Storia: Babilonia

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Babilonia

 LA FAMIGLIA

Lo scopo del  matrimonio era quello di dare manodopera alla casa del  marito. Il Padre era il signore della casa ed esercitava una autorità assoluta. Ciò nonostante:

a) i beni materiali della famiglia appartenevano in egual misura ai due coniugi.

Questo è particolarmente notevole in considerazione del fatto che assomiglia molto a ciò che recita l’art. 177 C.C. ove tra l’altro si legge:

“Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”

b) entrambi i coniugi erano responsabili dei debiti contratti durante il matrimonio.

Anche questo aspetto è particolarmente notevole in considerazione del fatto che anch’esso assomiglia a ciò che si legge all’art. 186 del nostro C.C. che così recita:

“I beni della comunione [177], rispondono: …. d) di ogni obbligazione contratta dai coniugi

L’ampia potestà disciplinare paterna nei confronti della famiglia però non autorizzava il capo di casa a decidere del diritto di vita o di morte dei membri della propria famiglia sebbene poteva infliggere severi castighi ai suoi congiunti, diseredarli, cacciarli di casa ed in caso di debito consegnarli come pegno ai creditori.

Quanto alla donna, la legge le garantiva determinate prerogative:

1) doveva prendersi cura dei figli ed era comproprietaria dei beni che la famiglia riusciva ad accumulare. A tal proposito oltre a quanto sopra detto in relazione alla comunione legale dei beni c’è da aggiungere che il nostro art. 230 bis del C.C. così recita: “….il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare…..partecipa agli utili dell’impresa familiare …. E partecipa agli utili dell’ìimpresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda”

2) Poteva concludere compravendite, fare prestiti, contrarre debiti, fare regali ed agire in sede giudiziaria.

3) La dote e i doni ricevuti dallo sposo restavano di proprietà esclusiva della donna che poteva servirsene per il proprio mantenimento qualora fosse rimasta vedova. Anche in tale caso è notevole la similitudine con il nostro articolo 179 lett. b) del nostro C.C.: “Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: …b) i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o del testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.

4) La donna poteva esercitare la patria potestà. Anche in tal caso ci si richiama all’art. 316 C.C.: Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori

Il matrimonio

Il matrimonio era di fatto un legame giuridico al fine di unire due famiglie. Le famiglie si accordavano con molto anticipo quando i futuri coniugi erano ancora bambini. Così la famiglia dello sposto faceva la propria offerta alla famiglia della sposa. Il giorno dello sposalizio la famiglia dello sposo rendeva omaggio alla sposa offrendole svariati doni ed offrendo cibo e bevande destinati al banchetto. In cambio la famiglia della sposa assegnava alla ragazza una dote. La cerimonia consisteva di fatto nella consegna dal marito alla moglie di un velo da cui non doveva più separarsi e in presenza di testimoni pronunciava la formula: “Sii mia moglie ed io sarò tuo marito”.

Essenziale era la stipulazione di un contratto scritto in cui si definivano diritti e doveri reciproci dei coniugi. Anche in tal caso non può non venire alla mente quanto recita l’art. 93 del nostro C.C.: “La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile” nonché l’art. 143 del C.C. ove si legge: Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri…

Non appena la donna generava figli, godeva di maggiori diritti: non poteva essere ripudiata ne costretta ad autorizzare il marito a prendere spose secondarie o concubine vitto che lei aveva provveduto a garantire all’uomo la discendenza.

Il caso di morte del marito, la donna poteva contare oltre che sui beni ricevuti in dote o in donazione su parte dei beni che costituivano l’asse ereditario.

Questo è simile a quanto disponono gli artt. 536 e segg. del C.C. ove si legge: si attribuisce al coniuge il diritto di erede legittimo.

In caso di vedovanza la legge autorizzata la donna a continuare a vivere nella casa coniugale. Anche in questo caso non può non venire in mente quanto disposto dall’art. 540 del C.C.: al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

Tuttavia la donna poteva contrarre un nuovo matrimonio (vedi art. 149 C.C. circa lo scioglimento del matrimonio con la morte di uno dei coniugi) a patto che venisse redatto un inventario giudiziario dei beni per evitare che venissero pregiudicati gli interessi dei figli.

Il divorzio

La società babilonese riconosceva l’istituto del divorzio. Se a servirsene era la donna essa doveva motivarlo; se non era motivato essa veniva legata e gettata nel fiume. Se il motivo era valido la donna recuperava la propria dote senza diritto ad indennizzo. Se la richiesta veniva dall’uomo per sterilità della donna questo lo autorizzava a ripudiare la prima e prendere una nuova sposa.

