I.                   Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale

 

Articolo 8

 1. Si istituisce da questo momento, all’ interno dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, un Comitato Intergovernativo per la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale di Rilevante Valore Universale, designato “Comitato del Patrimonio Mondiale”. Esso sarà formato da 15 Stati Parti della Convenzione, eletti da Stati Parti all’assemblea della Convenzione durante la Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Il numero degli Stati membri del Comitato sarà aumentato a 21 a partire dalla data della sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva all’entrata in vigore di questa Convenzione in almeno 40 Stati.

2.  L’elezione dei membri del Comitato assicurerà un’equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del mondo.

3. Possono assistere all’assemblea del Comitato, con funzione consultiva, un rappresentante del Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del Restauro dei beni Culturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e un rappresentante dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali (IUCN), ai quali possono aggiungersi rappresentanti di altre organizzazioni governative o non-governative con simili finalità, su richiesta degli Stati Parti all’assemblea della Convenzione riuniti in assemblea generale durante le sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’ Educazione, la Scienza e la Cultura.

 

Articolo 9

1. L’incarico degli Stati membri del Comitato del Patrimonio Mondiale si estenderà a partire dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza Generale durante la quale sono stati eletti fino al termine della sua terza sessione ordinaria successiva.

2. L’incarico di un terzo dei membri designati al momento della prima elezione cesserà in ogni caso alla fine della prima sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva a quella in cui sono stati eletti; l’incarico di un secondo terzo dei membri designati nella stessa occasione cesserà alla fine della seconda sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva a quella in cui sono stati eletti. I nomi di questi membri saranno estratti a sorte dal Presidente della Conferenza Generale dell’Educazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura dopo la prima elezione.

3. Gli Stati membri del Comitato sceglieranno come propri rappresentanti persone qualificate nel campo del patrimonio culturale e naturale.

 

Articolo 10

1.      Il Comitato del Patrimonio Mondiale adotterà proprie Norme procedurali.

2.      Il Comitato può invitare in qualsiasi momento organizzazioni private o singoli individui a prendere parte alle sue assemblee in qualità di consulenti su problemi specifici.

3.      Il Comitato può creare tali corpi consultivi a seconda delle sue necessità per l’adempimento delle sue funzioni.

 

Articolo 11

1.      Ogni Stato Parte di questa Convenzione dovrà, per quanto possibile, sottoporre al Comitato del Patrimonio Mondiale un inventario dei beni facenti parte del patrimonio culturale e naturale situati nel suo territorio e provvisti dei requisiti per l’inclusione nella lista prevista nel paragrafo 3 del presente articolo. Questo inventario, da non considerarsi esaustivo, sarà comprensivo di documentazione sull’ubicazione dei beni in questione e sul loro significato.

2.      Sulla base dell’inventario sottoposto dagli Stati, in accordo a quanto stabilito nel paragrafo 1, il Comitato redigerà, aggiornerà e diffonderà una lista dei beni facenti parte del patrimonio culturale e naturale, secondo le definizioni dei precedenti Articoli 1 e 2; tale lista sarà designata “Lista del Patrimonio Mondiale” e sarà aggiornata e resa nota ogni due anni.

3.      L’inclusione di un bene nella Lista del Patrimonio Mondiale richiede la censura dello Stato interessato. L’inclusione di un bene situato in un territorio la cui sovranità o giurisdizione è reclamata da più di uno Stato non pregiudicherà in alcun modo i diritti delle parti della disputa.

4.      Il Comitato redigerà, aggiornerà e pubblicherà, quando le circostanze lo richiederanno, con la designazione di “Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo”, una lista dei beni inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale per la conservazione dei quali siano necessari interventi rilevanti e per i quali sia stata richiesta l’assistenza per mezzo di questa Convenzione. Questa lista conterrà una stima del costo di tali operazioni. La lista può includere solo quei beni facenti parte del patrimonio culturale e naturale minacciato da pericoli gravi e specifici, quali la minaccia di scomparire dovuta a un’accelerazione del degrado, progetti pubblici o privati su larga scala o progetti di rapido sviluppo urbano o turistico; alterazioni di rilievo dovute a cause sconosciute; abbandono per qualsiasi motivo; scoppio o minaccia di un conflitto armato;  calamità e cataclismi; incendi gravi, terremoti, frane; eruzioni vulcaniche; cambiamenti del livello delle acque, alluvioni e maree. Il Comitato può inserire, quando lo voglia, in caso di urgente necessità, un nuovo bene nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo e darne immediata diffusione.

