CONGREGAZIONE
CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA
S
T A T U T O
COSTITUZIONE
- SEDE - DURATA SCOPI
Art.
1
È costituita la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.
Essa è lente centrale in Italia della Confessione
religiosa aderente allOrganizzazione Mondiale dei Testimoni
di Geova rappresentata dalla Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania (U.S.A.). Ha la sede principale a Roma, in via
della Bufalotta 1281, e può aprire sedi secondarie nel
territorio italiano e anche allestero. La Congregazione è
un ente di religione e di culto, di istruzione, assistenza e
beneficenza, con essenziale fine di religione e di culto. Non ha
finalità lucrative e non si propone guadagno o profitto
pecuniario, né incidentalmente né in altro modo per i suoi
membri, collaboratori e dirigenti. Rappresenta le Congregazioni
locali e i Testimoni di Geova di fronte alle Autorità e a terzi,
e ne cura gli interessi. La sua durata è illimitata.
Art.
2
Le eventuali modificazioni dellatto costitutivo
e dello statuto, deliberate dallAssemblea ai sensi del
successivo art. 8, sono comunicate allAutorità tutoria e
registrate nel pubblico registro delle persone giuridiche. I
mutamenti di carattere sostanziale nel fine, nella destinazione
dei beni e nel modo di esistenza della Congregazione sono
comunicati allAutorità tutoria che provvede ai sensi di
legge.
Art.
3
La Congregazione -- in quanto ente centrale in Italia della
Confessione dei Testimoni di Geova, la quale si ispira alla Sacra
Bibbia ed opera affinché essa sia diffusa, letta e messa in
pratica -- promuove e realizza ogni opportuna
attività
diretta a favorire il pieno soddisfacimento di questa finalità
di fede. In particolare i suoi compiti sono:
a)
predicare il Vangelo o buona notizia del Regno di Dio retto da
Cristo Gesù in testimonianza al Nome e alla Parola dellOnnipotente
Dio Geova;
b)
migliorare mentalmente e moralmente uomini, donne e fanciulli
mediante listruzione basata sui princìpi della Bibbia e su
inerenti soggetti scientifici, storici e letterari;
c)
pubblicare, stampare, acquistare, distribuire Bibbie, libri,
opuscoli, riviste e altri stampati a carattere religioso e
culturale al fine di diffondere il messaggio biblico; curare il
trasporto di detto materiale presso le Congregazioni locali alle
quali è prevalentemente destinato;
d)
impiegare stazioni radiotelevisive, nonché altri mezzi di
diffusione, per la divulgazione della buona notizia del Regno di
Dio;
e)
organizzare adunanze e assemblee a carattere locale, regionale,
nazionale e internazionale per listruzione gratuita delle
persone in merito alla Bibbia provvedendo e gestendo a tal fine
idonei locali e luoghi, e organizzando i relativi servizi;
f)
promuovere, assistere, guidare, coordinare, sorvegliare le
Congregazioni locali, enti e associazioni attraverso i quali
vengono conseguite le finalità religiose e culturali dei
Testimoni di Geova;
g)
nominare ed autorizzare ministri, anziani e servitori di
ministero, sorveglianti di circoscrizione e di distretto,
pionieri, affinché sia compiuta in tutto il territorio nazionale
lopera di predicare e insegnare pubblicamente e di casa in
casa le verità della Bibbia alle persone disposte ad ascoltare;
h)
preparare e addestrare pionieri, predicatori, conferenzieri,
ministri, anziani e insegnanti mediante corsi o scuole bibliche e
di addestramento;
i)
addestrare missionari da inviare allestero e mantenerli,
nonché sostenere lopera delle missioni allestero;
l)
istituire e mantenere case religiose ed edifici per provvedere
gratuitamente vitto e alloggio ai pionieri, predicatori,
conferenzieri, ministri, anziani, insegnanti e missionari che
frequentano i suddetti corsi e scuole;
m)
promuovere la costruzione o lacquisto di idonei locali per
lo sviluppo della propria attività e di edifici di culto per le
varie comunità;
n)
promuovere attività assistenziali a favore dei fedeli bisognosi
e organizzare soccorsi in caso di calamità;
o)
gestire impianti tipografici per provvedere al più basso costo
il materiale indicato al punto c). A tali impianti sono adibiti
esclusivamente Testimoni di Geova battezzati che prestano la loro
opera gratuitamente e volontariamente come espressione della loro
devozione a Dio e contributo a sostegno della Sua opera. Il
suddetto materiale, che è stampato esclusivamente per diffondere
il culto e istruire le comunità di fedeli, viene prevalentemente
distribuito agli associati in Italia e allestero. Non deve
tassativamente contenere alcuna forma di pubblicità commerciale.
