Regolamentano il dissesto degli enti locali il Decreto Legislativo 25.2.1995 n.77 ed il Decreto del Presidente della Repubblica 24.8.1993 n.378, per le parti non incompatibili con le modifiche operate al Decreto Legislativo n.77/95 dai Decreti Legislativi n. 336/96 e n. 342/97. Per motivi di spazio ci limitiamo a riportare il testo coordinato degli articoli del Decreto Legislativo n. 77/95, che concernono il dissesto con le modifiche intervenute.
Capo VII - Risanamento Finanziario
Sezione I - Principi generali
Articolo 76 (Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo si applicano a province e comuni
Articolo 77 (Dissesto finanziario)
1. Si ha stato di dissesto finanziario se lente non può garantire lassolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dellente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non sia stato fatto validamente fronte con le modalità di cui allarticolo 24 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui allart. 36, nonchè con le modalità di cui allart. 37 per le fattispecie ivi previste.
Art. 78 (Soggetti della procedura di risanamento)
1. Soggetti della procedura di risanamento sono lorgano straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dellente.
2. Lorgano straordinario di liquidazione provvede "al ripiano" dellindebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dellente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.
Articolo 79 (Deliberazione di dissesto)
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dellente locale nelle ipotesi di cui allarticolo 77 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dellorgano di revisione economico finanziario che analizza le cause che hanno provocato il dissesto
2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dellinterno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio unitamente alla relazione dellorgano di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dellInterno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dellorgano straordinario di liquidazione.
3. Lobbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dellart. 39, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Se, per lesercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per lintero esercizio finanziario, intendendosi operanti per lente locale i divieti e gli obblighi previsti dallarticolo 35, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui allart. 81. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini propri dellorgano straordinario di liquidazione e del consiglio dellente sono differiti al 1° gennaio dellanno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per lesercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
Articolo 80 (Omissione della deliberazione di dissesto)
1. Ove dalle deliberazioni dellente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte lorgano regionale di controllo venga a conoscenza delleventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti allente e motivata relazione allorgano di revisione contabile assegnando un termine non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente lipotesi di dissesto lorgano regionale di controllo assegna al consiglio , con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine , non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine lorgano regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dellente.
Articolo 81 (Conseguenze della dichiarazione di dissesto)
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino allemanazione del decreto di cui allarticolo 92, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino allapprovazione del rendiconto di cui allart. 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dellente per i debiti che rientrano nella competenza dellorgano straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data di dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per lopposizione giudiziale da parte dellente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte dufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dellimporto dovuto a titolo di capitale , accessori, e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano lente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dellente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino allapprovazione del rendiconto di cui allart. 89 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dellente che rientrano nella competenza dellorgano straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
4-bis. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo modificato dallart. 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, gli amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali, istituzioni e organismi pubblici e privati., ove la Corte, valutato le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni ed omissioni per le quali lamministratore è stato riconosciuto responsabile.
Articolo 82 (Limiti alla contrazione di nuovi mutui sino allapprovazione dellipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino allemanazione del decreto di cui allarticolo 92 comma 3 gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dallarticolo 88 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.
Articolo 83 ( Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento)
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dellipotesi di bilancio riequilibrato di cui allarticolo 92 lente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nellultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Lente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con lipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nellultimo bilancio approvato, mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nellultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre allesame dellorgano regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.
Articolo 84 (Attivazione delle entrate proprie)
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto o comunque entro trenta giorni dalla data della delibera, il consiglio dellente , o il commissario nominato ai sensi dellarticolo 80, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dellente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonchè i limiti reddituali, agli effetti dellapplicazione dellimposta comunale per lesercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dellipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti lorgano regionale di controllo procede a norma dellarticolo 48 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto , lorgano dellente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare , entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dellipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dellente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3 nonchè di deliberare la maggiore aliquota dellimposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dallanno dellipotesi di bilancio riequilibrato ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio, e per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dellorgano competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
6. Le delibere di cui ai comma 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione di ricerca per la finanza locale, nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.
Sezione II - Attività dellorgano straordinario di liquidazione
Articolo 85 ( Composizione, nomina e attribuzioni dellorgano straordinario di liquidazione)
1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti lorgano straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province lorgano straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei Conti, della Magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di unidonea esperienza nel campo finanziario, e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dellInterno, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nellalbo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.
2. La nomina dellorgano straordinario di liquidazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dellInterno. Linsediamento presso lente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dellorgano straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui allart. 102.
4. Lorgano straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dellanno precedente a quello dellipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla :
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati allente locale o allerario, lorgano straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla procura regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al ministero dellInterno tramite le prefetture.
