Gaetano Montefusco
Un Miracolo Italiano

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La normativa sul dissesto

 

Regolamentano il dissesto degli enti locali il Decreto Legislativo 25.2.1995 n.77 ed il Decreto del Presidente della Repubblica 24.8.1993 n.378, per le parti non incompatibili con le modifiche operate al Decreto Legislativo n.77/95 dai Decreti Legislativi n. 336/96 e n. 342/97. Per motivi di spazio ci limitiamo a riportare il testo coordinato degli articoli del Decreto Legislativo n. 77/95, che concernono il dissesto con le modifiche intervenute.
Capo VII - Risanamento Finanziario
Sezione I - Principi generali
Articolo 76 (Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo si applicano a province e comuni
Articolo 77 (Dissesto finanziario)
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non sia stato fatto validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 24 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’art. 36, nonchè con le modalità di cui all’art. 37 per le fattispecie ivi previste.
Art. 78 (Soggetti della procedura di risanamento)
1. Soggetti della procedura di risanamento sono l’organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell’ente.
2. L’organo straordinario di liquidazione provvede "al ripiano" dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dell’ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.
Articolo 79 (Deliberazione di dissesto)
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’articolo 77 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziario che analizza le cause che hanno provocato il dissesto
2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio unitamente alla relazione dell’organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’Interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione.
3. L’obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell’art. 39, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Se, per l’esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l’ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall’articolo 35, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all’art. 81. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini propri dell’organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell’ente sono differiti al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
Articolo 80 (Omissione della deliberazione di dissesto)
1. Ove dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l’organo regionale di controllo venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all’ente e motivata relazione all’organo di revisione contabile assegnando un termine non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto l’organo regionale di controllo assegna al consiglio , con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine , non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l’organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente.
Articolo 81 (Conseguenze della dichiarazione di dissesto)
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data di dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale , accessori, e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 89 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
4-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo modificato dall’art. 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, gli amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali, istituzioni e organismi pubblici e privati., ove la Corte, valutato le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni ed omissioni per le quali l’amministratore è stato riconosciuto responsabile.
Articolo 82 (Limiti alla contrazione di nuovi mutui sino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92 comma 3 gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall’articolo 88 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.
Articolo 83 ( Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento)
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’articolo 92 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell’ultimo bilancio approvato, mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all’esame dell’organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.
Articolo 84 (Attivazione delle entrate proprie)
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto o comunque entro trenta giorni dalla data della delibera, il consiglio dell’ente , o il commissario nominato ai sensi dell’articolo 80, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonchè i limiti reddituali, agli effetti dell’applicazione dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l’organo regionale di controllo procede a norma dell’articolo 48 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto , l’organo dell’ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare , entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell’ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3 nonchè di deliberare la maggiore aliquota dell’imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio, e per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell’organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
6. Le delibere di cui ai comma 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione di ricerca per la finanza locale, nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.
Sezione II - Attività dell’organo straordinario di liquidazione
Articolo 85 ( Composizione, nomina e attribuzioni dell’organo straordinario di liquidazione)
1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l’organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province l’organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei Conti, della Magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un’idonea esperienza nel campo finanziario, e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell’Interno, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell’albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.
2. La nomina dell’organo straordinario di liquidazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell’Interno. L’insediamento presso l’ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dell’organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all’art. 102.
4. L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla :
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all’ente locale o all’erario, l’organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla procura regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al ministero dell’Interno tramite le prefetture.
Articolo 86 (Poteri organizzatori dell’organo straordinario di liquidazione)
1. L’organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell’ente locale , può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell’ente locale ed emanare direttive burocratiche.
2. L’ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell’organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonchè il personale necessario.
3. L’organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e per motivate esigenze dotarsi, di personale, di acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell’attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell’ente locale
Articolo 87 (Rilevazione della massa passiva)
1. L’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall’insediamento, un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l’organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell’insediamento, dà avviso, mediante affissione all’albo pretorio e anche a mezzo stampa, dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività dell’ente locale. Con l’avviso l’organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito all’ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l’inserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi :
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’art. 37 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’articolo 81, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L’organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all’ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data di dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l’attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito;
5. Sull’inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l’organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell’approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall’eventuale attestazione prodotta di cui al comma 4.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza totale o parziale del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell’Interno. Il Ministero dell’Interno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
7. L’organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall’atto di transazione nel piano di rilevazione.
7-bis. In caso di inosservanza del termine fissato dal comma 1, può essere disposta la sostituzione dell’organo straordinario di liquidazione o di parte di esso. Il Ministero dell’Interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico de commissari sostituiti
Articolo 88 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento)
I. Nell’ambito dei compiti di cui all’art. 85, comma 4, lettera b), l’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall’ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazioni di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell’ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo assunto dall’organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell’ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell’interno.