Non può essere stampato materiale per conto di altre
organizzazioni di qualsiasi genere;
p)
promuovere attività per la diffusione della cultura fra gli
associati, come visite a luoghi di interesse religioso ed altre
iniziative;
q)
tutelare in ogni sede e rappresentare le istituzioni indicate al
punto f) e gli interessi generali dei Testimoni di Geova;
r)
promuovere e sviluppare ogni altra attività ritenuta utile per
il migliore conseguimento dei propri fini di religione e di culto.
Nella
realizzazione dei suddetti compiti e al fine di mantenere lunità
di tutti i cristiani Testimoni di Geova nel mondo, la
Congregazione opera in armonia con i princìpi e con le direttive
dellOrganizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova.
S
O C I
Art.
4
Sono soci effettivi della Congregazione i Testimoni di
Geova con la qualifica di anziani che sostengono a tempo pieno lopera
di predicazione della buona notizia del Regno di Dio; che si sono
resi disponibili per accettare qualsiasi assegnazione di servizio
da parte della Congregazione; che concorrono direttamente e in
notevole misura alla realizzazione delle sue finalità. Sono soci
aderenti i Testimoni di Geova battezzati, associati alle
Congregazioni locali, che sono attivamente impegnati nella
diffusione del messaggio biblico, frequentano le riunioni di
culto e applicano le norme morali e di vita cristiana nella loro
condotta. Soltanto i soci effettivi hanno diritto di voto e sono
eleggibili alle cariche sociali. La qualifica di socio è
personale. I relativi poteri non possono essere trasmessi ad
eredi o legatari. A tutti i soci spetta di: frequentare le
riunioni di culto presso le Congregazioni locali; partecipare
alla vita e allattività di dette comunità e ricevere
tramite esse assistenza spirituale e morale, addestramento e
istruzione biblica.
Art.
5
Lammissione dei soci effettivi è deliberata dallAssemblea
su proposta del Comitato Direttivo, mentre lammissione dei
soci aderenti è deliberata dal corpo degli anziani delle
Congregazioni locali. La qualifica di socio si perde:
a)
per dimissioni;
b)
per decadenza;
c)
per espulsione.
Le
dimissioni dei soci effettivi devono essere presentate per
iscritto al Comitato Direttivo, mentre quelle dei soci aderenti,
sempre per iscritto, al corpo degli anziani delle Congregazioni
locali. I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando
non esplicano una o più attività previste, per le rispettive
categorie, di cui ai commi 1° e 2° del precedente art. 4. I
soci effettivi e aderenti sono espulsi per gravi inadempienze
agli obblighi derivanti dal presente statuto, per comportamento
contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo
morale, e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi
membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi. La
decadenza e lespulsione dei soci effettivi sono deliberate
dallAssemblea su proposta del Comitato Direttivo. La
decadenza e lespulsione dei soci aderenti sono deliberate
dallAssemblea su proposta del corpo degli anziani delle
Congregazioni locali, ratificata dal Comitato Direttivo. I soci
dimissionari, decaduti o espulsi, non hanno alcun diritto sul
patrimonio sociale.
ORDINAMENTO
DELLA CONFESSIONE
Art.
6
La Confessione Cristiana dei Testimoni di Geova si fonda sul
principio, proprio del cristianesimo delle origini, della
partecipazione di ogni fedele allo sviluppo della missione della
confessione medesima, e sulla applicazione pratica delle norme
bibliche nella propria vita. La struttura dellOrganizzazione
confessionale si articola nel modo seguente:
1)
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, detta anche
Congregazione Centrale;
2)
Congregazioni locali;
3)
Circoscrizioni;
4)
Distretti.
La CONGREGAZIONE CENTRALE costituisce lorgano direttivo
della Confessione. Ad essa è preposto il Comitato Direttivo
composto da tre o più membri anziani, sempre in numero dispari,
uno dei quali è nominato Presidente. Ha sede a Roma. Le
CONGREGAZIONI LOCALI sono le comunità alle quali sono associati
i Testimoni di Geova, nonché le persone che si interessano del
loro messaggio, che abitano nella zona. Ad esse è preposto un
corpo di anziani, che sono assistiti da servitori di ministero.
