I.                   Condizioni e accordi per l’assistenza internazionale

 

Articolo 19 - Ogni Stato Parte di questa Convenzione può richiedere l’assistenza internazionale per un bene facente parte del patrimonio culturale o naturale di rilevante valore universale situato all’interno del proprio territorio. Allegherà alla sua domanda le informazioni e la documentazione in suo possesso previsti nell’Articolo 21 che permettano al Comitato di deliberare a tale riguardo.

 

Articolo 20 – L’assistenza internazionale prevista da questa Convenzione, secondo i provvedimenti del paragrafo 2 dell’articolo 13 e del sottoparagrafo (c) dell’articolo 22, può essere accordata solo a beni facenti parte del patrimonio culturale o naturale che il Comitato del Patrimonio Mondiale ha già deciso o potrà decidere di includere in una delle liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 dell’Articolo 11.

 

Articolo 21

1.      Il Comitato del Patrimonio Mondiale definirà la procedura attraverso la quale le domande di assistenza  internazionale dovranno essere considerate e specificherà il contenuto della domanda, che dovrebbe definire l’operazione richiesta, l’opera necessaria, i costo previsto, i grado di urgenza e le ragioni per cui le risorse dello Stato che richiede assistenza non permettono di far fronte a tutte le spese. Tali domande devono essere sostenute dalle relazioni di esperti, quando possibile.

2.      Domande presentate a seguito di disastri o calamità naturali, in virtù dell’urgenza delle opere che potrebbero necessitare, dovrebbero essere considerate prioritariamente dal Comitato, che dovrebbe disporre di un fondo di riserva per fronteggiare tali contingenze.

3.      Prima di pervenire ad una decisione, il Comitato proseguirà nell’opera di studio e consulenza che riterrà necessarie.

 

Articolo 22 – L’assistenza assicurata dal Comitato del Patrimonio Mondiale può esprimersi nelle seguenti forme:

(a)    studi relativi ai problemi artistici, scientifici e tecnici derivanti dalla protezione, conservazione, presentazione e restauro del patrimonio culturale e naturale definito nei paragrafi 2 e 4 dell’Articolo 11 di questa Convenzione;

(b)    disponibilità di esperti, tecnici e manodopera specializzata per assicurare che l’opera approvata sia eseguita correttamente;

(c)    formazione di personale e di specialisti a tutti i livelli nel campo dell’individuazione, protezione, conservazione, salvaguardia e restauro del patrimonio culturale e naturale;

(d)    fornitura di attrezzature che lo Stato interessato non possiede o non ha i mezzi per acquistare;

(e)    prestiti a basso interesse o senza interesse che possano essere restituiti a lungo termine;

(f)      assicurazione, in casi eccezionali e per motivi speciali, di aiuti non restituibili.

 

Articolo 23 – Il Comitato del Patrimonio Mondiale può anche fornire assistenza internazionale a centri nazionali o regionali per la formazione di personale e specialisti a tutti i livelli nel campo della segnalazione, protezione, conservazione, presentazione e restauro del patrimonio culturale e naturale.

 

Articolo 24 – L’assistenza internazionale su larga scala sarà preceduta da dettagliati studi scientifici, economici e tecnici. Questi studi saranno basati sulle tecniche più avanzate per la protezione, la conservazione, la presentazione e il restauro del patrimonio culturale e naturale e saranno coerenti con gli obbiettivi di questa Convenzione. Le ricerche saranno indirizzate inoltre allo studio della razionalizzazione delle risorse disponibile nello Stato interessato.

 

Articolo 25 – Come regola generale, solo parte del costo dell’opera necessaria sarà a carico della comunità internazionale. Il contributo dello Stato beneficiante dell’assistenza internazionale costituirà una parte sostanziale delle risorse destinate ad ogni programma o progetto, eccettuati i casi in cui le sue risorse non lo permettano.

 

Articolo 26 - – Il Comitato del Patrimonio Mondiale e lo Stato recipiente definiranno nell’accordo stabilito tra loro le condizioni secondo le quali sarà effettuato o progettato per cui è l’assistenza internazionale secondo i termini di questa Convenzione. Sarà responsabilità dello Stato che riceve tale assistenza internazionale continuare a proteggere, conservare e presentare il bene salvaguardato secondo le condizioni stabilite dall’accordo.