per quanto attiene, invece, alla
donazione, lAmministrazione riferisce che essa concerne sia
titoli, sia depositi bancari, sia immobili, esprimendosi
favorevolmente anche su questultima istanza. In seguito
alla deliberazione interlocutoria di questa Sezione, il Ministero
dellInterno ha completato la propria relazione con nota del
1° luglio 1986. La Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova insiste per laccoglimento delle proprie istanze,
contestando in particolare che possa considerarsi legittimo, alla
luce dellart. 8, 2° comma, Cost. un accertamento (preliminare
al riconoscimento) dellideologia religiosa, dovendosi
verificare soltanto, ai fini che qui interessano, la compatibilità
dello Statuto della Congregazione con lordinamento
italiano; precisa, in ogni caso, che i principi della propria
dottrina non contrastano con la Costituzione italiana e che latteggiamento
dei testimoni di Geova in ordine ai menzionati istituti è frutto
di intima
convinzione
degli aderenti, al di fuori di qualunque condizionamento
confessionale. Risultano, infine, allegati agli atti una
consistente documentazione sullatteggiamento dei testimoni
di Geova in ordine soprattutto, allemotrasfusione e sullo
stato patrimoniale della Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania in Italia.
CONSIDERATO:
Lassociazione, costituita con atto notarile 19 giugno 1985
ed alla quale si riferisce lo Statuto allegato allistanza
di riconoscimento della personalità giuridica, è una entità
distinta, ancorché omogenea, rispetto alla Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania, ente questultimo che, giusta
lart. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile,
è titolare della personalità giuridica nellordinamento
giuridico italiano, alla stregua di quanto precisato dal
Consiglio di Stato, Sez. 1 nel parere 16 marzo 1981 n. 457. Ciò,
tuttavia, non costituisce una causa ostativa al conferimento
della personalità giuridica alla Congregazione Cristiana dei
testimoni di Geova, ben potendo la libertà di associazione a
fini religiosi, particolarmente tutelata dalle disposizioni
costituzionali (art. 19 Cost.), estrinsecarsi nella costituzione
di entità in funzione di distacco rispetto al altre
associazioni, per la ricorrenza di specifiche circostanze di
natura, ad esempio, personale o territoriale, pur nellomogeneità
delle finalità di culto. A ciò si aggiunga che espressamente lente
erigendo si pone come entità sostitutiva della persona giuridica
di diritto statunitense e che questultima conferma tale
sostituzione, contribuendo in modo decisivo alla creazione del
primo. Se ne deve trarre la conclusione che lappartenenza
allordinamento italiano della nuova associazione,
costituita con latto 19 giugno 1985 sopra citato, esclude lapplicabilità
al caso di specie dellart. 16 delle disposizioni
preliminari al codice civile. Passando ora allesame dei
presupposti del riconoscimento della personalità giuridica,
richiesto dalla nuova associazione osserva innanzitutto la
Sezione che risulta sussistente il requisito della consistenza
associativa, evincendosi dai dati esposti nellistanza,
confermati dallAmministrazione riferente, che i testimoni
di Geova presenti in Italia ammontano ad oltre 125.000 persone
non può dunque rinvenirsi nel caso di specie il relativo
ostacolo, al riconoscimento della personalità giuridica,
configurato nei precedenti pareri di questo Consiglio (sez. I 27
settembre 1955 n. 1661 e id. 16 marzo 1981 n. 457). Parimenti
favorevole è il giudizio che la Sezione esprime in ordine allaltro
fondamentale presupposto del riconoscimento della personalità
giuridica: la consistenza patrimoniale dellente erigendo. A
tale proposito, pur concordando la Sezione con la prospettata
esigenza di evitare, per quanto attiene alle associazioni
religiose, margini troppo ampi di discrezionalità nella
concessione della personalità giuridica (Cons. Stato Sez. I 27
settembre 1955 n. 1661), non può tuttavia prescindersi dalla
valutazione della sufficienza del patrimonio, essendo una delle
conseguenze più rilevanti dellerezione in ente con
personalità giuridica quella della limitazione della
responsabilità dellente medesimo al proprio patrimonio,
con conseguente necessità di tutelare adeguatamente i terzi
intreccianti rapporti giuridici col nuovo soggetto di diritti.