Le Congregazioni locali provvedono assistenza spirituale ai
Testimoni associati e assistenza materiale ai bisognosi.
Impartiscono istruzione biblica e assistono i Testimoni nellattività
di evangelizzazione. Più Congregazioni formano una
CIRCOSCRIZIONE. Ad ogni Circoscrizione è preposto un anziano
sorvegliante di circoscrizione, il quale visita periodicamente le
Congregazioni per impartire istruzioni, dare incoraggiamento,
offrire assistenza. Più Circoscrizioni formano un DISTRETTO, a
cui è preposto un anziano sorvegliante di distretto. Il compito
di tale sorvegliante è di assistere i
diversi
sorveglianti di circoscrizione, nonché i corpi di anziani delle
Congregazioni locali, e tenere sotto la sua presidenza una o più
assemblee religiose annuali per ciascuna Circoscrizione, al fine
di edificare spiritualmente i fedeli che in essa risiedono. Le
dimensioni territoriali delle Circoscrizioni e dei Distretti
dipendono dal numero delle Congregazioni esistenti nel territorio
e dalle condizioni geografiche e sono stabilite dal Comitato
Direttivo sempre nellambito del territorio italiano. Le
cerimonie fondamentali sono:
a)
il BATTESIMO per immersione, a cui si sottopongono
volontariamente, per divenire Testimoni di Geova, persone in età
tale da consentire loro di prendere una decisione autonoma;
b)
la COMMEMORAZIONE annuale della morte di nostro Signore Gesù
Cristo mediante la Cena o Pasto serale del Signore.
Il
culto dei Testimoni di Geova, consistendo prevalentemente nellascolto
e nello studio della Parola di Dio, è incentrato sulle adunanze
cristiane nel corso delle quali i Testimoni ricevono istruzione
biblica. Varie adunanze settimanali si tengono negli edifici di
culto denominati "Sale del Regno", dove si parla del
Regno di Dio, che è il tema principale della Sacra Bibbia. Il
matrimonio è ritenuto sacro, in quanto di origine divina, ed è
celebrato da anziani appositamente nominati dalla Congregazione
Centrale. La famiglia, quale istituzione divina, costituisce il
nucleo fondamentale delle comunità della Confessione. I MINISTRI
DI CULTO della Confessione sono denominati:
1)
anziani (o presbiteri);
2)
servitori di ministero (o diaconi);
3)
pionieri (o evangelizzatori).
Detti
ministri sono nominati dal Comitato Direttivo della Congregazione
Centrale, al quale spetta il giudizio definitivo sulla loro
idoneità a svolgere le funzioni di ministro. Possono essere
soggetti a trasferimento o revoca. I requisiti del candidato alla
nomina di anziano, tratti dalle Sacre Scritture, si possono
compendiare nei seguenti:
a)
esemplare condotta morale;
b)
elevate qualità spirituali;
c)
esemplare cura della propria famiglia secondo i princìpi
cristiani;
d)
diversi anni di fedele servizio e profonda esperienza cristiana;
e)
capacità di insegnare accuratamente la Parola di Dio.
I
requisiti dei servitori di ministero sono gli stessi previsti per
gli anziani, salvo quelli di cui ai punti d) ed e) che sono
richiesti in minore misura. I requisiti dei pionieri sono:
a)
esemplare condotta morale;
b)
accurata conoscenza della Parola di Dio e buona capacità di
insegnarla. Dallordinamento della Confessione non è
previsto per tutti i suindicati ministri di culto alcun abito
religioso particolare.
O
R G A N I
Art.
7
Gli organi della Congregazione sono:
a)
lAssemblea;
b)
il Comitato Direttivo;
c)
il Presidente.
Art.