3. L’importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000 ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000 ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.
5. Per l’assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizione debitorie non si applica il limite all’assunzione dei mutui di cui all’articolo 46, comma I.
6. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quello già definite.
7. L’organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall’ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonchè all’accertamento delle entrate tributarie per le quali l’ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.
8. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l’organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell’ente, avviando, nel contempo, le procedure per l’alienazione di tali beni. Ai fini dell’alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano , in quanto compatibili, le disposizioni recate dall’art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990 n. 403 e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all’organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate.L’ente locale , qualora intende evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all’articolo 46, comma 1. è elevato sino al 40 per cento
9. Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.
10. Per il finanziamento delle passività l’ente locale può destinare quota dell’avanzo di amministrazione non vincolato.
11. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.
Articolo 89 (Liquidazione e pagamento della massa passiva)
1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell’Interno, cui provvede l’organo straordinario di liquidazione entro 5 Giorni dall’approvazione di cui all’art. 87, comma 1. Al piano è allegato l’elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
2. Unitamente al deposito l’organo straordinazio di liquidazione chiede l’autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all’art. 88 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall’elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall’art. 88.
3. Il Ministero dell’interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l’erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
4. Entro 30 giorni dall’erogazione del mutuo l’organo straordinario di liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l’entità dell’acconto l’organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditori in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l’organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva gli importi degli accantonamenti non più necessari, su segnalazione del Ministero dell’interno per scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo o per definitività della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell’art. 87, comma 6.
5. Successivamente all’erogazione del primo acconto l’organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l’eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l’ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all’articolo 88, comma 8 per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l’organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all’organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall’ente. La Cassa depositi prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all’organo di liquidazione.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all’art. 88 e comunque entro il termine di 24 mesi dall’insediamento, l’organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all’esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell’interno.
7. Il piano di estinzione è sottoposto all’approvazione entro 120 giorni dal deposito del Ministro dell’interno il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell’acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell’interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione di ricerca per la finanza locale, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l’organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l’approvazione del piano, di cui al presente comma è sospeso.
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell’Interno è notificato all’ente locale ed all’organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.
9. A seguito dell’approvazione del piano di estinzione l’organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
10. Con l’eventuale decreto di diniego dell’approvazione del piano il Ministro dell’Interno prescrive all’organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga contro delle prescrizioni contenute nel provvedimento.
11. Dopo l’approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell’interno non sono, ammesse richieste relative ad ulteriori debiti.
12. Entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione delle operazioni di pagamento, l’organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all’organo regionale di controllo ed all’organo di revisione contabile dell’ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l’effettiva liquidazione.
12-bis. Nel caso in cui l’insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell’ente. Il Ministro dell’Interno, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.
Articolo 90 (Debiti non ammessi alla liquidazione)
1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all’articolo 89, comma 8 sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione
2. Il consiglio dell’ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all’articolo 89, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127
Art. 90 -bis - (Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti)
1. L’organo straordinario di liquidazione valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l’ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s’impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.
2. L’organo straordinario di liquidazione, acquisita l’adesione dell’ente locale, delibera l’accensione del mutuo di cui all’articolo 88, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all’ammontare dei debiti censiti. L’ente locale dissestato è tenuto a deliberare l’accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all’articolo 88, comma 8, o in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E’ fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell’ente.
3. L’organo straordinario di liquidazione effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del solo capitale, in relazione all’anzianità del debito, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione. A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione l’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
4. L’organo straordinario di liquidazione accantona l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. l’accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco che viene allegato al piano di rilevazione della massa passiva.
6. Si applicano per il seguito della procedura le disposizioni degli articoli precedenti.
7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell’ente locale dissestato. E’ restituita all’ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesse messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.
Art. 91 (Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)
1. Il consiglio dell’ente locale presenta al Ministero dell’Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 85, un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
2. L’ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
3. Per l’attivazione delle entrate proprie, l’ente provvede con le modalità di cui all’articolo 84, riorganizzando anche i servizi relativi all’acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all’articolo 119, comma 1, richiedono, con la presentazione dell’ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l’adeguamento finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l’ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili. L’ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.
6. L’Ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la pianta organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all’articolo 119, fermo restando l’obbligo di accertare la compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno in cui si riferisce.
7. La rideterminazione della pianta organica è sottoposta all’esame della commissione centrale per gli organici degli enti locali per l’approvazione.
8. Al personale eccedente si applicano le disposizioni relative alla disponibilità di cui all’articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
9. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell’interno. L’ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell’ipotesi di bilancio un importo pari alla qualificazione del danno subito. E’ consentito all’ente il mantenimento dell’importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.
10. Il Ministero dell’interno assegna all’ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico, con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all’ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.
11. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell’ente, a consolidare l’esposizione debitoria dell’ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.
12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell’ambtio della medesima regione o provincia autonoma.
13. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l’ente, alla data di indizione dei comizi elettorali e sino all’insediamento dell’organo esecutivo.