Tale esigenza rende perfettamente compatibile collordinamento
costituzionale lart. 10, secondo comma, del R.D. 28
febbraio 1930, n. 289, che impone allistante lonere
di indicare, nella domanda di riconoscimento della personalità
giuridica ad istituti delle confessioni cattoliche, i mezzi
finanziari... per il raggiungimento dei propri fini. Ad escludere
un tale sindacato, in favore di un preteso automatismo del
riconoscimento della personalità quando si verta in tema di
associazioni religiose, non gioverebbe il richiamo al principio
costituzionale della libertà religiosa, anche nelle sue
estrinsecazioni associative, essendo evidente la diversità della
problematica qui in esame. Invero la libertà religiosa non si
identifica col riconoscimento della personalità giuridica, ben
potendo la suddetta libertà esplicarsi anche indipendentemente
dall'attribuzione della personalità, circostanza che si
ripropone con riferimento alle associazioni con finalità
diverse, come quelle sindacali, partitiche, produttive o di
orientamento della pubblica opinione. Neppure potrebbe invocarsi,
nel senso dell'automaticità del riconoscimento nel caso di
specie, la preesistenza di una normativa speciale o di apposite
intese (ex art. 8, terzo comma, Cost.), posto che per quanto
attiene alla Confessione dei testimoni di Geova tali presupposti
difettano, mentre il protocollo 15 novembre 1984, sulla cui base
sono state emanate le due leggi 20 maggio 1985 n. 206 e 222, non
si estende alle confessioni diverse da quella cattolica (cfr.
relazione 14 marzo 1985 delle Commissioni II e III della Camera
dei Deputati sulla ratifica ed esecuzione del citato protocollo
Atti della Camera n. 2336 A, p.5). Ciò premesso in linea di
principio, va peraltro rilevato che nel caso di specie la base
patrimoniale deve ritenersi senz'altro sufficiente, sia con
riferimento alle finalità statutarie sia con riguardo ai terzi
che con l'associazione intrecceranno rapporti giuridici, secondo
quanto documentatamente esposto dall'istante e convalidato dal
Ministero dell'Interno. Viene infine in considerazione sotto il
profilo del richiesto riconoscimento, il problema dellambito
di estensione del sindacato dellAutorità amministrativa
sulle finalità e sullideologia religiosa dellassociazione.
Iniziando dall'espressione più propriamente ideologica di
quest'ultima, il Ministero riferente anche in seguito alla
deliberazione interlocutoria della Sezione, ha evidenziato alcuni
comportamenti dei testimoni di Geova, conseguenza della dottrina
professata, ed in particolare l'obiezione dellemotrasfusione,
al servizio militare (ivi compreso quello civile sostitutivo) ed
al diritto-dovere di voto; comportamenti questi ultimi
contrastanti con la normativa vigente. Va immediatamente
osservato, in proposito, che al fine del riconoscimento della
personalità giuridica di unassociazione religiosa, non può
considerarsi necessario il sindacato volto ad accertare la
compatibilità con lordinamento statale dellideologia
religiosa professata. La Carta Costituzionale si occupa delle
confessioni religiose nei "principi fondamentali" (art.
8) e nella Parte I, Titolo I (Rapporti civili: artt. 19 e 20).