8
LAssemblea è costituita dai soci effettivi. È convocata
nella sede principale, o in altro luogo, una volta allanno
per lapprovazione del bilancio. È anche convocata quando
se ne ravvisi la necessità, o su richiesta motivata di almeno un
decimo dei soci effettivi. LAssemblea è convocata mediante
avviso da affiggere allinterno della sede
sociale
e da divulgarsi nei termini, modalità e mezzi di volta in volta
ritenuti idonei dal Comitato Direttivo. Ciascun socio effettivo
ha un voto. Ogni socio effettivo può farsi rappresentare da un
altro socio effettivo. Ciascun socio non può rappresentare più
di cinque soci. Le deliberazioni dellAssemblea sono prese a
maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci
effettivi. In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare
latto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di
almeno la metà dei soci effettivi e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della
Congregazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi. È compito
dellAssemblea:
a)
approvare il bilancio;
b)
deliberare sugli indirizzi e direttive generali per il
funzionamento,
lespansione
e il potenziamento dellOrganizzazione confessionale;
c)
deliberare sulle modifiche dello statuto e dellatto
costitutivo;
d)
nominare e revocare i membri del Comitato Direttivo;
e)
deliberare, su proposta del Comitato Direttivo, lammissione,
la decadenza e lespulsione dei soci effettivi; nonché, su
proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, la
decadenza e lespulsione dei soci aderenti;
f)
ratificare le dimissioni dei soci effettivi;
g)
deliberare sullo scioglimento della Congregazione e sulla
devoluzione del
patrimonio
della stessa.
LAssemblea
è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo e, in caso di
impedimento o assenza, nellordine:
--
dal Vicepresidente;
--
dal membro del Comitato Direttivo più anziano di età.
Le
deliberazioni dellAssemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.
9
La Congregazione è amministrata dal Comitato Direttivo composto,
secondo le direttive dellAssemblea, da tre o più membri,
sempre in numero dispari, che durano in carica sette anni e sono
rieleggibili. I nomi dei componenti il Comitato Direttivo, con la
menzione delle loro funzioni, ed ogni successivo mutamento per
qualsiasi causa, sono tempestivamente comunicati allAutorità
tutoria. Il Comitato Direttivo sceglie tra i suoi componenti il
Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il
Segretario può ricoprire anche lincarico di Tesoriere. In
caso di morte, dimissioni o revoca di uno o più membri del
Comitato Direttivo, lo stesso Comitato nominerà il sostituto o i
sostituti. Tali nomine dovranno essere ratificate dalla prima
Assemblea dei soci. Il Comitato si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da
almeno due dei suoi membri, e, comunque, una volta allanno
per deliberare in ordine al bilancio. Le deliberazioni del
Comitato sono valide see prese con la presenza della maggioranza
dei membri in carica. Il Comitato è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
Congregazione. Per quella straordinaria occorre sottoporre al più
presto le questioni alla ratifica dellAssemblea. In
particolare delibera:
--
sulle attività concernenti la pubblicazione, la stampa, lacquisto
e la distribuzione di letteratura atta a divulgare le verità
bibliche;
--
sulla formazione di nuove Congregazioni locali, sui loro
rispettivi territori di attività e sullo scioglimento delle
Congregazioni medesime;
--
sulla sorveglianza e direttiva delle Congregazioni locali
attraverso le Circoscrizioni e i Distretti e sulle competenze
delle Circoscrizioni e dei Distretti medesimi;
--
sui regolamenti e sulle disposizioni relative alle Congregazioni
locali, enti, associazioni, case religiose e altre istituzioni
attraverso cui vengono conseguite le finalità proprie della
Confessione;
--
sulle nomine e assegnazioni dei ministri, anziani, servitori di
ministero, pionieri; sulle assegnazioni dei membri delle case
religiose, dei sorveglianti di circoscrizione e di distretto e
sullinvio di missionari allestero; sulla revoca dei
suddetti incarichi;
--
sulla costituzione di Comitati speciali per lo svolgimento di
particolari compiti;
--
sullorganizzazione di assemblee religiose di qualsiasi
estensione territoriale;
--
su ogni altra attività o disposizione che abbia attinenza con lopera
di predicare e insegnare la buona notizia del Regno di Dio e di
promuovere, organizzare e dirigere la Confessione religiosa.
Il
Comitato ha inoltre la facoltà di far costruire edifici e di
acquistare beni immobili, accettare donazioni ed eredità,
conseguire legati, alienare beni a trattativa privata, a
licitazione privata, a pubblici incanti, permutare beni,
affrancare censi e canoni, accendere mutui, atterrare piante di
alto fusto, riscuotere e impiegare capitali, aprire conti
correnti bancari e postali, locare immobili oltre i nove anni,
fare fronte alle liti, sia attive che passive, attinenti alla
consistenza patrimoniale della Congregazione, chiedendo, quando
occorra, la preventiva autorizzazione dellAutorità tutoria.
