I.                   Fondo per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale

 

Articolo 15

1.      Si intende stabilito a partire da questo momento un Fondo per la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale di Rilevante Valore Universale, designato “Fondo del Patrimonio Mondiale”.

2.      Il Fondo costituirà un fondo fiduciario, in conformità con i provvedimenti delle Norme Finanziarie dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.

3.      Le risorse del Fondo consisteranno di :

(a)    contributi obbligatori o volontari provenienti dagli Stati Parti di questa Convenzione,

(b)   contributi, doni o lasciti provenienti da:

1.      altri Stati

2.      l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, in particolare dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo o altre organizzazioni non-governative;

3.      organismi pubblici o privati o singoli individui;

(c)    interessi derivanti dalle risorse del Fondo;

(d)   proventi derivanti da donazioni e da campagne di raccolta fondi organizzate a beneficio del Fondo; infine

(e)    ogni altra risorsa autorizzata dalle Norme del Fondo, redatte secondo i criteri stabiliti dal Comitato del Patrimonio Mondiale.

4.      I contributi al Fondo e altre forme di assistenza resi disponibili al Comitato potranno essere usati solo a scopi ben definiti dal Comitato stesso. Il Comitato potrà accettare contributi da usare solo per un determinato programma o progetto, a condizione che il Comitato abbia già deciso l’esecuzione di tale programma o progetto. I contributi al Fondo devono essere del tutto svincolati da condizionamenti politici.

 

 

Articolo 16

1.Senza pregiudizio per alcun contributo volontario straordinario, gli Stati Parti di questa Convenzione si impegnano a destinare regolarmente, ogni due anni, al Fondo del Patrimonio Mondiale, contributi il cui ammontare, nella forma di una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati, sarà determinato dall’Assemblea Generale degli Stati Parti di questa Convenzione, riuniti durante le sessioni della Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Questa decisione dell’Assemblea Generale richiede la maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti, che non abbiano dichiarato quanto esposto nel paragrafo 2 di questo Articolo. In nessun caso il contributo obbligatorio degli Stati Parti di questa convenzione supererà l’1% del contributo al Budget Regolare dell’Organizzazione  delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.

 2.In ogni caso, ogni Stato menzionato negli articolo 32 e 33 di questa Convenzione può dichiarare, al momento di depositare gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione, che non sarà legato dai provvedimenti previsti dal paragrafo 1 di questo Articolo.

1.      Uno Stato Parte di questa Convenzione che abbia dichiarato quanto espresso nel paragrafo 2 di questo Articolo può ritirare in ogni momento la dichiarazione suddetta notificando la sua decisione al Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Comunque il ritiro della dichiarazione non avrà effetto sui contributi volontari dovuti dallo Stato fino alla data della successiva Assemblea Generale degli Stati Parti di questa Convenzione.

2.        Alfine di permettere al Comitato di progettare esecutivamente le sue operazioni, i contributi degli Stati Parti di questa Convenzione che abbiano dichiarato quanto esposto nel paragrafo 2 di questo Articolo, saranno pagati su base regolare, almeno ogni due anni, e non dovrebbero essere inferiori ai contributi che avrebbero pagato se fossero stati vincolati dai provvedimenti del paragrafo 1 di questo Articolo.

3.      Ogni stato Parte di questa Convenzione che sia in arretrato con i pagamenti del suo contributo obbligatorio o volontario per l’anno corrente e l’anno solare immediatamente precedente, non sarà eleggibile tra i Membri del Comitato del Patrimonio Mondiale; questo provvedimento non si applica alla prima elezione. I termini dell’incarico di ogni Stato in questa situazione che sia già membro del Comitato si concluderanno al momento delle elezioni previste dall’Articolo 8, paragrafo 1, di questa Convenzione.

 

Articolo 17 – Gli Stati Parti di questa Convenzione considereranno o incoraggeranno la creazione di fondazioni o associazioni nazionali, pubbliche o private il cui fine sia quello di sollecitare donazioni per la protezione del patrimonio culturale o naturale definito negli Articoli 1 e 2 di questa Convenzione.

 

Articolo 18 - Gli Stati Parti di questa Convenzione forniranno la loro assistenza a campagne di raccolta fondi organizzate per il Fondo del Patrimonio Mondiale sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Essi faciliteranno inoltre le donazioni collettive degli organismi menzionati nel paragrafo 3 dell’Articolo 15 a questo scopo.