Queste ultime disposizioni attengono in particolare allestrinsecazione
del sentimento religioso da parte del credente (singolarmente o
in forma associata), escludendo in proposito qualsiasi
limitazione tanto nei confronti delladerente alla
confessione (art. 19) quanto con riferimento alla associazione od
istituzione che di questultima siano lespressione,
con la sola esclusione dei "riti contrari al buon costume",
comunque vietati. Manca, dunque, nella Costituzione ogni
riferimento al riscontro di compatibilità dellideologia
religiosa con i principi generali dellordinamento o; più
specificamente, con lordine pubblico; e si tratta di
omissione significativa se si considera che durante i lavori
preparatori fu proposto il riconoscimento del diritto... alla
libera manifestazione individuale ed associata, della propria
fede, alla propaganda di essa, al libero esercizio, privato e
pubblico, del proprio culto, purché non si tratti di religione o
di culto implicante princìpi o riti contrari allordine
pubblico e al buon costume (proposta Dossetti, nella seduta 19
dicembre 1946, I Sottocommissione, in Atti dellAssemblea
costituente,
vol.
VI, 802). Tale proposta, coincidente con laltra formulata
dallon. Cevolotto (ivi), fu approvata nella citata seduta.
LAssemblea Costituente, invece, nella seduta del 25 marzo
1947 esaminò il testo dellart. 5 del Progetto di
Costituzione, che al terzo comma esprimeva il seguente principio:
Le altre confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi
secondo propri statuti in quanto non contrastino con lordinamento
giuridico italiano (Atti cit., vol. I, 614). Tuttavia lOn.
G. Pajetta nella stessa seduta (ivi 627) propose di sopprimere le
parole ... "in quanto non contrastino con lordinamento
giuridico italiano"; lemendamento soppressivo non fu
approvato (ivi, 660). Il problema della contrarietà allordinamento
italiano fu comunque riproposto in sede di discussione dellart.
14 del progetto di Costituzione (Atti citati, seduta 12 aprile
1947, vol. VI, 817 segg.) La formula dellart. 14 era la
seguente: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in
pubblico atti di culto, purché non si tratti di princìpi o riti
contrari allordine pubblico e al buon costume (ivi). Furono
presentati vari emendamenti soppressivi del riferimento allordine
pubblico ed ai principi delle confessioni (cfr. emendamenti
Binni, ivi 818; Basso ed altri, ivi 819, 820; Cianca ed altri,
822-823). Gli emendamenti furono sostanzialmente accolti mediante
la formulazione di uno schema di norma identico al vigente art.
19 (Atti cit. pp. 834 e 835). La riportata elaborazione delle
citate disposizioni costituzionali permette di concludere che il
semplice riferimento al limite del buon costume (per giunta solo
con riferimento ai riti religiosi) e non anche allordine
pubblico, rende inammissibile qualsiasi sindacato della ideologia
religiosa in rapporto allordine pubblico ed ai principi
dellordinamento. La Costituzione ha quindi profondamente
innovato, sul punto, lart. 1 della L. 24 giugno 1929 n°
1159, rendendo ammissibili nellordinamento italiano tutte
quelle confessioni che non prevedono riti contrari al buon
costume. Nulla, daltra parte, induce a ritenere che il
sindacato sullideologia religiosa, escluso dal costituente
con riferimento alla libertà di culto (in forma individuale o
associata), sia stato mantenuto quale presupposto dellattribuzione
della personalità giuridica, evento questultimo che
evidentemente nulla aggiunge alla professione del credo religioso.
Lo stesso art. 2 della L. n° 1159 del 1929, sul quale (oltre che
sullart. 8 Cost.) lAssociazione istante basa la
propria domanda di riconoscimento, permette l'erezione in ente
morale degli istituti di culti acattolici, sul semplice
presupposto della loro ammissibilità nell'ordinamento italiano,
secondo i nuovi parametri costituzionali (art. 19 Cost.). Che poi
il culto dei testimoni di Geova sia di quelli "ammessi"
non può certo revocarsi in dubbio; basterebbe a questo scopo
ricordare che tale confessione opera in Italia da molti anni
senza aver dato luogo a rilievi di sorta da parte
dell'Amministrazione ed avendo anzi ottenuto dei parziali
riconoscimenti formali di "ammissibilità", come nel
caso dellautorizzazione a celebrare matrimoni con effetti
civili, a prestare assistenza ai detenuti od in quello
dell'equiparazione ai soggetti nazionali dellente straniero
"Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania".