Articolo 86 (Poteri organizzatori dellorgano straordinario di liquidazione)
1. Lorgano straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dellente locale , può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dellente locale ed emanare direttive burocratiche.
2. Lente locale è tenuto a fornire, a richiesta dellorgano straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonchè il personale necessario.
3. Lorgano straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e per motivate esigenze dotarsi, di personale, di acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dellattività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dellente locale
Articolo 87 (Rilevazione della massa passiva)
1. Lorgano straordinario di liquidazione provvede allaccertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dallinsediamento, un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, lorgano straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dellinsediamento, dà avviso, mediante affissione allalbo pretorio e anche a mezzo stampa, dellavvio della procedura di rilevazione delle passività dellente locale. Con lavviso lorgano straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito allente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per linserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi :
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui allart. 37 verificatisi entro il 31 dicembre dellanno precedente quello dellipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dellarticolo 81, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dallorgano straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. Lorgano straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede allente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nellambito dellespletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dellente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data di dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali lattestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito;
5. Sullinserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide lorgano straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dellapprovazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dalleventuale attestazione prodotta di cui al comma 4.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza totale o parziale del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dellInterno. Il Ministero dellInterno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
7. Lorgano straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dallatto di transazione nel piano di rilevazione.
7-bis. In caso di inosservanza del termine fissato dal comma 1, può essere disposta la sostituzione dellorgano straordinario di liquidazione o di parte di esso. Il Ministero dellInterno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico de commissari sostituiti
Articolo 88 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento)
I. Nellambito dei compiti di cui allart. 85, comma 4, lettera b), lorgano straordinario di liquidazione provvede allaccertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dallente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazioni di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dellente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo assunto dallorgano straordinario di liquidazione, in nome e per conto dellente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dellinterno.
3. Limporto massimo del mutuo finanziato dallo Stato è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000 ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000 ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.
5. Per lassunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizione debitorie non si applica il limite allassunzione dei mutui di cui allarticolo 46, comma I.
6. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui allarticolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui allarticolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quello già definite.
7. Lorgano straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dallente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonchè allaccertamento delle entrate tributarie per le quali lente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.
8. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, lorgano straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dellente, avviando, nel contempo, le procedure per lalienazione di tali beni. Ai fini dellalienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano , in quanto compatibili, le disposizioni recate dallart. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990 n. 403 e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite allorgano straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate.Lente locale , qualora intende evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui allarticolo 46, comma 1. è elevato sino al 40 per cento
9. Non compete allorgano straordinario di liquidazione lamministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.
10. Per il finanziamento delle passività lente locale può destinare quota dellavanzo di amministrazione non vincolato.
11. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.
Articolo 89 (Liquidazione e pagamento della massa passiva)
1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dellInterno, cui provvede lorgano straordinario di liquidazione entro 5 Giorni dallapprovazione di cui allart. 87, comma 1. Al piano è allegato lelenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
2. Unitamente al deposito lorgano straordinazio di liquidazione chiede lautorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui allart. 88 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dallelenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dallart. 88.
3. Il Ministero dellinterno, accertata la regolarità del deposito, autorizza lerogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
4. Entro 30 giorni dallerogazione del mutuo lorgano straordinario di liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare lentità dellacconto lorgano di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditori in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma lorgano straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva gli importi degli accantonamenti non più necessari, su segnalazione del Ministero dellinterno per scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo o per definitività della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dellart. 87, comma 6.
5. Successivamente allerogazione del primo acconto lorgano straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa leventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dellinterno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti lente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui allarticolo 88, comma 8 per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, lorgano consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione allorgano straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dallente. La Cassa depositi prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato allorgano di liquidazione.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui allart. 88 e comunque entro il termine di 24 mesi dallinsediamento, lorgano straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente allesecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dellinterno.
7. Il piano di estinzione è sottoposto allapprovazione entro 120 giorni dal deposito del Ministro dellinterno il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nellacquisizione di risorse proprie. Il Ministro dellinterno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione di ricerca per la finanza locale, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui lorgano straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per lapprovazione del piano, di cui al presente comma è sospeso.
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dellInterno è notificato allente locale ed allorgano straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.
9. A seguito dellapprovazione del piano di estinzione lorgano straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
10. Con leventuale decreto di diniego dellapprovazione del piano il Ministro dellInterno prescrive allorgano straordinario di liquidazione di presentare, entro lulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga contro delle prescrizioni contenute nel provvedimento.
11. Dopo lapprovazione del piano di estinzione da parte del Ministro dellinterno non sono, ammesse richieste relative ad ulteriori debiti.
