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REVISIONI

La periodicità dell'effettuazione delle revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi si è allineata, a partire dal I° gennaio 2000, alle cadenze comunitarie. Le modalità ed i tempi di effettuazione delle verifiche tecniche di revisione di tali veicoli sono contenute nel D.M. 6 agosto 1998 pubblicato sulla G.U. n° 278 del 27 novembre 1998.

 


REVISIONE PERIODICA (Autovetture, Autocaravan, Autocarri e Rimorchi di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3500 Kg)

Da effettuarsi entro 4 anni dall'immatricolazione e successivamente ogni 2 anni.

Nel corrente anno sono chiamati a revisione periodica i veicoli immatricolati fino al  31 dicembre 1997, nonché i veicoli già sottoposti a revisione nel 1999, con esclusione dei veicoli revisionati dal 2000 in poi.

Tutte le operazioni di revisione dovranno essere effettuate:

Documentazione necessaria:

Procedura:

La domanda di revisione va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello  MC 2100) allegando l'attestazione del versamento e la carta di circolazione in visione. La domanda volta ad ottenere la prenotazione per la revisione deve essere presentata ai sensi della Legge n° 264/91 dall'intestatario, da una persona a ciò delegata o tramite agenzie di pratiche automobilistiche.

Terminata la revisione, l'Ufficio rilascia un'etichetta adesiva da apporre sulla carta di circolazione con l'esito della revisione.

Le revisioni periodiche possono essere effettuate anche presso le officine e/o consorzi che hanno ottenute la CONCESSIONE da questo Ufficio e riconoscibili da apposita targa collocata all'esterno dei locali e riportante il numero di CONCESSIONE.

A decorrere dall'anno 2001 è stata disposta la revisione dei ciclomotori e dei motoveicoli. Con decreto ministeriale, la prima scadenza prevista è stata prorogata al 30 giugno 2001.

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REVISIONE ANNUALE (Autoveicoli, Autocarri, Rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3500 Kg, Autobus, Taxi, Autoambulanze, Autoveicoli e motoveicoli in servizio di noleggio con conducente) 

Tutte le operazioni di revisione dovranno essere effettuate:

Sono esclusi dall'obbligo della revisione annuale i veicoli che sono stati immatricolati per la prima volta nell'anno in corso o quelli che nello stesso anno sono stati sottoposti a collaudo ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada.

Documentazione necessaria:

Procedura:

La domanda di revisione va compilata su modulistica distribuita gratuitamente presso i nostri Uffici (modello MC 2100) allegando l'attestazione del versamento e la carta di circolazione in visione. La domanda volta ad ottenere la prenotazione per la revisione deve essere presentata ai sensi della Legge n° 264/90 dall'intestatario, da una persona a ciò delegata o tramite agenzie di pratiche automobilistiche.

Terminata la revisione, l'Ufficio rilascia un'etichetta adesiva da apporre sulla carta di circolazione con l'esito della revisione.

La revisione di tali veicoli si effettua esclusivamente, previa prenotazione, presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.

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REVISIONE STRAORDINARIA

Può essere disposta dal nostro Ufficio a seguito di incidente stradale, su segnalazione degli organi di Polizia o per verifica delle operazioni di revisione effettuate presso le officine autorizzate. Detto provvedimento viene notificato al proprietario del veicolo che deve ottemperare alle indicazioni fornite.

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Aggiornato a giugno 2001