Ostacoli alla concessione della personalità giuridica non
possono neppure essere dedotti dall'art. 8 Cost., l'altra
disposizione che si occupa espressamente delle confessioni
religiose. Recita quest'ultimo articolo, al secondo comma: "Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano". Trattasi di norma
rivolta ad assicurare alle confessioni la capacità di
autoorganizzazione, secondo i propri statuti ed al di fuori di
qualsiasi intervento statale. Traspare qui l'intenzione del
costituente di inserire tali fenomeni associativi nella
riconosciuta esistenza di una pluralità di ordinamenti, tutelati
dallo Stato in quanto organismi sociali nei quali si sviluppa la
personalità dell'individuo. Data poi la tendenziale
indeterminatezza delle possibili confessioni religiose, tutte
ammesse nell'ordinamento purché non caratterizzate da riti
contrari col buon costume, lart. 8 Cost. impone la
conformità degli statuti ai princìpi dellordinamento
italiano. In caso contrario, il culto rimarrà pur sempre "ammesso"
ma la confessione non potrà autoorganizzarsi, dovendo invece
attenersi ai canoni organizzativi dellordinamento nel quale
opera, come qualunque altra associazione avente diverse finalità.
Anche dallart. 8 Cost. non può certo trarsi la conseguenza
della necessità di un sindacato di compatibilità, con lordinamento
italiano, dei princìpi religiosi professati; il coordinamento di
tale norma con gli artt. 19 e 20, nonché il suo oggetto,
inducono a ritenere che lart. 8 concerne unicamente lorganizzazione
e le finalità dellente, non lideologia religiosa.
Così correttamente interpretato lart. 8 Cost., va quindi
affermata la compatibilità dello Statuto dellerigenda
Congregazione allordinamento italiano, non soltanto sotto
il profilo della "garanzia" patrimoniale per i terzi,
ma anche per quanto riguarda lorganizzazione che risulta da
esso statuto delineata. La Congregazione Cristiana dei Testimoni
di Geova assume una posizione centrale nellambito della
relativa confessione, costituendone "lorgano direttivo".
la confessione, infatti, è strutturata perifericamente sulla
base di Congregazioni locali, Circoscrizioni e Distretti, aventi
una crescente competenza territoriale. LEnte erigendo,
dunque, non esaurisce in sé tutta lorganizzazione
confessionale, comprende però tutti i testimoni di Geova
concretamente praticanti, sia pure distinguendoli tra soci
effettivi e soci aderenti; solo i primi, che godono della
qualifica di "anziani", partecipano allAssemblea
della Congregazione con diritto di voto attivo e passivo. Per
quanto qui interessa, va evidenziato che la partecipazione alla
Congregazione, sia dei soci effettivi sia di quelli aderenti, ha
carattere volontario, essendo prevista la facoltà di recesso,
ancorché soggetta a successiva ratifica. Sono altresì previste
(art. 5) la decadenza e la espulsione per gravi mancanze agli
obblighi statutari e per comportamento contrario alle Scritture
o, comunque, pregiudizievole allEnte, con unindividuazione
sufficientemente specifica delle ipotesi di esercizio dei poteri
sanzionatori, sì da renderne possibile la verifica successiva,
anche in sede giurisdizionale, stante la mancanza di disposizioni
statutarie in proposito e visto il generale richiamo alle norme
del codice civile, per quanto non espressamente disciplinato
dallo statuto. Organi dellEnte sono lAssemblea dei
soci effettivi, che ha fondamentali competenze sullindirizzo
generale della Congregazione, sulle modifiche dello Statuto e
dellatto costitutivo nonché sugli atti che riguardano i