5.      Il Comitato definirà i criteri sulla base dei quali un bene appartenente al patrimonio culturale o naturale possa essere incluso in una delle due liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

6.      Prima di rifiutare una domanda d’inclusione in una delle due liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 di questo articolo, il Comitato consulterà lo Stato Parte nel cui territorio sia situato il bene culturale o naturale.

7.      Il Comitato coordinerà e incoraggerà, con l’accordo degli Stati interessati, gli studi e la ricerca necessari per la stesura delle liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

 

Articolo 12 – Il fatto che un bene appartenente al patrimonio culturale o naturale non sia stato incluso in una delle due liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11 non significherà assolutamente che tale bene non abbia un rilevante valore universale per finalità diverse da quelle prese in considerazione per l’inclusione nelle liste.

 

Articolo 13

1.      Il Comitato del Patrimonio Mondiale riceverà e prenderà in esame le domande di assistenza internazionale formulate dagli Stati Parti di questa Convenzione relativamente a beni facenti parte del patrimonio culturale o naturale situati nei loro territori e inclusi o potenzialmente atti ad essere inclusi nelle liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 dell’Articolo 11. Lo scopo di tali domande deve essere quello di assicurare la protezione, la conservazione, la presentazione o il restauro dei beni in questione.

2.      Le domande di assistenza internazionale, secondo quanto stabilito dal paragrafo 1 del presente Articolo, possono anche riguardare la segnalazione dei beni culturali o naturali definiti negli Articoli 1 e 2, qualora appaia dalle prime ricerche condotte la necessità di ulteriori indagini sui beni suddetti.

3.      Il Comitato deciderà l’azione da svolgere relativamente a tali domande, determinerà, ove necessario, la natura e la portata della sua assistenza e autorizzerà la stipulazione, per suo tramite, degli accordi necessari con i governi interessati.

4.      Il Comitato determinerà un ordine di priorità per le proprie operazioni. Nel far ciò, terrà presente rispettivamente l’importanza per il patrimonio culturale e naturale mondiale, la necessità di fornire assistenza internazionale ai beni più rappresentativi di un ambiente naturale o del genio e della storia dei popoli del mondo, l’urgenza dei lavoro da intraprendere, le risorse a disposizione degli Stati sui cui territori sia situato il bene minacciato; valuterà in particolare i mezzi che gli Stati possono assicurare ai lavori di salvaguardia di tale bene.

5.      Il Comitato redigerà, aggiornerà e pubblicherà una lista di beni per i quali sia stata garantita l’assistenza internazionale.

6.      Il Comitato deciderà l’uso delle risorse del Fondo stabilito dall’Articolo 15 di questa Convenzione. Ricercherà i mezzi per accrescere tali risorse e si applicherà in ogni modo a questo fine.

7.      Il Comitato coopererà con le organizzazioni governative e non-governative internazionali e nazionali aventi obiettivi simili a quelli di questa Convenzione. Per l’esecuzione pratica dei propri programmi e progetti, il Comitato potrà rivolgersi a tali organizzazioni e particolarmente al Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), al Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e all’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali (IUCN), così come ad organismi pubblici e privati e a singoli individui.

8.      Le decisioni del Comitato saranno prese da una maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti. La maggioranza dei membri del Comitato costituirà il quorum.

 

Articolo 14

1.      Il Comitato del Patrimonio Mondiale sarà assistito da una Segreteria nominata dal Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.

Il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura,utilizzando nella maniera più completa i servizi del Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali (IUCN), ciascuno secondo le proprie aree di competenza e in funzione delle proprie possibilità, preparerà la documentazione del Comitato e l’agenda delle sue assemblee e avrà la responsabilità dell’esecuzione delle sue decisioni.