Infine il Comitato deve provvedere a:
--
mantenere e aggiornare le registrazioni;
--
redigere il bilancio;
--
proporre allAssemblea lammissione, la decadenza e lespulsione
dei soci effettivi, nonché sottoporre ad essa, per la ratifica,
le dimissioni dei medesimi;
--
ratificare le dimissioni dei soci aderenti e sottoporre allAssemblea,
per la relativa delibera, la loro decadenza ed espulsione.
Il
Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni
e dei propri poteri a uno o più dei suoi membri.
Art.
10
Il Presidente, legale rappresentante dellEnte, è cittadino
italiano ed ha il domicilio nello Stato. Rappresenta la
Congregazione e i soci di fronte alle Autorità, a terzi ed in
giudizio, ha la firma sociale, presiede lAssemblea e il
Comitato Direttivo; dà esecuzione alle deliberazioni del
medesimo Comitato. Provvede a prendere tutte le deliberazioni
occorrenti al soddisfacimento dei compiti della Congregazione che
non siano di competenza del Comitato Direttivo o dellAssemblea;
mantiene i contatti spirituali con lOrganizzazione
Mondiale, nonché con le Associazioni e le Congregazioni allestero;
rilascia certificazioni che consentano la richiesta allAutorità
competente di permessi di soggiorno temporaneo in Italia per i
missionari stranieri. In caso di urgenza, prende anche le
deliberazioni che spetterebbero al Comitato Direttivo, a
condizione di riferire, per la ratifica, alla sua prima adunanza.
Art.
11
Il Vicepresidente, di cui ai precedenti artt. 8 e 9, sostituisce
il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art.
12
Il Segretario si occupa della regolare tenuta delle registrazioni
sociali, della corrispondenza, della documentazione in genere e
redige e custodisce i verbali delle riunioni. Il Segretario può
ricoprire anche la carica di Tesoriere, di cui al successivo art.
13.
Art.
13
Su istruzioni del Presidente e in conformità alle deliberazioni
del Comitato Direttivo, il Tesoriere tiene la cassa sociale e ne
è responsabile di fronte al Comitato, provvede allincasso
delle entrate e alla erogazione delle uscite, cura le
registrazioni contabili.
Art.
14
Tutte le cariche sono gratuite. Le stesse persone possono essere
sempre rielette.
PATRIMONIO
Art.
15
La Congregazione provvede al raggiungimento delle sue finalità
mediante collaborazioni e contribuzioni volontarie. Il patrimonio
della Congregazione è costituito:
a)
dai beni mobili o immobili di proprietà della Congregazione;
b)
dalle contribuzioni volontarie dei soci effettivi e aderenti e di
terzi;
c)
da donazioni, lasciti, legati o successioni;
d)
da altre eventuali entrate, ivi compresi i contributi per
ripianare i costi di stampa e consentire il proseguimento e lo
sviluppo dellattività tipografica destinata alla
diffusione del messaggio biblico.
GESTIONE
AMMINISTRATIVA
Art.
16
La gestione amministrativa ha inizio il 1° gennaio di ogni anno
e termina il 31 dicembre.
DEVOLUZIONE
DEI BENI
Art.
17
In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio della
Congregazione sarà interamente devoluto ad altra istituzione in
Italia avente scopi analoghi e retta dai princìpi che guidano lOrganizzazione
Mondiale dei Testimoni di Geova.
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
18
Per tutto quanto non è stabilito dallatto costitutivo e
dal presente statuto, valgono le disposizioni previste dal
vigente codice civile italiano.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art.
19
I ministri di culto della Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania, ai quali sono riconosciuti facoltà e diritti in
seguito ad autorizzazioni del Governo italiano e ad intese tra il
medesimo Governo e la stessa Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania -- come la celebrazione dei matrimoni con effetti
civili, lassistenza religiosa ai detenuti ed agli internati
negli istituti di prevenzione e di pena, e il trattamento
pensionistico e lassistenza sanitaria assicurati dallI.N.P.S.
--, allatto del riconoscimento della personalità giuridica
della "Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova"
da parte delle Autorità competenti, divengono ministri di culto
della Congregazione medesima con le stesse facoltà e diritti
sopra specificati.