Nel caso in cui era la donna ad andarsene e questa faceva acquisti senza autorizzazione del marito e dilapidasse il patrimonio familiare, questi poteva ripudiarla senza versarle alcun indennizzo oppure ridurla in schiavitù.

 

ARTE ED ARCHITETTURA

Mentre gli egiziani usavano la pietra a causa della mancanza di materiale nella regione, i babilonesi usavano i mattoni cotti in fornaci o seccati al sole. Un elemento architettonico delle opere babilonesi erano gli archi. Importanti furono le ziqqurat, specie di templi costruiti a ripiani sovrapposti, ognuno dei quali era più piccolo del precedente e diversamente colorato, terminanti in una terrazza piana dove i sacerdoti scrutavano gli astri.

Famosi erano i babilonesi per la costruzione di canali, ponti, dighe ed argini. I PIANI URBANISTICI ERANO ACCURATI.

 

Il ritrovamento che più di tutti emoziona e rinnova il mistero è quello del magnifico palazzo del re Nabucodonosor II, che probabilmente ospitava una delle sette meraviglie del mondo antico, nota come " I giardini pensili di Babilonia ".

Scorrendo gli antichi testi, in special modo quelli attribuibili ad Erodoto, e analizzando i ritrovamenti archeologici si può ipotizzare che la parte orientale della cinta urbana, che complessivamente era di circa otto chilometri, fosse composta da due muri, uno interno e uno esterno, e che lo spazio tra essi fosse stato riempito con sassi e terra formando un camminamento di oltre 20 metri di larghezza. Questa strada era rivestita da mattonelle smaltate azzurre e ornata con 120 leoni di grandi dimensioni e passava sotto la celebre e gigantesca porta Ishtar, che come le altre porte era stata decorata con immagini di animali sacri, tori e draghi, ricoprendo così, con mattonelle colorate, le strutture architettoniche.

Proprio presso la Porta Ishtar si trovavano alcune strutture a volta, con enormi fondamenta che sorreggevano i grandi terrazzamenti artificiali ed erano la base di sostegno per i famosi giardini pensili di Babilonia. Anchè se non si può avere certezza che questa fosse l'esatta ubicazione l'esistenza dei giardini pensili, testimoniata dalle antiche fonti babilonesi e greche, è fuori discussione. Oltre alle fonti storiche c'e anche la leggenda che narra che il re Nabucodonosor II li fece costruire intorno al 600 a.C. per ridare a sua moglie, originaria della lussurreggiante regione della Media, antica regione dell'Iran, un ambiente accogliente e familiare, creando per lei un illusorio paesaggio artificiale di montagne e boschi.

 

In breve

Babilonia era una città bellissima, piena di canali, ponti, dighe, argini, e costruita con  mattoni. Tra le più importanti opere: i templi (ziqquarat) . Tra le opere più belle al mondo: i giardini pensili

   

Codice di Hammurabi

I beni materiali della famiglia appartenevano in egual misura ai due coniugi.

Codice Civile art. 177:

“Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”

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Codice di Hammurabi

entrambi i coniugi sono responsabili dei debiti contratti durante il matrimonio.

Codice Civile art. 186:

“I beni della comunione [177], rispondono: …. d) di ogni obbligazione contratta dai coniugi  

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Codice di Hammurabi

La donna è  comproprietaria dei beni che la famiglia riusce ad accumulare.

Codice Civile art. 230:

“….il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare…..partecipa agli utili dell’impresa familiare …. E partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda”  

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Codice di Hammurabi

dote e i doni ricevuti dallo sposo restavano di proprietà esclusiva della donna

Codice Civile art. 179 lett. b:

“Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: …b) i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o bel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.

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Codice di Hammurabi

La donna può esercitare la patria potestà.

Codice Civile art. 316:

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori  

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Codice di Hammurabi

Essenziale è la stipulazione di un contratto scritto in cui si definivano diritti e doveri reciproci dei coniugi.  

Codice Civile artt. 93 e 143:

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile” (93);  Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri…(143)  

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Codice di Hammurabi

Il caso di morte del marito, la donna può contare oltre che sui beni ricevuti in dote o in donazione su parte dei beni che costituivano l’asse ereditario.  

Codice Civile art. 536:

si attribuisce al coniuge il diritto di erede legittimo.  

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Codice di Hammurabi

In caso di vedovanza la legge autorizzava la donna a continuare a vivere nella casa coniugale.  

Codice Civile art. 540:

Al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

 
 
 
 

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