soci; il Comitato Direttivo, eletto dallAssemblea, con
funzioni di gestione ordinaria e straordinaria dellEnte; il
Presidente, con prevalente funzione di rappresentanza e di
esecuzione delle delibere del Comitato. Allart. 17 dello
Statuto è altresì previsto il criterio di devoluzione dei beni,
nel caso di estinzione della Congregazione, ad altra istituzione
operante in Italia e retta da analoghi princìpi; anche qui
supplisce, per ogni ipotesi non prevista, il richiamo al codice
civile italiano. Quanto ai fini dellassociazione,
individuati (art. 3 dello Statuto) nelle seguenti attività: la
predicazione della Bibbia, il miglioramento delle persone
mediante listruzione basata sui principi biblici, la
pubblicazione di libri religiosi, lorganizzazione di
trasmissioni televisive e di assemblee a carattere istruttivo, lorganizzazione
della struttura confessionale (fini omogenei a quelli propri dellorganizzazione
mondiale dei Testimoni di Geova), essi non possono certo
ritenersi in contrasto con lordinamento italiano,
prescindendosi qui, come sè detto, da ogni valutazione o
sindacato sui principi confessionali, ma limitando la verifica di
compatibilità allattività operativa che il nuovo ente si
prefigge di esercitare. Va, anzi, qui osservato che tale attività
è già da tempo svolta dai testimoni di Geova, sia pure senza la
presenza di un ente italiano quale punto di riferimento, senza
che mai lAmministrazione abbia avuto nulla da obiettare in
proposito. Questa constatazione permette di superare ogni
perplessità in ordine alle manifestazioni di obiezione di
coscienza al servizio militare (e servizio sostitutivo) al voto o
alle emotrasfusioni delle quali si rendono protagonisti i
testimoni di Geova. Basta osservare, in proposito che è
garantito a livello costituzionale (art. 32) e legislativo (art.
14 D.P.R. 18/3/1969 n° 128) il diritto della persona a libere
scelte in materia sanitaria, in assenza di disposizioni
legislative che impongono trattamenti sanitari obbligatori, sicché
risulta lecito il rifiuto di sottoporsi ad emotrasfusione; non può
neppure revocarsi in dubbio che, ove la scelta coinvolga altre
persone (in particolare sottoposte alla patria potestà o tutela),
e ne derivi un pregiudizio alla salute di questultime o
addirittura la loro morte, tali eventi comporteranno la
responsabilità penale, naturalmente personale, di colui che
quella scelta ha compiuto. Allo stesso modo il rifiuto di
prestare il servizio militare o linottemperanza di
specifici doveri incombenti sui militari implicano, ricorrendone
tutti i presupposti, la corrispondente responsabilità penale per
gli autori di tali comportamenti (art. 8 L. 5/12/1972 n° 772;
art. 173 c.p.m.p.). Le ricordate responsabilità penali dei
singoli non comportano, peraltro, un giudizio di illiceità dei
fini associativi, posto che dalle norme statutarie e dallesperienza
associativa fin qui maturata ed attestata dallAmministrazione
riferente, non si desumono elementi per affermare che la
confessione in esame sia preordinata al fine di commettere reati
militari o che i suoi associati, ai vari livelli, compiano atti
di istigazione al compimento di tali reati. A ciò va aggiunto
che lindicazione di un tipo di condotta, quale modello di
comportamento, non è qualificabile come istigazione a commettere
un reato o come apologia dello stesso (Corte Cost. sent. n° 65
del 1970), mentre è opportuno precisare che la liceità
associativa non esclude affatto la responsabilità penale
personale per i reati commessi dai singoli associati, giusta
quanto sottolineato da Corte Cost., sent. n° 59 del 1958.