12. Entro il termine di sessanta giorni dallultimazione delle operazioni di pagamento, lorgano straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo allorgano regionale di controllo ed allorgano di revisione contabile dellente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e leffettiva liquidazione.
12-bis. Nel caso in cui linsufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dellente. Il Ministro dellInterno, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.
Articolo 90 (Debiti non ammessi alla liquidazione)
1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui allarticolo 89, comma 8 sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione
2. Il consiglio dellente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui allarticolo 89, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui allarticolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127
Art. 90 -bis - (Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti)
1. Lorgano straordinario di liquidazione valutato limporto complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre allente locale dissestato ladozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta lente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione simpegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.
2. Lorgano straordinario di liquidazione, acquisita ladesione dellente locale, delibera laccensione del mutuo di cui allarticolo 88, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione allammontare dei debiti censiti. Lente locale dissestato è tenuto a deliberare laccensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui allarticolo 88, comma 8, o in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dellente.
3. Lorgano straordinario di liquidazione effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del solo capitale, in relazione allanzianità del debito, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dellaccettazione della transazione. A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta laccettazione lorgano straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
4. Lorgano straordinario di liquidazione accantona limporto del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. laccantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco che viene allegato al piano di rilevazione della massa passiva.
6. Si applicano per il seguito della procedura le disposizioni degli articoli precedenti.
7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dellente locale dissestato. E restituita allente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesse messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.
Art. 91 (Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Il consiglio dellente locale presenta al Ministero dellInterno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui allarticolo 85, unipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
2. Lipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante lattivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
3. Per lattivazione delle entrate proprie, lente provvede con le modalità di cui allarticolo 84, riorganizzando anche i servizi relativi allacquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui allarticolo 119, comma 1, richiedono, con la presentazione dellipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, ladeguamento finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti lente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine lesercizio di servizi pubblici indispensabili. Lente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.
6. LEnte locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la pianta organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui allarticolo 119, fermo restando lobbligo di accertare la compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per lultimo triennio antecedente lanno in cui si riferisce.
7. La rideterminazione della pianta organica è sottoposta allesame della commissione centrale per gli organici degli enti locali per lapprovazione.
8. Al personale eccedente si applicano le disposizioni relative alla disponibilità di cui allarticolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
9. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dellinterno. Lente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dellipotesi di bilancio un importo pari alla qualificazione del danno subito. E consentito allente il mantenimento dellimporto tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.
10. Il Ministero dellinterno assegna allente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico, con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto allente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.
11. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dellente, a consolidare lesposizione debitoria dellente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.
12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nellambtio della medesima regione o provincia autonoma.
13. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per lente, alla data di indizione dei comizi elettorali e sino allinsediamento dellorgano esecutivo.
...............si omettono gli articoli da 92 a 120 .......
Articolo 121 (Procedure di risanamento finanziario in corso)
1. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo si applicano anche agli enti locali che abbiano già dichiarato lo stato di dissesto, per i quali al momento dellentrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta lapprovazione dellipotesi di bilancio. Per tali enti il consiglio presenta entro tre mesi lipotesi di bilancio ai sensi dellart. 91. Lo stato di dissesto perdura al 31 dicembre dellanno in cui interviene lapprovazione dellipotesi di bilancio o sino al termine previsto dallart. 95, comma 1, se tale periodo di tempo sia maggiore.
2. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di cui alla sezione terza del capo settimo si applicano anche agli enti locali per i quali al momento dellentrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta lapprovazione dellipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Per tali enti, in deroga a quanto disposto dallart. 123 continuano ad applicarsi le disposizioni relative allipotesi di bilancio recate dallart. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. In deroga a quanto disposto dallart. 123, agli enti locali per i quali al momento dellentrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta lapprovazione del piano di risanamento continuano ad applicarsi le disposizioni relative al piano di risanamento recate dallart. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989 n. 144.
4. La disposizione di cui allart. 95 comma I, relativa alla durata del risanamento si applica anche agli enti locali di cui ai comma 2 e 3. I medesimi enti sono tenuti, ove non avessero adempiuto, alla presentazione, entro il 30 giugno 1996 delle certificazioni previste dallart. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, relativamente agli anni 1994 e precedenti.
5. Per tutta la durata del dissesto determinata con i criteri dei commi 1 e 4 permangono gli obblighi relativi allapprovazione delle entrate proprie di cui allart. 84.
6. Per i soli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dellart. 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989 n. 144, e per i quali non sia intervenuta lapprovazione dellipotesi di bilancio riequilibrato, il Ministro dellinterno, su parere della commissione di ricerca per la finanza locale, autorizza misure straordinarie, anche in deroga alle norme vigenti, per il raggiungimento dellequilibrio, comunque senza oneri a carico dello Stato.