...............si omettono gli articoli da 92 a 120 .......
Articolo 121 (Procedure di risanamento finanziario in corso)
1. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo si applicano anche agli enti locali che abbiano già dichiarato lo stato di dissesto, per i quali al momento dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta l’approvazione dell’ipotesi di bilancio. Per tali enti il consiglio presenta entro tre mesi l’ipotesi di bilancio ai sensi dell’art. 91. Lo stato di dissesto perdura al 31 dicembre dell’anno in cui interviene l’approvazione dell’ipotesi di bilancio o sino al termine previsto dall’art. 95, comma 1, se tale periodo di tempo sia maggiore.
2. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di cui alla sezione terza del capo settimo si applicano anche agli enti locali per i quali al momento dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Per tali enti, in deroga a quanto disposto dall’art. 123 continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’ipotesi di bilancio recate dall’art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. In deroga a quanto disposto dall’art. 123, agli enti locali per i quali al momento dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l’approvazione del piano di risanamento continuano ad applicarsi le disposizioni relative al piano di risanamento recate dall’art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989 n. 144.
4. La disposizione di cui all’art. 95 comma I, relativa alla durata del risanamento si applica anche agli enti locali di cui ai comma 2 e 3. I medesimi enti sono tenuti, ove non avessero adempiuto, alla presentazione, entro il 30 giugno 1996 delle certificazioni previste dall’art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, relativamente agli anni 1994 e precedenti.
5. Per tutta la durata del dissesto determinata con i criteri dei commi 1 e 4 permangono gli obblighi relativi all’approvazione delle entrate proprie di cui all’art. 84.
6. Per i soli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989 n. 144, e per i quali non sia intervenuta l’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il Ministro dell’interno, su parere della commissione di ricerca per la finanza locale, autorizza misure straordinarie, anche in deroga alle norme vigenti, per il raggiungimento dell’equilibrio, comunque senza oneri a carico dello Stato.

 
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