Ritiene dunque la Sezione, concludendo su questo punto, che non
sussistono elementi che ostacolino il riconoscimento della
personalità giuridica alla Congregazione istante. Nel decreto di
riconoscimento potrà specificarsi, aderendo alla domanda della
medesima Congregazione, che i ministri di culto della Watch Tower
Bible and Tract Society of Pennsylvania, subentrando a questultima
il nuovo ente, per lattività confessionale svolta in
Italia, mantengono le prerogative già conseguite, nella nuova
veste di ministri della Congregazione Cristiana dei testimoni di
Geova. Contestualmente al riconoscimento della personalità
giuridica, la Congregazione istante chiede che "venga
disposto... che il patrimonio esistente in Italia della Watch
Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, nonché tutti i
suoi rapporti attivi e passivi di qualsiasi natura che
risulteranno in corso, anteriormente al predetto riconoscimento,
tra la Watch Tower Bible... e lo Stato italiano, nonché persone
fisiche o giuridiche, vengano trasferiti di diritto alla
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, anche se si
concluderanno posteriormente allattribuzione della
personalità giuridica alla citata Congregazione. Il Ministero
riferente interpreta tale richiesta come istanza di
autorizzazione ad accettare la donazione disposta a favore dellEnte
erigendo dalla più volte menzionata Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania. In effetti, con atto in data 29 maggio
1985 il Consiglio dei Direttori dellEnte confessionale
statunitense deliberava di cedere alla Congregazione italiana
tutti i rapporti di qualunque genere o natura, sia attivi che
passivi in corso tra lEnte cedente e lo Stato italiano od
altri soggetti di questultimo ordinamento, nonché di
donare allEnte erigendo tutti i beni mobili ed immobili di
proprietà della dante causa, esistenti in Italia. Nellatto
costitutivo della congregazione si legge alla quinta
disposizione, primo capoverso, che il nuovo ente accetta la
donazione del patrimonio immobiliare ed il trasferimento dei
rapporti attivi e passivi a favore dellEnte italiano da
parte dellente statunitense; tale disposizione è stata poi
ratificata ed integrata con latto 17 luglio 1985, a rogito
del notaio Giuseppe Cordelli di Roma, avente una portata di
difficile identificazione. Ciò premesso, va preliminarmente
osservato che non può certo accogliersi la richiesta dellente
erigendo così come prospettata da questultimo, quasi che
fosse in potere dellAmministrazione realizzare con un
proprio provvedimento la successione per scorporo della
Congregazione italiana "in locum et ius" dellente
statunitense. Gli effetti della deliberazione assunta dal
Consiglio dei Direttori dellente statunitense saranno
disciplinati internamente dalle norme che regolano quellatto
ed alla stregua delle quali dovrà vagliarsi il valore da
attribuire alla volontà di trasferire ogni rapporto alla
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Compete invece
allAmministrazione autorizzare laccettazione della
donazione dei beni immobili e mobili siti in Italia, che appaiono
sufficientemente determinati quanto agli immobili con riferimento
ai precedenti atti di autorizzazione allacquisto rilasciati
allente statunitense e quanto ai mobili per mezzo dellallegata
documentazione bancaria, rimessa a seguito della decisione
interlocutoria di questa sezione. La liberalità è
immediatamente rivolta alla costituzione del nuovo ente, sicché
la Sezione esprime in proposito parere favorevole alla richiesta
autorizzazione.
Deve peraltro essere precisato che pur trattandosi di donazione a
favore di ente non ancora riconosciuto, non si applica al caso di
specie lart. 786 C.C. secondo cui la donazione di questo
tipo è efficace a condizione che entro lanno dalla
donazione medesima sia notificata al donante listanza per
ottenere il riconoscimento. Nel caso di specie, infatti, trattasi
di donazione regolata dalla legge statunitense a norma dellart.
24 delle disposizioni preliminari al codice civile.
P.Q.M.
nelle
considerazioni che precedono è il parere della Sezione.